Corte costituzionale

Sentenza n. 401/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1989 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2399 del codice

civile, promosso con l'ordinanza emessa il 10 ottobre 1988 dal T.A.R.

del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Rocco Trane e Claudio Emeri

contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al

n. 150 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visti gli atti di costituzione di Rocco Trane e di Claudio Emeri

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Claudio Emeri e l'Avvocato dello Stato Claudio Linda

per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'avvocato Rocco Trane ha impugnato dinanzi al T.A.R. del

Lazio il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13

novembre 1987 con il quale veniva nominato, in sua sostituzione, un

nuovo componente effettivo del collegio dei revisori dei conti

dell'Ente Ferrovie dello Stato, per essere stato egli sospeso dal

ruolo dei revisori ufficiali dei conti in quanto colpito da mandato

di cattura.

Avverso il medesimo provvedimento ha ricorso altresì l'avv.

Claudio Emeri, quale componente supplente del detto collegio,

rivendicando il proprio diritto a subentrare nell'organo in tale

veste.

Il T.A.R. adito, riuniti i ricorsi, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2399, comma secondo, del codice civile,

nella parte in cui prevede la sospensione (cautelare) dal ruolo dei

revisori ufficiali dei conti come causa di decadenza, anziché di

sospensione, dall'ufficio di sindaco, così ingiustificatamente

collegando i medesimi effetti (decadenza dall'ufficio di sindaco) a

situazioni oggettivamente diverse (sospensione e cancellazione

dall'albo dei revisori ufficiali dei conti).

Il giudice remittente premette, in sede di interpretazione della

norma, che la medesima appare inequivoca nel prevedere la decadenza

del revisore sospeso (anche solo cautelarmente) dal ruolo: non

varrebbe perciò richiamare il disposto dell'art. 6 del regio decreto

del 10 febbraio 1937, n. 228 (Norme di attuazione del r.d.l. 24

luglio 1936, n. 1548, sui sindaci delle società commerciali e sui

revisori dei conti), il quale dispone che fino a quando la

sospensione dal ruolo, nel caso di emissione di mandato o ordine di

cattura, non sia revocata, il revisore sospeso viene temporaneamente

sostituito nella carica.

Senonché, rileva ancora il T.A.R. del Lazio, anche se la

normativa in materia antecedente al 1942 prevedeva chiaramente una

differenziazione di effetti tra la sospensione cautelare e quella

sanzionatoria, il fatto che il legislatore del 1942 abbia poi

trasfuso, nel corpo del codice civile, la norma del 1936 sulla

decadenza, senza alcun riferimento alla distinzione tra i due diversi

tipi di sospensione dal ruolo, deve indurre ad escludere la

possibilità di un utile richiamo alla disposizione di cui al

ricordato art. 6 r.d. n. 228 del 1937, da ritenersi ormai non più in

vigore.

2. - Si sono costituiti in giudizio sia l'avvocato Trane che

l'avvocato Emeri, i quali hanno svolto considerazioni adesive

all'ordinanza di rimessione, instando per la declaratoria

dell'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite

l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione venga

dichiarata inammissibile e, in via gradata, manifestamente infondata.

Sotto il primo profilo l'Avvocatura rileva che essa mira in

realtà ad una pronuncia additiva, la quale dovrebbe integrare la

disciplina vigente determinando modi, tempi e procedure della

sospensione, della sostituzione pro tempore e della riammissione; il

che è da ritenersi riservato al legislatore, non essendo estraibile

in via di interpretazione dalla disposizione denunciata.

Sotto il secondo profilo, la difesa del Governo afferma che scopo

della norma è quello di assicurare la continua funzionalità del

delicato organo di controllo e la persistenza di un rapporto

fiduciario correlato sempre alla preposizione a termine alla carica,

conseguentemente negando ogni irragionevolezza dell'eguale

trattamento riservato a situazioni originariamente diverse, le quali,

sostiene, "assumono lo stesso effetto e rilevanza per tutto quanto

attiene alla funzionalità fisiologica dell'organo societario ed alla

natura del rapporto che intercorre fra la società e i suoi organi". Considerato in diritto

1. - Il T.A.R. del Lazio ha sollevato questione di legittimità

costituzionale "dell'art. 2399 cod. civ. per contrasto con l'art. 3

Cost. nella parte in cui (secondo comma) prevede la decadenza

dall'ufficio di sindaco sia in caso di cancellazione che in caso di

sospensione dall'albo dei revisori dei conti".

Nella fattispecie oggetto del giudizio a quo, il ricorrente era

stato ritenuto decaduto dall'ufficio di sindaco revisore, in quanto

sospeso dal ruolo dei revisori dei conti, con decreto del Ministro di

grazia e giustizia del 19 ottobre 1987 ai sensi dell'art. 6, primo e

terzo comma, del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228 - contenente

"Norme per l'attuazione del Regio decreto legge 24 luglio 1936 n.

1548, sui sindaci delle Società commerciali (revisori dei conti)" -

per essere stato emesso nei suoi confronti mandato di cattura.

L'art. 6 del regio decreto citato stabilisce al quarto comma che

in tale ipotesi di sospensione cautelativa "il revisore dei conti

viene temporaneamente sostituito nelle cariche di sindaco secondo le

norme in vigore per i casi di decadenza".

Ma il T.A.R. remittente ha ritenuto che non possa essere invocata

tale disposizione perché incompatibile con la successiva e compiuta

previsione dell'art. 2399 del codice civile, il quale - come si è

visto - sancisce al secondo comma la decadenza dall'ufficio di

sindaco, per coloro che siano stati scelti nel ruolo dei revisori

ufficiali dei conti o negli albi professionali determinati dalla

legge, in caso di cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'albo,

senza operare alcuna distinzione fra sospensione sanzionatoria e

sospensione cautelare. Sul presupposto di questa interpretazione, il

giudice a quo dubita della costituzionalità del citato art. 2399,

secondo comma, del codice civile per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

2. - L'Avvocatura dello Stato solleva, innanzitutto, un'eccezione

di inammissibilità, sostenendo che la proposta questione non mira in

realtà alla caducazione dell'art. 2399 del codice civile (non

essendo ipotizzabile la permanenza nel collegio sindacale dei

revisori sospesi dal ruolo), bensì alla introduzione, mediante

pronuncia additiva, di una nuova e completa disciplina in tema di

sostituzione temporanea del sindaco sospeso, la quale tuttavia,

implicando scelte discrezionali, non potrebbe essere dettata da

questa Corte, ma rimessa al legislatore.

L'eccezione va disattesa.

Invero, il giudice remittente chiede in sostanza che questa Corte,

ove ritenga fondata la questione, espunga dalla previsione del

secondo comma dell'art. 2399 del codice civile - e cioè dal novero

delle cause di decadenza dall'ufficio di sindaco - l'ipotesi della

sospensione cautelare dal ruolo dei revisori dei conti. Le

conseguenze di una tale eventuale pronuncia caducatoria potranno

essere tratte dall'interprete nel quadro della disciplina generale

dettata dal codice sui collegi sindacali; ma anche ove dovesse

ritenersi necessario od opportuno l'intervento del legislatore, ciò

non può di per sé incidere sull'ammissibilità della questione.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

Il T.A.R. remittente ha motivato il dubbio di costituzionalità

argomentando sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, che

sarebbe vulnerato per il fatto che due posizioni oggettivamente

diverse - il revisore dei conti cancellato dal ruolo ed il revisore

dei conti sospeso (anche in via cautelativa) dal ruolo - sono

disciplinate in modo identico, nel senso che ambedue danno luogo alla

decadenza dall'ufficio di sindaco revisore, sia sotto il profilo

della ragionevolezza, poiché nel caso di sospensione in via

cautelativa le esigenze di funzionamento del collegio dei sindaci

revisori e di onorabilità di tutti i suoi membri potrebbero

ugualmente essere assicurate - secondo quanto disponeva l'art. 6,

quarto comma, del regio decreto n. 228 del 1938 - da una sospensione

temporanea dall'ufficio con conseguente temporanea sostituzione

mediante il sindaco revisore supplente, come del resto prevede l'art.

2401 del codice civile.

Questa Corte ritiene che siffatte argomentazioni non possano

essere condivise.

Invero, tenute presenti le funzioni, le finalità e le

caratteristiche del collegio sindacale, cui spettano, ai sensi

dell'art. 2403 del codice civile, compiti di vigilanza continua sulla

gestione della società, e funzioni, quali quelle ispettive, che i

sindaci possono esercitare anche individualmente, il legislatore ha

privilegiato l'esigenza di piena e permanente funzionalità

dell'organo di controllo ed ha considerato che, quando il sindaco è

scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o in un albo

professionale determinato dalla legge, la semplice sospensione

temporanea (sia essa sanzionatoria o cautelare) rende impossibile la

permanenza nell'ufficio del sospeso in quanto fa venir meno un

requisito essenziale all'esercizio della funzione.

La previsione della decadenza in entrambe dette ipotesi risponde

quindi all'esigenza di ricostituire al più presto il collegio

sindacale nella sua integrità, e non appare né irragionevole né

incoerente col sistema del codice civile relativo a detto organo.

Ciò posto, è di tutta evidenza che anche la prospettazione di

una possibile violazione del principio di eguaglianza risulta

inconsistente: alla luce delle esigenze e delle finalità suesposte

non è configurabile una diversità di situazioni fra la sospensione

sanzionatoria e la sospensione cautelare, e d'altro canto, una volta

riconosciuta non illegittima la previsione della decadenza

dall'ufficio come conseguenza della sospensione dal ruolo o

dall'albo, non esiste altro effetto più grave che possa prevedersi

per la più grave ipotesi della cancellazione dal ruolo dei revisori

dei conti o dall'albo professionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2399, secondo comma, del codice civile, sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione dal T.A.R. del Lazio con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:401 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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