Corte costituzionale

Sentenza n. 399/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge

20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento

del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee

ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale

precario esistente"), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1987

dal Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale, sui ricorsi

riuniti proposti da Izzi Giulia ed altre contro il Provveditorato

agli studi di Isernia ed altri, iscritta al n. 376 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37, prima Serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di costituzione di Antonelli Silvano ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Udito l'avvocato Federico Sorrentino per Antonelli Silvano ed

altri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza emessa il 9 gennaio

1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 31 della

legge 20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del

reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare,

secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di

misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione

del personale precario esistente"), per la parte in cui esclude dal

beneficio della riserva di posto in sede di concorso magistrale

categorie di "precari" - in particolare i supplenti nella scuola

popolare - in possesso di titoli di servizio perfettamente identici a

quelli previsti per i destinatari della norma impugnata.

La norma stabilisce che gli insegnanti con due anni di servizio di

insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel

sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti

che abbiano conseguito, in concorsi di accesso ai ruoli della scuola

elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio

corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni

di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno

titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il

primo concorso ordinario (da bandire, ai sensi del precedente art.

20, dopo l'entrata in vigore della legge stessa).

Il giudice a quo ha rilevato l'ontologica equivalenza del servizio

prestato nelle scuole popolari e nelle scuole o istituti d'istruzione

statale (equivalenza confermata indirettamente anche nell'art. 46

della stessa legge n. 270 del 1982 che prevede, ai fini

dell'immissione in ruolo, la riconoscibilità del servizio prestato

nelle scuole popolari), sì che non parrebbe giustificabile la

diversa considerazione dei due servizi ai fini dell'attribuzione del

beneficio di cui alla impugnata disposizione. Né, ad avviso del

giudice rimettente, la riconoscibilità del servizio prestato in

scuole popolari anteriormente all'anno scolastico 1979-80 può essere

esclusa dall'art. 46 della legge medesima, la cui formulazione, se

comporta l'inapplicabilità del beneficio a chi non sia in possesso,

ai fini dell'immissione in ruolo, dei requisiti tassativamente

indicati (servizio di un anno nel sessennio antecedente al 10

settembre 1981 in corsi di scuola popolare ovvero, come incaricati o

supplenti, nelle scuole elementari statali) non è rilevante ai fini

dell'applicazione di ulteriori vantaggi fondati su titoli di servizio

obiettivamente identici, anche se prestati in epoche diverse.

Una valutazione di equivalenza dei servizi prestati nei due

diversi tipi di insegnamento è implicita d'altra parte, secondo il

giudice a quo, nella stessa norma, allorché questa considera il

servizio prestato, sia pure in determinati periodi, nei corsi di

scuola popolare quale titolo idoneo agli effetti della immissione in

ruolo nella scuola elementare (e media) statale.

2. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri. Si sono invece costituite

alcune parti private insistendo per la declaratoria di illegittimità

costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 9 gennaio 1987 (R.O.

n. 376/87), sottopone all'esame della Corte la seguente questione: se

contrasti o meno con gli artt. 3 e 97 della Costituzione l'art. 31

della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui riconosce la

riserva di posto per i concorsi magistrali ai soli insegnanti

supplenti nelle scuole elementari statali e non anche agli insegnanti

di scuola popolare in possesso di equivalenti titoli di servizio.

2. - La questione è fondata.

La disparità di trattamento, determinata dalla norma impugnata,

tra insegnanti delle scuole elementari statali e insegnanti dei corsi

di scuola popolare, è priva di giustificazione, dal momento che

questa Corte, con sentenza n. 62 del 1970, dopo avere esaminato il

relativo sistema normativo, ha sancito che la scuola popolare "è

scuola esclusivamente statale".

La ratio decidendi è la medesima della sentenza di questa Corte

n. 249 del 1986, che rilevava identità di struttura didattica dei

corsi CRACIS e dei corsi scolastici ordinari, con la conseguente

equivalenza del servizio prestato dai docenti precari negli uni e

negli altri.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge

20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento

del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee

ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale

precario esistente"), nella parte in cui non prevede la riserva di

posti nei concorsi magistrali, anche per gli insegnanti supplenti

nella scuola popolare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:399 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari