Corte costituzionale

Sentenza n. 383/1995

Altra decisione · depositata il 25/07/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso di Giuseppe Calderisi, Lorenzo

Strik Lievers ed Elio Vito, promotori e presentatori dei referendum

in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi

sindacali, ammessi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3,

4, 10 e 13 del 1995, e fissati, con decreti del Presidente della

Repubblica del 5 aprile 1995, per la data dell'11 giugno 1995,

notificato il 5 giugno 1995, depositato in Cancelleria il 9 giugno

1995, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto-legge

19 maggio 1995, n. 182, recante "Disposizioni urgenti per la parità

di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e

referendarie" ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 luglio 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per Giuseppe

Calderisi, Lorenzo Strik Lievers ed Elio Vito e l'avvocato dello

Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 30 maggio 1995, depositato il 2 giugno 1995,

Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers e Elio Vito, promotori e

presentatori dei referendum in materia di commercio, di elezioni

comunali e di contributi sindacali, ammessi dalla Corte

costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995, e fissati,

con decreti del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1995, per la

data dell'11 giugno 1995, hanno sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e del

Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri,

esponendo che i provvedimenti del Garante del 12 aprile 1995, recante

"Regolamento per la disciplina della comunicazione sulla stampa e

sulla radiotelevisione relativa ai referendum abrogativi per la cui

votazione è fissata la data del giorno 11 giugno 1995", del 13

maggio 1995, recante "Integrazioni e modifiche delle disposizioni 12

aprile 1995 relative alle campagne referendarie sulla stampa e sulla

radiotelevisione" e del 22 maggio 1995, recante "Disposizioni relative alle campagne referendarie sulla stampa e sulla

radiotelevisione", nonché il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182,

recante "Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di

informazione durante le campagne elettorali e referendarie",

risultano lesivi dei poteri di rilievo costituzionale spettanti al

comitato promotore dei suddetti referendum, con violazione degli

artt. 21, 41, 48, 75, 77 e 136 della Costituzione.

Nel ricorso si richiama preliminarmente la consolidata

giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la legittimazione

attiva a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ai promotori

dei referendum abrogativi e, per quanto concerne il Garante per la

radiodiffusione e l'editoria, si espone che la qualifica di potere

dello Stato deriverebbe dalla sua posizione di autonomia e

indipendenza dal Governo nonché dalle attribuzioni di immediata

attuazione della Costituzione conferiti a tale organo dalle leggi che

lo disciplinano.

Passando all'esame degli atti del Garante impugnati, i ricorrenti

osservano che il provvedimento del 22 maggio dispone la prosecuzione

dell'applicazione delle norme previste dai due precedenti atti del 12

aprile e del 13 maggio 1995, da considerare decaduti insieme al

decreto-legge n. 83 del 1995, non convertito nei termini di legge, e

che le norme attualmente in vigore previste dal decreto-legge n. 182

del 1995, che ha disposto la reiterazione con modifiche del

precedente decreto-legge, non attribuiscono al Garante alcun potere

al fine di disporre limitazioni al diritto politico fondamentale di

proporre messaggi pubblicitari durante le campagne referendarie.

Pertanto, nel ricorso si afferma che i provvedimenti impugnati del

Garante sono viziati da assoluta carenza di potere.

In relazione al decreto-legge n. 182 del 1995, i ricorrenti

contestano la carenza dei presupposti di necessità e urgenza

richiesti dall'art. 77 della Costituzione, nonché il fatto che, in

relazione alla materia referendaria, lo stesso decreto-legge

risulterebbe incostituzionale per violazione dell'art. 136 della

Costituzione, dal momento che l'atto in questione pone limitazioni al

diritto alla pubblicità referendaria, in contrasto con quanto

affermato dalla Corte nella sentenza n. 161 del 1995. Infine, sempre

ad avviso dei ricorrenti, il decreto n. 182 del 1995, essendo frutto

di una reiterazione, limiterebbe indebitamente per la seconda volta,

dopo il decreto-legge n. 83 del 1995, un diritto politico

fondamentale.

2. - Con ordinanza n. 226 del 2 giugno 1995, questa Corte ha

dichiarato ammissibile il conflitto nei confronti del Governo, ma non

del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, dal momento che le

attribuzioni di questo organo, disciplinate dalla legge ordinaria

(art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni

e integrazioni), non sono state ritenute di rilievo costituzionale,

né tali da giustificare - nonostante la particolare posizione di

indipendenza riservata all'organo nell'ordinamento - la sussistenza

del requisito relativo alla competenza a dichiarare in via definitiva

la volontà di uno dei poteri dello Stato.

3. - Nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che il ricorso sia

dichiarato inammissibile ovvero, in subordine, infondato.

Nella memoria depositata l'Avvocatura contesta la permanenza di un

interesse nella parte ricorrente e, sotto diverso profilo, l'attuale

esistenza giuridica della stessa parte ricorrente, osservando che i

referendum in questione si sono già svolti in data 11 giugno 1995 e

che il comitato dei promotori non può essere configurato come un

organo o un potere costituito stabilmente, ma solo in relazione allo

svolgimento del referendum.

Secondo l'Avvocatura il conflitto è inammissibile anche sotto un

profilo oggettivo, dal momento che nel caso di specie non

ricorrerebbe la condizione richiesta dalla sentenza n. 161 del 1995

della Corte costituzionale, consistente nell'esistenza di situazioni

non più reversibili né sanabili, in presenza delle quali il

conflitto può trovare ingresso anche nei confronti di atti con forza

di legge.

Ad avviso dell'Avvocatura, nella fattispecie in esame, non

sussisterebbe neppure la "evidente mancanza" dei presupposti della

necessità e dell'urgenza richiesti dall'art. 77 della Costituzione

che, secondo la sentenza n. 161 del 1995, consente il sindacato di

merito della Corte, dal momento che il provvedimento impugnato

risulta adottato nell'imminenza dei referendum ed allo scopo evidente

di adeguare il tessuto normativo alla sentenza n. 161.

Infine, nella memoria si contestano anche le censure riferite agli

artt. 21, 41 e 48 della Costituzione.

4. - Con atto in data 8 luglio 1995, depositato in cancelleria il

10 luglio 1995, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al

ricorso. Considerato in diritto Con il ricorso in esame Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers

e Elio Vito, promotori e presentatori dei referendum in materia di

commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi

dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del

1995, fissati per la data dell'11 giugno 1995, richiedono che questa

Corte dichiari la non spettanza al Governo del potere di emanare il

decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante "Disposizioni urgenti

per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le

campagne elettorali e referendarie", in quanto ritenuto lesivo delle

attribuzioni di rilievo costituzionale spettanti al comitato

promotore dei suddetti referendum, in violazione degli artt. 21, 41,

48, 75, 77 e 136 della Costituzione; con il conseguente annullamento,

previa sospensione, dello stesso decreto-legge.

Va, peraltro, rilevato che i ricorrenti hanno dichiarato di

rinunciare al ricorso e che, nel corso dell'udienza, la rinuncia è

stata ritualmente accettata dal Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato. Ai

sensi di quanto disposto dall'art. 26 delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale, va, pertanto, dichiarata

l'estinzione del processo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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