Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1994 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8, primo

comma, del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai

pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi

al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in

materia di pubblico impiego), convertito in legge dall'art. 1, primo

comma, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, promosso con ordinanza

emessa il 23 aprile 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per

la Campania sul ricorso proposto da Carpasio Alberto contro

l'Università degli Studi di Napoli, iscritta al n. 206 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso da Alberto Carpasio,

funzionario dell'Università di Napoli inquadrato nell'ottava

qualifica funzionale, per l'annullamento del provvedimento con il

quale l'Amministrazione di appartenenza aveva respinto l'istanza di

inquadramento nella qualifica funzionale superiore, il Tribunale

amministrativo regionale per la Campania ha riconosciuto rilevante e

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 7 e 8, primo comma, del decreto-legge 24

novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di

acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale

1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico

impiego), convertito in legge dall'art. 1, primo comma, della legge

23 gennaio 1991, n. 21, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Il Tribunale remittente deduce che gli articoli impugnati - nel

prevedere l'inquadramento nella nona qualifica funzionale, con

effetto dal 31 dicembre 1990, del personale assunto in esito a

concorsi, banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della

legge 11 luglio 1980, n. 312, per le qualifiche dell' ex carriera

direttiva di consigliere o equiparate e superiori, nonché per il

personale che lo precede in ruolo - si riferiscono esclusivamente,

secondo il loro inequivoco tenore letterale, al personale dei

Ministeri e delle Amministrazioni autonome espressamente indicate

(ANAS, AIMA, Monopoli di Stato), con preclusione di ogni diversa

interpretazione estensiva a favore di altri comparti del pubblico

impiego ed in particolare del personale non docente delle

Università. Tale limitazione determinerebbe, peraltro, - secondo il

giudice a quo - una ingiustificata disparità di trattamento tra

categorie omogenee.

L'omogeneità di ordinamento delle categorie in questione

deriverebbe - sempre secondo il giudice remittente - dal disposto

degli artt. 80, primo comma, e 2 della citata legge n. 312 del 1980,

in base al quale anche il personale universitario, al pari di quello

ministeriale, è stato suddiviso in otto qualifiche funzionali.

Questa disposizione determinerebbe un collegamento tra le due

categorie di personale quanto ai criteri di inquadramento e di

avanzamento, con la finalità di rendere omogenea la progressione

della carriera nei due settori considerati. Ciò sarebbe

ulteriormente comprovato dal fatto che l'istituzione della nona

qualifica funzionale è stata quasi contemporaneamente realizzata per

il personale ministeriale e per quello non docente dell'Università

con due ravvicinati provvedimenti legislativi (rispettivamente: il

decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, e la legge 29 gennaio 1986, n.

23), intervenuti poco prima della determinazione dei comparti di

contrattazione collettiva, di cui al d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

L'impugnata normativa risulterebbe altresì illegittima per aver

esteso la propria operatività al personale di alcune Amministrazioni

autonome, ma non anche a quello delle Università, che sono

Amministrazioni dotate a loro volta di un'ampia autonomia.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata.

Secondo la difesa dello Stato, la scelta discrezionale operata dal

legislatore con le norme impugnate non sarebbe frutto di un

arbitrario trattamento discriminatorio, ma trarrebbe origine dalla

specificità delle categorie considerate e dei rispettivi ordinamenti

normativi.

La difesa dello Stato contesta in primo luogo che dalle

disposizioni degli artt. 80, primo comma, e 2 della legge n. 312 del

1980 possa trarsi - come ritenuto dal giudice a quo - un principio di

uniformità di ordinamento delle carriere delle varie categorie di

personale, tale da imporsi anche alla legislazione successiva.

L'Avvocatura dello Stato osserva in proposito che le suddette

disposizioni si limitano a stabilire che le due categorie di

personale considerate debbano avere entrambe un ordinamento

articolato per qualifiche funzionali, senza alcun ulteriore

riferimento ai rispettivi criteri di inquadramento in dette

qualifiche.

Nell'attribuzione, poi, di tali qualifiche al personale di

ciascuna categoria il legislatore avrebbe tenuto, doverosamente,

conto delle rispettive peculiarità, determinate dai diversi

contenuti professionali e dalle specifiche normative, che

renderebbero non comparabili tra loro le complessive posizioni

giuridico-economiche del personale delle stesse categorie. Tanto è

vero che, ai fini contrattuali, queste categorie sono state distinte

in differenti comparti di contrattazione dal d.P.R. 5 marzo 1986, n.

68.

Per quanto concerne, infine, il fatto che le disposizioni

impugnate abbiano esteso l'attribuzione della nona qualifica al

personale delle Aziende autonome con le stesse modalità previste per

il personale ministeriale, l'Avvocatura replica che queste due ultime

categorie di personale hanno un ordinamento pressoché identico per

quanto riguarda l'istituzione della nona qualifica funzionale, le

declaratorie delle mansioni ad essa inerenti e le modalità di

accesso, mentre per il personale non docente dell'Università la nona

qualifica funzionale è stata istituita con un provvedimento di legge

autonomo e con un contenuto nettamente differenziato. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 7 e 8, primo comma, del

decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante "Corresponsione ai

pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi

al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in

materia di pubblico impiego", convertito in legge dall'art. 1 della

legge 23 gennaio 1991, n. 21, in quanto, nel prevedere condizioni e

modalità per l'inquadramento nella nona qualifica funzionale del

personale del comparto dei Ministeri nonché del personale dipendente

dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda di Stato

per gli interventi nel mercato agricolo e dell'Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, non hanno esteso la medesima

disciplina anche al personale non docente delle Università, così

determinando - ad avviso del giudice remittente - una irragionevole

disparità di trattamento ai danni di quest'ultima categoria.

2. - La questione non è fondata.

La legge 11 luglio 1980, n. 312, nel dettare norme concernenti il

nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare

dello Stato, estendeva al personale non docente delle Università la

classificazione in otto qualifiche funzionali prevista per il

personale dei Ministeri.

Ma tale disciplina, concernendo esclusivamente l'articolazione

delle qualifiche funzionali, lasciava del tutto impregiudicati i

criteri di inquadramento e di avanzamento delle diverse categorie di

personale nelle qualifiche stesse, senza porre a questo riguardo -

contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo - alcun principio

di uniformità.

Ciò risulta ancora più evidente alla luce della successiva

disciplina intervenuta in questa materia, con la quale il legislatore

ha distinto sempre più nettamente l'ordinamento del personale non

docente universitario da quello del personale ministeriale e delle

amministrazioni statali autonome, proprio con riferimento particolare

all'istituzione della nona qualifica funzionale.

Tale qualifica è stata, infatti, introdotta da normative diverse

e con difformi modalità di accesso per le due categorie di

personale: rispettivamente, con l'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio

1986, n. 9, e con gli artt. 1 e 3 della legge 7 luglio 1988, n. 254,

per il personale ministeriale e delle aziende e amministrazioni dello

Stato ad ordinamento autonomo; con l'art. 15 della legge 23 gennaio

1986, n. 23, per il personale delle Università, in ordine al quale

è poi intervenuta la legge 21 febbraio 1989, n. 63.

Il diverso assetto normativo delle categorie in questione è

stato, d'altro canto, sancito dal d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 -

attuativo della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n.

93 - che ha distinto in separati comparti di contrattazione

collettiva il personale dei Ministeri, quello delle aziende e

amministrazioni statali autonome e quello delle Università. Tali

comparti hanno successivamente posto in essere distinti accordi

sindacali.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo,

sentt. nn. 448, 324, 236 e 219 del 1993), in materia di articolazione

delle carriere e passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici deve

essere riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità,

sindacabile solo con riferimento a profili di arbitrarietà o di

manifesta irragionevolezza, in grado di ledere il principio di buon

andamento della pubblica amministrazione o di determinare

discriminazioni tra i soggetti interessati: profili che, nella specie, non ricorrono.

La scelta di escludere la categoria del personale non docente

universitario operata dal legislatore con le norme impugnate non

può, infatti, ritenersi lesiva del principio di ragionevolezza,

stante le peculiari caratteristiche normative e contrattuali che

hanno progressivamente distinto tale categoria dalle altre assunte a

parametro di riferimento e che rendono, in ogni caso, difficilmente

comparabile la posizione riconosciuta al personale incluso in questa

categoria con quella propria del personale delle altre categorie.

La questione di legittimità costituzionale deve, pertanto, essere

dichiarata infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 7 e 8, primo comma, del decreto-legge 24 novembre 1990,

n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui

miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990,

nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego),

convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1991, n. 21,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale per la Campania con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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