Corte costituzionale

Sentenza n. 382/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1987 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge

18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina

vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi) promossi con n. 3 ordinanze emesse il 26 gennaio

1982 dal Tribunale di Vicenza, il 14 ottobre 1982 dal Tribunale di

Mondovì, e il 21 aprile dal Tribunale di Bassano del

Grappa, iscritte rispettivamente ai nn. 512, 513, 514 e 877 del

registro ordinanze 1982 e n. 636 del registro ordinanze 1983 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 dell'anno

1982, nn. 4 e 156 dell'anno 1983 e n. 18 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Vicenza, con tre distinte ordinanze,

pronunziate in tre diversi procedimenti penali, sotto la stessa data

del 26 gennaio 1982 (nn. 512, 513 e 514/1982 reg. ord.), il Tribunale

di Mondovì con ordinanza 14 ottobre 1982 (n. 887/1982 reg.ord.), il

Tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza 21 aprile 1983 (n.

636/1983 reg. ord.), sollevavano questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, comma terzo della legge 18 aprile 1975,

n. 110, in riferimento all'art. 3 Cost.

I Tribunali di Vicenza e Bassano ritenevano pregiudicato il

principio di eguaglianza dalla comminazione di una pena più grave

per il delitto di omessa immatricolazione di un'arma comune da sparo

rispetto a quella stabilita per la detenzione abusiva di un'arma

comune: maggiore gravità che quei giudici desumevano dalla

possibilità di concedere al delitto di abusiva detenzione di arma

comune da sparo e a questo soltanto, l'attenuante del fatto di lieve

entità, prevista dall'art. 5 della legge n. 895 del 1967. Ritenevano

in subordine quegli stessi giudici sussistere comunque il denunziato

pregiudizio per il solo fatto che ambo le predette violazioni fossero

punite con il comune minimo edittale di mesi sei di reclusione,

mentre doveva ritenersi - così come infatti ritenuto da questa Corte

con sent. n. 207 del 1982 - più grave l'ipotesi della abusiva

detenzione di arma comune rispetto alla sua omessa immatricolazione.

Infine, uguale contrasto, rispetto all'art. 3 Cost., sembrava ai

menzionati giudici derivare dalla mancata distinzione nell'articolo

impugnato fra detenzione denunziata di arma clandestina e detenzione

abusiva della stessa, che irrazionalmente risultavano così punite

con la stessa pena, pur essendo quest'ultima situazione diversa e

più grave; contrasto che inoltre si aggravava per la mancata

previsione di circostanza attenuante analoga a quella prevista

dall'art. 5 della legge n. 895 per il caso di fatto di lieve entità.

A sua volta, il Tribunale di Mondovì limitava l'impugnazione al

profilo concernente la mancata previsione dell'attenuante per il

fatto di lieve entità relativamente alla fattispecie di cui all'art.

23, comma terzo della legge in esame, mentre essa è prevista per la

più grave ipotesi criminosa dell'abusiva detenzione di arma comune

da sparo (artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967).

2. - Interveniva in tutti i giudizi innanzi a questa Corte il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura

Generale dello Stato, la quale chiedeva declaratoria d'infondatezza

per tutte le questioni sollevate, rilevando che spetta al legislatore

la scelta dell'intensità con cui reprimere le varie violazioni della

legge penale: scelta politica incensurabile sul piano della

costituzionalità fino a quando l'esercizio di tale potere non ecceda

i limiti della razionalità. Quanto poi all'attenuante di cui

all'art. 5 della legge del 1967, è opinione dell'Avvocatura Generale

che essa sia estensibile in via interpetrativa. Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate dalle ordinanze dei tre tribunali

sono, in tutto o in parte, identiche, in guisa che i procedimenti

possono essere riuniti per essere definiti con unica sentenza.

Poiché i giudici rimettenti dubitano, ampiamente motivando,

proprio in punto razionalità della norma impugnata, la generica

obbiezione d'infondatezza opposta dall'Avvocatura dello Stato non

può essere accolta, dovendosi previamente esaminare se la lamentata

irragionevolezza non renda incostituzionale l'asserito differenziale

trattamento.

Né è il caso di indugiare sulla prospettata alternatività per

subordinate avanzata dal Tribunale di Vicenza (e che, se fosse reale,

comporterebbe l'inammissibilità per consolidata giurisprudenza di

questa Corte), in quanto in realtà essa è apparente, trattandosi di

varianti sullo stesso tema di fondo, nel senso di ulteriori

argomentazioni sull'unica soluzione avanzata.

Ciò precisato, va detto subito innanzitutto che non esiste nella

legge una fattispecie di "omessa immatricolazione" come recita

l'ordinanza del Tribunale di Vicenza: esiste soltanto l'ipotesi

contemplata dalla norma impugnata che integra il reato di "detenzione

di armi clandestine". Il che è conforme al sistema generale della

legge, dato che se il detentore non sottopone all'immatricolazione,

entro il termine di cui all'art.11 della legge, l'arma legittimamente

posseduta in precedenza senza numero, oppure non la restituisce al

produttore o all'importatore, o non la abbandona alla dogana, nei

casi di cui all'art. 14, egli diventa automaticamente "detentore di

arma clandestina" ai sensi del primo comma dell'art. 23 ed è

punibile ai sensi dell'impugnato terzo comma. Correttamente, infatti,

come tale definisce la fattispecie l'ordinanza del Tribunale di

Mondovì.

Ed è esatto, comunque, che - come ha ritenuto anche questa Corte

- si tratta di fattispecie di minore gravità rispetto alla

detenzione abusiva di arma immatricolata, ma non è esatto che la

pena comminata sia superiore a quella prevista per quest'ultima

ipotesi. Stando ai criteri suggeriti, sia pure agli effetti

processuali dall'art. 255 cod. proc. pen., la gravità del reato va

desunta dalla pena edittale, e delle circostanze attenuanti non si

tien conto, salvo per l'età e per quella prevista dall'art. 62 n. 4

cod. pen.: e non c'è dubbio che la detenzione di arma clandestina è

notevolmente più tenue dell'altra. La circostanza, proprio perché

non riguarda gli essentialia delicti, ma soltanto la quantitas in

concreto, ha carattere eventuale, accidentale, e non può influire

sulla comparazione fra due pene edittali così come comminate in

astratto da due norme penali.

D'altra parte è corretto il rilievo dell'Avvocatura Generale in

ordine all'estensibilità per via interpetrativa dell'attenuante di

cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 anche all'ipotesi in

esame. Analogamente, del resto, a quanto deciso da questa Corte con

sent. n. 199 del 1982 a proposito della fattispecie di collezioni di

armi senza licenza, e alla consolidata giurisprudenza della Corte di

Cassazione, che ha rilevato l'assurdità delle conseguenze di una

diversa interpetrazione che priverebbe dell'attenuante ipotesi più

lievi, quando essa è applicabile a fattispecie di gran lunga più

gravi, come quella della detenzione abusiva di armi da guerra. In

realtà, solo perché clandestina non muta la natura dell'arma, che

è pur sempre quella di cui all'art. 7 della legge del 1967, cui

pacificamente è applicata l'attenuante in parola.

Né può essere presa in considerazione - come si vorrebbe dei

rimettenti - l'identità del minimo della pena fra le due ipotesi in

comparazione per ritenere violato l'art. 3 Cost. La maggior gravità

della pena va considerata nella sua intera espansione, e poco rileva

il minimo comune se poi l'una pena si estende fino a livelli

notevolmente superiori a quelli dell'altra.

Quanto, infine, al fatto che nel terzo comma dell'articolo

impugnato non si distingue la detenzione di arma clandestina

denunziata da quella non denunziata, si tratta di un evidente

equivoco. Quella disposizione, infatti, non può contemplare tale

distinzione perché si limita a punire la detenzione di arma

clandestina senza ulteriori specificazioni. Ché se poi la detenzione

è anche abusiva perché l'arma non è nemmeno denunziata, allora si

ha concorso formale di reati con l'ipotesi di cui agli artt. 2 e 7

della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 23, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110,

sollevate dal Tribunale di Vicenza con tre ordinanze datate 26

gennaio 1982 (nn. 512, 513 e 514/1982 reg. ord.), dal Tribunale di

Mondovì con ordinanza 14 ottobre 1982 (n. 887/1982 reg. ord.) e dal

Tribunale di Bassano del Grappa con ordinanza 21 aprile 1983 (n.

636/1983 reg. ord.), in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:382 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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