Corte costituzionale

Sentenza n. 394/1995

Altra decisione · depositata il 26/07/1995 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 2, 3

e 7 e dell'art. 33 della delibera legislativa approvata il

7 aprile 1995 dall'Assemblea regionale siciliana (Norme sui consorzi

di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA

e disposizioni per i commissari straordinari), promosso con ricorso

del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il

15 aprile 1995, depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 ed

iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Enrico Arena per il ricorrente, e gli

avv.ti Francesco Torre e Laura Ingargiola per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha

impugnato l'art. 30, commi 2, 3 e 7 nonché l'art. 33 della delibera

legislativa regionale, approvata il 7 aprile 1995 (Norme sui consorzi

di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA

e disposizioni per i commissari straordinari), per violazione degli

artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impugnate, nel prevedere

assunzioni a tempo indeterminato di personale precario dei consorzi

di bonifica e dell'Ente di sviluppo agricolo subordinandole a

determinati requisiti, darebbero vita a ingiustificate disparità di

trattamento. Le stesse disposizioni, inoltre, autorizzerebbero

assunzioni nominative, precluse dall'art. 51 Cost., assunzioni che,

costituendo un ammortizzatore sociale che trascura completamente le

necessità funzionali degli enti destinati ad accogliere il personale

in questione, violerebbero altresì il principio costituzionale del

buon andamento della pubblica amministrazione.

2. - La Regione Siciliana, costituitasi in giudizio, chiede che

sia dichiarata la non fondatezza delle questioni sottoposte all'esame

della Corte.

La Regione, infatti, sostiene che la normativa regionale impugnata

è frutto di una scelta discrezionale del legislatore regionale,

sindacabile, come tale, solo se arbitraria ed illogica. Essa osserva,

inoltre, che la pretesa disparità di trattamento trova adeguata

giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate e che,

infine, l'assunzione a tempo indeterminato del personale in

questione, è la logica conseguenza del fatto che gli enti

destinatari del personale medesimo non hanno potuto per lungo tempo

assumere personale.

3. - Successivamente all'instaurazione del presente giudizio, la

Regione Siciliana ha promulgato la delibera legislativa impugnata

(legge regionale 25 maggio 1995, n. 45), ma nello stesso numero della

Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana è stata anche pubblicata

la legge regionale 25 maggio 1995, n. 48 (Abrogazione di norme in

materia di personale regionale e degli enti locali; processi di

mobilità degli operatori della formazione professionale; garanzie

occupazionali per il personale dei consorzi di bonifica e dell'ESA;

alloggi delle forze dell'ordine; rinvio elezioni consigli

circoscrizionali; disciplina transitoria della caccia; provvedimenti

in favore delle ditte STAT e Camarda e Drago), che dispone

l'"abrogazione" delle disposizioni impugnate.

4. - Nel corso dell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 entrambe

le parti hanno chiesto che sia dichiarata cessata la materia del

contendere. Considerato in diritto Oggetto del ricorso di legittimità costituzionale proposto dal

Commissario dello Stato sono l'art. 30, commi 2, 3 e 7 e l'art. 33

della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 7

aprile 1995 (Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali

per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari

straordinari), per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della

Costituzione.

Come richiamato nella parte in fatto, le disposizioni impugnate,

sin dal loro inizio, non hanno prodotto alcun effetto

nell'ordinamento giuridico, né sono in grado di produrne in alcun

modo dal momento che la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

è coeva a quella della legge regionale che ne ha disposto

l'"abrogazione" (legge regionale 25 maggio 1995, n. 48).

Di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza costante di

questa Corte (v., da ultimo, la sent. n. 64 del 1995), va dichiarata

cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al

ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:394 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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