Corte costituzionale

Sentenza n. 388/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo

comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento

di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con

ordinanza emessa il 12 ottobre 1994 dal Tribunale di Rieti nel

procedimento civile vertente tra l'INPS e Marzetti Carlo, iscritta al

n. 695 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile di appello, promosso

dall'INPS avverso la sentenza con cui il Pretore di Rieti aveva

accolto la domanda di ricalcolo della misura della pensione proposta

da Marzetti Carlo - già dipendente della S.N.I.A. Viscosa S.p.a. e

della Società Sviluppo Industriale, collocato in regime di

integrazione salariale nei periodi dal 1 agosto 1979 al 30 aprile

1981 (Snia) e dal 1 maggio 1981 al 31 maggio 1988 (Società Sviluppo

Industriale-Gepi), e titolare di pensione VO con decorrenza 1 gennaio

1989 (prepensionamento) -, il Tribunale di Rieti, in funzione di

giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1994, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 3, ottavo comma,

della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di

fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui

non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente prepensionato

perché sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già

conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità

assicurativa e contributiva obbligatoria, e per il quale la pensione

sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa,

non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore

a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della mera

contribuzione obbligatoria.

Affermata la rilevanza della questione, poiché il ricorrente

avrebbe avuto diritto, avendone maturato i requisiti, al trattamento

di anzianità nella maggiore misura calcolata sulla base della sola

contribuzione obbligatoria, e stante l'impossibilità di assumere la

fattispecie de qua nell'a'mbito della previsione normativa venutasi a

creare a seguito della sentenza di questa Corte n. 307 del 1989,

osserva il Tribunale remittente come non possa dubitarsi

dell'irragionevolezza della norma in esame, dichiarata illegittima

anche dalla successiva sentenza n. 264 del 1994. Nel caso, infatti,

in cui il lavoratore, pur avendo maturato il requisito della

contribuzione previdenziale minima in costanza di rapporto di lavoro,

viene collocato in regime di integrazione salariale e perciò

assoggettato a contribuzione figurativa - cronologicamente

coincidente, in tutto o in parte, con le ultime 260 settimane

contributive antecedenti la decorrenza del trattamento pensionistico

-, il parametro della retribuzione annua pensionabile viene calcolato

sulla base di un salario notoriamente inferiore a quello percepito in

precedenza, così che, nonostante l'incremento del parametro

dell'anzianità contributiva, la misura del trattamento pensionistico

è minore di quella calcolata sulla sola contribuzione obbligatoria.

Osserva, inoltre, il giudice a quo come l'irrazionalità della

norma e l'iniquità del risultato cui conduce una sua indifferenziata

applicazione sono ancora più evidenti ove si consideri che la

flessione del parametro della retribuzione annua pensionabile non è,

nell'ipotesi prospettata, ascrivibile a libera scelta del lavoratore,

il quale, oltre la falcidia salariale impostagli da eventi esterni

alla sua volontà (e solo in parte recuperabile con l'ammissione al

regime di integrazione salariale), deve anche subire un

ingiustificato depauperamento del trattamento pensionistico.

2. - Si è costituito l'INPS, il quale s'è rimesso alla decisione

della Corte, rilevando che quest'ultima ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale della norma impugnata con le sentenze

n. 264 del 1994, n. 428 del 1992 e n. 307 del 1989, e peraltro

sottolineando, in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza,

la diversità, rispetto alle fattispecie che hanno dato origine alle

menzionate sentenze, di quella oggetto del giudizio a quo, il quale

non attiene ad una ipotesi "normale" di pensione di vecchiaia o di

anzianità. Ciò in quanto, nei casi di pensionamento anticipato, gli

interessati conseguono il diritto a pensione non solo prima del

compimento della età pensionabile normale ma anche prima di aver

maturato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Rieti ha sollevato questione di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione

- dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,

nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore

dipendente prepensionato perché sottoposto ad integrazione

salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di

lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva

obbligatoria, e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del

concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque

liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe

spettata tenendo conto soltanto della mera contribuzione

obbligatoria.

Secondo il collegio remittente, nel caso di un lavoratore che

venga collocato in regime di integrazione salariale ed assoggettato a

contribuzione figurativa - cronologicamente coincidente, in tutto o

in parte, con le ultime 260 settimane contributive antecedenti la

decorrenza del trattamento pensionistico -, l'applicazione

indifferenziata della norma impugnata perverrebbe all'irrazionale ed

iniquo risultato di determinare, nonostante l'incremento del

parametro dell'anzianità contributiva, una riduzione dell'ammontare

della pensione, la cui misura, calcolata sulla base di un salario

notoriamente inferiore a quello percepito in precedenza, è minore

rispetto a quella che sarebbe spettata qualora fosse stata calcolata

sulla sola contribuzione obbligatoria.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale

della norma in esame, per violazione degli artt. 3 e 38 della

Costituzione, nella parte in cui "non prevede che, in caso di

prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore

dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di

lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la

pensione liquidata non possa essere inferiore a quella che sarebbe

spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della

sola contribuzione obbligatoria" (sentenza n. 307 del 1989,

relativamente alla pensione di vecchiaia, nonché, estensivamente

alla pensione di anzianità, sentenza n. 428 del 1992); e per

contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, "nella parte

in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo

quinquennio di contribuzione di attività lavorativa meno retribuita

da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta

anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere

comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento

dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i

periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del

requisito dell'anzianità contributiva minima" (sentenza n. 264 del

1994).

Constatati i paradossali effetti che il meccanismo previsto dalla

denunciata norma cagionava in talune particolari ipotesi di

prosecuzione della contribuzione di importo inferiore a quello della

contribuzione obbligatoria precedentemente versata, di per sé

sufficiente a radicare il diritto alla pensione, la Corte ha infatti

ritenuto privo di giustificazione che a maggior apporto contributivo

corrispondesse una riduzione del trattamento rispetto a quello che

sarebbe spettato ove il lavoratore avesse omesso di effettuare la

suddetta ulteriore contribuzione.

La Corte ha fra l'altro rilevato che l'irrazionalità di una tale

vanificazione degli effetti astrattamente favorevoli, derivanti dalla

prosecuzione dei versamenti e dal relativo aumento dell'anzianità

contributiva, si appalesa ancor più chiaramente in presenza di una

disposizione (come quella in esame) volta a comporre un sistema di

tutela delle singole posizioni soggettive, nel quale il riferimento

all'ultimo periodo lavorativo per la determinazione della

retribuzione pensionabile è diretto a garantire una più alta base

di calcolo per la liquidazione del trattamento (v., in particolare,

sentenza n. 264 del 1994).

3. - La diversità, rispetto ai precedenti, del caso che ha dato

origine al presente incidente di costituzionalità, in cui il

depauperamento dell'ammontare della pensione è conseguenza del

concorso della contribuzione figurativa del lavoratore collocato in

regime di integrazione salariale, non influisce sulla ratio decidendi

della questione. Ratio che rimane la medesima delle citate decisioni,

ed anzi viene rafforzata dal rilievo che, nella specie, la flessione

del parametro della retribuzione annua pensionabile non è in alcun

modo ascrivibile ad una autonoma scelta del lavoratore; il quale,

dunque, oltre a subire la falcidia salariale imposta da eventi

esterni alla sua volontà, verrebbe, per via della norma de qua, ad

essere colpito anche nel successivo trattamento pensionistico.

4. - La Corte deve ribadire e, per quanto occorre, sottolineare e

precisare che, nella fase successiva al perfezionamento del requisito

minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la

natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) è destinata

unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi,

senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura

della prestazione potenzialmente maturata in itinere. Effetto, che si

appalesa irragionevole siccome non rispondente all'esigenza di

conformità dell'ordinamento ai valori di giustizia e di equità

connaturati al principio sancito dall'art. 3 della Costituzione,

oltre ad essere in contrasto con le garanzie poste dal successivo

art. 38. Il che si verifica appunto con riguardo alla norma in esame,

dal cui contesto esula la previsione di una clausola di salvaguardia

della posizione acquisita attraverso il raggiungimento della detta

soglia minima di pensionabilità, che segna un limite intrinseco alla

discrezionalità del legislatore nella scelta, ad esso riservata, del

criterio d'individuazione del periodo di riferimento della

retribuzione pensionabile.

5. - Tuttavia tale salvaguardia comporta soltanto l'attribuzione

al lavoratore della semplice facoltà di optare per il periodo di

contribuzione a lui più favorevole, senza possibilità di sommare a

questo gli eventuali altri vantaggi derivanti dalla successiva

contribuzione figurativa, anche in termini di aumento dell'anzianità

contributiva.

Questa necessaria precisazione, che definisce i contorni delle

considerazioni di principio sopra svolte, vale di per sé a far

disattendere le obiezioni prospettate nella memoria dell'INPS col

richiamo ai vantaggi derivanti al lavoratore dal prepensionamento,

attraverso l'anticipazione del momento di percezione della pensione

di vecchiaia. Anticipazione naturalmente collegata ad un istituto che

ha una propria autonoma ratio, la quale si colloca nel quadro delle

misure volte a fronteggiare situazioni di crisi dell'impresa e dunque

rimane estranea al principio come sopra posto e definito, implicante

la mera sterilizzazione del periodo ulteriore a quello in cui è

stato raggiunto il minimo contributivo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,

della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di

fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui

non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore dipendente sottoposto ad

integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di

rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e

contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata

sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa

essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella

che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione

obbligatoria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:388 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari