Corte costituzionale

Sentenza n. 387/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1997 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

della legge regione Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme

per la determinazione del concorso regionale sugli interessi da

praticare nelle operazioni di credito agrario di esercizio), promosso

con ordinanza emessa il 21 febbraio 1996 dal Tribunale amministrativo

regionale per la Basilicata, iscritta al n. 34 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto Una associazione interregionale di produttori agricoli, con sede

nella regione Puglia, che aveva richiesto per due volte alla regione

Basilicata di usufruire di prestiti a tasso agevolato per la

corresponsione di anticipazioni ai soci produttori, si è vista

respingere le richieste dalla giunta di quest'ultima regione, in

applicazione dell'art. 1, terzo comma, della legge regionale della

Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme per la determinazione

del concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni

di credito agrario di esercizio), ai termini del quale le

associazioni interregionali riconosciute sono bensì ammesse a fruire

dell'agevolazione, limitatamente alle quote di pertinenza dei fondi

ricadenti nel territorio della Basilicata, ma purché possiedano

anch'esse il requisito, richiesto dalla stessa legge per le

associazioni di produttori della regione, consistente nel disporre in

Basilicata di attrezzature idonee a garantire qualità, genuinità e

integrità organolettiche dei prodotti conferiti o da sottoporre a

conservazione, manipolazione, trasformazione o commercializzazione.

L'associazione ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo

regionale per la Basilicata i provvedimenti negativi ricordati,

eccependone la illegittimità derivata dalla illegittimità

costituzionale della disposizione ora citata, in relazione a numerosi

parametri costituzionali. Il TAR adito - respinta, con separata

decisione parziale, l'eccezione in relazione a quasi tutti i profili

di costituzionalità denunciati - ha invece sollevato, con ordinanza

emessa il 21 febbraio 1996, pervenuta a questa Corte il 21 gennaio

1997, questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della

predetta legge regionale, "nella parte in cui è previsto il possesso

(anche) del requisito della disponibilità di idonee strutture di

stoccaggio nel territorio della regione Basilicata".

Il giudice remittente osserva, quanto alla rilevanza della

questione, che essa sussiste in quanto le deliberazioni

amministrative impugnate sono state adottate sull'unico presupposto

della non disponibilità, da parte dell'associazione richiedente, di

strutture di stoccaggio nel territorio della regione Basilicata,

così che esse dovrebbero essere annullate o meno a seconda che la

norma denunziata sia dichiarata o meno incostituzionale.

In ordine alla non manifesta infondatezza, il tribunale ritiene che

la disposizione impugnata abbia assoggettato, senza un ragionevole

motivo, ad una stessa disciplina situazioni diverse, cioè quella

delle associazioni di produttori della Basilicata e quella delle

associazioni a valenza interregionale. Mentre sarebbe razionale -

prosegue il giudice a quo - richiedere per le associazioni di

produttori della regione la disponibilità di adeguate strutture di

stoccaggio, ubicate nel territorio ove esse sono costituite ed

operano, al fine di consentire i necessari controlli sulla quantità

e sulla provenienza dei prodotti conferiti, sarebbe invece

irragionevole imporre detto onere alle associazioni a carattere

interregionale, in contraddizione con il riconoscimento ad esse della

possibilità di usufruire dei benefici in parola. Esse infatti

verrebbero così gravate di ulteriori e dispendiosi oneri, quando

già dispongano di strutture idonee nel territorio di altre Regioni,

che sarebbe ragionevole ritenere sufficienti allo scopo.

Ad avviso del remittente la disposizione censurata appare

incoerente ed incongrua anche in relazione alla ratio della legge,

sia per quanto riguarda la finalità generale perseguita di sovvenire

ai bisogni dei produttori agricoli, finalità che verrebbe

sostanzialmente vanificata dall'imposizione di oneri costosi ed

inutili, sia per quanto riguarda la specifica esigenza di consentire

i controlli sulla quantità e la provenienza dei prodotti, posto che

essi potrebbero essere realizzati, senza gravare i produttori di

oneri sproporzionati al fine, con diverse modalità, e così per

esempio mediante ispezioni da compiersi presso le strutture di

stoccaggio ubicate fuori del territorio regionale (ma solitamente in

regioni contermini), o presso le aziende dei soci produttori. Considerato in diritto

1. - L'art. 1, terzo comma, della legge regionale della Basilicata

7 settembre 1992, n. 16 (Nuove norme per la determinazione del

concorso regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni di

credito agrario di esercizio) estende alle associazioni di produttori

agricoli "a valenza interregionale e che siano riconosciute da altra

legge regionale o nazionale", limitatamente alle quote di pertinenza

dei fondi ricadenti nel territorio della Basilicata, la possibilità

di usufruire del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui

prestiti di esercizio. Il Tribunale amministrativo regionale per la

Basilicata ne denuncia il contrasto con l'art. 3 della Costituzione

nella parte in cui, attraverso il rinvio agli "altri requisiti già

richiesti alle associazioni della Basilicata", stabilisce anche per

tali associazioni il requisito della disponibilità di "attrezzature

idonee a garantire la qualità, genuinità ed integrità

organolettiche dei prodotti" conferiti o da sottoporre a fasi

collettive di conservazione, manipolazione, trasformazione e

commercializzazione.

La legittimità della previsione del requisito non è contestata

dal giudice a quo per quanto riguarda le associazioni di produttori

della Basilicata, ma solo in quanto estesa alle associazioni

interregionali, alle quali sarebbe irragionevole, e contrastante con

la ratio della legge, imporre la disponibilità di idonee strutture

nel territorio della Basilicata ove dispongano di analoghe strutture

nel territorio di altre regioni.

2. - La questione non è fondata.

Come osserva la stessa autorità remittente, la disponibilità di

strutture idonee a garantire, non soltanto la quantità e la

provenienza (cui si riferisce il giudice a quo), ma anche "la

qualità, genuinità ed integrità organolettiche dei prodotti" (art.

1, primo comma, lettera a, cui rinvia a sua volta la lettera c, della

legge regionale n. 16 del 1992), è requisito ragionevolmente imposto

dal legislatore regionale per accedere ai contributi.

Ma neppure può dirsi irragionevole richiedere, sia per le

associazioni di produttori della regione, sia per le associazioni a

composizione interregionale, che tali idonee strutture siano ubicate

nel territorio della regione che eroga i contributi, e che deve

dunque, come ammette lo stesso remittente, poter esercitare i

necessari controlli.

Questi ultimi, a parere del giudice a quo, potrebbero agevolmente

essere esercitati anche presso strutture ubicate in altre Regioni

contermini, ovvero presso le aziende produttrici. Ma, per quanto

riguarda quest'ultima ipotesi, è palese come i controlli presso i

produttori, e sui prodotti, non possano equivalere a quelli sulla

idoneità delle strutture di conservazione, trasformazione e

commercializzazione presso le quali i prodotti medesimi vengono

conferiti.

Quanto poi alla possibilità di effettuare i controlli su strutture

ubicate in altre regioni, se può ammettersi, in linea generale, che

la Regione abbia la facoltà, stabilendo le opportune intese con

altre regioni, di svolgere o di far svolgere detta attività, ai fini

dell'applicazione della propria normativa, anche fuori dal territorio

regionale, non può però negarsi la ragionevolezza della scelta del

legislatore, il quale, anche per evitare la necessità di intese, o

semplicemente per evitare maggiori oneri, preferisca imporre come

condizione per l'erogazione dei benefici da esso stabiliti la

disponibilità, da parte dei beneficiari, di idonee strutture

nell'ambito del territorio regionale, entro il quale, di norma, sono

destinate a svolgersi tutte le attività amministrative della regione

medesima.

Del resto, nulla vieta ai produttori interessati di aderire ad

associazioni regionali, che dispongano delle strutture nel territorio

regionale in cui essi stessi operano, o di costituirne di nuove,

ovvero di attivarsi perché le associazioni interregionali cui

aderiscono realizzino le strutture in questione anche nel territorio

della medesima Regione.

Non sussiste dunque nella disciplina denunciata alcuna

contraddizione interna, né alcuna incongruità o evidente

sproporzione rispetto al fine generico di agevolare i produttori

agricoli, né tanto meno rispetto alla finalità specifica,

perseguita dal legislatore, di assicurare la possibilità di svolgere

controlli sulle strutture di conservazione, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, terzo comma, della legge regionale della Basilicata 7

settembre 1992, n. 16 (Nuove norme per la determinazione del concorso

regionale sugli interessi da praticare nelle operazioni di credito

agrario di esercizio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la

Basilicata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:387 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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