Corte costituzionale

Sentenza n. 383/1991

Altra decisione · depositata il 10/10/1991 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta

notificato il 26 aprile 1991, depositato in Cancelleria il 7 maggio

successivo, per conflitto di attribuzione nei confronti del

Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'avviso d'asta

pubblica dell'Intendenza di Finanza di Aosta in data 1° marzo 1991

relativo ad immobile sito in Comune di Courmayeur denominato ex

Casermetta dei Carabinieri, ed iscritto al n. 26 del registro

conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore

dott. Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta e

l'Avvocato dello Stato Piergiorgio Ferri per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 26 aprile 1991 la Regione Valle

d'Aosta ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del

Presidente del Consiglio dei ministri ed avverso l'avviso di asta

pubblica dell'Intendenza di Finanza di Aosta (Ufficio del registro)

del 1° marzo 1991, relativo all'immobile sito in Courmayeur

denominato ex Casermetta dei Carabinieri, lamentando la violazione

degli artt. 2, 4, 5 e 6 dello Statuto (l. cost. 26 febbraio 1948, n.

4), per sentir dichiarare la spettanza in via esclusiva ad essa

Regione dell'attribuzione costituzionale relativa ai beni dismessi

dal demanio dello Stato - e quindi al detto immobile -, e perché

fosse annullato, in quanto invasivo delle proprie attribuzioni,

l'atto impugnato.

Espone la ricorrente che con l'avviso d'asta l'Amministrazione

delle finanze aveva posto in vendita l'immobile, già adibito a

caserma dell'Arma dei Carabinieri ed attualmente allo stato di

rudere, sul presupposto che esso appartenga al patrimonio dello

Stato. La Regione, ritenendo al contrario che, a norma degli artt. 5

e 6 dello Statuto, l'immobile sia compreso nel patrimonio regionale,

avendo perduto, sia pure successivamente all'entrata in vigore dello

Statuto, la destinazione ad usi inerenti alla difesa dello Stato o ad

altra finalità di carattere nazionale, richiedeva al Pretore di

Aosta, ottenendolo, un provvedimento ex art. 700 c.p.c. con il quale

veniva sospesa, ma solo fino al 2 maggio 1991, l'asta pubblica.

Osserva la ricorrente che lo Statuto della Valle d'Aosta, nel

prevedere che tanto i beni del demanio dello Stato (art. 5, primo

comma) situati nel suo territorio, "eccettuati quelli che interessano

la difesa dello Stato ed altri servizi di carattere nazionale", che i

beni patrimoniali dello Stato (art. 6, primo comma) "sono trasferiti

al patrimonio della Regione", non opera alcuna distinzione - a

differenza dello Statuto della Regione Sardegna: art. 14, secondo

comma - in relazione ai beni che, destinati a difesa dello Stato o ad

altri servizi di carattere nazionale all'epoca di entrata in vigore

dello Statuto, abbiano successivamente perduto tale detinazione,

sicché, una volta venuta meno la destinazione che ne imponeva la

permanenza nel demanio dello Stato, essi sono trasferiti alla

Regione.

Tale interpretazione, confortata da un recente parere del

Consiglio di Stato, risulta avvalorata dal confronto con le analoghe

disposizioni in materia dello Statuto della Regione Sicilia (R.d.l.

1° maggio 1946, n. 455, convertito in l. cost. 26 febbraio 1948, n.

2) che limitano (art. 33) l'efficacia del trasferimento alla Regione

dei beni del patrimonio dello Stato ai soli beni ad esso appartenenti

al momento di entrata in vigore dello Statuto, sicché non può

essere pertinente, per il caso in esame, la remota pronuncia di

questa Corte (sent. n. 31 del 1959) resa in un conflitto in cui era

resistente la Regione Sicilia.

La ricorrente, rilevato che si controverte dell'appartenenza ad

uno degli enti di una potestà relativa ad un bene che la regione

ritiene trasferito al proprio patrimonio, osserva poi come il

conflitto di attribuzione sia configurabile anche in connessione a

questioni sostanzialmente patrimoniali.

La Regione ha altresì richiesto la sospensione dell'atto invasivo

a norma dell'art. 40 della legge n. 87 del 1953 in quanto, qualora

l'avviso d'asta avesse esecuzione prima dell'accoglimento della

domanda, non potrebbe comunque far valere il proprio diritto nei

confronti dell'eventuale aggiudicatario della gara d'asta, anche

perché la pretesa fatta valere con un conflitto di attribuzione non

rientra fra le domande trascrivibili ex artt. 2652 - 2653 c.c.

2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

che, riservandosi di dedurre, ha chiesto che il ricorso sia

dichiarato inammissibile e infondato.

3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Valle d'Aosta ha

depositato memoria illustrativa insistendo per l'accoglimento della

domanda. Considerato in diritto

1. - La Regione Valle d'Aosta ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in ordine all'avviso d'asta

del 1° marzo 1991, con il quale l'Intendenza di finanza di Aosta ha

messo in vendita l'immobile denominato " ex Casermetta dei

carabinieri", ridotto allo stato di rudere e da ritenere trasferito,

per esser venuta meno la sua destinazione a un servizio di interesse

nazionale, al demanio di essa Regione ai sensi dell'art. 5 dello

Statuto.

Adduce la ricorrente che in tal modo è stata violata l'esclusiva

attribuzione ad essa Regione della competenza relativa al detto bene

demaniale.

2. - Va anzitutto affermata l'ammissibilità del conflitto di

attribuzione, vanamente negata dall'intervenuto Presidente del

Consiglio dei ministri sotto l'aspetto che si tratterebbe di una mera

vindicatio rei.

Quando si controverte, come nel caso, della pertinenza di un bene

al demanio regionale anziché a quello statale, viene immediatamente

in discussione la spettanza, e cioè il trasferimento o no dallo

Stato alle regioni, delle relative funzioni in attuazione della

normativa che concerne il trasferimento stesso.

Tanto ha ritenuto questa Corte con la sentenza n. 31 del 1959

relativamente a un caso in cui si discuteva del trasferimento di un

bene dello Stato al "patrimonio" della Regione ai sensi dell'art. 32

dello Statuto della Regione Sicilia (Regio decreto legislativo 15

maggio 1946, n. 455), avendo allora la stessa Corte interpretato la

nozione di "patrimonio" nel senso di "demanio".

E tanto deve ritenersi a maggior ragione nel caso presente, in cui

si discute del trasferimento di beni demaniali dallo Stato alla

Regione ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Regione Valle

d'Aosta, che prevede il trasferimento dei beni stessi al "demanio"

della Regione.

3. - Nel merito, il conflitto va risolto in favore della Regione

ricorrente.

L'art. 5 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) prevede il trasferimento ipso

jure al demanio regionale dei beni del demanio dello Stato "situati"

nel territorio regionale, esclusi quelli che interessano la difesa

dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Nella specie non può dubitarsi che la causa di esclusione del

trasferimento - e cioè la cennata specifica destinazione (o

attitudine) del bene demaniale - sia cessata, quanto meno con la

messa in vendita da parte della pubblica amministrazione, mediante

l'atto impugnato, del bene stesso a privati.

Rimane da stabilire se la cessazione abbia effetto nel senso di

rendere inoperante l'esclusione e operante, invece, il trasferimento,

anche quando, come nel caso, la cessazione sia intervenuta

successivamente all'entrata in vigore dello Statuto.

A risposta affermativa (che condiziona l'accoglimento del ricorso)

persuadono più considerazioni.

Anzitutto il testo della disposizione statutaria, nell'individuare

il requisito positivo e la causa di esclusione del trasferimento

(natura demaniale dei beni e loro destinazione specifica al fine

suindicato) nulla precisa quanto al tempo in cui essi debbono

verificarsi per essere rilevanti al fine avuto di mira: la qual cosa,

in riferimento alla stessa tendenziale ampiezza dell'autonomia

speciale, induce a ritenere compresi nel trasferimento anche i beni

per i quali la causa di esclusione venga a cessare in un momento

successivo all'entrata in vigore dello Statuto.

Del resto l'art. 14 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) mentre stabilisce, al primo

comma, che la Regione, nell'ambito del suo territorio, succede allo

Stato nei beni demaniali e, al secondo comma, che restano allo Stato

i beni e diritti connessi a servizi di competenza statale, dà

rilievo alla sopravvenienza, in quanto prevede che la detta causa di

esclusione possa cessare, con l'effetto in tal caso che la

successione si realizza, in un momento posteriore all'entrata in

vigore dello Statuto.

Né decisivi argomenti possono trarsi dall'interpretazione

contraria seguita da questa Corte con la richiamata sentenza n. 31

del 1959 relativamente all'art. 32 dello Statuto della Regione

Sicilia. Invero tale precetto, concernente anche esso il

trasferimento dei beni demaniali dello Stato alla Regione, assume

espressamente come criterio di individuazione dei beni oggetto del

trasferimento l'esistenza delle situazioni considerate al momento

dell'entrata in vigore dello Statuto, mostrando così esplicitamente

di non dar rilievo alla sopravvenienza.

L'interpretazione ora adottata dello Statuto della Regione Valle

d'Aosta in parte qua non trova poi smentita in ciò, che le norme di

attuazione contenute nel d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, all'art. 8,

secondo comma, nel riferirsi all'identificazione dei beni del demanio

dello Stato che interessano la difesa dello Stato o servizi di

carattere nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello

Statuto, prevede che l'identificazione stessa "è effettuata" (con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministeri

interessati e la Regione) entro due anni dall'entrata in vigore dallo

stesso d.P.R. n. 182 del 1982. Questa normativa di attuazione si

riferisce invero ad atti di identificazione dei beni, atti alla cui

emanazione è fissato un termine, senza che ciò importi che le

situazioni oggetto di identificazione debbano ritenersi solo quelle

esistenti al momento di entrata in vigore dello Statuto, e non anche

quelle verificatesi successivamente. Ché anzi il terzo comma dello

stesso art. 3, nel prevedere che i beni "assegnati" alla Regione che

si rendessero successivamente necessari per la destinazione alla

difesa dello Stato o a servizi di carattere nazionale possono essere

retrocessi allo Stato, mostra di considerare rilevante, e addirittura

decisiva, la sopravvenienza delle situazioni cui ha riguardo lo

Statuto.

E neppure è significativa in senso opposto a quello ora seguito

la legge 14 agosto 1971, n. 907 con la quale è specificamente

disposto il trasferimento (entro un dato termine e mediante un dato

procedimento) alla Regione Valle d'Aosta di beni già destinati a un

servizio di interesse nazionale. Invero disposizioni del genere si

spiegano con l'esigenza di una espressa valutazione da parte dello

Stato della non destinabilità ulteriore dei beni ivi indicati allo

stesso o ad altro servizio nazionale, valutazione che qui non era

bisognevole di trovare espressione in uno specifico atto normativo,

essendo implicita nella decisione di mettere il bene in vendita a

privati.

Va dunque dichiarato che non spetta allo Stato porre in vendita a

privati, con l'impugnato avviso d'asta, l'immobile in questione,

appartenendo questo al demanio della Regione Valle d'Aosta.

L'esame dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato è

assorbito dall'accoglimento del ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato porre in vendita con l'impugnato

avviso d'asta 1° marzo 1991 l'immobile denominato "ex Casermetta dei

carabinieri", di pertinenza del demanio della Regione Valle d'Aosta,

e annulla, di conseguenza, l'atto ora indicato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:383 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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