Corte costituzionale

Sentenza n. 379/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/10/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 333/1992
  • art. 7legge 359/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del

decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,

nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 7, comma 7, della

legge 14 novembre 1992, n. 438 (esattamente: del decreto-legge 19

settembre 1992, n. 384, recante: "Misure urgenti in materia di

previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni

fiscali", convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del

1992), promosso con ordinanza emessa il 25 giugno-18 luglio 1997 dal

Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti

proposti da Francesco Biancofiore ed altri contro il Ministero delle

finanze ed altro, iscritta al n. 836 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso, nei confronti del Ministero

delle finanze e del Comando generale della Guardia di finanza, da

numerosi appartenenti a quel Corpo, i quali chiedevano la

perequazione del loro trattamento retributivo, che sarebbe stato

inferiore a quello di colleghi con minore anzianità di servizio

(promossi allo stesso grado successivamente all'entrata in vigore del

d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, che ha stabilito nuovi criteri di

retribuzione e passaggi di qualifica), il Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, con ordinanza emessa il 25 giugno-18 luglio

1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante "Misure

urgenti per il risanamento della finanza pubblica" (convertito, con

modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359), e dell'art. 7,

comma 7, della legge 14 novembre 1992, n. 438 (esattamente: del

decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante "Misure urgenti in

materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché

disposizioni fiscali", convertito, con modificazioni, nella legge n.

438 del 1992).

Le disposizioni denunciate hanno abrogato precedenti norme che

prevedevano l'allineamento stipendiale. L'art. 2, comma 4, del

decreto-legge n. 333 del 1992 ha soppresso l'art. 1, comma 7, secondo

periodo, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468), che attribuiva

a tutto il personale militare con un trattamento stipendiale

inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore

anzianità di servizio, ma promosso successivamente, lo stesso

trattamento stipendiale di quest'ultimo. L'art. 7, comma 7, del

decreto-legge n. 384 del 1992 prevede che l'art. 2, comma 4, del

decreto-legge n. 333 del 1992 va interpretato nel senso che dalla

data della sua entrata in vigore (11 luglio 1992) non possono essere

più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, anche se

aventi effetti anteriori a tale data.

La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel

corso di un giudizio nel quale i ricorrenti contestavano il sistema

di progressione del trattamento retributivo previsto per la Guardia

di finanza dal d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, che recepisce l'accordo

del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato, esteso

poi agli altri Corpi di polizia.

In particolare, ad avviso del giudice rimettente, la disciplina dei

passaggi di livello stipendiale prevista dall'art. 18 del

decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (convertito, con modificazioni,

nella legge 6 agosto 1981, n. 432) avrebbe comportato benefici

economici non sempre equilibrati, conseguiti sulla base della

collocazione, nel nuovo livello, in classe o scatto con stipendio

immediatamente superiore a quello percepito nella precedente

posizione.

La sperequazione sarebbe aumentata con l'applicazione degli artt.

3 e 4 del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150. Per i militari promossi

successivamente all'entrata in vigore di tale accordo l'importo base

dello stipendio è separato dall'anzianità di servizio, che viene

retribuita a parte secondo il valore delle classi o degli scatti in

godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta delle classi e scatti

maturati dopo tale data.

Gli scatti gerarchici di carriera non verrebbero compresi, ai fini

della retribuzione individuale di anzianità, negli scatti in

godimento al 31 dicembre 1986, ed il sistema di avanzamento nel Corpo

della Guardia di finanza avrebbe fatto sì che a sottufficiali più

giovani nel grado e con minore anzianità di servizio sia stato

attribuito un trattamento economico più elevato di sottufficiali

più anziani, senza che possa essere applicato il meccanismo

perequativo dell'allineamento stipendiale.

Ne deriverebbe la violazione del principio costituzionale di

eguaglianza, giacché a parità di funzioni dovrebbe corrispondere un

trattamento stipendiale uguale, se non maggiore in relazione alla

maggiore anzianità di servizio. Inoltre, essendo la retribuzione

oggetto di particolare protezione costituzionale, secondo un

principio consolidato dovrebbero essere perequati i corrispettivi

delle categorie di lavoratori che esplicano le stesse funzioni o

attività lavorative, mentre dovrebbero essere esclusi privilegi

arbitrari e non giustificati. Il giudice rimettente, pur rilevando

che il criterio della progressione economica in base all'anzianità

non costituisce un precetto di rango costituzionale, ritiene che esso

rappresenti sempre uno degli elementi fondamentali del sistema.

2. - L'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49,

prima serie speciale, del 3 dicembre 1997.

3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in

giudizio con atto depositato l'11 febbraio 1998, chiedendo che la

questione sia dichiarata inammissibile o, nel merito, infondata. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale investe le

disposizioni che, nel contesto di misure adottate per il risanamento

della finanza pubblica, hanno eliminato ogni allineamento automatico

dei trattamenti retributivi nell'ambito del pubblico impiego.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio denuncia, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione:

a) l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333

(convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359),

che ha soppresso la disposizione che attribuiva a tutto il personale

militare con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al

pari grado, avente pari o minore anzianità di servizio ma promosso

successivamente, lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo

(art. 1, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre

1987, n. 379, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre

1987, n. 468);

b) l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n.

384 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n.

438), che ha interpretato l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 333

del 1992 nel senso che dalla data della sua entrata in vigore (11

luglio 1992) non possono essere più adottati provvedimenti di

allineamento stipendiale, anche se con effetti anteriori a tale data.

Ad avviso del giudice rimettente, la soppressione del meccanismo di

allineamento stipendiale automatico non avrebbe consentito di porre

riparo a sperequazioni retributive che si sarebbero verificate nel

Corpo della Guardia di finanza, in relazione al sistema di

avanzamento ed all'applicazione del nuovo regime retributivo.

Sottufficiali con minore anzianità di grado e di servizio, promossi

successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. 10 aprile 1987, n.

150, avrebbero percepito un trattamento economico più elevato di

quelli più anziani. Questa situazione manifesterebbe la violazione

dei principi costituzionali di eguaglianza (art. 3), di

proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto (art. 36) e di

buon andamento dell'amministrazione (art. 97).

2. - Preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità

dell'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, in quanto

il relativo atto è stato depositato oltre il termine stabilito

dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo

quanto prevede l'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti

a questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 177 e n. 143 del 1999).

3. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.

Il contesto nel quale essa sorge è costituito dalla disciplina del

trattamento economico e dell'avanzamento di carriera del personale

della Guardia di finanza. Ad esso si applica (in forza del

decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con

modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472) il d.P.R. 10

aprile 1987, n. 150, che recepisce l'accordo del 13 febbraio 1987 per

il personale della Polizia.

Apportando complessivi miglioramenti al trattamento economico, il

d.P.R. n. 150 del 1987 ha separato lo stipendio base previsto per i

singoli livelli retributivi dalla progressione retributiva connessa

all'anzianità di servizio, che concorre a comporre la "retribuzione

individuale di anzianità". Quest'ultima è commisurata alle classi e

agli scatti di stipendio in godimento al 31 dicembre 1986, con

ulteriori aggiustamenti connessi all'applicazione del nuovo sistema

(art. 3). Nei passaggi di qualifica, per le promozioni che comportano

un livello retributivo superiore, viene attribuita, oltre al nuovo

stipendio, la retribuzione individuale di anzianità in godimento al

31 dicembre 1986; mentre per le promozioni alla qualifica superiore

nell'ambito dello stesso livello retributivo viene riconosciuto uno

scatto aggiuntivo dello stipendio in godimento (art. 4).

La nuova disciplina, ed in particolare il calcolo della

retribuzione individuale di anzianità in caso di passaggio di

qualifica, avrebbe determinato, ad avviso del giudice rimettente,

evidenti sperequazioni, in quanto gli scatti gerarchici di carriera

non sarebbero stati considerati ai fini della retribuzione

individuale di anzianità.

Ma la questione di legittimità costituzionale non viene proposta

per le norme che determinerebbero nella prima applicazione del nuovo

regime retributivo le ritenute sperequazioni, bensì per la mancanza

di quel permanente meccanismo di adeguamento stipendiale automatico

in precedenza previsto (art. 1, comma 7, secondo periodo, del

decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379), venuto meno con la generale

soppressione dell'istituto dell'allineamento stipendiale, in quanto

esso stesso causa di distorsioni. Difatti l'applicazione di tale

istituto, che pur era diretto ad eliminare diseguaglianze, creava a

sua volta diseguaglianze ulteriori, alterava il principio secondo il

quale la progressione nel trattamento economico deve corrispondere a

criteri prefissati nella legge e nei contratti collettivi e finiva

con il determinare effetti irrazionali che ne hanno, appunto,

giustificato la generalizzata soppressione (sentenza n. 6 del 1994;

ordinanze n. 105 e n. 394 del 1994, n. 40 e n. 523 del 1995).

Gli inconvenienti o le distorsioni che si verificano per effetto

dell'eventuale irrazionalità o inadeguatezza di meccanismi

retributivi stabiliti o recepiti dal legislatore con un nuovo regime

retributivo non possono, dunque, trovare rimedio consolidando quegli

effetti mediante l'adozione di ulteriori meccanismi destinati, essi

pure, a determinare irrazionalità e diseguaglianze (cfr. sentenze n.

57 del 1993, n. 146 del 1994 e n. 386 del 1997).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333

(Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),

convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, e

dell'art. 7, comma 7, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384

(Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico

impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con

modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari