Corte costituzionale

Sentenza n. 400/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1999 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 335/1995

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 6,

della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico

obbligatorio e complementare), promosso con ordinanza emessa il 15

novembre 1997 dal pretore di Pisa sul ricorso proposto da Salvini

Isabella contro l'INPS, iscritta al n. 911 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Salvini Isabella e dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Silvano Piccininno per Salvini Isabella e Carlo

De Angelis per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Isabella Salvini contro

l'INPS, il pretore di Pisa ha sollevato, in riferimento all'art. 38

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del

sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Il procedimento a quo è stato instaurato dalla ricorrente per

chiedere il riconoscimento del diritto alla "pensione sociale",

secondo i principi formulati nella sentenza di questa Corte n. 88 del

1992, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 26

della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) - come

modificato dall'art. 3 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito

nella legge 16 aprile 1974, n. 114 e dall'art. 3 della legge 3 giugno

1975, n. 160 - nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito

cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della

pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di

determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi (dopo

il compimento del sessantacinquesimo anno di età).

Il giudice a quo - che, in relazione al reddito dichiarato dalla

ricorrente per il 1996, afferma la rilevanza della questione

sollevata - ritiene il principio formulato dalla Corte nel

dispositivo della decisione menzionata applicabile anche "nelle

ipotesi in cui l'aspirante al trattamento sociale sia soggetto

monoreddito", in quanto sarebbe identica la posizione del soggetto

anziano invalido coniugato e singolo.

Ad avviso del rimettente, il legislatore, con l'impugnato art. 3,

comma 6, della legge n. 335 del 1995, che ha riformato il sistema di

intervento in favore degli anziani indigenti, nel sostituire la

pensione sociale con l'assegno sociale, avrebbe illegittimamente

omesso di prevedere limiti di reddito differenziati per soggetti

ultrasessantacinquenni indigenti non invalidi e soggetti

ultrasessantacinquenni indigenti divenuti invalidi dopo il compimento

del sessantacinquesimo anno di età.

Il legislatore, in particolare, avrebbe disatteso i princìpi

affermati nella citata sentenza n. 88 del 1992, secondo la quale "la

previsione rigida e indiscriminata del cumulo per tutti gli anziani -

e cioè sia per coloro che vedano normalmente scemate le proprie

energie per la vecchiaia, sia per coloro che invece divengano

effettivamente e propriamente invalidi, e di conseguenza incapaci di

attendere in piena autonomia alle attività e alle occupazioni

proprie della loro età - non può non dirsi in contrasto con gli

artt. 3 e 38 Cost.".

Né, osserva il pretore di Pisa, è più possibile ricorrere alla

determinazione giudiziale di un diverso limite di reddito per gli

aventi diritto all'assegno sociale divenuti invalidi dopo il

compimento del sessantacinquesimo anno di età, poiché "l'istituto

è mutato nella sua struttura e poiché è ipotizzabile che

l'intenzione del legislatore sia stata proprio quella di escludere

dal beneficio gli anziani invalidi aventi un reddito superiore

rispetto a quello ex novo previsto dall'art. 3, comma 6" della legge

n. 335 del 1995.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la

ricorrente nel procedimento civile a quo svolgendo deduzioni del

tutto solidali con l'ordinanza di rimessione.

Ad avviso della ricorrente nel giudizio principale, i princìpi

affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 88 del 1992

"possono essere applicati, per analogia, anche in relazione

all'assegno sociale introdotto dall'art. 3, comma 6, della legge n.

335 del 1995".

3. - Nel presente giudizio costituzionale, si è costituito anche

l'INPS, per chiedere che la questione sollevata dal pretore di Pisa

sia dichiarata infondata.

L'INPS deduce che la scelta legislativa di parificare il limite di

reddito individuale per la concessione dell'assegno mensile di

invalidità parziale e quello stabilito per la pensione sociale "sta

a significare che solo queste due categorie sono state ricondotte

sotto un unico principio, ossia il livellamento dei redditi; rimane,

viceversa, autonomamente e diversamente disciplinata l'invalidità

totale". Di conseguenza, osserva la parte convenuta nel procedimento

principale, "la volontà del legislatore di non parificare la

pensione sociale a quest'ultimo trattamento è indubbia".

Richiamando la sentenza di questa Corte n. 196 del 1995, l'INPS

conclude che la necessaria opera di omogeneizzazione dei vari sistemi

di protezione, per la complessità delle scelte che essa implica,

compete al legislatore.

4. - In prossimità dell'udienza, la parte ricorrente nel giudizio

a quo ha depositato una memoria illustrativa per argomentare

ulteriormente la fondatezza della questione sollevata dal pretore di

Pisa e per replicare a quanto dedotto dall'INPS con l'atto di

costituzione.

In particolare, al riferimento operato dall'INPS alla volontà del

legislatore di non parificare la pensione sociale al trattamento

previsto per l'invalidità totale, la parte privata obietta che "è

appunto di tale volontà e della sua coerenza con i principi

costituzionali che il pretore di Pisa a ragione dubita".

Né, si legge nella memoria illustrativa, il richiamo alla sentenza

n. 196 del 1995 può attenuare il dubbio prospettato dal rimettente.

La decisione di accoglimento che viene auspicata nella memoria

dovrebbe, secondo la parte attrice nel giudizio a quo dichiarare la

disposizione impugnata costituzionalmente illegittima "nella parte in

cui non prevede, ai fini del diritto all'assegno sociale, un

meccanismo differenziato di determinazione del limite di reddito in

favore degli anziani ultrasessantacinquenni divenuti invalidi". Si

tratterebbe di una sentenza additiva di principio rispettosa della

sfera riservata alla discrezionalità del legislatore e, sempre ad

avviso della ricorrente nel procedimento a quo non immediatamente

produttiva di nuovi oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il richiamo alla sentenza n. 88 del 1992, sul

quale si basa l'ordinanza di rimessione, nella memoria si nega che

assuma rilievo la circostanza che, diversamente che nel caso

all'origine del giudizio definito con la predetta decisione, la

questione sollevata dal pretore di Pisa abbia riguardo a soggetti non

coniugati o, comunque, monoreddito. Ancorché "non venga in rilievo

un problema di actio finium regundorum tra solidarietà coniugale e

solidarietà sociale", si osserva, resta fermo quanto già rilevato

da questa Corte circa la diversità tra la situazione di chi dopo il

sessantacinquesimo anno di età veda normalmente scemare le proprie

energie per la vecchiaia e quella di chi, dopo il sessantacinquesimo

anno, divenga "effettivamente e propriamente invalido".

5. - Anche l'INPS ha depositato una memoria in prossimità della

data fissata per l'udienza, per insistere nella richiesta di una

declaratoria di infondatezza della questione sollevata dal pretore di

Pisa.

L'INPS sottolinea l'incertezza e la disomogeneità della

giurisprudenza di merito successiva alla sentenza n. 88 del 1992, a

ulteriore dimostrazione dell'esclusiva competenza del legislatore in

ordine all'attuazione dei principi formulati da questa Corte nella

predetta sentenza additiva di principio. La parte convenuta nel

procedimento civile a quo afferma in conclusione la necessità di un

provvedimento legislativo per la configurazione di un meccanismo

differenziato di determinazione del limite di reddito ai fini

dell'erogazione della prestazione di cui si tratta. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Pisa dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte

in cui, ai fini della corresponsione dell'assegno sociale agli

ultrasessantacinquenni, non differenzia le condizioni reddituali cui

viene subordinato l'accesso alla prestazione, a seconda che si tratti

di soggetti non invalidi ovvero di soggetti divenuti invalidi dopo

tale soglia di età. Il rimettente prospetta la violazione dell'art.

38, primo comma, della Costituzione, assumendo la piena

applicabilità, all'impugnata disciplina dell'assegno sociale, dei

princìpi formulati nella sentenza di questa Corte n. 88 del 1992,

con implicita evocazione dell'art. 3 della Costituzione.

In particolare, il rimettente si domanda se l'art. 3, comma 6,

della legge n. 335 del 1995 (che, a partire dal 1 gennaio 1996,

sostituisce la pensione sociale con l'assegno sociale e a norma del

quale, se il soggetto possiede redditi propri, l'assegno è

attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo in esso

indicato, se l'assistito non è coniugato, ovvero fino al doppio di

tale importo, se coniugato), violi l'art. 38 della Costituzione,

giacché, come affermato nella sentenza n. 88 del 1992, con

riferimento al cumulo con il reddito del coniuge, "la previsione

rigida e indiscriminata dello stesso limite reddituale per tutti gli

anziani - e cioè sia per coloro che vedano normalmente scemate le

proprie energie per la vecchiaia, sia per coloro che invece divengano

effettivamente e propriamente invalidi, e di conseguenza incapaci di

attendere in piena autonomia alle attività e alle occupazioni

proprie della loro età - non può non dirsi in contrasto con gli

artt. 3 e 38 Cost.".

2. - La questione non è fondata.

3. - Occorre premettere che i princìpi a suo tempo formulati con

la sentenza n. 88 del 1992 non possono essere integralmente estesi

alle disposizioni sul limite reddituale individuale, di cui si tratta

nel procedimento civile a quo poiché in quella pronuncia è oggetto

di scrutinio di costituzionalità la disciplina legislativa del

rapporto tra solidarietà coniugale e solidarietà collettiva ai fini

dell'erogazione della prestazione destinata ai soggetti sprovvisti di

reddito; disciplina che non assume rilievo nell'ipotesi ora all'esame

della Corte, concernente il limite di reddito individuale.

Nel subordinare taluni trattamenti assistenziali a limiti di

reddito individuale e a limiti di reddito cumulato, il legislatore

mostra infatti di non ispirarsi, nelle due ipotesi, ad una ratio del

tutto identica. La previsione di un limite di reddito cumulato, e

pertanto la scelta legislativa di annettere al reddito del coniuge un

significato ostativo, è frutto di una specifica e solo eventuale

opzione di particolare rigore, giustificata dall'esistenza

dell'obbligo di assistenza derivante dal rapporto coniugale.

Ciò trova conferma nella circostanza che, in ordine ad alcuni

trattamenti assistenziali, il legislatore ha dato rilievo - ai fini

dell'erogazione della prestazione - al solo limite di reddito

individuale, come nel caso della pensione di inabilità (art.

14-septies del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto con la

legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33) e nel caso dell'assegno

corrisposto agli invalidi parziali (art. 14-septies del citato

decreto-legge; art. 9 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito

nella legge 26 febbraio 1982, n. 54; art. 12 della legge 30 dicembre

1991, n. 412), oltre che nelle ipotesi di pensione sociale

sostitutiva dei predetti trattamenti; mentre in altri casi il limite

di reddito cumulato con quello del coniuge non corrisponde al doppio

del limite reddituale individuale, come invece dovrebbe essere, se il

principio del limite di reddito cumulato rispondesse alla medesima

logica del limite reddituale individuale.

A quest'ultimo riguardo, va ricordata la stessa disciplina delle

condizioni reddituali di cui all'art. 26 della legge n. 153 del 1969,

che subordina la corresponsione della pensione sociale al mancato

superamento di un limite di reddito cumulato con quello del coniuge,

di importo decisamente superiore al doppio del limite reddituale

individuale, secondo un criterio che l'impugnata disciplina

dell'assegno sociale modifica sensibilmente, nel senso di maggior

rigore, prevedendo un limite di reddito cumulato pari soltanto al

doppio del limite di reddito individuale.

Quanto al rilievo assegnato al reddito cumulato, questa Corte,

ancora di recente, seppure con riferimento ai limiti di reddito

riguardanti l'attribuzione dell'integrazione al trattamento minimo,

ha avuto modo di affermare la legittimità costituzionale della

previsione del cumulo con i redditi del coniuge, a condizione che, in

tal caso, "l'importo che esclude l'attribuzione della integrazione al

minimo adeguatamente superiore all'importo dei redditi propri del

titolare della pensione che determina la medesima esclusione"

(sentenza n. 127 del 1997).

Va aggiunto che, ove si accogliesse la questione prospettata dal

rimettente, in favore dei soggetti divenuti parzialmente invalidi

dopo il compimento del sessantacinquestimo anno di età, si verrebbe

a creare - con inammissibile interferenza nella sfera riservata alla

discrezionalità del legislatore - un regime più favorevole sia

rispetto a quello proprio degli invalidi infrasessantacinquenni, sia

rispetto a quello applicabile ai soggetti titolari di pensione od

assegno sociale attribuiti in sostituzione di un precedente assegno

di invalidità, a séguito dell'accertamento dell'invalidità

parziale in epoca antecedente al superamento della soglia di età che

dà accesso alla pensione od all'assegno sociale.

4. - L'impostazione che il rimettente ritiene preferibile conduce

infatti a riconoscere il soggetto indigente divenuto invalido dopo il

sessantacinquesimo anno - in quanto afflitto da un duplice

svantaggio: la vecchiaia e l'invalidità, seppure parziale -

meritevole di tutela più intensa non solo rispetto al soggetto

ultrasessantacinquenne solo indigente, ma anche rispetto

all'infrasessantacinquenne titolare di assegno mensile per

invalidità parziale ed al soggetto riconosciuto invalido parziale

prima dei sessantacinque anni che, compiuto il sessantacinquesimo

anno, veda trasformato il proprio assegno mensile per l'invalidità

parziale in pensione o assegno sociale.

L'attribuzione della pensione o dell'assegno sociale erogati in

sostituzione della pensione corrisposta ai soggetti totalmente

inabili (art. 12 della legge n. 118 del 1971) e dell'assegno mensile

per l'invalidità parziale (art. 13 della medesima legge) risulta

subordinata agli stessi limiti di reddito previsti per tali

prestazioni, i quali, per altro, risultano più favorevoli di quelli

previsti ai fini della pensione o dell'assegno sociale solo nel caso

della pensione di inabilità. L'art. 13, comma 3, della legge n. 412

del 1991 ha infatti equiparato i limiti di reddito individuale cui è

subordinato il riconoscimento dell'assegno mensile per il soggetto

parzialmente invalido ed il riconoscimento della pensione sociale.

5. - La questione va, dunque, circoscritta all'ipotesi di

invalidità comportante una totale inabilità lavorativa, accertata

dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sia perché

questo è il caso sottoposto alla cognizione del giudice a quo sia in

considerazione della "tendenziale indistinguibilità fra lo stato di

invalidità parziale e quello di vecchiaia" (v. sentenza n. 196 del

1995), che lo stesso legislatore ha implicitamente riconosciuto,

introducendo il citato art. 13, comma 3, della legge n. 412 del 1991,

il quale ha equiparato le condizioni reddituali cui sono subordinati

sia il riconoscimento dell'assegno mensile per l'invalidità parziale

sia il riconoscimento della pensione sociale, disponendo che, ai fini

dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione

delle pensioni assistenziali agli invalidi civili - con esclusione

dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali - da parte del

Ministero dell'interno, si applica il limite di reddito individuale

stabilito per la concessione della pensione sociale da parte

dell'INPS.

Ma ad impedire di estendere alla disciplina dell'assegno sociale le

valutazioni della sentenza n. 88 del 1992 è - più ancora che

l'attinenza delle stesse al limite di reddito cumulato - il quadro

complessivo della riforma, in cui si inserisce la nuova prestazione

assistenziale prevista dall'ordinamento per coloro che versano in

situazione di indigenza. Riforma operata con la legge n. 335 del 1995

in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, che si caratterizza,

innanzitutto, per i dichiarati obiettivi di contenimento della spesa

previdenziale (art. 1, commi 1-5), oggetto di un bilanciamento in

parte discrezionalmente effettuato dal legislatore del 1995 e in

parte demandato a provvedimenti delegati sulla base dei criteri e dei

principi contenuti nell'art. 3, comma 3.

6. - Una riconsiderazione della complessiva disciplina dei rapporti

tra misure assistenziali e prestazioni previdenziali, nella materia

delle provvidenze per i soggetti sprovvisti di reddito è imposta

anche dal passaggio graduale ad un sistema previdenziale di tipo

contributivo. A norma dell'art. 1, comma 6, della legge n. 335 del

1995, "alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema

contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al

minimo" (art. 1, comma 16). Si tratta di una disposizione che, nelle

intenzioni del legislatore della riforma, configura l'assegno sociale

come prestazione unica destinata a sostituire, nell'immediato, la

pensione sociale.

Inserito in un contesto normativo notevolmente diverso da quello

nel quale si inseriva la disciplina della pensione sociale scrutinata

da questa Corte nel 1992, l'assegno sociale, in termini ancor più

accentuati rispetto alla pensione sociale, fa fronte a quel

particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza, risultando

altre prestazioni - assistenza sanitaria, indennità di

accompagnamento - preordinate a soccorrere lo stato di bisogno

derivante da grave invalidità o non autosufficienza, insorte in un

momento nel quale non vi è più ragione per annettere significato

alla riduzione della capacità lavorativa, elemento che, per contro,

caratterizza le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti

infrasessantacinquenni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del

sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in

riferimento all'art. 38 della Costituzione, dal pretore di Pisa con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:400 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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