Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1964 · relatore Michele Fragali

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

22 novembre 1962, n. 1706, contenente interpretazione autentica della

legge 20 ottobre 1954, n. 1044, in materia di accertamento di valore

nei trasferimenti di fondi rustici, promosso con ordinanza emessa il 14

luglio 1963 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente

tra Mazza Gregorio e Valentina contro il Ministero delle finanze,

iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 281 del 26 ottobre 1963.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mazza Gregorio e

Valentina e del Ministero delle finanze;

udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1964 la relazione del

Giudice Michele Fragali;

uditi l'avv. Elio Fazzalari, per i Mazza, e il sostituto avvocato

generale dello Stato Piero Peronaci, per il Ministero delle finanze.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Pronunziando in causa vertente fra Gregorio e Valentina Mazza

contro il Ministero delle finanze per opposizione ad ingiunzione

fiscale relativa ad imposta di registro, il Tribunale di Catanzaro, con

ordinanza 14 luglio 1963, ha ritenuto che contrasti con l'art. 3 della

Costituzione la disposizione dell'art. 4 della legge 22 novembre 1962,

n. 1706, contenente interpretazione autentica della legge 20 ottobre

1954, n. 1044, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti

di fondi rustici; la disposizione doveva applicarsi alla controversia

perché questa si riferiva ad una donazione 15 febbraio 1961, di data

quindi anteriore alla norma interpretativa, ma posteriore a quella

interpretata.

La norma interpretativa ha disposto che all'accertamento su basi

tabellari, previsto nella predetta legge del 1954 ed applicato alle

imposte di registro in virtù dell'art. 3 della legge 27 marzo 1959, n.

355, si deve procedere soltanto ove "nella denuncia di successione o

nell'atto fra vivi soggetto a registrazione non sia dichiarato per i

fondi rustici valore alcuno agli effetti dell'applicazione dell'imposta

di registro e indipendentemente dall'indicazione del prezzo

contrattuale e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi

stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione

dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044".

Il Tribunale ha rilevato che, in realtà, la norma denunziata

prescrive la espressa dichiarazione che i fondi hanno un valore

inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'art. 1 della

citata legge 20 ottobre 1954, n. 1044, mentre quella che essa intendeva

interpretare richiedeva che il contribuente avesse dichiarato, agli

effetti fiscali, un valore che fosse risultato inferiore a quello

tabellare. In tal modo, secondo il Tribunale, la norma interpretativa

ha posto coloro che avevano già compiuto atti di trasferimento prima

della sua entrata in vigore nelle condizioni di dover rispondere delle

conseguenze della inosservanza di una legge alla quale non avrebbero

potuto uniformarsi perché non esisteva. Questo fatto, ad avviso del

Tribunale, induce una disparità di trattamento fra tali contribuenti e

quelli che hanno compiuto atti traslativi dopo il 22 novembre 1962, i

quali invece alla nuova norma potevano e dovevano uniformarsi.

L'ordinanza è stata notificata alle parti il 15 luglio 1963 e al

Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 luglio successivo; nella

stessa data ne è stata data comunicazione ai Presidenti della Camera

dei Deputati e del Senato della Repubblica; è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 26 ottobre 1963, n. 281.

2. - Gregorio e Valentina Mazza, nella comparsa di costituzione del

16 ottobre 1963, dopo avere rilevato che la norma denunciata violava il

principio di irretroattività della legge, che deve ascriversi fra i

principi costituzionali, hanno ribadito le considerazioni svolte

nell'ordinanza del Tribunale.

Il Ministero delle finanze, nelle sue deduzioni 8 novembre 1963 e

nella memoria depositata il 20 febbraio 1964, ha anzitutto osservato

che preliminari alla questione proposta erano due eccezioni da esso

sollevate innanzi al giudice a quo: con le medesime si prospettava

l'infondatezza di una questione di decadenza avanzata dai contribuenti,

sia perché postulava l'applicazione di un sistema incompatibile con

quello nuovo, fondato su regole di accertamento tabellare, sia perché

la decadenza era stata evitata con la notificazione dell'avviso di

liquidazione del complemento di imposta. Nel merito il Ministero delle

finanze ha contestato che la norma presa in esame dal Tribunale di

Catanzaro intendesse richiedere una solenne e formale dichiarazione del

contribuente, per giunta formulata con le medesime parole da essa

usate; la norma ha richiesto soltanto una indicazione di valore non

incerta né equivoca, idonea a consentire all'ufficio fiscale di

riscontrare se il valore risulti inferiore ai valori tabellari, tanto

vero che l'art. 2 della legge soltanto a questa dichiarazione chiara e

priva di incertezze si riferisce e non ad una dichiarazione formalmente

identica alla formulazione dell'art. 1.

I contribuenti, nella memoria depositata il 20 febbraio 1964, hanno

anzitutto contestato il carattere pregiudiziale, sulla questione di

legittimità costituzionale, dell'eccezione di decadenza da essi

opposta all'accertamento dell'imposta. Hanno inoltre dichiarato di non

avere interesse ad opporsi all'interpretazione correttiva propugnata

dal Ministero delle finanze; ma hanno rilevato che la Corte, ove

ritenesse di accogliere questa interpretazione, non potrebbe esimersi

dal dichiarare illegittima la norma conseguente all'interpretazione

esposta dal giudice a quo, per le considerazioni da questo svolte.

3. - All'udienza del 4 marzo 1964 i difensori delle parti hanno

ribadito le rispettive tesi. Considerato in diritto :

1. - La Corte ritiene che il Tribunale di Catanzaro, per quanto non

esplicitamente, abbia chiaramente affermato il carattere preliminare

della questione di legittimità costituzionale sulle altre inerenti

all'assunta decadenza della Amministrazione finanziaria

dall'accertamento della imposta. Il Tribunale infatti ebbe presente

queste ultime eccezioni, perché vi si riferì prima ancora di

occuparsi di quella di legittimità costituzionale; e così determinò

un ordine di precedenza fra le varie deduzioni, che ha poi comportato

la sospensione dell'esame di quella relativa alla decadenza. La

decadenza è comminata dalla legge 7 agosto 1936, n. 1639; e il

Tribunale implicitamente opinò che le questioni che vi si riferivano

avrebbero potuto porsi soltanto se fosse stata applicabile la predetta

legge, per non essere i signori Mazza tenuti all'osservanza degli

obblighi formali imposti da quella del 22 novembre 1962, n. 1706, a

causa della illegittimità costituzionale della loro statuizione.

In questa sede non è ripetibile la discussione sulla fondatezza di

siffatto apprezzamento, come chiede l'Avvocatura dello Stato.

2. - Non sussiste l'assunta illegittimità costituzionale dello

art. 4 della citata legge 22 novembre 1962, n. 1706.

Al riguardo il Tribunale di Catanzaro ha avuto dubbi perché ha

creduto che la legge suddetta imponesse al contribuente di dichiarare,

nella denuncia di successione e nell'atto soggetto a registro, in un

modo solenne e sacramentale, che i fondi hanno un valore inferiore al

valore risultante dalle tabelle formate ai sensi della legge 20 ottobre

1954, n. 1044. È vero che nell'art. 1 della suddetta legge del 1962 si

richiede una espressa dichiarazione; ma intuitivamente esso non vuole

esigere più che una enunciazione di valore chiara e inequivoca,

secondo la nozione comune di dichiarazione espressa, come risulta, del

resto, dal successivo art. 2, che al valore dichiarato si richiama nel

riassumere il contenuto dell'art. 1, non ad un valore dichiarato con

formula solenne. E come, del resto, era anche detto nel primo comma di

quell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che la norma

denunciata si proponeva di interpretare; ove si voleva che il valore

dichiarato non risultasse inferiore a quello tabellare, evidentemente

perché si esigeva una dichiarazione che non offrisse dubbi, al fine di

poterla raffrontare agevolmente all'indicazione tabellare, e così

rendere più facile l'accertamento tributario, eliminandosi le

controversie sulla stima o riducendosene il numero.

D'altra parte, la legge del 1954 aveva fatto sorgere incertezze di

interpretazione, non sul contenuto, ma sugli effetti della

dichiarazione del contribuente: si era discusso se, l'avere essa

contemplata la sola ipotesi di dichiarazione di valore non inferiore a

quello tabellare come circostanza escludente il ricorso

all'accertamento fisso, implicasse che a questo dovesse farsi capo,

quando il valore dichiarato fosse uguale o superiore, esclusivamente

per determinare i casi in cui si dovesse procedere a stima; in modo che

la stima, e non la tabella, dovesse servire a determinare l'imponibile

ove il valore dichiarato fosse stato inferiore al modulo. La norma

denunciata risolse tale questione, ed essa sola. Ciò emerge dalla

relazione che ne accompagnò la proposta, ma più si desume dalla

irrazionalità che essa rivestirebbe ove si ritenesse che avesse

richiesto, per un atto formatosi anteriormente, un contenuto diverso da

quello che la norma del tempo aveva ritenuto sufficiente secondo un

significato non discusso; un contenuto cioè che non era più

modificabile, né più si consentiva di modificare. Soltanto allora la

norma si rivelerebbe violatrice del principio di eguaglianza: avrebbe

infatti assoggettato ad una identica disciplina legislativa situazioni

diverse (sentenza n. 53 del 9 luglio 1958), pareggiando, a quella di

coloro che sono in grado di uniformarsi alla norma nuova, perché

compiono l'atto successivamente alla sua entrata in vigore, la

condizione di coloro i quali, per avere formato l'atto anteriormente a

tale legge, invece non avrebbero potuto osservarla;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

proposta dal tribunale di Catanzaro con ordinanza 14 luglio 1963, in

relazione all'art. 4 della legge 22 novembre 1962, n. 1706, contenente

interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, in

materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, e

in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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