Corte costituzionale

Sentenza n. 4/1956

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1956 · relatore Gaspare Ambrosini

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge

provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1 promosso con l'ordinanza 25

gennaio 1956 del Pretore di Brunico nel procedimento di volontaria

giurisdizione su ricorso proposto da Floss Paolo pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 27 febbraio 1956 e nel

Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 5 marzo

1956 ed iscritta al n. 28 Registro ordinanze 1956:

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Giunta

provinciale di Bolzano, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto

Trabucchi e Karl Tinzl;

Udita, all'udienza pubblica del 7 maggio 1956, la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

Udito l'avv. Alberto Trabucchi.

Motivazione

Ritenuto, in fatto:

La legge 29 marzo 1954, n. 1 della Provincia di Bolzano, relativa

all'"ordinamento dei masi chiusi nella Provincia di Bolzano",

modificata in talune parti, come in quella che forma oggetto del

presente giudizio, con successiva legge provinciale 2 settembre 1954,

n. 2, dispone all'art. 25:

"Se il defunto non ha disposto in riguardo al valore di assunzione

e se gli interessati non addivengano ad un accordo tra loro, il prezzo

di assunzione sarà determinato in base al valore di reddito mediante

applicazione al reddito imponibile dominicale di coefficienti stabiliti

dalla Commissione censuaria provinciale.

"Qualora però l'assuntore o i coeredi ne facciano domanda, il

reddito presunto, dal quale, con la applicazione del tasso legale,

sarà ricavato il valore del bene, verrà determinato dal Pretore

competente per il rilascio del certificato di eredità in base ad una

stima eseguita da tre esperti in materia agraria.

"A tale scopo il Pretore, su ricorso del chiamato all'assunzione o

di uno o più coeredi nomina l'esperto concedendo alle parti

interessate un termine per la nomina di un esperto proprio. In caso di

disaccordo tra più coeredi sulla nomina del proprio esperto, la nomina

è fatta dal Pretore. Si applicano in materia, in quanto applicabili,

le disposizioni del titolo II, capo VI, del Libro IV del Cod. proc.

civ. Il Pretore ed il Tribunale in sede di gravame, possono sentire le

parti.

"Nell'accertare il valore del maso, si deve tenere debito conto

delle scorte esistenti; in quanto però le stesse sono pertinenze del

maso, non vengono stimate separatamente. Alla stima delle parti del

patrimonio ereditario che a norma dell'art. 17 non fanno parte del maso

chiuso, non si applica il disposto del 1 comma del presente articolo.

"Gli interessati e i membri della commissione locale per i masi

chiusi possono assistere alla stima e fare le loro osservazioni".

In base al disposto di questo art. 25, il signor Floss Paolo fu

Giuseppe, coerede legittimo nella successione di Floss Giuseppe ed

avente diritto all'assunzione del maso chiuso caduto in eredità,

chiese al Pretore di Brunico, con ricorso del 20 gennaio 1956, la

determinazione del valore del maso al fine di computare il valore delle

quote spettanti agli altri coeredi.

Il Pretore di Brunico, con ordinanza del 25 gennaio 1956, sollevò

di ufficio la questione di legittimità costituzionale del detto art.

25, rilevando che esso è in contrasto con l'art. 108 della

Costituzione, in quanto attribuisce al Pretore una funzione rientrante

nelle "norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura" che,

ai sensi del citato art. 108 della Costituzione, solo una legge dello

Stato, e non anche una legge regionale o provinciale, può stabilire, e

che è altresì in contrasto con gli artt. 4, 5, 11 e 12 dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale

26 febbraio 1948, n. 5, in quanto eccede i limiti posti da tali

articoli all'esercizio della potestà legislativa della Provincia e

viola i principi fondamentali dell'ordinamento processuale relativi

alla competenza dei giudici per valore e alle forme del procedimento di

divisione ereditaria.

E pertanto il Pretore di Brunico, con la su indicata ordinanza del

25 gennaio 1956, sospese il procedimento ed ordinò la trasmissione

degli atti alla Corte costituzionale.

L'ordinanza fu notificata a cura del cancelliere della Pretura di

Brunico al ricorrente signor Floss, ai Presidenti della Giunta

regionale del Trentino-Alto Adige e della Giunta provinciale di

Bolzano, e fu poi pubblicata, per disposizione del Presidente della

Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana del 27 febbraio 1956, n. 48.

La Giunta provinciale di Bolzano, in data 9 febbraio 1956,

deliberò di dare mandato all'avv. Alberto Trabucchi e all'avv. Karl

Tinzl di rappresentare e difendere gli interessi della Provincia presso

la Corte costituzionale in merito alla questione di legittimità

costituzionale dello art. 25, sollevata dal Pretore di Brunico con

l'ordinanza del 25 gennaio 1956, e si costituì in data 20 febbraio

1956.

Nell'atto di costituzione e in due successive memorie dell'avv.

Trabucchi la difesa della Giunta provinciale di Bolzano ha trattato

della questione sollevata con l'ordinanza del Pretore di Brunico,

sostenendo in contrario: che l'art. 25 della citata legge provinciale

di Bolzano non contrasta con l'art. 108 della Costituzione, dacché il

termine "legge" usato da questo articolo si riferisce alle leggi in

generale e quindi anche alle leggi regionali e provinciali, le quali

ultime, nell'ambito della competenza assegnata alla Regione o alla

Provincia, sono leggi formali ed hanno lo stesso valore delle leggi

emanate dal potere legislativo dello Stato; e che non contrasta con gli

artt. 4, 5, 11 e 12 dello Statuto della Regione, né eccede i limiti

posti da tali articoli alla potestà legislativa della Provincia,

dacché l'art. 25 in discussione conferisce al Pretore una funzione

che è tipicamente di giurisdizione volontaria e d'altra parte non

sovverte i principii fondamentali del diritto processuale in materia di

divisione ereditaria.

Nella pubblica udienza il difensore della Giunta provinciale di

Bolzano, avv. Trabucchi, ha ulteriormente illustrato i motivi del

ricorso.Considerato, in diritto:

L'art. 108 della Costituzione riserva agli organi legislativi dello

Stato la disciplina di tutto quanto concerne l'amministrazione della

giustizia, sia in riguardo alla istituzione dei giudici che alle loro

funzioni e alle modalità del correlativo esercizio: "Le norme

sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con

legge".

La difesa della Giunta provinciale di Bolzano assume che il termine

"legge" usato dall'art. 108 si riferisce a tutte le leggi e quindi

anche alle leggi regionali e provinciali, come quella della Provincia

di Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata con successiva legge 2

settembre 1954, n. 2, qui in discussione.

Ma tale assunto è infondato, giacché la Costituzione, quando

rinvia puramente e semplicemente alla "legge" la disciplina di una

determinata materia, si riferisce soltanto alla legge dello Stato.

E che l'art. 108 faccia inequivocabilmente riferimento alla legge

dello Stato si desume anche dal sistema adottato dal Costituente di

procedere bensì, per materie determinate, a un decentramento

istituzionale nel campo legislativo ed amministrativo in favore

dell'ente Regione, ma di escludere dal decentramento tutto il settore

giudiziario e di sottrarlo, quindi, a qualsiasi competenza delle

Regioni, anche di quelle "a statuto speciale" , dettando così uno di

quei "principi dell'ordinamento giuridico dello Stato" , che

costituiscono limiti insuperabili all'esercizio della potestà

legislativa delle Regioni, - siccome è statuito espressamente anche

nell'art. 4, primo comma, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige,

approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, che, pur

attribuisce alla Regione (ed altresì alle Provincie di Bolzano e

Trento, in virtù del richiamo fattone dal successivo art. 11) una

potestà legislativa di carattere primario.

Occorre ora vedere se il Consiglio provinciale di Bolzano ha

violato questi principi basilari, attribuendo al Pretore, con l'art. 25

della suddetta legge provinciale, una funzione non prevista da alcuna

legge dello Stato.

Niun dubbio che il disposto di questo art. 25 dovrebbe considerarsi

viziato di illegittimità costituzionale, se si mettesse in relazione

soltanto coi disposti dell'art. 108 della Costituzione e degli artt. 4

e 11, primo comma, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige.

Ma a diversa soluzione si deve arrivare, nel senso cioè di

escludere il vizio di illegittimità costituzionale del detto art. 25,

se si tiene presente che l'art. 11 dello Statuto per la Regione

Trentino-Alto Adige, dopo la norma generale del primo comma, detta

precisamente al n. 9 una disposizione particolare, con la quale, in

riguardo alla materia dei "masi chiusi", deroga ai principi sopra

esposti dall'art. 108 della Costituzione e dagli artt. 4 e 11, primo

comma, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige.

L'art. 11 n. 9 fa rivivere infatti l'istituto dei "masi chiusi",

che non trova riscontro nel diritto italiano, e quindi bisogna mutuarne

la nozione dall'ordinamento in cui è sorto e si è sviluppato.

Si tratta di un istituto con caratteristiche tutte particolari,

come quelle della indivisibilità del fondo, della sua connessione con

la compagine familiare e della "assunzione" di esso fondo come "maso

chiuso" da parte di un unico soggetto, cui un sistema particolare -

anche relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione del

valore del fondo nel caso di pluralità di eredi - permette di

perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle finalità

economiche e sociali proprie dello istituto.

Introdotto in Alto Adige fin dai primi secoli del Medio Evo in

corrispondenza ad antiche consuetudini germaniche, si affermò nel

tempo e formò oggetto, verso l'età moderna, di disciplina legislativa

formale, quale quella delle Patenti imperiali dell'11 agosto 1770 e del

9 ottobre 1795, di una legge dell'Impero del 1 aprile 1889 che

attribuì alla legislazione provinciale il compito di disciplinare la

materia, e della legge provinciale del 12 giugno 1900, n. 47,

"concernente i rapporti giuridici speciali dei masi chiusi valevole per

la Contea principesca del Tirolo".

Dopo che il territorio dell'Alto Adige entrò a far parte del

territorio italiano, l'istituto rimase in vita fino a quando con R.D.

del 4 novembre 1928, n. 2325 fu estesa alle nuove Provincie la

legislazione nazionale.

Senonché, anche dopo il suo disconoscimento legale, la popolazione

dell'Alto Adige continuò a dimostrarsi attaccata all'istituto.

E non mancarono apprezzamenti favorevoli che anche giuristi

particolarmente esperti in diritto agrario espressero in riguardo ad

esso, considerandolo utile dal punto di vista economico, per la remora

che pone allo smembramento dei fondi, e dal punto di vista sociale, per

l'apporto che può dare al mantenimento della compagine familiare e

alla esistenza di una sana classe rurale.

È interessante rilevare che già durante l'impero della

legislazione austriaca, nonostante l'abrogazione di ogni norma speciale

in materia di fondi rustici appoderati disposta con la legge austriaca

27 giugno 1868, l'istituto restò eccezionalmente in vigore nel Tirolo.

Ma fu essenzialmente per andare incontro alle aspirazioni

chiaramente manifestate dagli esponenti della popolazione alto-atesina

in riguardo al riconoscimento formale dell'antico istituto, che il

legislatore costituzionale si indusse a dettare il disposto del n. 9

dell'art. 11 dello Statuto per il Trentino-Aldo Adige, col quale

attribuì alla Provincia la facoltà di emanare norme legislative "per

le seguenti materie... n. 9: ordinamento delle minime unità culturali,

anche agli effetti dell'art. 847 del Codice civile; ordinamento dei

"masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti e

consuetudini".

Ora, l'istituto dei "masi chiusi" , che, come si è detto, non

trova precedenti nell'ordinamento italiano, non può qualificarsi né

rivivere se non con le caratteristiche sue proprie derivanti dalla

tradizione e dal diritto vigente fino alla emanazione di quel R.D. 4

novembre 1928, n. 2325, sopra citato, in base al quale esso istituto

cessò di avere formalmente vita.

Né si dica che il n. 9 dell'art. 11 comprende nello stesso

disposto l'ordinamento delle minime unità culturali e quello dei "masi

chiusi", e che quindi la potestà legislativa provinciale va esercitata

nello stesso spirito e con le stesse finalità che presiedono ai

principi fondamentali contenuti nel Codice civile. L'accomunamento

nello stesso n. 9 dei due istituti non importa affatto che si possano

applicare ad ambedue gli stessi principi. Si tratta di istituti diversi

che il n. 9 distingue, tanto da individuarli singolarmente e da

distaccarli inserendo tra l'uno e l'altro un punto e virgola, ed

altresì accentuando il carattere tutto particolare dei "masi-chiusi"

ponendo queste due parole tra virgolette.

Il legislatore provinciale, quindi, in virtù dell'art. 11 n. 9

dello Statuto regionale può disciplinare la materia dei "masi chiusi"

nell'ambito della tradizione e del diritto preesistente e, in

conseguenza, con una potestà necessariamente più ampia, data la

natura dell'istituto, che per le altre materie nello stesso art. 11

contemplate.

Nella fattispecie, il legislatore provinciale di Bolzano, dettando

la norma dell'art. 25 suindicato, non ha fatto altro che attribuire al

Pretore la stessa competenza che, in virtù del paragrafo 19 della

sopracitata legge della Contea principesca del Tirolo del 22 giugno

1900, n. 47, rimasta in vigore fino al 1928, era di spettanza del

corrispondente organo giudiziario (Giudice distrettuale).

Dalle suesposte considerazioni discende che la suddetta norma

dell'art. 25 della legge provinciale di Bolzano trova la sua

legittimità in una fonte costituzionale, e precisamente quella del n.

9 dell'art. 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con

la quale fu approvato lo Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto

Adige, e che pertanto non può considerarsi viziata di illegittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Pretore di Brunico con ordinanza del 25 gennaio 1956

relativa alla disposizione dell'art. 25 della legge della Provincia di

Bolzano del 29 marzo 1954, n. 1, modificata con successiva legge 2

settembre 1954, n. 2, in rapporto all'art. 108 della Costituzione ed

all'art. 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato

con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1956.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.

ECLI:IT:COST:1956:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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