Corte costituzionale

Sentenza n. 380/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/1995 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4,

della legge della Regione Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1

(Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige),

"trasfuso nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.r. 14

ottobre 1993, n. 19/L", promosso con ordinanza emessa il 25 novembre

1994 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del

Trentino-Alto Adige sul ricorso proposto dal Comune di Tuenno contro

la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 157 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1995 il Giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 25 novembre 1994 - nel giudizio sul

ricorso proposto dal Comune di Tuenno avverso il provvedimento con il

quale la Giunta provinciale di Trento ha disposto l'annullamento di

una deliberazione del Consiglio comunale - il Tribunale regionale di

giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 5 e 130 della Costituzione, dell'art. 52, comma 4, della

legge regionale del Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo

ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), "trasfuso

nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.r. 14 ottobre 1993,

n. 19/L", il quale prevede che, nel caso in cui - nel corso del

controllo sulle deliberazioni comunali, svolto, nella Regione

Trentino-Alto Adige, dalla Giunta provinciale - vengano richiesti

chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante,

il termine per l'annullamento (di venti giorni) riprende a decorrere

dal momento della ricezione degli atti richiesti.

La norma sarebbe irrazionale ed in contrasto con i principi

costituzionali sul controllo di legittimità degli atti

amministrativi, in quanto, nel caso della richiesta di elementi

integrativi di giudizio, il termine effettivo di venti giorni, a

disposizione dell'organo di controllo, sarebbe eccessivamente

compresso, con il rischio, tra l'altro, che i provvedimenti siano

trasmessi volutamente incompleti all'organo di controllo, al fine di

sottrarre spazio ed efficacia al controllo medesimo.

Ad avviso del remittente, la logica suggerirebbe, invece, di

riservare all'esame degli elementi integrativi gli stessi venti

giorni previsti per il controllo del primo atto, come era stabilito

dall'art. 59 della legge statale del 10 febbraio 1953, n. 62, tanto

più che il potere di controllo costituisce "un diritto soggettivo di

una persona giuridica di diritto pubblico".

2. - Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale è

intervenuta la Regione Trentino-Alto Adige, rappresentata e difesa

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione

venga dichiarata inammissibile ovvero infondata.

Rilevato che l'ordinanza richiede una pronuncia additiva,

attraverso la sostituzione al sistema della sospensione del termine

di quello dell'interruzione, e cioè una pronunzia implicante una

scelta ampiamente discrezionale che esula dai poteri della Corte, si

osserva che non può costituire parametro, trattandosi di una regione

a statuto speciale, dotata di competenza esclusiva in materia di

controlli, la legge statale sulle autonomie locali che adotta il

sistema della interruzione del termine per il controllo, anziché

quello della sospensione. Inoltre, tra i parametri invocati, l'art. 5

della Costituzione non sembra minimamente coinvolto dalla norma in

esame, apparendo, al contrario, il sistema della sospensione

maggiormente rispettoso delle autonomie locali.

Circa la lamentata violazione dell'art. 130 della Costituzione, la

memoria sottolinea che il sistema della sospensione del termine deve

essere giudicato ragionevole, in quanto assicura comunque, sebbene in

due fasi, un tempo complessivo di esame non inferiore a quello di

venti giorni, previsto per il caso in cui non si faccia luogo a

richiesta di chiarimenti; tempo questo che rappresenta il risultato

della scelta discrezionale del legislatore. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale regionale di

giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige solleva questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, della legge

regionale del Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo

ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige), "trasfuso

nell'art. 96 del testo unico approvato con d.P.G.R. 14 ottobre 1993,

n. 19/L".

La disposizione in questione, dopo aver stabilito, al comma 1, che

le deliberazioni degli organi comunali soggette a controllo

preventivo di legittimità diventano esecutive se, nel termine di

venti giorni dalla ricezione delle stesse, la Giunta provinciale non

abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone, entro il

medesimo termine, comunicazione all'ente interessato, dispone, al

comma 4, che il termine è sospeso per una sola volta se, prima della

sua scadenza, il Presidente della Giunta provinciale o l'assessore

competente chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio

all'ente deliberante, precisando che, in tal caso, il termine per

l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli

atti richiesti.

Secondo il giudice remittente la disposizione censurata, nella

parte in cui prevede che il termine di venti giorni resti soltanto

sospeso e non interrotto in caso di richiesta di chiarimenti o

elementi integrativi di giudizio e riprenda, perciò, a decorrere dal

momento della ricezione degli atti richiesti, sarebbe in contrasto

con i principi costituzionali sul controllo di legittimità degli

atti amministrativi, di cui agli artt. 5 e 130 della Costituzione,

nonché con l'art. 3 della Costituzione; parametro quest'ultimo che

non viene espressamente citato, ma è desumibile dalla motivazione

dell'ordinanza, che denuncia, tra l'altro, l'irrazionalità della

disposizione impugnata.

2. - La questione non è fondata.

Va, anzitutto, rilevata l'improprietà del riferimento all'art. 5

della Costituzione, norma che, invero, si limita a sancire i principi

dell'autonomia e del decentramento, ponendoli a fondamento

dell'ordinamento repubblicano, ma non tocca la materia dei controlli.

Quanto, poi, all'art. 130 della Costituzione, va ricordato che la

Regione Trentino-Alto Adige gode di competenza esclusiva nella

materia dell'ordinamento degli enti locali, nell'ambito della quale

rientrano anche i controlli (art. 4, numero 3, del d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670, come sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale

23 settembre 1993, n. 2).

Vero è che detta competenza va esercitata in armonia con la

Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, ma,

per quel che può qui interessare, dall'art. 130 della Costituzione

null'altro è dato desumere se non il principio che il controllo di

legittimità sugli atti degli enti locali è esercitato da un organo

della Regione; principio con il quale la disposizione impugnata è

certamente in sintonia.

Per il resto, nel caso della Regione Trentino-Alto Adige, come

anche per le altre regioni ad autonomia differenziata, resta affidato

al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l'altro, il

procedimento e i tempi del controllo, secondo scelte rimesse alla sua

discrezionalità, come si desume anche dalle soluzioni seguite dalle

altre regioni a statuto speciale che, pur avendo, in linea di

massima, accolto, per quanto attiene alla richiesta di chiarimenti,

il criterio dell'interruzione, non seguono soluzioni univoche quanto

ai termini entro i quali deve esaurirsi la procedura di controllo. Va

da sé che la discrezionalità, affidata al legislatore, incontra il

limite della ragionevolezza, come ripetutamente affermato dalla

giurisprudenza di questa Corte, limite che, tuttavia, non sembra

travalicato nel caso della legge regionale denunciata.

L'avverarsi dell'ipotesi formulata dal giudice remittente, secondo

il quale, esaurita la prima fase di riscontro, potrebbe permanere un

tempo residuo eccessivamente ridotto, tale da non consentire una

adeguata valutazione dell'atto alla luce degli elementi acquisiti in

via istruttoria, dipenderà, a ben vedere, pur sempre dall'organo di

controllo, al quale, in definitiva, spetterà di utilizzare il

complessivo tempo a disposizione in modo tale che fra il primo esame

e quello che interviene in esito all'istruttoria disposta, vi sia una

equilibrata ripartizione del complessivo termine di venti giorni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52, comma 4, della legge regionale del Trentino-Alto Adige

4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione

Trentino-Alto Adige), "trasfuso nell'art. 96 del testo unico

approvato con d.P.G.r. 14 ottobre 1993, n. 19/L", sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 5 e 130 della Costituzione, con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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