Corte costituzionale

Sentenza n. 38/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, commi

primo e terzo, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato

giuridico ed economico dei professori universitari), 13, commi terzo e

quarto, della legge 24 febbraio 1967, n. 62 in relazione all'art. 1,

comma secondo, della legge 30 novembre 1970, n. 924 promosso con

ordinanza emessa l'11 giugno 1976 dal Consiglio di Stato sul ricorso

proposto dal Ministero della pubblica istruzione c/Vivan Itala,

iscritta al n. 746 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 dell'anno 1977.

Visti gli atti di costituzione di Vivan Itala e del Ministero per

la pubblica istruzione nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore

dott. Arnaldo Maccarone;

udito l'Avvocato generale dello Stato Stefano Onufrio per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La dott.ssa Vivan Itala, insegnante di ruolo di lingua e

letteratura inglese presso l'Istituto tecnico "Molinari" di Milano, e

comandata presso il Ministero degli affari esteri, chiese di essere

Comandata presso l'Università di Bari, dove si era reso vacante un

posto di incaricato per il detto insegnamento per l'anno 1974/75.

Il Ministero della Pubblica Istruzione respinse però la domanda e

la Vivan promosse giudizio di legittimità del provvedimento di diniego

avanti al TAR competente, che annullò il provvedimento stesso. Il

Ministero impugnò la decisione e il Consiglio di Stato, con ordinanza

11 giugno 1976, dopo aver precisato che nella specie, contrariamente a

quanto ritenuto dal TAR, si trattava di comando e non di incarico e non

si potevano quindi applicare le disposizioni regolanti tale ultimo

istituto, affermò che a norma degli artt. 22, commi primo e terzo,

della legge 18 marzo 1958, n. 311, e 13, commi terzo e quarto, della

legge 24 febbraio 1967, n. 62 (il terzo comma sostituito dall'articolo

unico legge 24 novembre 1967, n. 1154), il comando avrebbe dovuto

essere negato per essere la Vivan sprovvista dell'abilitazione alla

libera docenza.

Con la detta ordinanza, il Consiglio di Stato ha precisato al

riguardo che dalle disposizioni menzionate discende che gli insegnanti

dell'ordine medio, pur potendo ottenere comandi presso le Università

per ivi tenere incarichi di insegnamento in materie considerate

fondamentali, sono assoggettati ai seguenti limiti: 1) possono ottenere

il comando a carico del bilancio dello Stato presso qualunque facoltà

di qualsiasi università solo gli insegnanti medi abilitati alla libera

docenza; 2) quelli non abilitati possono ottenere il comando solo per

l'insegnamento di una lingua straniera da tenersi presso determinati

tipi di facoltà universitaria (Economia e Commercio, Scienze

politiche, Scienze economiche e bancarie, oppure presso l'Università

per stranieri di Perugia).

Tutto ciò pur vigendo attualmente il divieto di bandire esami di

abilitazione alla libera docenza, sancito con l'art. 1, secondo comma,

della legge 30 novembre 1970, n. 924.

Tanto premesso il Consiglio di Stato, con la menzionata ordinanza,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle ricordate

norme in base alle quali avrebbe dovuto negarsi alla Vivan il richiesto

comando, per asserito contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.. A

sostegno della censura osserva che, pur dovendosi riconoscere che la

libera docenza costituisce un valido criterio di differenziazione a

favore di chi ne sia provvisto, si dovrebbe tuttavia attribuire a tale

criterio un valore esclusivamente preferenziale, mentre essa è elevata

a presupposto di trattamenti differenziati. Invero in base alle norme

impugnate la possibilità di essere comandato sarebbe del tutto

preclusa a chi non è in possesso della libera docenza, e tale divieto

concreterebbe una ipotesi diversa da quella della pura e semplice

preferenza che il titolo potrebbe ragionevolmente costituire ai fini

della scelta del comandato fra l'intera categoria degli insegnanti

medi, senza che possa rinvenirsi una razionale giustificazione a che

gli insegnanti non provvisti di libera docenza siano come accade in

virtù delle impugnate disposizioni - comunque idonei ad essere

comandati presso Facoltà che nessuno autorizza a ritenere di secondo

ordine e quindi adatte ad una ipotizzata minore qualificazione

professionale dei non liberi docenti.

E ciò tanto più che gli insegnanti liberi docenti possono essere

comandati anche presso le Facoltà per le quali è consentito il

comando dei non provvisti del titolo, il che costituirebbe ulteriore

motivo di ingiustificato pregiudizio per questi ultimi.

Né si potrebbe obiettare che colui il quale non ha conseguito

l'abilitazione alla libera docenza si trovi in posizione deteriore per

fatto proprio, in quanto, a partire dal 1970 e cioè da epoca anteriore

di quattro anni ai fatti di cui è causa, l'abolizione degli esami di

abilitazione alla libera docenza comporta una situazione ormai

irreversibile in base alla quale gli insegnanti che non hanno potuto

sostenere gli esami prima dell'abolizione sono impossibilitati a

conseguire il titolo e quindi in situazione deteriore senza rimedio e

non a loro imputabile.

Si è costituita la parte privata Vivan, rappresentata e difesa

dagli avv.ti Paolo Arangio Ruiz e Enrico Ciontelli, che hanno

depositato nei termini le loro deduzioni difensive.

La difesa della parte privata svolge argomentazioni analoghe a

quelle esposte nell'ordinanza di rinvio, ponendo in particolare

evidenza che in virtù delle norme impugnate si eleva il possesso della

libera docenza a discriminante assoluta ai fini della possibilità di

ottenere il comando in discorso, il che costituirebbe violazione di un

diritto costituzionalmente sancito a difesa del cittadino, il quale si

troverebbe in situazione di grave ingiustizia non causato da fatto

proprio, essendo ormai precluso l'accesso al titolo in questione.

Non sarebbero quindi compatibili con l'osservanza dell'art. 3 Cost.

le norme impugnate che discriminano in funzione dell'età (invero gli

insegnanti più giovani, per effetto dell'abolizione degli esami di

abilitazione, non sono più in grado di procurarsi il titolo) ed in

funzione comunque di una presunta maggiore importanza di alcuni

insegnamenti universitari e di alcune facoltà. Considerato in diritto :

1. - Con l'art. 115 R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, fu stabilito, tra

l'altro, che, per provvedere temporaneamente ad insegnamenti di livello

superiore, potevano essere comandati presso le Università o Istituti

superiori presidi o professori di ruolo degli istituti pubblici di

istruzione media.

Tale disposizione di principio venne confermata con l'art. 22 della

legge 18 marzo 1958, n. 311, col quale peraltro (comma primo) si

restrinse la facoltà di comando prevedendo che in linea di massima il

Ministro potesse avvalersene solo se il preside o il professore

destinatario del comando fosse in possesso di abilitazione alla libera

docenza. Tale requisito era però espressamente escluso per l'incarico

di insegnamento di una lingua straniera nelle Facoltà di Economia e

Commercio.

Con l'art. 13 l. 24 febbraio 1967, n. 62 la detta possibilità di

comando fu estesa anche a favore del personale docente, direttivo ed

ispettivo della scuola elementare (comma secondo), sempre a condizione

che fosse provvisto della abilitazione alla libera docenza, mentre fu

allargata la possibilità di comando senza libera docenza per i

professori appartenenti ai ruoli degli Istituti di istruzione

secondaria di primo e di secondo grado per le Facoltà di scienze

politiche e presso le Facoltà di scienze economiche e bancarie,

limitatamente all'insegnamento di lingue straniere (comma quarto).

Con lo stesso art. 13 (comma terzo) si dispose altresì che i

comandi del personale provvisto di libera docenza potevano essere

disposti anche presso l'Università per stranieri di Perugia, ma con

l'articolo unico della l. 24 novembre 1967, n. 1154 tale requisito

venne eliminato, restando così aperta la possibilità di comando del

citato personale docente presso l'Università per stranieri di Perugia

anche in difetto di detta abilitazione.

Infine, con l'art. 1 della L. 30 novembre 1970, n. 924, furono

aboliti gli esami di abilitazione alla libera docenza, a partire dalla

sessione del 1970.

2. - Secondo l'ordinanza del Consiglio di Stato le norme ricordate,

nella parte in cui non consentono agli insegnanti dell'ordine medio

privi della abilitazione alla libera docenza di essere comandati per

assumere incarichi per materie diverse dalla lingua straniera e presso

Facoltà diverse da quella di Economia e Commercio, Scienze politiche,

Scienze economiche e bancarie o Università diverse da quelle per

stranieri di Perugia, istituirebbero una irrazionale disparità di

trattamento a danno degli esclusi. E cio, in quanto, sostanzialmente,

secondo l'ordinanza di rinvio, il requisito come sopra richiesto,

assumerebbe il carattere non di un pur esigibile titolo preferenziale

per l'attribuzione dell'incarico di insegnamento, ma di un vero e

proprio presupposto per il conferimento dell'incarico stesso, non

razionalmente giustificabile come tale, una volta che sono ammessi

all'insegnamento presso talune Facoltà universitarie, non di minore

importanza delle altre, docenti non provvisti della abilitazione in

parola.

3. - La questione così sollevata non è fondata. È infatti

agevole osservare che il legislatore si è indotto alla descritta

disciplina del comando universitario nell'intento di sopperire alle

carenze di personale denunziate dall'Amministrazione dell'istruzione

superiore, e ciò ha fatto tenendo presenti quelli che, a suo giudizio,

costituivano requisiti di base atti a garantire appunto che il rimedio

utilizzato fosse idoneo allo scopo per la qualità dei docenti

designati. Indicando nel possesso della abilitazione alla libera

docenza la condizione necessaria per il comando, il legislatore si è

mosso nell'ambito della sua discrezionalità, certamente comprensiva

della determinazione dei requisiti idonei a garantire l'attitudine del

docente allo svolgimento dei compiti affidatigli. Va d'altra parte,

riconosciuto che l'abilitazione alla libera docenza ben poteva essere

considerata requisito atto allo scopo suddetto; trattavasi invero

dell'abilitazione ad impartire insegnamenti universitari aventi lo

stesso valore di quelli ufficiali, conseguita all'esito di un apposito

esame condotto su prove impegnative, tendenti ad accertare l'idoneità

dell'aspirante.

4. - Né giova obiettare, come fa l'ordinanza, che la limitazione a

certe Facoltà della condizione per il comando renderebbe irrazionale

la differenziazione in vista della pari dignità scientifica delle

Facoltà per le quali invece il requisito non è richiesto.

Invero, anche con riguardo a tale scelta il legislatore non ha

creato arbitrariamente situazioni di sfavore, ma ha tenuto

razionalmente conto delle particolari caratteristiche delle Facoltà

che, per l'oggetto delle discipline o per l'orientamento fondamentale e

le caratteristiche didattiche, potevano prestarsi per il comando di

docenti non provvisti del requisito della libera docenza.

5. - Dette conclusioni sono valide a maggior ragione per quanto

riguarda l'esclusione del requisito della libera docenza per i comandi

presso l'Università per stranieri di Perugia, il cui carattere, anche

per le peculiarità del corpo docente, come si legge nella relazione

alla legge 24 novembre 1967, n. 1154, consente che gli insegnanti

possiedano una qualificazione professionale indipendente

dall'abilitazione alla libera docenza.

6. - Neppure la circostanza che gli abilitati alla libera docenza

possono essere destinati anche ai comandi presso Facoltà per le quali

il titolo non è richiesto vale a delineare una violazione del

principio di eguaglianza nel senso prospettato nell'ordinanza di

rinvio, essendo evidente che la detta eventualità è diretta

conseguenza della disciplina della materia che, come si è detto, è

stata dettata dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità

non sindacabile in questa sede.

7. - Né infine può essere condivisa la censura sollevata dal

Consiglio di Stato sotto il particolare profilo della lesione del

principio di eguaglianza che deriverebbe dalla avvenuta abolizione

degli esami di abilitazione alla libera docenza ex art. 1 legge n. 924

del 1970, ed in virtù della quale gli insegnanti che non hanno potuto

sostenere gli esami prima dell'abolizione si troverebbero nella

impossibilità di conseguire il titolo richiesto dalla norma impugnata,

e quindi in una situazione di inferiorità irreversibile, ed a loro non

imputabile, nei confronti di coloro che, invece, avendo goduto del

regime Precedente, avevano potuto conseguire l'abilitazione.

In sostanza, secondo il giudice a quo, si dovrebbe affermare il

contrasto con il principio di eguaglianza delle diverse situazioni

conseguenti all'evoluzione nel tempo della disciplina dell'istituto

giuridico in discorso.

Al riguardo, peraltro, anche senza entrare nel merito dei motivi

che indussero il legislatore ad abolire gli esami di abilitazione alla

libera docenza nel quadro della riforma dell'istruzione superiore, non

può che confermarsi la costante giurisprudenza della Corte secondo la

quale non contrasta con il principio di eguaglianza un differenziato

trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti

diversi nel tempo, giacché lo stesso fluire di questo costituisce di

per sé un elemento differenziatore (sentt. 57/73, 92/75, 138/77,

65/79).

D'altra parte, non si tratta di una disposizione isolata, poiché

in numerose norme successive alla legge del 1970, soppressiva

dell'esame di abilitazione alla libera docenza, si è fatto esplicito

riferimento a tale qualifica accademica come titolo valutabile a vari

fini (v. ad es. art. 4 D.P.R. 30 dicembre 1971, n. 1252 che approva il

regolamento per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica;

art. 64 D.P.R. 31 ottobre 1973, n. 1145 che approva il nuovo statuto

del Politecnico di Torino; art. 4 D.L. 1 ottobre 1973, n. 580,

convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, concernente la nuova

disciplina degli incarichi universitari; art. 21 l. 18 aprile 1975, n.

148, sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero; art. 3 l. 30

aprile 1976, n. 197 sulla disciplina dei concorsi per trasferimento di

notai; art. 12 lett. Q l. 21 febbraio 1980, n. 28 concernente delega al

governo per il riordinamento della docenza universitaria).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22, commi primo e terzo, della l. 18 marzo 1958, n. 311, e

dell'art. 13, commi terzo e quarto (il terzo comma sostituito

dall'articolo unico legge 24 novembre 1967, n. 1154), della legge 24

febbraio 1967, n. 62, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con

ordinanza del Consiglio di Stato del'11 giugno 1976.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIA RELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO AN DRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:38 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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