Corte costituzionale

Sentenza n. 401/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1996 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, della legge

della regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato

giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale

per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa

concernente lo stesso personale), promosso con ordinanza emessa il 16

novembre 1994 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la

regione siciliana, sui ricorsi riuniti proposti da Nobile Vito ed

altri contro Presidenza della Regione Sicilia ed altro, iscritta al

n. 26 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana -

nel corso di un giudizio di appello, proposto da dipendenti

dell'amministrazione regionale della Sicilia cessati dal servizio in

date antecedenti al 2 gennaio 1985, avverso la sentenza con la quale

il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia aveva rigettato

le domande di annullamento dei decreti di liquidazione delle

rispettive indennità di buonuscita, nei quali non era stata

computata l'indennità di contingenza - con ordinanza emessa il 16

novembre 1994 (pervenuta alla Corte il 10 gennaio 1996), ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge

della regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato

giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale

per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa

concernente lo stesso personale), nella parte in cui dispone

l'inclusione nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita

anche dell'indennità di contingenza, ma con decorrenza (solo) dal 1

gennaio 1985.

Affermata la rilevanza della questione, osserva il rimettente come

la Corte costituzionale abbia ritenuto non fondata (con sentenza n.

243 del 1993) altra questione di legittimità della stessa norma,

allora sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento tra

lavoratori appartenenti alla medesima categoria in ragione della data

di cessazione dal servizio. Ritiene tuttavia - alla stregua dei

princìpi enunciati nella citata sentenza - la non manifesta

infondatezza di quanto prospettato dagli appellanti circa la

configurabilità di una disparità di trattamento fra diverse

categorie di lavoratori subordinati e, in particolare, fra lavoratori

pubblici e privati, nonché fra lavoratori pubblici dipendenti dalla

regione siciliana e lavoratori pubblici ai quali la legge 29 gennaio

1994, n. 87, ha riconosciuto un parziale computo dell'indennità

integrativa speciale nella determinazione della buonuscita,

applicabile anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30

novembre 1984 ed a quelli per i quali i rapporti non siano ancora

giuridicamente esauriti. Considerato in diritto

1. - Viene nuovamente censurato l'art. 19 della legge regionale

siciliana del 15 giugno 1988, n. 11, nella parte in cui consente il

computo dell'indennità di contingenza nell'indennità di buonuscita,

soltanto a decorrere dal 1 gennaio 1985. Il giudice a quo sospetta la

violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione e, nel prendere atto

della sentenza n. 243 del 1993 con cui questa Corte ha dichiarato non

fondata la questione, più che prospettare un profilo ulteriore di

illegittimità costituzionale rispetto a quelli a suo tempo

esaminati, introduce due nuovi tertia comparationis.

Il rimettente Consiglio di giustizia amministrativa per la regione

siciliana esaurisce la propria motivazione circa la non manifesta

infondatezza, con la mera prospettazione di una possibile disparità

di trattamento tra lavoratori pubblici e privati nonché tra

lavoratori pubblici dipendenti della regione siciliana e lavoratori

pubblici destinatari della legge 29 gennaio 1994, n. 87.

2. - La questione non è fondata.

Nella sentenza n. 243 del 1993 questa Corte ha affermato la

ragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore siciliano

nell'individuare la data del 1 gennaio 1985 quale discrimine

temporale a partire dal quale consentire il computo del beneficio de

quo nell'indennità di buonuscita. Tale momento segna infatti la

decorrenza del nuovo ordinamento giuridico ed economico del

personale, improntato al principio della contrattazione collettiva.

È qui da ribadire il surriportato giudizio di ragionevolezza,

mentre va ancora una volta sottolineata la discrezionalità di scelte

siffatte allorché ad esse conseguano benefici per i destinatari.

2.1. - Non è pertinente dedurre, in contrario, l'asserito

collegamento tra il sistema retributivo dei dipendenti regionali e

quello dei lavoratori subordinati privati. Invero l'art. 1 della

legge regionale 24 luglio 1978, n. 17, si è limitato ad agganciare

la disciplina degli "adeguamenti retributivi derivanti da variazioni

del costo della vita ... da corrispondere a titolo d'indennità di

contingenza", stabilita per i dipendenti della regione siciliana, a

quella prevista per il settore privato dell'industria; senza con ciò

toccare il tema dell'inclusione di detta indennità nel computo

dell'indennità di buonuscita, solo successivamente disposta per i

dipendenti del settore privato dall'art. 1 della legge n. 297 del

1982, che ha sostituito l'art. 2120 del codice civile. Norma,

quest'ultima, la cui applicabilità ai dipendenti in questione, se

certamente non è preclusa - giusta quanto ritenuto dalla pure

invocata sentenza n. 236 del 1986 di questa Corte -, non è comunque

da considerarsi costituzionalmente obbligata.

2.2. - Inconferente è anche il tertium comparationis rappresentato

dal trattamento dei lavoratori pubblici destinatari della legge n.

87 del 1994, a base della quale infatti è il quadro di valutazione

delle compatibilità finanziarie, tenuto ben presente dalla Corte,

che nella citata sentenza n. 243 del 1993 aveva rimesso alla volontà

politica i tempi dell'intervento. Con la normativa in essa contenuta

si sono stabiliti il modo e il tempo del computo dell'indennità

integrativa nel calcolo della buonuscita: in particolare, per questo

secondo aspetto, la contribuzione relativa a detto emolumento, ai

fini della sua inclusione, è stata prevista dal 1 dicembre 1994. A

tale data è logicamente collegato, in quanto dies a quo della

prescrizione decennale, l'altro termine del 30 novembre 1984, che

dunque non può essere utilizzato, per l'evidente diversità di

rationes, quale argomento a sostegno dell'asserita discriminazione

tra i dipendenti regionali e i pubblici dipendenti in generale, il

cui diritto a vedersi riconosciuto il computo in questione consegue

alla richiamata decisione di questa Corte e ad essa si conforma (cfr.

sentenza n. 103 del 1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19 della legge della regione siciliana 15 giugno 1988, n.

11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale

dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche

ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in

sede giurisdizionale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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