Corte costituzionale

Sentenza n. 39/1960

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/06/1960 · relatore Nicola Jaeger

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con

ricorso notificato il 7 gennaio 1960, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale l'11 gennaio 1960 ed iscritto al n. 1 del

Registro ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la

Regione siciliana sorto a seguito del decreto del Presidente della

Regione siciliana 10 aprile 1959, n. 6, contenente: "Integrazioni alla

tabella annessa al decreto presidenziale 4 maggio 1954, n. 2".

Udita nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1960 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv.

Giuseppe Guarino, per la Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso notificato al Presidente della Regione siciliana il 7

gennaio 1960 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha elevato

conflitto di attribuzione fra lo Stato e la Regione siciliana, in

riferimento al decreto 10 aprile 1959, n. 6, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana 7 novembre 1959, n. 60, con il quale

il Presidente della Regione ha esteso i benefici previsti dalla legge

regionale 20 marzo 1950, n. 29, all'industria turistico-alberghiera,

all'industria della pesca ed a quella armatoriale.

Il ricorso premette che il decreto del Presidente della Regione

esorbita dai poteri a questo attribuiti dall'art. 7 della legge

regionale 7 dicembre 1953, n. 61, il quale, in conformità dei

principi del l'ordinamento tributario, manda al potere esecutivo

soltanto per la determinazione concreta delle categorie di stabilimenti

industriali tecnicamente organizzati, come sono definiti dal precedente

art. 1, che potranno beneficiare delle agevolazioni concesse con la

legge regionale 20 marzo 1950, n. 29; che esso viola l'art. 1 della

legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, ed i principi generali

contenuti in dette leggi, nonché gli artt. 20 e 36 dello Statuto

speciale della Regione siciliana in relazione agli artt. 23 della

Costituzione e 17 dello Statuto speciale; che, infine, esso è in

contrasto con il giudicato formatosi per effetto delle sentenze nn. 60

e 76 del 1958 della Corte costituzionale. Conclude, pertanto, perché

la Corte voglia "dichiarare l'incompetenza della Regione siciliana,

unitariamente considerata, e del Presidente della Regione, in ispecie,

ad emanare le norme contenute nel decreto 10 aprile 1959, n. 6, e,

conseguentemente, annullare il decreto stesso".

A sostegno del ricorso si deduce che la così detta industria

turistico-alberghiera, armatoriale e della pesca non rientra nel

concetto di stabilimento industriale tecnicamente organizzato, neppure

nell'ampia dizione del citato art. 7; che il decreto impugnato è in

contrasto con il principio della riserva di legge stabilito nell'art.

23 della Costituzione, in ordine al quale anche la concessione di

benefici in materia di imposte di registro e di ricchezza mobile è

riservata in modo assoluto alla legge, con esclusione di ogni potere

discrezionale della pubblica Amministrazione; che gli artt. 2 e 4 del

decreto, in ispecie, riproducono integralmente il contenuto delle leggi

21 e 12 marzo 1958, dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale

con le sentenze n. 60 e n. 76 del 1958, e l'art. 3, relativo

all'industria della pesca, non trova alcuna rispondenza nella

legislazione statale ed esorbita dal campo di applicazione delle leggi

nazionali sulla industrializzazione del Mezzogiomo e delle Isole,

creando uno squilibrio fra sistema statale e regionale, con grave

turbativa dei rapporti tributari nel resto del territorio nazionale e

in contrasto con gli interessi nazionali. Al testo del ricorso è

allegato il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la

Regione siciliana, contenente limitazioni e riserve, particolarmente

per quanto concerne le imprese armatoriali e della pesca, ponendosi in

dubbio che esse possano rientrare nel concetto di "complessi aziendali

dotati di attrezzatura fissa nel territorio della Regione".

La Regione siciliana, costituitasi in giudizio il 27 gennaio 1960,

ha concluso perché la Corte dichiari inammissibile e,

subordinatamente, respinga il ricorso perché infondato, riconoscendo

che solo ad essa Regione spetta la competenza esercitata.

Essa sostiene che il ricorso è inammissibile, perché il decreto

impugnato è un atto amministrativo, che costituisce esercizio

dell'ampio potere discrezionale, conferito al Presidente della Regione

dall'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, di valutare

le caratteristiche delle varie imprese produttive dal punto di vista

tecnico, ai fini della applicazione delle agevolazioni tributarie

concesse con le leggi regionali del 1950, n. 29, e del 1953, n. 61.

Poiché il ricorso per conflitto di attribuzione ha la funzione di

garantire l'osservanza della Costituzione, non quella di leggi

regionali, esso non sarebbe proponibile rispetto a quel decreto

presidenziale, neppure se questo avesse violato le leggi indicate.

La difesa della Regione aggiunge che lo stesso potere conferito con

l'art. 7 era già stato esercitato con ampiezza notevole in due decreti

precedenti, dei quali lo Stato non contestò la legittimità. Il

decreto attuale sarebbe non solo legittimo, ma obbligatorio, in quanto

le imprese ivi indicate avevano diritto di godere le agevolazioni e

avrebbero avuto ragione di dolersi se ne fossero state escluse. Inoltre

il decreto fissa soltanto i "requisiti oggettivi" per ottenere le

agevolazioni, non anche quelli "soggettivi", che dovranno essere

accertati caso per caso, su richiesta degli interessati, con successivi

atti amministrativi, così che lo Stato non avrebbe alcun interesse a

ricorrere.

Questa considerazione varrebbe a dimostrare anche l'infondatezza in

merito del ricorso, confermata dal fatto che non sarebbe stato addotto

alcun motivo valido a sostenere che le agevolazioni concesse non

trovino rispondenza nei principi della legislazione dello Stato o che

violino disposizioni statutarie.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. In quella della difesa

dello Stato le conclusioni sono formulate in modo alquanto diverso da

quelle del ricorso, chiedendosi che, in accoglimento di questo, la

Corte voglia dichiarare "l'incompetenza della Regione siciliana e, per

essa, del Presidente della Regione ad emanare le norme contenute nel

decreto Pres. Reg. 10 aprile 1959, n. 6, e, conseguentemente, annullare

il decreto stesso".

Alla memoria è allegata la deliberazione n. 18 della Sezione per

la Regione siciliana della Corte dei conti, con la quale il

provvedimento impugnato fu ammesso al visto e alla registrazione per la

parte concernente le industrie avicole, della lavorazione delle spugne

e di quella del sommacco, mentre visto e registrazione vennero ricusati

per quanto atteneva alle industrie armatoriali, turistico-alberghiere e

della pesca. Ne risulta che la Regione aveva chiesto la registrazione

con riserva ancor prima che fosse stato rifiutato il visto dal

competente ufficio.

Alle eccezioni concernenti l'inammissibilità del ricorso la difesa

dello Stato oppone, anzitutto, che nel ricorso stesso viene denunciata

la violazione delle leggi regionali del 1950 (n. 29) e del 1953 (n.

61), da cui deriverebbe il potere esercitato dal Presidente regionale;

che l'istituto della acquiescenza non è applicabile nei procedimenti

costituzionali; che, del resto, la Corte costituzionale potrebbe sempre

dichiarare illegittime d'ufficio, o quanto meno rifiutarsi di

applicare, le leggi ordinarie che risultassero in contrasto con norme

costituzionali.

Alla tesi che la violazione di leggi ordinarie, statali e

regionali, non potrebbe dar luogo a conflitto di attribuzione, la

difesa dello Stato oppone che la competenza legislativa ed

amministrativa della Regione siciliana non è esclusiva. e deve essere

esercitata anche entro i limiti dei principi fissati dalle singole

leggi nazionali, che regolano la materia. Nella specie, poi, tali

limiti risulterebbero dalle precedenti sentenze della Corte

costituzionale, talché la violazione di legge si identificherebbe con

una violazione di giudicato costituzionale.

In quanto all'interesse ad agire in sede di conflitto di

attribuzione, esso attiene alla determinazione della propria competenza

nei confronti del soggetto chiamato a contraddire.

Nel merito la difesa dello Stato analizza i diversi tipi e

categorie di imprese e di stabilimenti industriali, in relazione alle

definizioni formulate nelle disposizioni delle varie leggi di

concessione di agevolazioni e benefici fiscali. Pone in rilievo

l'interesse dei contribuenti delle altre Regioni a che la Regione

siciliana non rinunci ingiustificatamente e per lunghi p eri o di a

quote rilevanti dei tributi, provocando un aumento correlativo del

fondo di solidarietà nazionale. Insiste sul fatto che il decreto del

Presidente della Regione, di cui si chiede l'annullamento, riproduce

quasi letteralmente le norme contenute nelle leggi regionali del 1953,

n. 1, e del 1954, n. 10, le quali non sono più in vigore, mentre le

successive leggi che ne prorogavano l'efficacia sono state dichiarate

illegittime dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 60 e 76 del

1958. Esso esorbiterebbe pertanto - sempre secondo la difesa dello

Stato - dalla sfera di applicazione delle altre leggi regionali del

1950, n. 29, e del 1953, n. 61, dalle quali si pretende dalla Regione

che derivi il potere esercitato dal Presidente. Poiché queste ultime

leggi non facevano che recepire leggi nazionali, se ne dovrebbe dedurre

che il provvedimento impugnato è in contrasto con i principi stabiliti

da queste ultime.

Nella memoria depositata la difesa della Regione ha dedotto un

nuovo motivo di inammissibilità per tardività del ricorso, notificato

al Presidente della Regione il 7 gennaio 1960, giorno successivo alla

scadenza del termine di sessanta giorni, decorrente dalla data della

pubblicazione dell'atto impugnato (7 novembre 1959). Passando poi allo

svolgimento delle ragioni di merito, sia pure "per mera cautela", la

stessa difesa descrive il nuovo sistema instaurato con la legge

regionale n. 61 del 1953, sostenendo che esso si basa sui seguenti

principi: definisce diversamente la categoria degli enti ammessi ai

benefici, ponendo un concetto di "complessi aziendali dotati di

attrezzatura fissa nel territorio della Regione, tecnicamente

organizzati per la produzione industriale di beni o servizi" (art. 1),

che esige precisazioni ulteriori, mentre in base alle leggi regionali

precedenti il beneficio si conseguiva automaticamente. Il potere

conferito al Presidente della Regione, già esercitato altre due volte

senza dar luogo a conflitti, sarebbe giustificato appunto dalla

necessità di quelle precisazioni e corrisponderebbe ad una limitazione

delle concessioni, quasi a correttivo della formula più ampia per la

estensione di queste, che comprende anche la produzione di servizi.

Insiste infine sulla tesi che il provvedimento impugnato è diretto

all'applicazione di una legge regionale, e che se questa avesse leso

l'interesse dello Stato avrebbe dovuto essere impugnata dallo Stato

stesso, mentre se la legge è legittima e il provvedimento

amministrativo non è conforme ad essa, lo Stato non ha alcun interesse

attuale ad impugnare l'atto, ancorché viziato. Considerato in diritto :

1. - La Corte non ritiene fondate le eccezioni di inammissibilità

del ricorso proposte dalla difesa della Regione. Rispetto a quella

basata sulla asserita tardività del ricorso, notificato il

sessantunesimo giorno dalla data della pubblicazione del decreto del

Presidente della Regione, oggetto della impugnativa, nella Gazzetta

Ufficiale, è sufficiente osservare che il termine di sessanta giorni

stabilito dalla legge (art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87) scadeva il 6

gennaio 1960, giorno della Epifania, festivo a tutti gli effetti.

È un principio generale, valido non soltanto per gli atti dei

procedimenti civili (art. 155 Cod. proc. civ.), ma anche per

l'adempimento delle obbligazioni (art. 1187 Cod. civ.) e per ogni altro

atto, al mancato compimento del quale si ricollega una decadenza (cfr.

ad esempio l'art. 96 della legge cambiaria), che se il giorno di

scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo

giorno seguente non festivo. In mancanza di ogni disposizione espressa,

che stabilisca una eccezione a tale principio, esso deve ritenersi

applicabile anche nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale.

2. - Nemmeno può essere accolta l'altra eccezione di

inammissibilità del ricorso, che la difesa della Regione pretende

fondare sulla affermazione che il decreto presidenziale impugnato non

avrebbe concesso le agevolazioni tributarie di cui si discute, perché

queste furono consentite dalle leggi regionali 1950, n. 29, e 1953, n.

61, delle quali il decreto impugnato è semplicemente l'applicazione.

La norma legislativa attributiva del potere al Presidente della Regione

(art. 7 della legge del 1953, n. 61) - si dice - non è stata a suo

tempo impugnata, quindi il ricorso sarebbe inammissibile anche se il

Presidente regionale avesse commesso qualche illegittimità nella

applicazione della legge.

In realtà, invece, quella norma venne a suo tempo impugnata dal

Commissario dello Stato per la Regione siciliana; ma l'Alta Corte non

accolse il ricorso, osservando che la competenza da detta legge

attribuita al Presidente della Regione non comprendeva il potere di

concedere agevolazioni tributarie a categorie non previste dalla legge,

ma soltanto quello di determinare concretamente le categorie di

stabilimenti industriali ammesse a beneficiarne. Il ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri contro il decreto del Presidente

della Regione ha precisamente quale presupposto che il decreto abbia

esorbitato dai poteri attribuiti al Presidente regionale, con che si

profila in termini un conflitto di attribuzione.

3. - Per determinare l'ambito della controversia sottoposta al

giudizio della Corte occorre rilevare che il ricorrente ha dichiarato

espressamente di impugnare il decreto 10 aprile 1959, n. 6, con il

quale il Presidente della Regione estendeva i benefici previsti dalla

legge regionale 20 marzo 1950, n. 29, all'industria

turistico-alberghiera, all'industria della pesca ed a quella

armatoriale; e che tutta la discussione fra le parti ha riguardato

esclusivamente tali categorie, anche con riferimento al parere del

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ed alla

deliberazione della Sezione per la Regione siciliana della Corte dei

conti. L'oggetto del giudizio si presenta, pertanto, chiaramente

delimitato all'esame della validità del provvedimento impugnato nei

riguardi delle categorie di attività economiche indicate.

4. - Passando ad esaminare il merito della causa, la Corte osserva

che il decreto presidenziale impugnato ha indubbiamente esorbitato dai

limiti di competenza della Regione, per quanto concerne le attività

economiche cui si riferisce il ricorso. Quel decreto ha rinnovato la

concessione di agevolazioni tributarie a categorie di imprese, per le

quali questa Corte aveva dichiarato illegittime le proroghe dei

benefici accordati precedentemente, perché la concessione di esse non

rientrava nella potestà tributaria conferita alla Regione dallo

Statuto speciale. Né essa ritiene che sussistano motivi sufficienti

per ammettere che tale concessione ulteriore, ritenuta illegittima

quando era stata disposta con leggi regionali, sia oggi legittima

perché accordata mediante un decreto del Presidente della Regione.

Il rilievo della difesa dello Stato, che il decreto presidenziale

impugnato riproduce quasi testualmente le disposizioni delle due leggi

regionali concernenti la materia, corrisponde a verità. È

sufficiente, per convincersene, confrontare il testo degli artt. 2, 3,

4 del decreto presidenziale rispettivamente con quello dell'art. 1

della legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, e degli artt. 8 e 9 della

legge regionale 26 gennaio 1953, n. 1.

La legge regionale 9 aprile 1954, n. 10, concernente l'incremento

delle attrezzature turistiche, climatiche e termali della Regione, non

era stata impugnata a suo tempo dal Commissario dello Stato; ma la

legge regionale approvata il 21 marzo 1958 e promulgata il 12 maggio

1958, n. 16, recante proroga delle agevolazioni fiscali concesse dalla

precedente, fu dichiarata costituzionalmente illegittima da questa

Corte, con sentenza 19 novembre 1958, n. 60.

La legge regionale 26 gennaio 1953, n. 1, per lo sviluppo delle

attività armatoriali, era stata impugnata dal Commissario dello Stato,

ma l'Alta Corte per la Regione siciliana aveva respinto il ricorso.

Senonché un'altra legge regionale approvata il 12 marzo 1958 e

promulgata il 23 aprile 1958, n. 13, recante proroga delle agevolazioni

fiscali concesse dalla precedente, fu dichiarata costituzionalmente

illegittima da questa Corte, con sentenza 16 dicembre 1958, n. 76.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul ricorso 7 gennaio 1960, proposto dallo Stato per

conflitto di attribuzione relativamente al decreto del Presidente della

Regione siciliana 10 aprile 1959, n. 6:

respinge le eccezioni di inammissibilità dedotte in via

pregiudiziale dalla Regione siciliana;

annulla il decreto 10 aprile 1959, n. 6, del Presidente della

Regione siciliana, nella parte in cui aggiunge alle categorie di

stabilimenti industriali comprese nelle tabelle annesse ai decreti 4

maggio 1954, n. 2, e 2 luglio 1955, n. 5, le attività concernenti

l'industria turistico-alberghiera, l'industria della pesca e

l'industria armatoriale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte, costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1960.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA

ECLI:IT:COST:1960:39 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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