Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1997

Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n.

69, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20

ottobre 1964, n. 1039 e 10 giugno 1969, n. 308 e dalle sentenze della

Corte costituzionale n. 11 e n. 98 del 1968, recante "Ordinamento

della professione di giornalista", iscritto al n. 107 del registro

referendum;

Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione

ha dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Giuseppe Minieri per l'Ordine dei giornalisti

della Lombardia, Antonio Pandiscia per l'Ordine nazionale dei

giornalisti, Mario Bertolissi per l'Ordine dei giornalisti del Veneto

e Giuseppe Morbidelli per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano

Mauro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modifiche, ha esaminato la richiesta di referendum

popolare presentata da un gruppo di cittadini elettori sul seguente

quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 3 febbraio 1963, n.

69, recante "Ordinamento della professione di giornalista"?".

2. - L'Ufficio centrale, dopo aver verificato la regolarità della

richiesta, con esito positivo, ha rilevato che il quesito era stato

formulato senza tenere conto né delle successive leggi 20 ottobre

1964 n. 1039 e 10 giugno 1969 n. 308, che hanno modificato la legge

oggetto del referendum, né delle sentenze n. 98 e n. 11 del 1968 di

questa Corte, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di

alcune norme della legge stessa.

Di conseguenza, l'Ufficio centrale per il referendum ha provveduto

a riformulare il quesito del referendum nei seguenti termini: "Volete

voi che sia abrogata la legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo

risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20 ottobre 1964

n. 1039 e 10 giugno 1969 n. 308 e dalle sentenze della Corte

costituzionale n. 11 e n. 98 del 1968, recante "Ordinamento della

professione di giornalista"?".

Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa

Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per l'udienza in camera di

consiglio, dandone regolare comunicazione.

3. - In prossimità della camera di consiglio hanno presentato

memoria i promotori del referendum, insistendo per la declaratoria di

ammissibilità della richiesta.

Ha in particolare rilevato la difesa che nel caso non sembra

sussistere alcuna delle ragioni ostative di cui all'art. 75 della

Costituzione.

Parimenti, non potrebbero trarsi motivi di inammissibilità dal

fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 11 del 1968, ha

ritenuto non contrastante con il principio di cui all'art. 21 della

Costituzione la prevista obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per

l'esercizio della professione di giornalista, in quanto il fatto che

una legge abbia superato il vaglio di costituzionalità non vuol dire

che la stessa non sia sottoponibile a referendum.

Risulterebbero inoltre osservati, secondo il Comitato promotore,

gli ulteriori requisiti di omogeneità, chiarezza ed univocità del

quesito, atteso che le disposizioni che si intendono abrogare

rispondono ad una matrice razionalmente unitaria, richiedendosi

l'abrogazione dell'intera legge che disciplina, in modo organico e

sistematico, l'attività giornalistica.

Anche sotto il profilo della completezza non sembra possano

sussistere dubbi, posto che nella normativa di risulta non sono

rinvenibili disposizioni ricollegabili alle abrogande norme ed

espressive della medesima ratio; in proposito, la difesa del Comitato

promotore fa presente che non è stato ricompreso nel quesito

referendario l'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 in quanto

esso si limita a prevedere la mera possibilità e non l'obbligo, per

il direttore responsabile di un periodico, di iscrizione all'albo dei

giornalisti.

Analogamente, non sembrano ipotizzabili incoerenze della normativa

di risulta con riguardo ai profili previdenziali connessi con

l'esercizio della professione di giornalista, dal momento che non vi

è coincidenza soggettiva tra gli iscritti all'ordine e gli iscritti

all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti, giacché

questo comprende solo i professionisti che effettivamente svolgono

attività professionale a favore di un'impresa editrice.

4. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie il

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti ed i Consigli

regionali del medesimo ordine per il Veneto e per la Lombardia, ma la

Corte ha dichiarato l'inammissibilità di questi atti di intervento.

5. - Nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 è stato udito,

per i promotori del referendum, l'avvocato Giuseppe Morbidelli. Considerato in diritto

1. - La richiesta di sottoporre a referendum abrogativo l'intera

legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di

giornalista), risulta ammissibile non sussistendo le ragioni ostative

riconducibili all'art. 75 della Costituzione ed alla relativa

elaborazione giurisprudenziale.

Giova preliminarmente ricordare che questa Corte si è già

occupata, in sede di giudizio incidentale di legittimità

costituzionale, di alcune norme della legge in oggetto. In quelle

occasioni (sentenze n. 71 del 1991 e n. 11 del 1968) il Collegio -

chiamato a verificare se l'esistenza dell'Ordine professionale dei

giornalisti fosse contrastante con l'art. 21 della Costituzione - ha

affermato che non osta al principio della libera manifestazione del

pensiero il fatto che i giornalisti siano così organizzati, anche

perché tale Ordine ha il "compito di salvaguardare, erga omnes e

nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la

libertà di informazione e di critica dei propri iscritti".

In questa sede, tuttavia, occorre precisare che l'aver escluso che

l'esistenza dell'ordine dei giornalisti si ponga in contrasto con

principi di rilevanza costituzionale, non significa che tale

esistenza debba ritenersi obbligatoria.

2. - Deve in proposito riaffermarsi il principio che la richiesta

di abrogazione referendaria può investire norme di contenuto

disponibile da parte del legislatore ordinario, mentre è

inammissibile quando essa tende ad abrogare norme a "contenuto

costituzionalmente vincolato" (sentenza n. 16 del 1978).

Una tale natura non è ravvisabile nella specie per il solo fatto

che la legge in esame istituisce detto ordine professionale, giacché

rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario determinare

le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è opportuna

l'istituzione di ordini o collegi e la necessaria iscrizione in

appositi albi o elenchi (art. 2229 cod. civ.).

3. - Un contenuto costituzionale non è riscontrabile nemmeno nelle

norme relative agli interessi coinvolti nello svolgimento della

professione giornalistica ed alla disciplina relativa all'attività

sia dei singoli giornalisti che degli organi dell'Ordine.

Per quanto riguarda particolarmente l'interesse della collettività

che è stato sottolineato dalle citate sentenze (n. 71 del 1991 e n.

11 del 1968) è decisivo rilevare - ai limitati fini della

ammissibilità del referendum - che la presenza nella legge in esame

di una norma sulla deontologia dei giornalisti, se favorisce

indirettamente l'esercizio del "diritto di manifestare liberamente il

proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di

diffusione" (art. 21 della Costituzione), non è sufficiente per far

ritenere che l'ordinamento della professione di giornalista sia

essenziale per la tutela di un diritto costituzionale.

Su questo primo punto deve quindi concludersi che, a prescindere

dall'opportunità dell'esistenza di un Ordine professionale dei

giornalisti e dall'interesse della collettività al corretto

svolgimento dell'importante attività della comunicazione

multimediale, la loro disciplina non ha contenuto costituzionalmente

vincolato.

4. - La presente proposta referendaria, in secondo luogo, non

difetta dei requisiti della chiarezza e della omogeneità del

quesito. Essa investe l'intero testo normativo che concerne tutti gli

aspetti, strettamente connessi fra loro, della professione di

giornalista.

D'altra parte la riconduzione della legge in questione ad una

matrice razionalmente unitaria non appare alterata dal fatto che essa

faccia riferimento anche ai diritti ed ai doveri dei giornalisti,

sintetizzati nell'unica disposizione (art. 2) dei 75 articoli del

testo normativo oggetto del quesito referendario.

Tale testo, invero, si presenta chiaramente alla considerazione

dell'elettore come quello che organizza e disciplina i giornalisti

professionisti, ivi compresi gli scopi dell'Ordine e i doveri dei

suoi iscritti. Né può sorgere il dubbio che, con l'eventuale esito

abrogativo del referendum, possano venir meno l'attività

giornalistica professionale, la disciplina contrattuale del rapporto

di lavoro, o i canoni deontologici inerenti a tale attività. Questi

ultimi derivano, oltre che dal costume, da altre leggi (cui del resto

fa rinvio lo stesso art. 2), dalle funzioni del Garante, dalla

giurisprudenza in materia e da forme di autoregolamentazione.

5. - La richiesta referendaria non può infine ritenersi

inammissibile per l'omessa indicazione delle numerose norme relative

all'Ordine dei giornalisti, distribuite in diversi testi legislativi

non ricompresi nel quesito posto agli elettori.

Va in proposito osservato, in via di principio, che la carenza del

requisito della completezza non è ravvisabile per il solo fatto che

non siano investiti tutti gli altri frammenti, richiami o parti di

norme che, in conseguenza dell'abrogazione, verrebbero a subire i

normali effetti caducatori o di adattamento da parte del giudice o

del legislatore. L'incompletezza è, invece, ravvisabile solo quando

la stessa norma o lo stesso principio oggetto del referendum

costituiscano il contenuto essenziale di un altro autonomo corpo

normativo che, sopravvivendo all'eventuale abrogazione per voto

popolare, determinerebbe un'intollerabile contraddizione,

traducendosi in un difetto di chiarezza verso gli elettori. Nella

specie la residua normativa riguarda aspetti talvolta marginali del

regolamento della professione di giornalista, o aspetti la cui

permanenza è compatibile con l'eventuale abrogazione della legge in

questione; rimanendo comunque affidato alla discrezionalità del

legislatore ed all'interpretazione sistematica della giurisprudenza,

in caso di esito positivo del referendum, il compito di ricondurre la

disciplina ad unità ed armonia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo

risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20 ottobre 1964

n. 1039 e 10 giugno 1969 n. 308 e dalle sentenze della Corte

costituzionale n. 11 e n. 98 del 1968, recante "Ordinamento della

professione di giornalista", richiesta dichiarata legittima, con

ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, dall'Ufficio centrale per il

referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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