Corte costituzionale

Sentenza n. 386/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/12/1997 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 3legge 86/1988

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis

del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di

occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il

potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n.

160, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1996 dal pretore di

Torino sul ricorso proposto da Gallian Claudio ed altri contro

l'INPDAI, iscritta al n. 1296 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Gallian Claudio ed altri e

dell'INPDAI nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1997 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Uditi l'avv.to Filippo Satta per Gallian Claudio ed altri e

l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, dirigenti

d'azienda in pensione, avevano chiesto l'adeguamento delle pensioni

in godimento, erogate dall'INPDAI, il pretore di Torino, con

ordinanza emessa il 7 ottobre 1996, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3, comma 2-bis del d.-l. 21 marzo 1988, n.

86 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di

mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema

informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale),

convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160,

nella parte in cui, ai fini del calcolo della pensione erogata

dall'INPDAI, limita il raddoppio dei massimali annui del quinquennio

1983-1987 esclusivamente a coloro che sono stati collocati in

pensione a partire dal 1 gennaio 1988.

Premette il giudice a quo che, in un precedente giudizio, i tre

odierni attori, collocati in pensione anteriormente al 31 dicembre

1987, avevano, unitamente ad altri, proposto analoga domanda. Essi,

infatti, avevano richiesto l'applicazione del più vantaggioso

criterio di calcolo della pensione stabilito dall'art. 3, comma 2-bis

del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella

legge 20 maggio 1988, n. 160, secondo il quale, ai fini di detto

calcolo, per le pensioni liquidate dall'INPDAI "con decorrenza a

partire dal 1 giugno 1988" le retribuzioni annue relative al

quinquennio precedente sono prese in considerazione entro il limite

pari al doppio dei massimali annui in vigore nel quinquennio

suddetto. Con ordinanza emessa il 12 maggio 1992, che integralmente

riporta, lo stesso pretore aveva sollevato la medesima questione. In

tale occasione egli aveva respinto la domanda dei ricorrenti

collocati in pensione prima del quinquennio anteriore al 1 gennaio

1988, anche in ossequio alla giurisprudenza costituzionale in tema di

"tetti" pensionistici e di scelte legislative circa le demarcazioni

temporali delle prestazioni previdenziali.

La questione allora sollevata concerneva dunque tre dirigenti,

andati in pensione prima del 1 gennaio 1988 ma nel corso di quei

cinque anni, cioè proprio in quel quinquennio che gli altri

dirigenti, collocati viceversa in pensione successivamente a tale

data, si erano visti raddoppiare quanto a computabilità dei

massimali ai fini del calcolo pensionistico.

In tale differenziazione il pretore ravvisava irragionevolezza e

violazione dell'art. 3 sotto il profilo della disparità di

trattamento, osservando in proposito come coloro che fossero andati

in pensione dopo il 31 dicembre 1987 beneficiassero di un calcolo

della pensione basato sul raddoppio del tetto retributivo del

precedente quinquennio, mentre chi fosse andato in pensione prima

della data indicata percepiva una pensione commisurata al previgente

massimale e, malgrado le successive perequazioni, era ben lontano dal

potersi giovare del sostanziale raddoppio della base contributiva di

riferimento. In sostanza le contribuzioni afferenti al quinquennio

1983-1987, a parità di tetto retributivo e di versamenti

previdenziali, finivano per incidere in misura diversa a seconda che

l'interessato fosse andato in pensione prima o dopo la data indicata.

Il pretore rimettente dubitava della ragionevolezza della scelta

legislativa, richiamando alcune decisioni della Corte ed

esemplificando altresì la prospettata disparità attraverso

l'ipotesi di due dirigenti collocati in pensione, rispettivamente, il

1 gennaio 1987 ed il 1 gennaio 1988. In tal caso i tre anni

contributivi comuni e per i quali i versamenti sono stati identici,

venivano a "pesare" in maniera ben diversa nel calcolo della pensione

e precisamente per il doppio soltanto nel secondo caso: ciò

esclusivamente in ragione della data del pensionamento. Chiedeva

quindi una pronuncia caducatoria dell'inciso - contenuto nella norma

censurata - che recita: "con decorrenza a partire dal 1 gennaio

1988"; in tal modo tutti coloro che fossero andati in pensione nel

quinquennio avrebbero goduto per gli anni utili, del raddoppio

disposto dalla norma.

Prosegue l'attuale rimettente rilevando come la Corte, con sentenza

n. 57 del 1993, nel dichiarare la questione inammissibile, avesse

peraltro affermato che competeva al legislatore un intervento di

razionalizzazione complessiva, volto a ripristinare la legittimità

costituzionale del tessuto normativo, intervento che non appariva

ulteriormente dilazionabile: la questione non avrebbe infatti potuto

non essere riconsiderata, anche sotto profili diversi, ove non si

fosse provveduto ad armonizzare e non già a segmentare nel tempo la

linea diagrammatica che segnava l'andamento dei trattamenti

pensionistici in argomento.

Conclude quindi il giudice a quo che, a causa dell'inerzia del

legislatore al riguardo, egli non può sottrarsi "all'onere di

prospettare nuovamente la stessa questione".

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato che, riservandosi

di dedurre ulteriormente, ha concluso per la declaratoria

d'inammissibilità o, in subordine, di non fondatezza.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti i

ricorrenti, riportandosi ampiamente alle motivazioni della sentenza

n. 57 del 1993 e citando peraltro anche le sentenze n. 1 del 1993

(come esempio di eliminazione di una irragionevole discriminazione

all'interno della stessa categoria) e n. 243 dello stesso anno che,

nel riconoscere la computabilità dell'indennità integrativa

speciale della buonuscita, ha escluso di poter proseguire sulla

strada delle declaratorie d'inammissibilità rivolgendo moniti al

legislatore nella perdurante inerzia di quest'ultimo. Hanno concluso

i ricorrenti per la declaratoria di illegittimità costituzionale,

osservando come i provvedimenti di perequazione - tutti precedenti

alla sentenza n. 57 del 1993 - abbiano avuto una portata assai

limitata.

Con ulteriore memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, essi

hanno sottolineato che i suddetti interventi perequativi erano tutti

presenti alla Corte nella sentenza n. 57 del 1993, sì ché

l'adeguatezza degli stessi avrebbe concorso nell'affermare

l'illegittimità del sistema normativo, là dove per il citato

quinquennio accorda il raddoppio dei massimali ai soli dirigenti

collocati in pensione a partire dal 1 gennaio 1988. L'illegittimità

si sostanzierebbe poi - secondo la difesa - interamente nella norma

impugnata, del cui precetto il d.m. 25 luglio 1988, n. 422, sarebbe

pedissequamente attuativo, avendone solo dettato le modalità

applicative. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 2-bis del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito,

con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, nella parte in

cui prevede che soltanto per i dirigenti collocati in quiescenza dal

1 gennaio 1988 la pensione si calcoli raddoppiando i massimali

contributivi del precedente quinquennio. Il giudice a quo ripropone

la medesima questione già dichiarata inammissibile da questa Corte

con la sentenza n. 57 del 1993, reiterando la stessa censura, sempre

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per l'asserita

irragionevolezza intrinseca della norma e la disparità di

trattamento che essa avrebbe determinato rispetto ai dirigenti

collocati in pensione nel quinquennio antecedente alla data predetta,

i quali, a parità di contribuzione, si sono visti calcolare la

pensione entro il limite dei massimali allora vigenti. A parere del

rimettente, il tempo ormai trascorso dalla succitata decisione, senza

che il legislatore abbia proceduto all'intervento correttivo allora

apparso alla Corte non ulteriormente dilazionabile, giustificherebbe

un nuovo scrutinio di costituzionalità.

2. - La questione è inammissibile.

2.1. - Il thema decidendum proposto dal pretore di Torino - che

motiva l'ordinanza di rimessione riportando letteralmente il testo

del proprio precedente atto di promovimento - è identico a quello

oggetto della sentenza n. 57 del 1993, con cui la questione è stata

dichiarata inammissibile per molteplici ragioni, nessuna delle quali

è venuta meno.

Vero è che nella motivazione di quella sentenza, la Corte ritenne

di dover segnalare l'esigenza di un'armonizzazione della linea

d'andamento dei trattamenti pensionistici in esame, da attuarsi

attraverso un intervento di razionalizzazione complessiva di

competenza del legislatore. Ma ciò essa fece in connessione diretta

col duplice rilievo: 1) che l'illegittimità costituzionale, così

come prospettata, sembrava "sostanziarsi nella concessione stessa del

beneficio, o meglio nella previsione regolamentare che ne ha

determinato le modalità, più che nella mancata estensione del

medesimo"; 2) che il "raddoppio dei massimali senza un correlativo

recupero delle perequazioni medio tempore intervenute ed in assenza

di un'equa regola di contribuzione (conseguente alla richiesta

pronuncia d'incostituzionalità), determinerebbe un assetto

incoerente del sistema".

Ragioni, codeste, concorrenti con le altre poste in luce nella

stessa motivazione, onde pervenire alla declaratoria

d'inammissibilità; e che permangono immutate, stante la surrilevata

identicità dell'odierna prospettazione, anche con riguardo all'unico

parametro evocato, rispetto alla precedente.

2.2. - A quanto sopra va aggiunto che, durante il tempo da allora

trascorso, s'è venuto evolvendo tutto il quadro del sistema di

previdenza, il quale appare ora caratterizzato dal definitivo

affermarsi di uno stretto rapporto fra contribuzione e prestazione

come principio generale del sistema stesso.

Nel disegno globale di quest'ultimo - già in corso di attuazione

attraverso il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, emanato a

seguito della delega contenuta nell'art. 2, comma 22, della legge 8

agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e

complementare) - l'opera del legislatore non può ormai che

articolarsi, fuori dai vecchi schemi del peculiare regime riguardante

i dirigenti d'azienda dell'INPDAI, secondo le nuove coordinate di

omogeneizzazione dei trattamenti, le quali vieppiù accentuano la

complessità delle possibili soluzioni del problema qui in esame. Per

cui è da ritenersi, da una parte, che la pronuncia additiva

riprospettata dal giudice a quo condurrebbe ad un risultato ancor

più incoerente che nel 1993 e, dall'altra, che non è consentito

impostare ora la questione di costituzionalità negli stessi termini,

alla stregua dei quali questa Corte auspicò allora un intervento del

legislatore vòlto alla razionalizzazione della normativa in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 2-bis del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in

materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del

lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informativo del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito, con

modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160 (Norme in materia

previdenziale, d'occupazione giovanile e di mercato del lavoro,

nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero

del lavoro e della previdenza sociale), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:386 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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