Corte costituzionale

Sentenza n. 402/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 8legge 370/1970

applicata al caso

  • art. 8d.l. 370/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l.19

giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni in legge 26 luglio

1970, n. 576 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina

in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di

istruzione elementare, secondaria e artistica), promosso con

ordinanza emessa il 3 novembre 1981 dalla Corte dei conti - Sezione

III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Sprizzi Margherita,

iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1983 e pubblicata alla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 3 novembre 1981 (pervenuta il 18 febbraio

1983) dalla Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - sul

ricorso proposto da Sprizzi Margherita (Reg. ord. n. 151/1983) è

stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale

"dell'art. 8 D.L. 19 giugno 1970 n. 370 (convertito con modificazioni

in L. 26 luglio 1970 n. 576) in quanto - a differenza del precedente

art. 7 secondo comma, relativo agli insegnanti - non dispone, per il

personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed

artistiche, che il riconoscimento del servizio di insegnamento non di

ruolo, previsto dalla normativa di cui trattasi, operi anche nei

confronti del personale cessato dal servizio, per qualsiasi motivo,

nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972" per

contrasto con l'art. 3 Cost.

Assume il Collegio rimettente che il legislatore, avrebbe

"disciplinato, in un medesimo contesto normativo, sia per il

personale insegnante che per quello direttivo della scuola, il

riconoscimento di un identico servizio (di insegnamento non di

ruolo), con modalità pressoché identiche (rilevanza, almeno in

parte, ai soli fini economici; scaglionamento nel tempo degli effetti

del riconoscimento): peraltro, nel prendere in considerazione un

medesimo possibile evento (il collocamento a riposo che potrebbe

intervenire medio-tempore), ne avrebbe inteso escludere gli effetti

pregiudizievoli per gli interessati, ma limitatamente ai soli

insegnanti".

Ma la diversità di trattamento operata fra insegnanti e personale

direttivo non apparirebbe fondata "su una rilevante differenza di

situazioni o su un riconoscibile criterio di logica e di equità".

Sembrerebbe quindi "quanto meno dubbio che l'insegnante divenuto

preside, tuttora inserito, e con compiti di più ampia

responsabilità, nel settore operativo della scuola, eventualmente

soggetto ad obbligo d'insegnamento (ancorché beneficiario di

possibile esonero, come risulta, per la ricorrente, dal documento

matricolare in atti) possa, per ciò solo, divenire destinatario -

nell'evidenziato contesto della normativa di cui trattasi - di una

meno favorevole disciplina, con esclusione da un beneficio attinente

al trattamento di quiescenza", risultando prevalenti gli elementi che

depongono a favore di una sostanziale identità di situazioni. Considerato in diritto

1.1. - L'art.7 del decreto-legge 19 giugno 1970 n. 370, convertito

nella legge 26 luglio 1970 n. 576 (Riconoscimento del servizio

prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non

insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e

artistica) prevede (ultimo comma) che i riconoscimenti previsti - nei

confronti del personale insegnante - operano anche nei confronti di

coloro che abbiano a cessare dal servizio nel periodo compreso tra il

1° luglio 1970 ed il 1° gennaio 1972.

1.2. - Il successivo art. 8 ammette la riconoscibilità del

pregresso servizio di insegnamento non di ruolo nei confronti del

personale direttivo scolastico.

Tuttavia non è qui prevista la salvaguardia del beneficio anche

per coloro che vennero a cessare dal servizio entro la data del 1°

gennaio 1972.

Da qui l'assunto del Collegio rimettente di una palese e

irrazionale disparità di trattamento in presenza di una omogeneità

di situazioni.

2. - La questione è fondata.

La Corte ha avuto modo di considerare che l'art. 8 d.l. n. 370 del

1970 riveste nella sua interezza - anche in relazione ad altre norme

intervenute in tempi successivi - i connotati di una disposizione

transitoria intesa a consentire, con finalità riequilibratrice, una

parità di situazioni tra personale passato nei ruoli direttivi e

personale tuttora insegnante (ord. n. 318 del 1988).

Non v'è motivo ora per discostarsi da tali propri recentissimi

assunti, osservandosi - quanto all'odierna fattispecie - che il

riequilibrio di cui si è recato cenno - operato dal legislatore - va

disposto in toto, con conseguente ammissione ai benefici anche di

coloro che - immessi tra il personale direttivo - fossero pervenuti

alla quiescenza nello stesso lasso temporale dei soggetti rimasti

annoverati fra il personale insegnante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 Decreto-legge

19 giugno 1970 n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970 n. 576

(Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del

personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione

elementare, secondaria e artistica), nella parte in cui non prevede

che i riconoscimenti di servizio ivi previsti operano anche nei

confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, siano cessati dal

servizio nel periodo compreso tra il 1° luglio 1970 ed il 1° gennaio

1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:402 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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