Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/04/1963 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 253r.d. 645/1936
  • art. 2legge 399/1946
  • art. 3legge 399/1946
  • art. 4legge 399/1946
  • art. 5legge 399/1946
  • art. 6legge 399/1946
  • art. 7legge 399/1946
  • art. 8legge 399/1946
  • art. 11legge 399/1946

applicata al caso

  • art. 269r.d. 645/1936

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 269,

capoverso, del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con

R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 9

ottobre 1961 dal Pretore di Chiusa nel procedimento penale a carico di

Talbon Francesco, iscritta al n. 193 del Registro ordinanze 1961 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2

dicembre 1961.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale contro Taibon Francesco, imputato del reato

previsto e punito dagli artt. 253 e 269, capoverso, del R.D. 27

febbraio 1936, n. 645 (Codice postale), per avere esercitato il

commercio e la riparazione di apparecchi radioelettrici senza essere

munito della speciale licenza rilasciata dal Circolo delle costruzioni

telegrafiche (CIR.COS.TEL.), il difensore ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dei suindicati articoli.

Il Pretore di Chiusa - con ordinanza del 9 ottobre 1961 - ha

sospeso il giudizio ed ha rimesso gli atti a questa Corte rilevando che

le norme suddette limitano l'esercizio dell'attività meramente

economica del commercio degli apparecchi radiofonici e appaiono in

contrasto con l'art. 41 della Costituzione perché non sono dettate ai

fini dell'accertamento di requisiti necessari per esercitare

l'attività stessa, ma trovano il loro fondamento logico-giuridico

esclusivamente nelle esigenze autoritarie proprie di istituzioni

costituzionali ormai superate.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2

dicembre 1961.

Nel presente giudizio il Taibon non si è costituito. Con atto 7

novembre 1961 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Questa, premesso che la questione è stata sollevata soltanto per

quella parte dell'art. 253 del R.D. del 1936, n. 645, relativa al

"commercio" ed alla riparazione (e non anche alla costruzione e al

montaggio) degli apparecchi radioelettrici, rileva che l'art. 41 della

Costituzione contiene soltanto una generica enunciazione della libertà

della iniziativa economica privata. E siffatta libertà garantisce a

condizione che essa abbia ad oggetto un'attività che non si svolga in

contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Senza contrastare con le

norme della Costituzione, anzi conformemente ad esse, il controllo

sulle vendite e sulla riparazione degli apparecchi radioelettrici (che

peraltro investirebbe le modalità di svolgimento della iniziativa e

non lo svolgimento in quanto tale) soddisferebbe esigenze che appaiono

preminenti. Questa forma di controllo - sempre secondo l'Avvocatura - a

prescindere da taluni casi, pur in dottrina ritenuti leciti, di divieto

assoluto dell'iniziativa privata (artt. 105, 117 e 121 del T.U. delle

leggi di p.s.) rappresenta del resto un fenomeno ben noto e diffuso

nell'ordinamento amministrativo. Considerato in diritto :

Dopo aver proclamato il principio della libertà dell'iniziativa

economica privata, l'art. 41 della Costituzione delinea il contenuto di

essa, ed ammette limiti, programmi e controlli opportuni affinché

l'attività economica pubblica e privata possa essere coodinata ed

indirizzata a fini sociali. E poiché le telecomunicazioni hanno

rilevanza sociale ed economica, ed impegnano molteplici interessi della

collettività sotto l'aspetto sia tecnico, fiscale, di polizia, sia

della sicurezza e della tutela fisica e morale dei cittadini, è

evidente la necessità che l'attività ad esse relativa sia coordinata

con l'interesse generale. Onde non può essere disconosciuto il potere

del legislatore di istituire - attraverso l'imposizione di una

particolare licenza - il controllo dell'autorità amministrativa su

coloro che intendono costruire, riparare, commerciare apparecchi

radioelettrici. E non può - per le stesse ragioni- essere condivisa

la opinione del Pretore di Chiusa, secondo il quale, la speciale

licenza suindicata trova "il suo fondamento logico - giuridico soltanto

nelle esigenze autoritarie proprie delle istituzioni costituzionali

oramai abrogate". Tanto più che il D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399,

promulgato in periodo di piena libertà, ha confermato la esigenza di

tale licenza.

L'art. 41, però, contiene una espressa riserva di legge, che va

osservata. Tale riserva - siccome ha avuto già occasione di affermare

questa Corte (sentenze nn. 4 e 5 del 1962) - esige, quanto meno, che il

legislatore "determini i criteri e le direttive idonee a contenere in

un ambito ben delineato l'esercizio tanto dell'attività normativa

secondaria quanto di quella particolare e concreta di esecuzione

affidate al Governo, evitando che esse si svolgano in modo

assolutamente discrezionale".

La riserva di legge, quindi, ha proprio la funzione di

circoscrivere il controllo e di disciplinarne l'esercizio, allo scopo

di evitare che - attraverso la indefinita espansione del controllo

stesso - venga annullato il diritto primario di libertà garantito

dalla Costituzione. Perciò, l'assoluta mancanza di tale disciplina fa

sorgere il vizio di incostituzionalità.

Esaminata alla luce di tali principi, la norma contenuta nell'art.

253 del Codice postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645,

appare viziata, in quanto la potestà conferita alla pubblica

Amministrazione non è contenuta entro limiti che ne circoscrivono la

discrezionalità. Essa dispone soltanto che "chiunque intenda costruire

o commerciare materiale radioelettrico di qualsiasi specie, ovvero

eserciti il montaggio o la riparazione di apparecchi radioelettrici o

di parti di essi, deve essere munito di speciale licenza da rilasciarsi

dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". Ed è opportuno

notare che trattasi di licenza, che occorre richiedere oltre ed

indipendentemente dalla comune licenza di commercio. Orbene, né

l'art. 253, né alcuna altra disposizione dello stesso Codice postale

contengono alcun accenno alle ragioni sociali, alle finalità, alle

condizioni del rilascio di tale licenza, ovvero ai requisiti necessari

per lo svolgimento dell'attività di radiotecnico. Ed anche nel D.L.L.

2 aprile 1946, n. 399 - che pur contiene dettagliate norme in merito

alle formalità del rilascio della licenza, del rinnovo di essa, del

pagamento della tassa di concessione, della cessione di apparecchi

radio ecc. - non si rinviene alcuna indicazione dell'oggetto del

controllo della pubblica Amministrazione e dei criteri in base ai quali

esso deve essere esercitato. Dal che deriva una discrezionalità così

lata da rendere possibile l'arbitrio.

Alla dichiarazione della illegittimità costituzionale della norma

contenuta nell'art. 253 del Codice postale, segue come conseguenza - a

termini dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - la

illegittimità costituzionale anche degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e

11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399, i quali dettano norme di

esecuzione sulla attività di fabbricazione, di riparazione e di

commercio degli apparecchi radioelettrici e sul rilascio della relativa

licenza.

Non può essere dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 269, secondo comma, del Codice postale, perché le sanzioni

ivi previste non si riferiscono solo all'ipotesi dell'art. 253.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27

febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle

telecomunicazioni, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, e

dichiara, in conseguenza, la illegittimità costituzionale degli artt.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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