Corte costituzionale

Sentenza n. 380/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/11/1996 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3

della legge della Regione siciliana, approvata il 24 marzo 1996, dal

titolo "Norme transitorie concernenti i professionisti convenzionati

con il servizio sanitario nazionale. Interpretazione autentica di

norme in materia di assistenza indiretta. Norma finanziaria e

modifiche alla legge regionale del 4 aprile 1995 n. 26", promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana,

notificato il 1 aprile 1996, depositato in cancelleria il 10

successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1996;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1996 il giudice relatore

Francesco Guizzi;

Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e

l'avvocato Giovanni Lo Bue per la Regione Siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea

regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Norme transitorie concernenti i

professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Interpretazione autentica di norme in materia di assistenza

indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale 4

aprile 1995, n. 26), per violazione dell'art. 97 della Costituzione e

degli artt. 8, commi 5 e 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, 2,

comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, 48 della legge 23

dicembre 1978, n. 833, con riguardo ai limiti alla potestà

legislativa introdotti dall'art. 17, lettera b), dello statuto

speciale per la Regione siciliana.

Il ricorrente ricorda preliminarmente che, in base all'art. 2,

comma 7, della legge n. 549 del 1995, tutti i rapporti convenzionali,

compresi quelli prorogati, cessano a decorrere dal 30 giugno 1996; e

rileva come, alla luce di tale dato normativo, non appaia legittimo

che il legislatore siciliano consenta ai professionisti, titolari di

rapporti convenzionali con il servizio sanitario nazionale, di

trasformare la propria attività professionale da individuale a

societaria. Perché in base alla legge impugnata (art. 2) siffatta

trasformazione può avvenire entro 180 giorni dall'entrata in vigore

della stessa legge regionale, rendendo così possibile la

prosecuzione di un rapporto non più ammissibile secondo la normativa

statale.

Il Commissario dello Stato aggiunge che il rapporto di detti

professionisti con il servizio sanitario nazionale ha natura

fiduciaria; e non è quindi ipotizzabile il trasferimento automatico

della convenzione ad altro componente la società in caso di decesso,

invalidità permanente o incompatibilità dell'originario titolare di

essa (art. 2, comma 2, della delibera impugnata). Mediante l'adozione

della formula societaria, il legislatore regionale finirebbe per

trasformare il rapporto professionale, individuale, in un diritto

patrimoniale del titolare della convenzione.

Analoghe censure il ricorrente muove, infine, all'art. 3.

2. - Si è costituito il Presidente della Regione siciliana,

sostenendo l'infondatezza del ricorso. Egli osserva, in primo luogo,

come già la legge 23 dicembre 1978, n. 833, contenga significativi

riferimenti a strutture e istituzioni che possono stipulare

convenzioni con le USL (art. 25, comma 7). Illustra, poi, gli accordi

collettivi sul convenzionamento esterno e richiama le norme, varie

volte prorogate (da ultimo, art. 2, comma 7, della citata legge n.

549), che autorizzano il convenzionamento, sottolineando come il

legislatore nazionale abbia ammesso anche le convenzioni stipulate

con società, che sono state, di fatto, incoraggiate. Precisa,

inoltre, che la trasformazione in società è consentita soltanto a

quei professionisti che necessitano di strutture significative, e

costose, come nel settore della diagnostica strumentale e

riabilitativa. Il notevole impegno finanziario richiesto in tali casi

giustifica infatti il trasferimento automatico della convenzione ad

altro soggetto della società nell'ipotesi di decesso o invalidità

permanente del titolare. Né detta norma - conclude il Presidente

della Regione - può ritenersi elusiva dei requisiti indispensabili

per assumere, o mantenere, il rapporto convenzionale. Sebbene ciò

non sia esplicitato dalle norme impugnate, è in re ipsa il possesso

dei requisiti. Considerato in diritto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha

impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge approvata dall'Assemblea

regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Norme transitorie

concernenti i professionisti convenzionati con il servizio sanitario

nazionale. Interpretazione autentica di norme in materia di

assistenza indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge

regionale del 4 aprile 1995, n. 26), per violazione dell'art. 97

della Costituzione, dell'art. 8, commi 5 e 7, del d.lgs. 30 dicembre

1992, n. 502, dell'art. 2, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n.

549, dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con riguardo

ai limiti posti alla potestà legislativa regionale dall'art. 17,

lettera b), dello statuto speciale per la Regione siciliana.

Il ricorso verte su due profili essenziali:

a decorrere dal 30 giugno 1996 cessano, secondo quanto stabilito

dal legislatore nazionale (art. 2, settimo comma, della legge n. 549

del 1995), tutti i rapporti convenzionali, compresi quelli prorogati,

sì che questa disposizione sarebbe elusa, in violazione dell'art.

17, lettera b), dello statuto speciale, dalle norme approvate

dall'Assemblea regionale siciliana;

mediante il ricorso alla formula societaria, la normativa

regionale impugnata trasformerebbe l'originario rapporto

professionale, personale, in una sorta di diritto patrimoniale del

titolare della convenzione che, stando all'art. 2, secondo comma,

della legge in esame, può trasmetterla ai parenti o affini sino al

quarto grado.

2. - Il ricorso è fondato.

Occorre rilevare, innanzitutto, che l'art. 17 dello statuto

speciale attribuisce alla Regione siciliana, per ciò che attiene

alla materia sanitaria, una competenza legislativa di tipo

concorrente (sentenze nn. 266 del 1993 e 484 del 1991), ragion per

cui la legge regionale deve rispettare i principi, contenuti nella

legge dello Stato, che disciplinano singoli settori normativi. Tale

deve considerarsi il disposto dell'art. 2, comma 7, della legge 28

dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), giacché nel 1995 il legislatore nazionale è intervenuto,

in sede di manovra finanziaria e di bilancio, su un punto di grande

delicatezza, qual è quello dei rapporti convenzionali fra il

servizio sanitario nazionale e la medicina specialistica, ivi

compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, e ha posto

termine alle numerose proroghe, ripetutamente concesse per i rapporti

convenzionali in atto, indicando come limite ultimo il 30 giugno

1996. Né vale obiettare che si tratta di una norma particolare che

non potrebbe assurgere a principio atto a vincolare la potestà

legislativa concorrente delle Regioni, non essendo ammissibile, in

questa materia, una diversità di trattamento, Regione per Regione,

che determinerebbe grave danno all'eguaglianza dei cittadini e

lesione dell'interesse nazionale.

3. - Il Commissario dello Stato contesta, altresì, la

trasformazione dell'originario rapporto professionale in un diritto

patrimoniale, trasmissibile, del titolare della convenzione: censura

assorbita, però, dalla declaratoria di illegittimità costituzionale

degli artt. 1, 2 e 3, per violazione dei limiti che alla potestà

legislativa della Regione siciliana sono posti dall'art. 17, lettera

b), dello statuto speciale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della

legge della Regione siciliana, approvata dall'Assemblea regionale

siciliana il 24 marzo 1996 (Norme transitorie concernenti i

professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Interpretazione autentica di norme in materia di assistenza

indiretta. Norma finanziaria e modifiche alla legge regionale del 4

aprile 1995, n. 26).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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