Corte costituzionale

Sentenza n. 396/1995

Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 13, 14,

15, 20 e 21 della delibera legislativa approvata il 7 aprile 1995

dall'Assemblea regionale siciliana (Disposizioni concernenti il

personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione.

Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali

ed il relativo personale), promosso con ricorso del Commissario dello

Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 aprile 1995,

depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed iscritto al n. 32 del

registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli

avv.ti Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

impugnato gli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della delibera

legislativa regionale, approvata il 7 aprile 1995 (Disposizioni

concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento

anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie.

Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale), per

violazione degli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione.

Le disposizioni impugnate prevedono inquadramenti in sovrannumero

nella qualifica superiore; equiparano, dopo nove anni, anche se ai

soli fini giuridici, certo personale ad altro personale in servizio;

estendono un particolare, e più favorevole, trattamento

pensionistico a personale che ne era escluso; contengono

l'interpretazione autentica di una precedente disposizione regionale;

prevedono assunzioni ope legis di personale. Ad avviso del

ricorrente, tali norme determinano illegittime disparità di

trattamento, indebita interferenza nei confronti dell'esercizio della

funzione giurisdizionale nonché elusione delle ordinarie procedure

di reclutamento di personale pubblico.

2. - La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che

sia dichiarata la non fondatezza delle questioni sottoposte all'esame

della Corte. Secondo la resistente non sarebbero fondate le censure

attinenti alla disparità di trattamento (artt. 12, 13, 14), perché

tali disposizioni troverebbero, invece, adeguata giustificazione. Le

censure rivolte all'art. 15 sarebbero, invece, anche inammissibili

per la loro genericità, mentre quelle relative agli artt. 20 e 21

sarebbero infondate, perché non possono essere considerate

costituzionalmente precluse leggi di sanatoria e perché le

disposizioni impugnate appaiono vòlte ad assicurare la funzionalità

degli enti locali interessati.

3. - Successivamente alla instaurazione del giudizio, la Regione

Siciliana ha promulgato la delibera legislativa impugnata (legge

regionale 25 maggio 1995, n. 46), ma nello stesso numero della

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stata pubblicata anche

la legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in

materia di: personale regionale e degli enti locali; processi di

mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie

occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA;

alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli

circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti

in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), che ha dichiarato

l'"abrogazione" delle disposizioni impugnate.

4. - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe

le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del

contendere. Considerato in diritto Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal

Commissario dello Stato sono gli artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21 della

delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7 aprile 1995

(Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione

trattamento anticipato di missione. Procedure concorsuali e

graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo

personale) per violazione degli artt. 3, 97, 101 e 103 della

Costituzione.

Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate

sin dal loro inizio non hanno prodotto alcun effetto nell'ordinamento

giuridico, né sono più in grado di produrne poiché la loro

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è coeva a quella della legge

regionale che ne ha dichiarato l'"abrogazione" (legge regionale 25

maggio 1995, n. 48).

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di

questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata

cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al

ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:396 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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