Corte costituzionale

Sentenza n. 395/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto

comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina

della invalidità pensionabile), promosso con ordinanza emessa il 7

gennaio 1998 dal pretore di Ivrea nel procedimento civile vertente

tra Attilia Nacci e l'Istituto nazionale della previdenza sociale

(INPS), iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie

speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 28 settembre 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla titolare di un assegno

ordinario di invalidità per ottenere la condanna dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale (INPS) al pagamento della

integrazione al trattamento minimo, che non le era stata concessa

perché i suoi redditi cumulati con quelli del coniuge, dal quale

viveva separata a seguito di un provvedimento adottato dal presidente

del tribunale in pendenza del giudizio di separazione (art. 708 cod.

proc. civ.), superavano il limite previsto dalla legge, il pretore di

Ivrea, con ordinanza emessa il 7 gennaio 1998, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma,

della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della

invalidità pensionabile), nella parte in cui non consente di

integrare al minimo la pensione al coniuge che, ancora non legalmente

separato, abbia ottenuto un provvedimento presidenziale in base

all'art. 708 cod. proc. civ. che lo autorizzi a vivere separato.

La disposizione denunciata stabilisce che l'integrazione

dell'assegno ordinario di invalidità al trattamento minimo non

spetta ai soggetti coniugati e "non separati legalmente", qualora il

reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte

l'importo della pensione sociale.

Il giudice rimettente, ritenuta infondata una eccezione preliminare

di decadenza formulata dall'INPS, in vista del giudizio di merito

rileva che, perché i coniugi possano essere considerati "legalmente

separati", condizione nella quale è escluso il cumulo dei redditi ai

fini della integrazione dell'assegno di invalidità, non sarebbe

sufficiente l'ordinanza, sempre modificabile e che ha funzione

cautelare, emanata nel giudizio di separazione dal presidente del

tribunale dopo l'infruttuoso tentativo di conciliazione dei coniugi.

Lo stesso giudice ritiene che ad una diversa interpretazione della

disposizione denunciata, che sia conforme ai principi costituzionali,

non si possa pervenire con i normali strumenti ermeneutici.

Motivando la non manifesta infondatezza della questione, il giudice

rimettente osserva che con la convivenza è possibile fare a meno

dell'integrazione del trattamento pensionistico, se i redditi dei

coniugi superino nel loro complesso un determinato livello; ma quando

essi vivono separati, a seguito del provvedimento presidenziale

emanato in base all'art. 708 cod. proc. civ., vengono meno le

economie di scala collegate alla convivenza e molte spese, in

precedenza affrontate con i redditi familiari, sono duplicate e

rimangono a carico del coniuge separato.

Il giudice rimettente segnala anche gli inconvenienti che si

presenterebbero sia per le separazioni legali poste in essere per

lucrare l'integrazione al minimo sulla pensione in godimento, sia in

caso di attribuzione della integrazione dopo l'emanazione del

provvedimento presidenziale di separazione provvisoria; ciò che

imporrebbe di tenere conto, per determinare l'ammontare dell'assegno

da porre a carico del coniuge, dell'entità della pensione quale

risulterebbe dopo la sua integrazione.

2. - Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS), chiedendo che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata.

L'INPS ritiene, con riferimento al principio di eguaglianza, che la

situazione del beneficiario dei provvedimenti presidenziali

cautelari, previsti dall'art. 708 cod. proc. civ., e quella del

coniuge legalmente separato siano diverse e non equiparabili, sicché

non potrebbe essere imposta una identica disciplina.

L'anticipazione degli effetti della separazione legale, che

determina uno stato definitivo, alla fase cautelare del procedimento

di separazione, non si giustificherebbe razionalmente giacché,

ritiene l'INPS, i provvedimenti cautelari perderebbero la loro

efficacia in caso di estinzione del giudizio di merito (art.

669-novies cod. proc. civ.); inoltre la separazione provvisoria

riguarderebbe rapporti tra le parti, senza che ne possano derivare

oneri alimentari a carico di un terzo.

L'INPS sottolinea che sarebbero insindacabili sia la scelta del

legislatore di ancorare l'integrazione al minimo ai limiti di reddito

familiare, sia quella di attribuire rilievo al provvedimento

definitivo di separazione, senza anticiparne gli effetti al momento

cautelare; ciò sarebbe giustificato dall'esigenza di evitare che la

regola previdenziale possa essere aggirata mediante procedimenti di

separazione iniziati e mai conclusi.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,

comunque, manifestamente infondata.

L'Avvocatura sostiene, preliminarmente, che la questione sia

inammissibile, perché il giudice, prima di sollevarla, avrebbe

dovuto pronunciarsi sulla eccezione di decadenza proposta dall'INPS.

Nel merito la mancata equiparazione, ai fini della integrazione al

trattamento minimo, tra chi è legalmente separato e chi è stato

autorizzato dal presidente del tribunale a vivere separato dal

coniuge (con provvedimento adottato in base all'art. 708, terzo

comma, cod. proc. civ.), non violerebbe il principio di eguaglianza.

Le due situazioni sarebbero diverse, giacché il provvedimento

presidenziale avrebbe un contenuto limitato e provvisorio, essendo

rivolto a regolamentare i rapporti tra i coniugi in pendenza del

giudizio, senza che si determini neppure la cessazione della

eventuale comunione dei beni tra essi. Per i trattamenti

pensionistici integrativi è richiesta, invece, una separazione con

effetti definitivi e costitutivi: quindi o la separazione giudiziale

passata in giudicato o la separazione consensuale omologata; mentre,

invece, l'ordinanza presidenziale può essere modificata nel corso

del giudizio e può perdere efficacia. Inoltre, l'assegno di

mantenimento eventualmente attribuito con la sentenza di separazione

potrebbe essere di tale entità da escludere qualsiasi diritto

all'integrazione del trattamento pensionistico, con la conseguente

difficoltà di recuperare quanto sia stato erogato per una

prestazione ritenuta di carattere alimentare.

Nella discussione in udienza l'Avvocatura ha eccepito ulteriori

profili di inammissibilità della questione, perché essa sarebbe

stata prospettata dubitativamente e richiederebbe un intervento

additivo rimesso alla discrezionalità del legislatore. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe la

disciplina dell'integrazione dell'assegno ordinario di invalidità al

trattamento minimo, disciplina la quale prevede, secondo il giudice

rimettente, che si debba tenere conto del cumulo dei redditi propri

con quelli del coniuge, anche quando essi vivono separati a seguito

di un provvedimento emanato dal presidente del tribunale, in base

all'art. 708 cod. proc. civ.

Il pretore di Ivrea ritiene che possa essere in contrasto con gli

artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione l'art. 1, quarto comma,

della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della

invalidità pensionabile), il quale prevede che l'integrazione al

trattamento minimo "per i soggetti coniugati e non separati

legalmente" non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del

coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale.

Difatti tale cumulo opererebbe anche quando il titolare dell'assegno

viva separato dal coniuge a seguito di un provvedimento giudiziale di

separazione provvisoria. In questa situazione l'integrazione del

trattamento pensionistico, destinata a fornire a chi sia inabile i

mezzi necessari per vivere, non potrebbe essere attribuita, anche se

il titolare dell'assegno non può più contare sui redditi del

coniuge, mentre vengono meno le economie connesse con la convivenza e

molte spese, in precedenza affrontate con le risorse familiari,

devono essere

duplicate.

2. - L'Avvocatura dello Stato prospetta l'inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale, perché prima di

sollevarla il giudice rimettente avrebbe dovuto decidere sulla

eccezione, formulata dall'Istituto nazionale della previdenza

sociale, di decadenza della domanda presentata dall'interessata.

L'eccezione non è fondata. Pur senza considerare che l'ordine nel

quale devono essere decise le diverse questioni proposte nel

giudizio principale non è sindacabile nel giudizio di legittimità

costituzionale (sentenza n. 100 del 1993), è da rilevare che il

giudice rimettente motiva, per escluderla espressamente, la

fondatezza

dell'eccezione di decadenza, considerata pregiudiziale rispetto al

giudizio di merito nel quale trova applicazione la norma denunciata.

Egualmente infondate sono le eccezioni di inammissibilità

prospettate sul presupposto che l'ordinanza di rimessione si esprima

in termini dubitativi e richieda un intervento additivo che tocca la

discrezionalità del legislatore. Difatti il giudice rimettente, pur

segnalando i diversi inconvenienti che la disciplina del cumulo dei

redditi dei coniugi, ai fini della integrazione dei trattamenti

pensionistici, presenterebbe in ogni caso di separazione, prende

posizione sulla interpretazione che intende dare alla disposizione

denunciata, sulla cui base prospetta, poi, il dubbio di legittimità

costituzionale. Né si può ritenere che la pronuncia richiesta

renda necessaria una innovazione legislativa, giacché si tratterebbe

di applicare ai coniugi che vivono separati a seguito di un

provvedimento adottato in base all'art. 708 cod. proc. civ. la stessa

disciplina prevista dal legislatore per la integrazione al minimo in

caso di separazione giudiziale o consensuale omologata.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

La premessa dalla quale traggono origine i dubbi di legittimità

costituzionale è costituita dalla interpretazione dell'art. 1,

quarto comma, della legge n. 222 del 1984, che, facendo riferimento

ai coniugi "separati legalmente", non comprenderebbe quelli che

vivono separati a seguito di un provvedimento giudiziale adottato in

base all'art. 708 cod. proc. civ. Ma questa interpretazione non è

esatta.

Nel contesto della legislazione previdenziale il legislatore ha

più volte fatto riferimento a persona "legalmente separata", usando

una espressione che non corrisponde letteralmente a quelle usate dal

codice civile nel capo dedicato alla "separazione dei coniugi" (art.

150), che nell'ambito della "separazione personale dei coniugi"

comprende la "separazione giudiziale" (art. 151) e la "separazione

consensuale" (art. 158).

La diversità delle espressioni letterali rispecchia la diversa

ampiezza del contenuto da attribuire alla locuzione "separati

legalmente", anche tenendo conto delle finalità che caratterizzano

la norma previdenziale nel prendere in considerazione i redditi

propri o dei quali la persona comunque può godere in ragione della

solidarietà familiare.

Secondo il criterio di interpretazione letterale, "separato

legalmente" è da intendere il coniuge che si trovi in tale

situazione in base ad un titolo legale e non per una mera evenienza

di fatto. Quando i coniugi siano autorizzati a vivere separati a

seguito dell'ordinanza emanata dal giudice (art. 708 cod. proc.

civ.), il titolo legale

di separazione esiste e non solo dà certezza del momento genetico

di tale situazione, ma regolamenta (sia pure provvisoriamente) anche

i rapporti, in particolare patrimoniali, tra i coniugi che vivono

separati. Tale interpretazione dell'espressione "separati

legalmente", come comprensiva della situazione che deriva a seguito

dell'ordinanza prevista dall'art. 708 cod. proc. civ., è l'unica

coerente con la finalità della norma previdenziale che,

considerando, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo, il

cumulo dei redditi del titolare dell'assegno con quelli del coniuge,

presuppone che a determinati e comuni bisogni di vita possa essere

data soddisfazione con le risorse del coniuge nel contesto della

solidarietà familiare. Per i coniugi separati questa disponibilità

di risorse è contenuta nei limiti dell'eventuale assegno posto a

carico di uno di essi e del quale si tiene conto ai fini della

determinazione del reddito di chi lo riceve (art. 47 del d.P.R. 22

dicembre 1986, n. 917). Ciò vale anche nella separazione basata

sull'art. 708 cod. proc. civ., tanto più che l'ordinanza

presidenziale, fino a quando non sia sostituita da altro

provvedimento, conserva la sua efficacia, che mantiene anche dopo la

estinzione del processo (art. 189 disp. att. cod. proc. civ.).

È ben vero che il provvedimento presidenziale non determina una

situazione irreversibile; ma in ogni caso di separazione, sia

giudiziale o consensuale, sia a seguito del provvedimento

presidenziale emanato in base all'art. 708 cod. proc. civ., le parti

possono di comune accordo far cessare gli effetti della separazione,

senza che sia necessario alcun intervento del giudice, con una

dichiarazione espressa o con un comportamento non equivoco che sia

incompatibile con lo stato di separazione (art. 157 cod. civ.).

Si deve, dunque, ritenere che anche la separazione basata sull'art.

708 cod. proc. civ. rientri nella previsione dell'art. 1, quarto

comma, della legge n. 222 del 1984.

Anche se questa interpretazione fosse solo una delle diverse

consentite dalla disposizione denunciata, essa dovrebbe comunque

essere preferita dal giudice, in rispondenza ai principi

costituzionali richiamati dall'ordinanza di rimessione (cfr. sentenza

n. 363 del 1997).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, quarto comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222

(Revisione della disciplina della invalidità pensionabile),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della

Costituzione, dal pretore di Ivrea con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:395 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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