Corte costituzionale

Sentenza n. 404/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge

23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure

per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di

disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e

pensionistica), promosso con ordinanza emessa il 18 febbraio 1993 dal

Pretore di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Miniati Marisa ed altre e l'I.N.P.S., iscritta al n. 171 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso dei procedimenti civili riuniti promossi nei

confronti dell'INPS da Marisa Miniati ed altre, per ottenere, in

connessione alla domanda di pensionamento anticipato, il

riconoscimento del diritto a un accredito contributivo di cinque

anni, il Pretore di Genova, con ordinanza del 18 febbraio 1993 ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 23

aprile 1981, n. 155, "nella parte in cui non consente alle

lavoratrici di età superiore ai cinquant'anni di fruire di

un'accredito contributivo di cinque anni".

Premesso che il diritto al pensionamento anticipato spetta agli

operai e agli impiegati che abbiano compiuto cinquantacinque anni, se

uomini, e cinquanta, se donne, la norma impugnata commisura il detto

accredito al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto

di lavoro e il compimento rispettivamente del sessantesimo o del

cinquantacinquesimo anno di età. Siffatta disciplina, ad avviso del

giudice remittente, costringe la lavoratrice, se non vuole perdere il

beneficio, ad abbandonare il lavoro prima dei 55 anni, mentre per

l'uomo vale il limite dei 60 anni. In tal modo la norma ripropone,

sia pure indirettamente, una disparità di trattamento in ragione

della diversità di sesso incidente sull'età lavorativa, che,

secondo la giurisprudenza di questa Corte, è identica sia per l'uomo

che per la donna, potendo entrambi lavorare sino a 60 anni (sentenze

nn. 137 del 1986, 498 del 1988 e 503 del 1991).

In contrasto con una sentenza del Tribunale di Genova che ha

respinto un'analoga richiesta di altra lavoratrice, il Pretore

ritiene di poter trarre argomento a sostegno della sua tesi dalla

sent. n. 503 del 1991, relativa all'art. 2, secondo comma, del d.-l.

1 aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Istituto nega che nei meccanismi previsti dalla norma impugnata

"si annidi, staticamente o dinamicamente, alcuna causa e nemmeno

alcuna occasio legis di deteriore trattamento della donna lavoratrice

rispetto all'uomo lavoratore. Entrambi infatti, a partire da diverse

età hanno diritto alla stessa maggiorazione dell'anzianità

contributiva, e cioè fino a cinque anni ed in misura

proporzionalmente variabile a seconda della data di risoluzione del

rapporto". L'attribuzione di un aumento fisso di cinque anni di

contribuzione figurativa alle sole donne, lasciando inalterata la

disciplina attuale per i lavoratori di sesso maschile, determinerebbe

una violazione del principio di eguaglianza a danno di questi ultimi. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, "nella parte in cui

non consente alle lavoratrici di età superiore ai cinquant'anni di

fruire di un'accredito contributivo di cinque anni".

2. - La questione non è fondata.

Per comprendere il significato della disposizione denunciata

occorre premettere che, dopo la sentenza di questa Corte n. 498 del

1988, per le donne lavoratrici l'età lavorativa non è più

coincidente con l'età pensionabile (intesa nel senso di età alla

quale, concorrendo il requisito dell'anzianità contributiva, si

acquista il diritto alla pensione di vecchiaia), la prima essendo

stata elevata alla medesima soglia prevista per gli uomini (60 anni),

mentre la seconda è rimasta ferma a 55 anni.

Per favorire l'esodo volontario dei dipendenti anziani delle

imprese industriali dichiarate in crisi, l'art. 16 della legge n. 155

del 1981 abbassa di cinque anni l'età pensionabile, portandola a 55

anni per gli uomini e a 50 anni per le donne, e prevede un incentivo

alla domanda di pensionamento anticipato nella forma di una

maggiorazione dell'anzianità contributiva pari al periodo compreso

tra la data di risoluzione (per dimissioni) del rapporto di lavoro e

quella di compimento rispettivamente di 60 o 55 anni. In questi

termini la norma attua una perfetta parità di trattamento tra uomini

e donne, modulata sulla differenza dell'età pensionabile (nel senso

sopra precisato) conservata dalla sentenza citata.

La questione in esame prospetta (fuori da ogni logica) una

sentenza additiva che determinerebbe una sperequazione a danno degli

uomini, ai quali il beneficio dell'accredito contributivo rimarrebbe

attribuito nella misura (variabile) prevista dalla legge, mentre le

lavoratrici fruirebbero di un accredito fisso di cinque anni

indipendentemente dalla data, compresa tra i 50 e i 55 anni di età,

di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito alla domanda di

prepensionamento.

L'ordinanza obietta che "nel sistema delineato dall'art. 16 citato

la lavoratrice si vede costretta, se non vuole perdere il beneficio,

ad abbandonare il lavoro prima dei 55 anni, mentre per l'uomo vale il

limite di 60 anni". Il rilievo, da un lato, non è congruente col

dispositivo, dove non si fa questione di allineamento dei limiti di

età per il pensionamento anticipato, dall'altro è in sé

contraddittorio. Posto che "il prepensionamento è caratterizzato

dall'attribuzione al lavoratore della pensione prima del

raggiungimento dell'età pensionabile, sulla base dell'aumento

figurativo dell'anzianità contributiva" (sent. n. 60 del 1991), la

soglia di età, oltre la quale non si potrebbe più parlare di

pensionamento anticipato, non può essere per le lavoratrici se non

il compimento del cinquantacinquesimo anno.

3. - La sentenza n. 503 del 1991 non può fornire un utile tertium

comparationis. Il d.l. n. 120 del 1989, recante misure speciali per

il risanamento del settore siderurgico, ammette al pensionamento

anticipato (che in questo caso è praticamente coatto) anche gli

uomini che abbiano compiuto 50 anni di età; conseguentemente,

poiché per essi l'età pensionabile coincide con l'età lavorativa,

il termine di riferimento per il calcolo dell'aumento figurativo

dell'anzianità contributiva è la data di compimento del

sessantesimo anno, il che comporta un massimo di accredito di dieci

anni. Per le donne, invece, il riferimento all'età di conseguimento

del diritto alla pensione di vecchiaia, cioè 55 anni, determinava la

riduzione dell'accredito massimo a cinque anni (elevabili fino a otto

nel concorso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 5, del d.l. n.

536 del 1987), e dunque una disparità di trattamento, ritenuta non

giustificata dalla sentenza n. 503 del 1991. Un'analoga disparità

non sussiste nel caso in esame, onde il richiamo dell'ordinanza a

questa sentenza si palesa inconferente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle

strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle

pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in

materia previdenziale e pensionistica), sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal Pretore di Genova con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 novembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:404 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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