Corte costituzionale

Sentenza n. 402/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 5, 6 e

9, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa

relativa al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente

da aziende di navigazione aerea) (recte: dell'art. 24, commi 5, 6 e

9, della legge 13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il

personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), come

sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n.

480), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1998 dal pretore di

Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra Oldra' Marta ed

altro e l'INPS, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Oldra' Marta ed altro e

dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Massimo Luciani per Oldra' Marta ed altro,

Vincenzo Morielli per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso al pretore di Busto Arsizio, la vedova ed il

figlio superstiti di un pilota collaudatore, deceduto per causa di

servizio, convenivano in giudizio l'INPS, titolare del Fondo di

previdenza per il personale di volo, chiedendo che la pensione di

reversibilità loro spettante fosse calcolata, ai sensi della legge

13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo

dipendente da aziende di navigazione aerea), sulla retribuzione media

effettivamente percepita dal loro dante causa negli anni 1988-1993, e

non su quella percepita nello stesso periodo dal personale dipendente

dall'azienda di navigazione aerea maggiormente rappresentativa, come

previsto dalla legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della

normativa relativa al fondo di previdenza per il personale di volo

dipendente da aziende di navigazione aerea) che ha emendato la

precedente legge n. 859.

Il pretore ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8, commi 5, 6 e 9, della suddetta legge n. 480 del 1988

(recte: dell'art. 24, commi 5, 6 e 9, della citata legge n. 859 del

1965, come sostituiti dall'art. 8, comma 1, della legge n. 480 del

1988), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Il giudice a quo innanzitutto, ritiene che la predetta questione

sia rilevante nel giudizio pretorile, in quanto ai ricorrenti spetta

la pensione di reversibilità, non più nella misura stabilita dalla

legge n. 859 del 1965 (nel testo previgente al 1988), ma nella misura

assai inferiore fissata dalle norme impugnate.

La questione si presenterebbe poi non manifestamente infondata, in

quanto le norme impugnate, in presenza di situazioni differenti,

avrebbero introdotto un trattamento indifferenziato.

Infatti, i piloti collaudatori, in considerazione dei gravi rischi

che corrono, percepiscono una retribuzione decisamente più elevata

rispetto a quella dei piloti delle compagnie di navigazione aerea e,

conseguentemente, sono assoggettati ad una contribuzione maggiore.

Eppure la legge, mentre pone quale base di calcolo per il computo

dei contributi la retribuzione effettivamente percepita dai

collaudatori, stabilisce poi per la corresponsione della pensione un

limite, calcolato facendo riferimento alla media delle retribuzioni

percepite dalla diversa categoria dei piloti di linea.

2. - Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti nel giudizio

pretorile.

Essi sottolineano che, per quanto non in modo espresso nel

dispositivo dell'ordinanza di rimessione, risulterebbe dalla

motivazione dell'ordinanza stessa che il giudice a quo chiede alla

Corte costituzionale di eliminare la parificazione tra la categoria

dei piloti collaudatori e quella dei piloti di voli commerciali

dipendenti dalla azienda nazionale di navigazione aerea maggiormente

rappresentativa, ripristinando così per i primi il trattamento

previdenziale stabilito dalla legge n. 859 del 1965 nel testo

previgente al 1988.

Infatti, né le ragioni del contenimento della spesa pensionistica,

né quelle della solidarietà categoriale potrebbero sorreggere

"l'assurda scelta normativa" di equiparare categorie assolutamente

non paragonabili, come i piloti dei voli commerciali ed i piloti

collaudatori, i quali ultimi svolgono un'attività ad altissimo

rischio, che per questo motivo è maggiormente retribuita ed è

assoggettata a maggiori contribuzioni.

In questo modo il legislatore avrebbe imposto "una sorta di

solidarietà unidirezionale, tutta a carico della categoria dei

piloti collaudatori, senza una ragione giustificativa". Infatti la

normativa impugnata non fisserebbe semplicemente dei limiti

pensionistici, ma imporrebbe "l'astratta, artificiosa e arbitraria

equiparazione fra categorie diverse di lavoratori, con diverse

attitudini, diverse abilità e soprattutto diversi rischi

professionali".

3. - Si è costituito in giudizio l'INPS, titolare del Fondo volo,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Secondo l'Istituto, il riferimento delle norme impugnate alla media

delle retribuzioni soggette a contributo implica che le eventuali

variazioni di retribuzioni e contribuzioni concorrano ad un

trattamento omologo: si tratterebbe, quindi, dell'applicazione del

principio solidaristico, che non vulnera il principio di uguaglianza.

4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità o la manifesta infondatezza

della questione in oggetto.

Secondo la difesa erariale, la questione sollevata è innanzitutto

inammissibile, in quanto non risulterebbe illustrata la posizione

giuridica ed economica del dante causa dei ricorrenti in rapporto

alla normativa precedente a quella impugnata, per cui vi sarebbe un

difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.

Nel merito, l'Avvocatura dello Stato esclude che sussista una

violazione dell'art. 3 della Costituzione, poiché nel nostro

ordinamento non sarebbe vietato al legislatore modificare

sfavorevolmente i rapporti giuridici di durata, anche se l'oggetto di

questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti. Rientrerebbe

perciò nella discrezionalità legislativa anche la determinazione

dell'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle

stesse, al fine di contemperare le esigenze di vita dei lavoratori

con le disponibilità finanziarie del bilancio pubblico.

5. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione, i ricorrenti nel

giudizio principale hanno depositato una memoria illustrativa. In

essa contestano, innanzitutto, l'eccezione di inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale, sollevata dall'Avvocatura

dello Stato e relativa alla mancata esposizione, nell'ordinanza di

rimessione, della posizione del loro dante causa in rapporto alla

precedente normativa previdenziale di cui alla legge n. 859 del 1965.

Secondo le parti private, il giudice a quo dà atto che la pensione

di reversibilità per cui è causa andava calcolata sulla base

dell'ultimo quinquennio di attività del defunto (1988-1993):

pertanto il trattamento pensionistico va determinato sulla base della

legge n. 480 del 1988, modificativa della precedente legge n. 859 del

1965, e non più del testo originario di quest'ultima legge, la cui

inapplicabilità alla causa non andava motivata, ma semplicemente

constatata. Nel merito, le parti private contestano le deduzioni

della difesa erariale, secondo cui non vi sarebbe alcuna disparità,

ma soltanto una diversità di trattamento dei collaudatori, dovuta

all'incidenza del decorso temporale. Al contrario, il legislatore

avrebbe isolato la categoria dei piloti collaudatori, pregiudicandola

attraverso un trattamento omogeneo rispetto a quello previsto per

un'altra categoria del tutto differente. La loro condizione sarebbe,

infatti, del tutto peculiare: dipendono non da imprese di navigazione

aerea, ma da imprese di costruzione aeronautica e vedono il proprio

rapporto di lavoro regolato da uno specifico contratto collettivo

(diverso da quello di tutti gli altri piloti), che ne identifica le

mansioni, radicalmente diverse da quelle dei comuni piloti. La più

alta retribuzione percepita dai collaudatori non sarebbe un

privilegio, ma il giusto corrispettivo di una attività usurante e

notevolmente rischiosa: tale retribuzione, secondo i principi

generali, deve avere un corrispondente trattamento pensionistico, che

può anche non coincidere perfettamente con la retribuzione, ma che

non può essere limitato assumendo come parametro il limite previsto

per un'altra categoria.

6. - Anche l'INPS ha depositato una memoria a sostegno della

infondatezza della questione. Secondo l'Istituto, la Corte

costituzionale avrebbe già chiarito che sono affidati alla

discrezionalità del legislatore la determinazione dell'ammontare

delle prestazioni previdenziali e le variazioni dei trattamenti. Il

raggiungimento di un trattamento pensionistico massimo non sarebbe

invece un obiettivo costituzionalmente protetto, ma potrebbe soltanto

rientrare in linee di tendenza giustificate da situazioni peculiari e

particolari (come precisato nella sentenza n. 459 del 1993).

Pertanto, in presenza di esigenze di contenimento della spesa

pubblica e nell'ottica del principio solidaristico che

contraddistingue il nostro sistema previdenziale, il legislatore

potrebbe disciplinare diversamente le prestazioni pensionistiche, a

condizione di assicurare un trattamento più che decoroso: come

avverrebbe nel caso di specie, considerata l'entità media delle

retribuzioni prese in considerazione ai fini della determinazione

della pensione dei collaudatori.

7. - Nell'udienza di discussione le parti hanno ribadito le

rispettive deduzioni. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Busto Arsizio ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 5, 6 e 9, della legge

13 luglio 1965, n. 859 (Norme di previdenza per il personale di volo

dipendente da aziende di navigazione aerea), come sostituito

dall'art. 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480

(Modificazioni della normativa relativa al fondo di previdenza per il

personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea), per

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, avendo dette norme ridotto

il trattamento previdenziale spettante ai piloti collaudatori per

equipararlo a quello della differente categoria dei piloti di linea.

2. - Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di

inammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la

quale vi sarebbe un difetto di motivazione sulla rilevanza della

questione, in quanto non risulterebbe illustrata la posizione

giuridica ed economica del dante causa dei ricorrenti anche in

rapporto alla normativa precedente a quella impugnata.

In realtà la rilevanza della questione risulta sufficientemente

motivata. Il giudice a quo ha precisato che la pensione di

reversibilità per cui è causa va calcolata sulla base dell'ultimo

quinquennio di attività del defunto, corrispondente al periodo

1988-1993, e che pertanto il trattamento pensionistico dovrebbe

determinarsi ai sensi della legge n. 480 del 1988, modificativa della

precedente legge n. 859 del 1965. E proprio le innovazioni apportate

dalla legge n. 480 del 1988 sono oggetto delle sollevate censure di

costituzionalità.

3. - Nel merito, la questione è infondata.

La normativa impugnata stabilisce dei limiti alle prestazioni

pensionistiche per tutti i piloti, siano essi dipendenti da aziende

di navigazione aerea (i piloti di linea) ovvero da aziende di

costruzione aeronautiche (i collaudatori): ai fini del trattamento

previdenziale risultano perciò equiparate le due categorie di

lavoratori, considerate unitariamente.

Come risulta dai lavori preparatori, il disegno di legge n. 2573,

presentato dal Governo e poi tradotto, con modificazioni, nella legge

n. 480 del 1988, è stato originato dalla necessità di ridurre il

crescente deficit del Fondo di previdenza per il volo, gestito

dall'INPS: l'imposizione di un limite alle prestazioni

pensionistiche per gli iscritti al Fondo ne rappresentava, quindi,

l'elemento principale, chiaramente perseguito. L'equiparazione ai

fini previdenziali dei collaudatori con i piloti di linea

costituisce, invece, una conseguenza dell'approvazione di un

emendamento di iniziativa parlamentare, inteso soprattutto a fugare

ogni remora all'accoglimento della richiesta dei primi di iscriversi

al Fondo volo (possibilità a lungo negata dall'INPS e infine

riconosciuta dalla Corte di cassazione, anche in base alla normativa

previgente).

Proprio l'anzidetta equiparazione, con i conseguenti effetti

pensionistici, è oggetto delle censure di costituzionalità, perché

ritenuta contrastante con l'art. 3 della Costituzione.

4. - Va in generale ricordato che "il parametro della eguaglianza

non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta,

staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale

l'ordinamento non può prescindere, ma definisce l'essenza di un

giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto

necessariamente dinamico" (sentenza n. 89 del 1996). Invero qualunque

disciplina è destinata per sua stessa natura a stabilire regole e,

dunque, ad operare assimilazioni e distinzioni; per cui ogni

normativa positiva finisce per introdurre nell'ordinamento fattori di

omologazione e di differenziazione rispetto alla gamma delle

possibili situazioni concrete.

In particolare, non tutte le singole situazioni diverse devono

ricevere proprie differenti discipline, purché l'unificazione del

trattamento abbia una sua causa razionale. Né è consentito a questa

Corte sostituirsi alle scelte legislative con un giudizio

sull'opportunità dell'omologazione o della differenziazione delle

discipline.

Se, quindi, non è censurabile, per contrasto con il principio di

uguaglianza, qualsiasi omologazione di disciplina di situazioni

diverse, e nemmeno qualsiasi eventuale disarmonia o incoerenza che

una normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze,

lasciar trasparire, l'illegittimità è ravvisabile solo nel caso di

sicura carenza di una adeguata giustificazione della disciplina

introdotta.

5. - Tale carenza di causa unificatrice del trattamento

previdenziale non sussiste nella specie. Senza entrare nel merito

delle differenze di attività, di rischio e di trattamento economico

esistenti tra i collaudatori ed i piloti di linea, va rilevato che

non è precluso al legislatore, nell'ambito di un esercizio non

irragionevole della sua discrezionalità, parificare ai fini delle

prestazioni pensionistiche i lavoratori iscritti ad uno stesso fondo

previdenziale che rivestano qualifiche assimilabili.

Le peculiarità delle varie attività svolte da alcuni degli

appartenenti al fondo possono riverberarsi sulla disciplina del

rapporto di lavoro e tradursi eventualmente nella previsione di

specifiche coperture assicurative, secondo quanto risulta dai

contratti collettivi di lavoro. Ma queste peculiarità non sono tali

da rendere irragionevole

l'omologazione del trattamento pensionistico.

Non è dunque arbitraria l'equiparazione degli iscritti al medesimo

fondo di previdenza che siano conduttori di aeromobili, anche perché

- dato l'esiguo numero dei collaudatori - non era congruo creare un

apposito fondo che risultasse finanziariamente autosufficiente.

Altrettanto ragionevole è che il limite, che il legislatore ha

voluto imporre alle prestazioni pensionistiche ricevute dagli

iscritti, sia calcolato sulla base della retribuzione percepita dai

lavoratori appartenenti a quella tra le due categorie con il maggior

numero di addetti (i piloti di linea) e, all'interno di questa,

facendo riferimento ai dipendenti dell'azienda di navigazione aerea

maggiormente rappresentativa, secondo le loro diverse qualifiche, a

cui sono state equiparate, con apposite tabelle di equipollenza,

quelle corrispondenti dei collaudatori.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 24, commi 5, 6 e 9, della legge 13 luglio 1965, n. 859

(Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende

di navigazione aerea), come sostituito dall'art. 8, comma 1, della

legge 31 ottobre 1988, n. 480 (Modificazioni della normativa relativa

al fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende

di navigazione aerea), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal pretore di Busto Arsizio con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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