Corte costituzionale

Sentenza n. 40/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1973 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

6 dicembre 1966, n. 1077 (estensione ai dipendenti civili non di ruolo

delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di

quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo), promosso

con ordinanza emessa il 31 ottobre 1970 dalla Corte dei conti - sezione

III pensioni civili - sul ricorso di Tucci Ivonne contro il Ministero

della pubblica istruzione, iscritta al n. 376 del registro ordinanze

del 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297

del 24 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1973 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito della morte del prof. Gaetano Cuoco, supplente annuale di

educazione fisica presso l'Istituto tecnico statale G. da Verrazzano,

avvenuta in Roma il 12 maggio 1967, il coniuge superstite, Ivonne

Tucci, chiedeva al Ministero della pubblica istruzione la concessione

del trattamento di quiescenza privilegiato indiretto assumendo che il

di lei marito era deceduto in servizio e per causa di servizio.

Avverso il provvedimento ministeriale con cui la richiesta non

veniva accolta sul presupposto che nei confronti dei superstiti

dell'insegnante deceduto, stante la detta sua qualità, non potevano

essere applicate le norme riguardanti il personale insegnante di ruolo

e quello con incarico triennale, la Tucci ricorreva davanti alla Corte

dei conti chiedendo, tra l'altro, per la ipotesi in cui l'adita Corte

avesse ritenuto di interpretare l'art. 8 della legge 28 luglio 1961, n.

831, come applicabile unicamente nei confronti del personale insegnante

con nomina triennale, che fosse sollevata questione di legittimità

costituzionale per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione,

sia dell'articolo da ultimo ricordato che dell'art. 2 del r.d. 21

febbraio 1895, n. 70.

La Corte dei conti, con ordinanza del 31 ottobre 1970, dopo avere

considerato manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità

costituzionale proposta dalla ricorrente, rilevava che, alla data di

morte dell'insegnante dante causa, era gia in vigore la legge 6

dicembre 1966, n. 1077, la quale aveva esteso ai dipendenti civili non

di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, purché assunti per un

periodo non inferiore ad un anno, le norme sul trattamento di

quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo, senza

peraltro comprendere tra i destinatari del nuovo beneficio anche gli

insegnanti non di ruolo con incarico annuale; e sollevava il dubbio che

l'art. 1 della citata legge n. 1077 del 1966 violasse il principio

dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, non reputando

sorretta dalla obiettiva diversità delle situazioni regolate la palese

disparità di trattamento tra la posizione dei destinatari della norma

e quella indubbiamente meritevole di ugual favore, degli insegnanti non

di ruolo. E pertanto rimetteva gli atti a questa Corte perché volesse

verificare, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la

legittimità costituzionale del ripetuto art. 1 della legge n. 1077 del

1966, nella parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al

trattamento di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche

gli insegnanti non di ruolo con nomina annuale, sia pure con la

disciplina già prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico

triennale.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Non essendovi stata costituzione di parti né essendo intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, la causa è stata discussa in

camera di consiglio ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge

il marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative. Considerato in diritto :

1. - La Corte dei conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe,

solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1966, n.

1077 (estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle

Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e

di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo) "nella parte in cui

non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento di

quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli insegnanti

non di ruolo con nomina annuale, sia pure con la disciplina già

prevista per gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale".

2. - La questione è fondata.

Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto, indiretto e di

riversibilità, in favore dei dipendenti delle Amministrazioni dello

Stato (trattamento che comprende anche la pensione privilegiata

indiretta, richiesta nella fattispecie all'esame della Corte dei

conti), previsto nell'art. 2 del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, ha avuto

ed ha come suo necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di

impiego di ruolo o non di ruolo (e in quest'ultimo caso, sempre che

l'assunzione sia avvenuta per un periodo non inferiore all'anno).

L'art. 1 della legge n. 1077 del 1966, che in parte qua è oggetto

della denuncia in esame, è collegato al successivo art. 4 che, proprio

con riferimento ad esso, esclude dal trattamento di quiescenza gli

impiegati non di ruolo assunti per un periodo inferiore all'anno, e sul

punto non dispone nei confronti degli insegnanti non di ruolo.

Il trattamento di quiescenza, che per gli impiegati non di ruolo

delle Amministrazioni dello Stato ha questo campo di applicazione, è

riconosciuto invece al personale non di ruolo degli istituti di

istruzione media che sia in servizio in base ad incarico triennale e

nel possesso dell'abilitazione all'insegnamento (art. 8, comma primo,

della legge 28 luglio 1961, numero 831, richiamato dall'art. 2, ultimo

comma, della citata legge n. 1077 del 1966). Al personale insegnante

non di ruolo assunto per un anno (e quindi agli incaricati annuali di

cui alla legge 19 marzo 1955, n. 160, ed ai supplenti annuali di cui

alla legge 30 dicembre 1960, n. 1728), pertanto, quel trattamento di

quiescenza non è applicabile, atteso che - come si è visto - la legge

n. 831 del 1961 si riferisce agli incaricati triennali e la legge n.

1077 del 1966 concerne gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni

dello Stato purché assunti per un periodo non inferiore all'anno, e

non anche gli insegnanti medi non di ruolo, sia pure con incarico o

supplenza per un anno.

Tale normativa, considerata nel suo complesso, evidenzia una

disparità di trattamento tra impiegati non di ruolo delle

Amministrazioni dello Stato e insegnanti non di ruolo, nonostante che

sia gli uni che gli altri siano assunti per un periodo non inferiore

all'anno.

Le situazioni di fatto e giuridiche considerate dal legislatore nei

due casi si presentano eguali o indubbiamente tali da essere

considerate equivalenti, non potendo costituire, in presenza di un

rapporto di servizio alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato,

sufficiente elemento di distinzione la circostanza che il servizio sia

prestato in favore di una anziché di un'altra branca

dell'organizzazione amministrativa dello Stato.

Ciò nonostante le discipline relative sono in atto differenti.

Ora, nell'assenza di ragioni che possano fare apparire

adeguatamente giustificata la disparità di trattamento, la norma

denunciata si presenta in evidente contrasto con il principio di

eguaglianza e pertanto di essa nella parte sopra indicata va dichiarata

l'illegittimità costituzionale.

È appena il caso di aggiungere, da un canto, che agli insegnanti

non di ruolo con nomina annuale va riferita la disciplina legislativa

emergente dalle leggi n. 831 del 1961 e numero 1077 del 1966 nei

confronti degli insegnanti non di ruolo con nomina triennale, e

dall'altro, che la rilevata disparità di trattamento in violazione del

principio di eguaglianza tocca anche la disciplina legislativa

specificamente riferentesi al trattamento di previdenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 6

dicembre 1966, n. 1077 ("estensione ai dipendenti civili non di ruolo

delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di

quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo"), nella

parte in cui non contempla tra i destinatari del diritto al trattamento

di quiescenza e di previdenza a carico dello Stato anche gli insegnanti

non di ruolo con nomina annuale, con la disciplina già prevista per

gli insegnanti non di ruolo con incarico triennale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1973

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:40 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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