Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/03/1972 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo

comma, in relazione all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207

(trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo

in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), ratificato con legge 17

aprile 1956, n. 561, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1969

dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - sul

ricorso di D'Amico Cosima contro il provveditore agli studi di Lecce ed

altro, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1972 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con provvedimento del 5 aprile 1968 il preside della scuola statale

di Leverano disponeva il licenziamento di D'Amico Cosima la quale,

assunta in servizio come applicata di segreteria non di ruolo il 14

marzo 1968, si era assentata dall'ufficio, per ragioni di malattia,

undici giorni dopo l'assunzione e precisamente il 26 marzo successivo.

Il licenziamento veniva disposto con riferimento all'art. 2 del

D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 che disciplina il congedo ordinario

del personale civile non di ruolo dello Stato, con la motivazione

peraltro che non ricorrevano le condizioni volute per la concessione

del congedo per malattia.

Il provvedimento veniva successivamente confermato dal provveditore

agli studi di Lecce sul rilievo che non ricorrevano le condizioni per

la prosecuzione del rapporto di impiego giacché l'art. 3 del citato

decreto dispone che "nei casi di assenza dal servizio per malattia

accertata dall'Amministrazione, al personale non di ruolo è mantenuto

il rapporto di impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un

anno di servizio".

Avverso la decisione del provveditore agli studi la D'Amico

proponeva ricorso dinanzi alla VI sezione giurisdizionale del Consiglio

di Stato che, con propria ordinanza del 27 maggio 1969 - pervenuta alla

Corte soltanto in data 10 aprile 1970 -, sollevava di ufficio la

questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta

nell'art. 3, comma primo, in relazione all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4

aprile 1947, n. 207, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione.

Nell'ordinanza si rileva che dal combinato disposto delle norme

indicate risulta che ogni diritto del personale fuori ruolo a fruire

anche di un solo giorno di congedo ordinario (art. 2) (in funzione di

riposo), od anche di un solo giorno di congedo straordinario (art. 3)

(per causa di malattia) viene escluso durante tutto il primo anno di

servizio. Ora, la disposizione dell'art. 2 è sostanzialmente identica

a quella contenuta negli artt. 2109 capoverso e 2243 del codice civile

- secondo le quali il lavoratore subordinato aveva diritto ad un

periodo di ferie retribuito solo dopo un anno di prestazione lavorativa

- articoli che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente

illegittimi per violazione dell'art. 36, comma terzo, della

Costituzione (sentenze n. 66 del 1963 e n. 16 del 1969). Non si

ravvisano perciò ragioni particolari che giustifichino la

sopravvivenza di una norma così formulata per una categoria sia pur

diversa di lavoratori subordinati quale è appunto quella costituita

dal personale civile non di ruolo dipendente dallo Stato. Nei riguardi

di tale norma è dato quindi configurare anche un profilo di contrasto

con l'art. 3 della Costituzione.

Le stesse considerazioni valgono anche nei confronti della

disposizione di cui all'art. 3, primo comma, del ripetuto decreto ai

sensi della quale il personale fuori ruolo è ammesso a fruire del

congedo straordinario per ragioni di malattia soltanto dopo almeno un

anno di servizio. Tale disposizione appare inoltre in contrasto col

principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. dal momento che, nei

riguardi del personale civile di ruolo dello Stato, l'art. 37 del t.u.

10 gennaio 1957, n. 3, non subordina al compimento di alcun periodo

minimo di servizio la concessione del congedo straordinario per motivi

di malattia.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito e

pertanto la causa è stata decisa in camera di consiglio a norma

dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un giudizio

avente per oggetto il licenziamento di un impiegato non di ruolo

assentatosi per malattia prima di aver compiuto un anno di servizio, il

Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell 'art. 3

, primo comma, in relazione all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n.

207, limitatamente alla parte in cui esclude del tutto il diritto

all'assenza per causa di malattia del personale civile non di ruolo in

servizio nelle Amministrazioni dello Stato da meno di un anno.

Dalla stessa ordinanza chiaramente si evince che la norma rilevante

ai fini della definizione del giudizio è quella dell'articolo 3,

riguardante le assenze per malattia e, pertanto, alle censure rivolte a

tale norma la Corte ritiene di dover limitare il proprio esame.

2. - L'art. 3 del decreto legislativo n. 207 del 1947 dispone che

"nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata

dall'Amministrazione, al personale non di ruolo è mantenuto il

rapporto d'impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un anno

di servizio".

La portata della disposizione è di tutta evidenza. Essa pone il

decorso di almeno un anno di servizio a presupposto del diritto del

dipendente non di ruolo ad assentarsi dall'ufficio per comprovati

motivi di malattia, fermo restando il rapporto d'impiego, ed esclude,

per contro, che dello stesso diritto possa usufruire il dipendente che

non abbia compiuto il prescritto periodo minimo di servizio.

Trattamento del tutto diverso riserba invece la legge al personale

civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

L'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto

di tali impiegati, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non

subordina infatti al compimento di un periodo minimo di servizio la

concessione del congedo straordinario. E l'impiegato di ruolo può

fruire di tale congedo anche per motivi di salute come si desume dal

disposto degli artt. 66 del t.u. e 30, ultimo comma, delle relative

norme di esecuzione approvate con d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. Del

pari non condizionata al decorso di alcun periodo minimo di servizio è

l'aspettativa per infermità del dipendente di ruolo (artt. 66 e 68 del

citato t.u.).

3. - Nessuna valida e razionale giustificazione riesce a scorgere

la Corte nell'adozione da parte del legislatore del diverso trattamento

normativo dell'assenza per malattia a seconda che trattasi di personale

di ruolo o non di ruolo. La possibilità di un differente trattamento

sussiste solo quando la disparità trovi fondamento su presupposti

logici obbiettivi e nel caso di specie ci si trova invece di fronte a

situazioni ed esigenze del tutto identiche: infermità che colpisce

un pubblico dipendente impedendogli temporaneamente di prestare

servizio e conseguente diritto ad assentarsi dall'ufficio per le

necessarie cure. La differenza di status - di ruolo o non di ruolo -

dell'impiegato è del tutto irrilevante agli effetti del riconoscimento

del diritto all'assenza per cura posto dalla legge a tutela del

medesimo bene: la salute individuale.

La parte della norma impugnata che, nei casi di assenza dal

servizio per malattia, subordina il diritto al mantenimento del

rapporto d'impiego al decorso di almeno un anno di servizio è

palesemente in contrasto col principio di uguaglianza enunciato

dall'art. 3 della Costituzione e va conseguentemente dichiarata

costituzionalmente illegittima.

Siffatta pronuncia dispensa la Corte dall'esame degli ulteriori

motivi d'incostituzionalità dedotti nell'ordinanza di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma,

del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed

economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni

dello Stato, limitatamente alla parte in cui, nei casi di assenza dal

servizio per malattia, condiziona il mantenimento del rapporto

d'impiego per tre mesi al compimento di un anno di servizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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