Corte costituzionale

Sentenza n. 399/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/11/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della

legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a

carico dello Stato), come modificato dagli artt. 81 e 82 del testo

unico 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1993 dalla Corte

dei conti, sez. IV giurisdizionale, sul ricorso proposto da Imperoli

Iride, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1994 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con decreto n. 278 del 22 novembre 1957 il ministro della

difesa respingeva l'istanza con la quale la signora I. Imperoli

chiedeva che le venisse riconosciuto il diritto al trattamento

pensionistico di riversibilità in seguito al decesso del proprio

marito E. Colaprete, già in godimento della pensione privilegiata

indiretta per la morte del proprio figlio Salvatore, capitano pilota,

deceduto per causa di servizio in data 12 marzo 1948 e avuto da

precedente matrimonio.

Impugnato tale provvedimento in via giurisdizionale, nel corso del

susseguente giudizio la Corte dei conti ha sollevato d'ufficio - con

ordinanza 16 giugno 1994 - questione di legittimità costituzionale

"degli artt. 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (ora artt.

81 e 82 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1092) e corrispondenti norme in

materia di pensioni di guerra", ritenendo violati gli artt. 3, 29 e

31 della Costituzione "nella parte in cui non è previsto anche il

beneficio della riversibilità della pensione indiretta in favore

dell'altro coniuge ovvero dei minori di età (figli)".

Ad avviso del giudice a quo la ratio delle norme censurate

andrebbe ricercata nella esigenza di "non far venire meno ai

familiari del dipendente o pensionato i necessari mezzi economici, di

cui essi fruivano nel momento dell'avvenuto decesso del genitore

titolare della pensione" e quindi nella esigenza di "assicurare al

nucleo familiare quelle risorse economiche di carattere continuativo"

che sarebbero "imprescindibili" per la vita futura dei componenti il

nucleo medesimo. In altri termini, tale essendo la "ratio

dell'istituto della riversibilità" non sarebbe comprensibile la

mancata previsione dello stesso nel caso in cui il "titolare di

pensione indiretta all'atto del decesso del coniuge (genitore) si sia

risposato ed abbia anche avuto dal nuovo matrimonio la prole".

In ordine al contrasto con gli artt. 29 e 31 della Costituzione,

osserva il giudice a quo, che la mancata previsione del beneficio

della riversibilità - nella fattispecie - si ripercuoterebbe

negativamente sull'equilibrio dei rapporti tra coniugi in quanto

lederebbe il principio della parità giuridica sancito dall'art. 29

della Costituzione atteso ché i benefici pensionistici economici

suddetti sarebbero subordinati alla circostanza che il titolare della

pensione indiretta resti in vita restando - per contro - esclusi nel

caso di decesso dello stesso beneficiario.

Di più, detta esclusione - risolvendosi il beneficio della

riversibilità in interventi o incentivi economici a sostegno della

unione familiare - verrebbe a costituire un ostacolo per la

formazione della unione familiare (art. 31 della Costituzione).

2. - Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri - rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato - chiedendo che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata.

In particolare si assume che la disparità censurata nella specie

può "al più" considerarsi di mero fatto e non certamente giuridica

posto che diversa sarebbe "la situazione di base del percettore di

pensione diretta rispetto a quello di pensione indiretta" il quale

ultimo verrebbe a costituire adempimento di un preciso obbligo di

solidarietà sociale.

Quanto alla censura concernente l'equilibrio nei rapporti tra

coniugi si rileva che - sulla base della costante giurisprudenza

costituzionale - "l'imposizione di limiti e condizioni per il

conseguimento della pensione di riversibilità" non contrasta con

l'art. 31 della Costituzione in quanto e da un lato la libertà di

formare una famiglia non può ritenersi concretamente limitata dal

ridimensionamento di una mera aspettativa, futura ed incerta come

quella di conseguire una pensione di riversibilità, e dall'altro

l'istituto della famiglia - tutelato dalla Costituzione -

risponderebbe a scopi etico-sociali ben "più pregnanti di quelli che

sarebbe dato rinvenire in un rapporto istituito con finalità così

limitate e ristrette" (Corte costituzionale, sentenza n. 3/1975). In

particolare, secondo la più recente giurisprudenza costituzionale,

il vincolo del matrimonio - attenendo ai diritti intrinseci ed

essenziali della persona umana - è e deve rimanere frutto di una

libera scelta autoresponsabile nella quale non deve incidere

alcunché di estraneo (sentenza n. 109/1991).

Da ultimo si osserva che la tesi prospettata dalla Corte dei conti

potrebbe provocare "una riversibilità a catena" in quanto la

pensione acquisita dalla vedova (o dal vedovo) del titolare di

pensione indiretta potrebbe trasferirsi anche ad un eventuale nuovo

coniuge ovvero all'orfano, cioè a soggetti non legati da alcun

rapporto con "la persona dell'originario trattamento pensionistico".

Infine si rileva che i requisiti posti dalla legge per la

concessione di pensione di riversibilità concernono la

discrezionalità del legislatore e sono in quanto tali sottratti al

sindacato di costituzionalità. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale

degli artt. 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (ora artt. 81

e 82 del t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092) e corrispondenti norme in

materia di pensioni di guerra, nella parte in cui escludono il

beneficio della riversibilità della pensione indiretta in favore del

coniuge ovvero dei minori di età (figli).

Detta mancata previsione creando - secondo la Corte remittente -

una ingiustificata disparità di trattamento tra la vedova del

titolare di pensione diretta e quella del titolare di pensione

indiretta violerebbe gli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Converrà preliminarmente chiarire che il giudizio a quo, come

risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, concerne il diniego di

pensione privilegiata di riversibilità nei confronti del coniuge del

titolare di pensione indiretta.

Orbene, per quel che concerne il trattamento privilegiato di

riversibilità - ovvero quello previsto, indipendentemente dalla

anzianità di servizio quando la morte del dipendente statale è

conseguente ad infermità o lesioni riconducibili a fatti di

servizio, rectius derivanti dall'adempimento degli obblighi di

servizio - l'art. 92 del testo unico sulle pensioni civili n. 1092

del 1973 stabilisce che "spetta ai congiunti la pensione privilegiata

nella misura ed alle condizioni previste dalle disposizioni in

materia di pensioni di guerra". In virtù di detto rinvio, possono

fruire del trattamento di riversibilità, in ordine di precedenza

(art. 57 e segg. d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915), le seguenti

categorie di superstiti: a) il coniuge e gli orfani (figli legittimi,

ai quali sono equiparati i legittimati, gli adottivi, i figli

naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che siano

stati affiliati nelle forme di legge: art. 46 d.P.R. n. 1092 cit.),

b) i genitori legittimi o che abbiano legittimato il dante causa ed i

soggetti ad essi assimilati ovvero gli adottanti, i genitori

naturali, gli affilianti.

Dal contesto normativo richiamato emerge che il sistema delle

pensioni indirette è regolato da specifiche norme che stabiliscono

un rigido ordine di precedenza: esse si fondano, tranne poche

eccezioni, sul principio che la pensione va attribuita, una sola

volta, a quello fra i soggetti che alla data di morte del dante causa

sia collocato prima nell'ordine di precedenza. Sicché la

legittimazione delle predette categorie si fonda sul criterio

dell'esclusione, nel senso che la presenza di aventi diritto

appartenenti alle categorie in posizione prioritaria esclude i

soggetti appartenenti a categorie successive. Tale criterio della

esclusione risulta corretto da quelli della coesistenza e del

consolidamento: in particolare nell'ambito di ciascuna categoria vige

(eccezion fatta per la seconda che comprende il padre e la madre) il

principio della legittimazione plurima, in virtù del quale con il

coniuge superstite possono concorrere gli orfani o soggetti ad essi

equiparati ed al concorso potevano, altresì, essere chiamati i

collaterali (per questi ultimi vige attualmente la disposizione

contenuta nell'art. 5 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, che

abrogando la lettera c) dell'art. 57 nonché l'art. 65 del d.P.R. n.

915 del 1978, esclude i collaterali dal novero dei soggetti chiamati

a beneficiare della pensione di cui alle norme citate).

Ne consegue che il diritto al trattamento di riversibilità non

può risorgere in capo ad un soggetto appartenente ad una categoria

esclusa, allorché il titolare, appartenente alla categoria

precedente ammessa al godimento, l'abbia successivamente perduto per

morte. Infatti, la mancanza di congiunti di ordine precedente aventi

diritto alla pensione di riversibilità va sempre riferita alla data

della morte del dipendente o del pensionato, salvi i casi di

consolidamento della pensione (art. 66 d.P.R. n. 915 del 1978).

Criterio del tutto peculiare è, infatti, quello del

consolidamento per effetto del quale in alcune ipotesi tassativamente

previste dalla legge, sul presupposto della sussistenza di una

comunanza di interessi tra i componenti del gruppo familiare, la

pensione viene acquisita da un soggetto (padre) e venuto a mancare

quest'ultimo, si consolida in favore della madre. Si rileva,

altresì, che il consolidamento non presuppone una originaria

contitolarità del diritto, essendo ciascun soggetto titolare di una

propria autonoma posizione, che si realizza secondo ordine successivo

nel caso di morte.

3. - Ciò premesso, si rileva che la fattispecie - oggetto del

giudizio a quo - è quella descritta dall'art. 57 del testo unico

delle norme in materia di pensioni di guerra (d.P.R. 23 dicembre

1978, n. 915) in base al quale la pensione privilegiata di

riversibilità spetta, in mancanza di altri congiunti, a titolo di

assegno alimentare, al padre che abbia raggiunto l'età di anni

cinquantotto, o sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro,

oppure alla madre vedova.

In applicazione dei principi dianzi richiamati, se il padre (unico

genitore superstite) del dipendente deceduto - al quale, verificatesi

le condizioni di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 915 del 1978, sia

stato attribuito il trattamento di riversibilità - successivamente

muore, come è avvenuto nella fattispecie di cui è causa, il diritto

alla riversibilità si estingue. Il che appare coerente con i

principi ispiratori della normativa censurata, preordinata, da un

lato, ad assicurare una graduazione di diritti alla pensione di

riversibilità fondata sulla prossimità del grado di parentela

(legittima, naturale e civile), e dall'altro alla necessità di

assicurare la par condicio, ovvero di trattare alla stessa stregua

soggetti facenti parte (rispetto al dipendente o pensionato statale)

di uno stesso gruppo o categoria.

In questa prospettiva vigono ed operano i criteri di esclusione,

di concorso e di consolidamento dianzi ricordati.

Se questo è il congegno che racchiude la normativa censurata è

chiaro come, tranne i casi di consolidamento previsti in via

tassativa, la posizione inerente alla pensione sia dunque

rigorosamente statica e non dinamica in quanto, come già rilevato,

anche venendo a morte i congiunti che, in ordine prioritario avessero

fruito della pensione, di questa non possono beneficiare i congiunti

che li seguono nell'ordine, essendo ininfluenti gli eventi successivi

alla data indicata dalla legge (morte del dante causa).

L'ordinanza di rinvio non muove dalla considerazione dei principi

ora indicati, posti a base della disciplina censurata, fondandosi

esclusivamente sulla pretesa funzione assistenziale che il

trattamento di riversibilità verrebbe ad acquistare tanto nel caso

di morte del titolare di pensione diretta quanto in quello di

pensione indiretta.

È subito da rilevare, in questo quadro, che la pensione diretta

non è equiparabile a quella indiretta, in quanto i già indicati

criteri di individuazione e di graduazione dei beneficiari, posti

dalla legge, per il trattamento privilegiato indiretto di

riversibilità si fondano sulla tutela dei vincoli di sangue e della

conseguente solidarietà familiare. Intesa, quest'ultima, non come

prius bensì come posterius, sicché i contenuti di detta

solidarietà non sono connotabili a priori o sulla base di situazioni

di fatto bensì operano sulla base dei principi afferenti alle

pensioni privilegiate indirette. Sicché l'esclusione, il concorso,

il consolidamento nonché la tassatività dei titoli di acquisizione,

postulando la sussistenza di uno status familiae del beneficiario

rispetto a quello concernente il congiunto, tutelano il legame di

quest'ultimo con il primo.

Con la conseguenza che, una volta attribuita al beneficiario del

trattamento di riversibilità, la pensione indiretta realizza la sua

finalità risarcitoria e cessa di operare. È questa la ragione della

sua inidoneità ad esplicare ulteriori effetti, che sarebbero propri

di una diversa funzione (assistenziale) e contraddistinti da diversi

titoli di acquisizione (seconda moglie del genitore superstite) non

predeterminati né predeterminabili.

Come si è osservato, il collegamento tra i vari ordini

beneficiari previsti dalla legge è di carattere statico e

strettamente riferibile alla data di decesso del titolare. Ed anche

nell'ambito della riversibilità ordinaria, il raffronto prospettato

dal giudice a quo tra vedova di titolare di pensione diretta e vedova

di titolare di pensione indiretta colloca in un'unica fattispecie due

situazioni non omogenee, l'una delle quali esclude l'altra

trattandosi, per l'appunto, di situazioni diversamente connotabili in

ordine alla fonte, all'oggetto della tutela nonché al momento della

loro efficacia.

Diversità che non possono non interessare e riflettersi sulla

tutela dei superstiti. Con la conseguenza che nessuna comparazione è

possibile tra le situazioni poste a raffronto dal giudice a quo.

Cade, per queste ragioni, il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione e restano assorbiti le ulteriori violazioni denunciate

con riferimento agli artt. 29 e 31 della Costituzione che su quella

norma si sono fondati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 11 e 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme

sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato), come modificato dagli

artt. 81 e 82 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e

31 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sez. IV

giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari