Corte costituzionale

Sentenza n. 391/1999

Altra decisione · depositata il 22/10/1999 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

decreto del 20 dicembre 1996, emesso dal giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Venezia, che ha disposto il giudizio nei

confronti del consigliere regionale Michele Boato per il reato di

diffamazione aggravata a mezzo stampa, a seguito della pubblicazione

di un articolo connesso ad una interpellanza riguardante la

valutazione del fenomeno della subsidenza nella laguna di Venezia, in

relazione all'estrazione di metano da parte dell'AGIP S.p.a.,

promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 27 dicembre

1997, depositato in Cancelleria il 31 successivo ed iscritto al n. 64

del registro conflitti 1997;

Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi gli Avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione

Veneto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione

Veneto ha impugnato, per regolamento di competenza, il decreto 20

dicembre 1996, con il quale il giudice per le indagini preliminari

del tribunale di Venezia ha disposto il giudizio nei confronti del

consigliere regionale Michele Boato, imputato del reato di

diffamazione aggravata a mezzo stampa (art. 595, terzo comma, del

codice penale).

Espone la Regione ricorrente che i consiglieri regionali Boato e

Cacciari, in data 28 giugno 1995, avevano presentato un'interpellanza

- avente ad oggetto: "Esperti super partes per salvare Venezia,

Chioggia ed il delta del Po dalla subsidenza irreparabile" -

concernente la valutazione del fenomeno della subsidenza nella laguna

di Venezia, in relazione all'estrazione di metano da parte dell'AGIP

S.p.a.

L'interpellanza faceva riferimento ai possibili componenti,

indicati dal Ministro dell'ambiente, dell'istituenda Commissione

incaricata di effettuare la predetta valutazione, operando, ad avviso

della ricorrente, uno "stretto collegamento tra l'imprescindibile

imparzialità degli esperti chiamati a pronunciarsi e

l'irreparabilità dei danni" che ne sarebbero potuti seguire, ove gli

accertamenti fossero stati inadeguati al caso; con essa si

sottolineava, quindi, la necessità che la Commissione fosse

"composta da geologi esperti sul fenomeno della subsidenza e super

partes (che non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro con l'AGIP)".

Successivamente - prosegue il ricorso - "in una linea di assoluta

continuità con una simile formale ed istituzionale presa di

posizione", il consigliere Boato stilava un testo - pubblicato sul

quotidiano "Il Gazzettino" del 20 gennaio 1996 - dal titolo "Quegli

esperti sono troppo amici dell'AGIP". Ivi dava conto, tra l'altro,

della rilevanza ambientale dell'argomento; della nomina di una

commissione di esperti per valutare l'impatto dell'eventuale

estrazione di metano al largo di Venezia e Chioggia; della

circostanza che i Consigli provinciale e comunale di Venezia avevano

avanzato riserve in proposito, anche perché era stato chiamato a far

parte dell'organo collegiale "un solo geologo", mentre i componenti

erano "in gran parte di lunga consuetudine di lavoro per l'AGIP: e,

proprio questo, Boato riteneva non confacente al caso".

Essendo stata presentata dagli esperti nominati nello scritto

querela per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa, il

giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia

disponeva il rinvio a giudizio del consigliere regionale Michele

Boato.

2. - La Regione ricorrente sostiene che la descritta vicenda viene

a configurare, sul piano strettamente oggettivo, della articolazione

temporale degli eventi e della loro connessione causale, "la più

classica delle violazioni" dell'art. 122, quarto comma, della

Costituzione.

Nel richiamare la giurisprudenza costituzionale in argomento, la

Regione Veneto rileva che "l'interpellanza ed il successivo scritto

presentati dal consigliere Boato" - non concretizzando "quel fatto

materiale" che esclude l'operatività della guarentigia -

"individuano uno dei modi secondo cui si estrinseca, in forma non

legislativa, la funzione di indirizzo politico e di controllo del

Consiglio sulla Giunta regionale".

Ritiene, inoltre, la ricorrente che, "attraverso la lesione delle

prerogative stabilite dall'art. 122, quarto comma, della

Costituzione, sono state violate ulteriori disposizioni della

Costituzione: quelle degli artt. 121 e 123, poiché l'alterazione

delle attribuzioni accordate dalla legge fondamentale al consigliere

regionale che esprime opinioni e dà voti si riverbera sull'intera

organizzazione dell'ente e sull'esercizio delle relative funzioni,

entrambi costituzionalmente protetti".

La Regione Veneto chiede, perciò, che venga dichiarato "che non

spetta allo Stato (e, per esso, al giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Venezia) emettere decreti che dispongono

il giudizio (ex art. 429 del codice di procedura penale), atti

finalizzati all'accertamento di responsabilità penali riconducibili

all'area di operatività dell'art. 122, quarto comma, della

Costituzione e, suo tramite, degli artt. 121 e 123 della

Costituzione". Chiede, altresì, che la Corte annulli il decreto

emesso il 20 dicembre 1996 dal predetto giudice.

3. - Con memoria illustrativa depositata in prossimità

dell'udienza, la Regione Veneto ha insistito per l'accoglimento del

ricorso, ribadendo - in linea con le considerazioni svolte nell'atto

di promovimento del giudizio e attraverso il richiamo della più

recente giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 382 e n. 289 del

1998) - la sussistenza di "un evidente nesso funzionale" tra la

"manifestazione di pensiero politico delineata" dal consigliere

regionale Boato, con lo scritto pubblicato il 20 gennaio 1996 sul

quotidiano "Il Gazzettino" e la precedente interpellanza, presentata

il 28 giugno 1995. Considerato in diritto

1. - La Regione Veneto solleva conflitto di attribuzione nei

confronti dello Stato, in relazione al decreto 20 dicembre 1996, con

il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Venezia ha disposto il giudizio nei confronti del consigliere

regionale Michele Boato, per il reato di diffamazione aggravata a

mezzo stampa (art. 595, terzo comma, del codice penale); fatto

consistito, secondo quanto è dato desumere dagli atti, nelle

espressioni usate, in uno scritto pubblicato sul quotidiano "Il

Gazzettino" del 20 gennaio 1996, nei confronti di coloro che erano

stati chiamati a far parte di una commissione incaricata di valutare

il fenomeno della subsidenza nella laguna di Venezia.

Ritiene la ricorrente che detto atto sia invasivo delle prerogative

garantite ai componenti del Consiglio regionale dall'art. 122,

quarto comma, della Costituzione, nonché, in via mediata, delle

attribuzioni regionali in materia di organizzazione e di funzioni

degli organi, riconosciute dagli artt. 121 e 123 della Costituzione.

Ciò in quanto il fatto per il quale si procede penalmente nei

confronti del predetto consigliere regionale si porrebbe in

"connessione causale" con le funzioni esercitate dal medesimo

attraverso una interpellanza, che in precedenza (il 28 giugno 1995)

egli aveva presentato, unitamente ad altro consigliere, sul fenomeno

della subsidenza nella laguna di Venezia e sui criteri che si

sarebbero dovuti seguire nella scelta degli esperti chiamati a

valutare il fenomeno stesso.

2. - Il ricorso è fondato.

L'art. 122, quarto comma, della Costituzione, dispone che i

consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le

opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, tale esonero da

responsabilità, posto a salvaguardia dell'autonomia e

dell'indipendenza costituzionalmente riservate al Consiglio

regionale, ricomprende tutte quelle attività che costituiscono

esplicazione sia di una funzione consiliare tipica, sia delle

attribuzioni direttamente affidate a detto organo dalla stessa

Costituzione o dalle altre fonti normative cui la prima rinvia.

Altrettanto indubbio è, secondo la giurisprudenza, che fra gli atti

tipici, vanno annoverate le interrogazioni e le interpellanze, in

quanto strumentali al sindacato esercitato dal Consiglio nei

confronti della Giunta (sentenza n. 274 del 1995).

Come, peraltro, questa Corte ha avuto occasione di precisare, sia

pure con riguardo all'analoga guarentigia prevista dall'art. 68,

primo comma, della Costituzione, per i membri del Parlamento,

l'immunità in parola si estende anche a quei comportamenti che, pur

non rientrando fra gli atti tipici, siano collegati da nesso

funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo di

appartenenza (sentenze n. 329 del 1999 e n. 289 del 1998). Onde va

ritenuta ricompresa nella guarentigia la riproduzione all'esterno di

interpellanze o interrogazioni (v. la già menzionata sentenza n. 274

del 1995).

Alla luce di siffatto criterio è innegabile la sussistenza del

cennato nesso funzionale, dal momento che le opinioni e le

valutazioni manifestate dall'interessato sulla stampa non fanno altro

che riprodurre, sostanzialmente, il contenuto dell'interpellanza a

suo tempo presentata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Venezia, disporre il giudizio

nei confronti del consigliere regionale Michele Boato, per il reato

di cui all'art. 595, terzo comma, del codice penale, a causa delle

opinioni espresse nell'articolo pubblicato sul quotidiano "Il

Gazzettino" del 20 gennaio 1996, e conseguentemente annulla il

decreto 20 dicembre 1996 con il quale il giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Venezia ha disposto detto giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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