Corte costituzionale

Sentenza n. 392/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/11/1994 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 384/1992
  • art. 6legge 103/1991
  • art. 6legge 438/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre

1992, n. 438 e dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 29 marzo

1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale),

convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166,

promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1993 dal Pretore di

Brescia nel procedimento civile vertente tra Zeni Angela e l'Inps,

iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Zeni Angela e dell'Inps, nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1994 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Carlo De Angelis per l'Inps.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Brescia, nel corso del procedimento civile

promosso da Zeni Angela nei confronti dell'Inps per il riconoscimento

dell'integrazione al trattamento minimo della pensione indiretta sino

al 30 settembre 1983 e conseguente "cristallizzazione" dello stesso

per il periodo successivo, con ordinanza del 13 maggio 1993 (R.O. n.

788 del 1993), ha sollevato, in riferimento all'art. 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4

della legge 14 novembre 1992, n. 432 - rectius, dell'art. 4 del d.-l.

19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge

14 novembre 1992, n. 438 - nella parte in cui prevede un termine

decadenziale che inciderebbe sul diritto alle prestazioni

pensionistiche.

Osserva il giudice remittente che la disposizione de qua,

travolgendo la norma di interpretazione autentica dell'art. 47 del

d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 di cui all'art. 6 del d.-l. n. 103 del

1991, che ha limitato la sanzione decadenziale ai soli ratei

pregressi delle prestazioni previdenziali, violerebbe il principio

costituzionale di imprescrittibilità del diritto alla pensione in

sé considerato. Di qui il contrasto con l'art. 38 della

Costituzione.

Il giudice a quo rileva che, in caso di accoglimento della

questione sollevata, troverebbe nuovamente applicazione il citato

art. 6, primo comma, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con

modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166. Ma anche tale norma

sarebbe illegittima per contrasto con gli artt. 38 e 3 della

Costituzione.

Il remittente si fa carico della sentenza della Corte n. 246 del

1992, che ha respinto le analoghe censure sollevate nei confronti

della norma, sul rilievo della sola estinzione, a seguito di

decorrenza del termine decennale di decadenza, dei singoli ratei, e

non del diritto alla pensione.

Ma proprio tale conclusione della Corte non sarebbe condivisibile,

in quanto fondata sulla negazione della estinzione del diritto alla

pensione, mentre nella fattispecie oggetto del giudizio a quo la

norma in questione avrebbe determinato proprio tale effetto.

L'ordinanza muove dalla considerazione che la norma dispone la

estinzione per decadenza del diritto ai ratei "pregressi" e non ai

"singoli" ratei delle prestazioni previdenziali, cui, invece, nella

stessa disposizione si fa riferimento per indicare che

dall'insorgenza del relativo diritto decorrono i termini decadenziali

in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo. Pertanto,

nella fattispecie, venendo meno la possibilità di attribuzione, per

effetto del decorso del termine di decadenza decennale,

dell'integrazione al trattamento minimo per il rateo di pensione

afferente alla data del 30 settembre 1983, verrebbe ad estinguersi

concretamente e totalmente ogni possibilità di integrazione, nonché

di cristallizzazione di detto trattamento per il periodo successivo

al 30 settembre 1983. In proposito, nell'ordinanza si richiama l'art.

6, settimo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito,

con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede

testualmente che l'importo erogato alla data di cessazione del

diritto alla integrazione viene conservato sino al suo superamento,

ciò che comporterebbe, stante l'utilizzazione del termine "erogato",

la possibilità di conservazione dell'integrazione al trattamento

minimo solo nel caso in cui sussista concreto pagamento della

prestazione relativa al rateo precedente la data di cessazione del

diritto.

In definitiva, la norma censurata, nella parte in cui afferma che

la decadenza determina l'estinzione del diritto ai "ratei pregressi"

(cioè precedenti la data di presentazione della domanda giudiziale),

e non ai "singoli" ratei delle prestazioni previdenziali, negando

sostanzialmente, per le ragioni anzidette, il diritto alla pensione a

chi si trovi nella situazione descritta, violerebbe l'art. 38 della

Costituzione; diversificando irrazionalmente nel trattamento

giuridico le identiche situazioni di diritto sostanziale dei titolari

di trattamenti pensionistici dell'Inps, recherebbe vulnus all'art. 3

della Costituzione.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la

ricorrente Zeni Angela concludendo per la inammissibilità per

irrilevanza delle questioni sollevate, e, in subordine, per

l'accoglimento delle stesse.

Quanto all'art. 4 del d.-l. n. 384 del 1992, la irrilevanza nel

giudizio a quo deriverebbe dalla circostanza che, trattandosi di

procedimento già instaurato prima della emanazione della norma, si

sarebbe dovuta applicare la norma transitoria di cui al terzo comma

dello stesso articolo 4, che espressamente esclude tali ipotesi dalla

nuova disciplina decadenziale.

Inammissibile sarebbe, sempre per irrilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. n. 103 del 1991.

Nella fattispecie sottoposta all'esame del giudice a quo non si

verificherebbe quel travolgimento del diritto alla pensione,

censurato dal remittente. Infatti, la decadenza, proprio per la

interpretazione della norma fornita dalla Corte con la sentenza n.

246 del 1992, avrebbe un effetto limitato ai ratei pregressi, mentre

sarebbero salvi i ratei precedenti nell'ambito del decennio anteriore

all'azione, adeguati al minimo, e quindi la cristallizzazione di

quanto percepito anche per i periodi successivi.

Solo per l'ipotesi in cui non si acceda a tale tesi, la difesa

riserva la richiesta di illegittimità costituzionale.

3. - Si è costituito, altresì, l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, che ha richiesto una pronuncia di manifesta

infondatezza ritenendo che la tesi del Pretore sarebbe del tutto

dissimile da quella sostenuta dalla Corte e dal diritto vivente.

4. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della

questione.

5. - Nell'imminenza dell'udienza, le parti costituite hanno

depositato memorie.

La ricorrente ha, in particolare, osservato che la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.-l. n. 384 del 1992 è

già stata affrontata dalla Corte con la sentenza n. 20 del 1994.

Quanto alla denuncia dell'art. 6 del d.-l. n. 103 del 1991, viene

ribadita nella memoria la inesattezza della interpretazione del

giudice a quo, secondo cui la decadenza determinerebbe l'abbattimento

di tutti i ratei precedenti, con la conseguente perdita della

cristallizzazione, non spettante a chi non fosse in godimento del

minimo all'entrata in vigore del d.-l. n. 463 del 1983.

Al riguardo, si rileva che il sistema di computo dei termini di

decadenza indicato nell'ultima parte del primo comma dell'art. 6 in

caso di mancato ricorso, fornisce anche il canone di individuazione

dei ratei stessi che vengono fatti salvi dalla decadenza. Se,

infatti, il termine decorre per singoli ratei, l'esperimento

dell'azione in una data determinata andrà a coprire il decennio

precedente facendo salvo il diritto ai ratei in esso ricompresi ed

estinguendo quello relativo ai ratei ancora precedenti. Solo in via

subordinata, qualora non sia accolta, con tale linea interpretativa,

la tesi della infondatezza della questione, la Zeni richiede la

pronuncia d'illegittimità costituzionale.

6. - Nella memoria dell'Inps si osserva che i ratei pregressi, sui

quali opera la decadenza secondo la norma di cui all'art. 6 del d.-l.

n. 103 del 1991, sono quelli maturati anteriormente alla domanda

giudiziale, e che la decadenza determina, oltre alla estinzione del

diritto a percepire quei ratei, anche l'inammissibilità della

relativa domanda giudiziale. Questo, si osserva, non incide sul

diritto alla pensione, in quanto non esclude il diritto ai ratei

successivi alla proposizione della domanda giudiziale.

D'altra parte, l'espressione usata dal legislatore per indicare la

decorrenza del termine decadenziale nel caso di mancata proposizione

del ricorso amministrativo, cioè la "insorgenza del diritto ai

singoli ratei", non potrebbe che essere intesa nel senso del fatto

generatore della prestazione previdenziale, e cioè del provvedimento

di liquidazione, ponendosi il pagamento dei singoli ratei di pensione

come esecuzione di una prestazione periodica, oggetto di una

obbligazione di durata.

Se la norma fosse interpretata nel senso che in caso di mancata

proposizione del ricorso amministrativo, il termine decorre dal

pagamento del singolo rateo, sì da prevedere per ogni rateo di

pensione un termine di dieci anni per adire l'autorità giudiziaria,

si creerebbe una manifesta disparità di trattamento tra coloro che

hanno proposto ricorso amministrativo, per i quali il termine di

decadenza decorre dalla data di comunicazione dell'esito del ricorso,

e coloro che, non avendo proposto ricorso, godrebbero del termine su

ogni singolo rateo, potendo così procrastinare indefinitamente

l'eventuale ricorso all'autorità giudiziaria.

7. - Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con

la quale insiste per la inammissibilità o la infondatezza delle

questioni.

Rileva al riguardo che, quanto all'art. 4 del d.-l. n. 384 del

1992, il Pretore non ne ha valutato l'applicabilità nel caso di specie, non tenendo conto del terzo comma dello stesso articolo, che

dispone l'esclusione della nuova disciplina per i procedimenti

instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto,

ancora in corso alla medesima data. Nel merito, l'Avvocatura richiama

la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 1994.

Anche con riferimento alla denuncia dell'art. 6 del d.-l. n. 103

del 1991, si osserva che nella ordinanza di rimessione non è

valutata la rilevanza della questione nel giudizio a quo. Nel merito,

una interpretazione della norma conforme ai principi costituzionali

conduce, secondo l'Avvocatura, ad escludere, dovendosi comunque far

salva la imprescrittibilità del diritto alla pensione, che nel caso

in cui si sia interrotta la continuità della erogazione di essa, non

si conserverebbe neppure il diritto ai ratei successivi. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Brescia dubita anzitutto della legittimità

costituzionale dell'art. 4 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384,

convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,

nella parte in cui, sostituendo il secondo e il terzo comma dell'art.

47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, riduce da decennale a triennale

il termine di decadenza dall'azione giudiziaria per le controversie

in materia di trattamenti pensionistici. Esso avrebbe "travolto" la

norma di interpretazione autentica di detto art. 47, di cui all'art.

6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni,

nella legge 1 giugno 1991, n. 166, che aveva limitato la sanzione

decadenziale ai soli ratei pregressi delle prestazioni previdenziali

salvaguardando il principio costituzionale di imprescrittibilità del

diritto alla pensione per sé considerato.

L'attuale dizione della norma impugnata non consentirebbe la

limitazione della operatività della decadenza ai soli ratei

pregressi e comporterebbe, pertanto, l'estinzione del diritto alla

prestazione. Di qui il lamentato contrasto con l'art. 38 della

Costituzione.

2. - In conformità alle eccezioni formulate dalla parte privata e

dall'Avvocatura dello Stato, la questione deve essere dichiarata

inammissibile. Il remittente ha, infatti, pretermesso ogni

valutazione sull'applicabilità alla fattispecie sottoposta al suo

esame dell'impugnato art. 4 in relazione al terzo comma dello stesso

articolo, che esclude l'estensione della nuova disciplina ai

procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore

del d.-l. n. 384 del 1992 (19 settembre 1992) ancora in corso alla

medesima data.

Al riguardo, questa Corte, con la sentenza n. 20 del 1994 -

emessa, peraltro, in epoca successiva alla ordinanza di remissione di

cui è causa - ha chiarito che va esclusa l'applicabilità del nuovo

regime decadenziale quando, in relazione al ricorso amministrativo

proposto anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, si

siano già verificati i presupposti di decorrenza del termine

previsto dalla legge precedente per la proposizione della domanda

giudiziale e questo sia ancora pendente a quella data.

3. - Il Pretore di Brescia ha impugnato anche l'art. 6, primo

comma, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con

modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, in riferimento agli

artt. 38 e 3 della Costituzione.

La norma censurata fornisce un'interpretazione autentica dell'art.

47, commi secondo e terzo, del d.P.R. n. 639 del 1970, stabilendo che

i termini previsti da detto articolo sono posti a pena di decadenza

per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale ed

aggiungendo che "la decadenza determina l'estinzione del diritto ai

ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità

della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione

del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del

diritto".

Secondo il remittente, detta norma garantirebbe un ossequio solo

formale al principio costituzionale della imprescrittibilità del

diritto alla pensione, determinando, in concreto, l'estinzione dello

stesso diritto nei casi, come quello oggetto del giudizio a quo, di

integrazione al trattamento minimo relativamente al cumulo di

pensioni, in cui, non essendo stato erogato, per effetto del decorso

del termine decadenziale, il rateo di pensione afferente al 30

settembre 1983 (data di cessazione del diritto per disposizione

legislativa: art. 6, comma terzo, del d.-l. 12 settembre 1983, n.

463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.

638), ed essendo, per la stessa ragione, travolti anche tutti i ratei

pregressi, verrebbe meno ogni possibilità di integrazione nonché di

"cristallizzazione" del detto trattamento per il periodo successivo.

Da ciò il remittente è indotto a sospettare il contrasto della

norma in questione, oltre che con l'art. 38, anche con l'art. 3 della

Costituzione per disparità di trattamento di identiche situazioni di

diritto sostanziale di titolari di pensioni Inps.

Il quesito è stato posto in via subordinata all'accoglimento

della prima questione, ritenendo il Pretore che una eventuale

declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.-l.

19 settembre 1992, n. 384 determinerebbe una reviviscenza dell'art. 6

del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103. Ma la rilevata inammissibilità della

questione sollevata in via principale rende inammissibile, in tale

prospettazione, anche la seconda (sentt. n. 208 del 1992, 408 del

1988).

Va, tuttavia, qui ribadito quanto già affermato da questa Corte

nella citata sentenza n. 20 del 1994, secondo cui l'art. 6 del d.-l.

n. 103 del 1991 si è integrato in una fattispecie normativa

complessa, formata dalla legge interpretata e da quella

interpretativa, mentre l'art. 4 del d.-l. n. 384 del 1992 ha

modificato solo la prima di tali componenti, senza abrogare l'altra.

Una volta ammessa la perdurante vigenza della norma di cui

all'art. 6 indipendentemente dalla caducazione di quella di cui

all'art. 4, ben può essere esaminata in via autonoma la censura

riferita alla prima.

3.2. - Anche relativamente ad essa è stata mossa dall'Avvocatura

dello Stato eccezione di inammissibilità per carenza di

individuazione degli elementi di rilevanza della questione.

L'eccezione merita accoglimento.

L'ordinanza si limita ad una generica indicazione del petitum e

della data del ricorso, mentre non contiene la menzione della

decorrenza del diritto vantato dalla ricorrente, né dell'eventuale

previo esperimento di ricorso amministrativo.

In tale situazione, mancano elementi idonei ad una ricostruzione

della fattispecie che consenta una valutazione completa

dell'applicabilità ad essa della normativa censurata.

Resta, in tal modo, assorbita la ulteriore eccezione di

inammissibilità per irrilevanza sollevata dalla parte privata

nell'atto di costituzione, sul presupposto della inidoneità della

norma impugnata a produrre, nella fattispecie oggetto del giudizio

principale, l'effetto, censurato dal giudice a quo, della estinzione

del diritto alla prestazione previdenziale.

Non può, tuttavia, sottacersi, al riguardo, che, anche a voler

ammettere, alla stregua dell'interpretazione del remittente, un

effetto estintivo del diritto (nella specie, del diritto alla

pensione), esso non sarebbe in alcun modo collegabile alla disciplina

della decadenza, derivando direttamente dalla norma sostanziale che

esclude dal 1 ottobre 1983, in caso di concorso di due pensioni, la

conservazione della integrazione al trattamento minimo per entrambe,

riservandola solo ad una di esse.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure

urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,

nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella

legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento all'art. 38

della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103

(Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito, con

modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, sollevata, in

riferimento agli artt. 38 e 3 della Costituzione, dal Pretore di

Brescia con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:392 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari