Corte costituzionale

Sentenza n. 378/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/11/1996 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 58legge 142/1990

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 58, comma 2,

e 64, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle

autonomie locali), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1995

dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia,

nel giudizio sui conti resi dal tesoriere del comune di Terlizzi,

iscritta al n. 756 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 - prima serie speciale -

dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio sui conti resi dal tesoriere del comune

di Terlizzi per gli esercizi 1986-1992, la Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la regione Puglia, con ordinanza del 3 maggio

1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97,

primo e secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione -

questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, della

legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali),

nella parte in cui limita il giudizio di conto alla gestione del

tesoriere, nonché dell'art. 64, comma 1, della medesima legge, nella

parte in cui abroga gli artt. 310, quarto comma, del r.d. 3 marzo

1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e

provinciale) e 226 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297 (Regolamento per

l'esecuzione del testo unico della legge comunale e provinciale).

Il giudice remittente rileva che a causa delle disposizioni

impugnate il giudizio contabile, che in forza delle norme abrogate

investiva l'intero rendiconto consuntivo degli enti locali,

risulterebbe ora circoscritto alla gestione di cassa e riguarderebbe,

pertanto, la sola definizione dei rapporti di credito e di debito fra

il tesoriere (e gli altri soggetti che abbiano maneggio di denaro) e

l'ente.

Lo stesso giudice a quo riferisce di aver affermato, in altri

giudizi e in via interpretativa, il perdurante obbligo per gli enti

locali, seppure ai fini del solo giudizio sulla gestione di cassa, di

provvedere al deposito del conto consuntivo: ritiene nondimeno di

dovere sollevare questione di legittimità costituzionale delle

disposizioni indicate per contrasto con gli artt. 3, 97 e 103 della

Costituzione; contrasto che peraltro permarrebbe anche a seguito

dell'entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.

77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), il quale,

all'art. 67, prevede l'obbligo "per il legale rappresentante

dell'ente" di depositare presso la segreteria della competente

sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ai fini del giudizio,

il solo "conto del tesoriere, i suoi allegati e ogni altro atto o

documento richiesto dalla Corte stessa" e non anche il conto

consuntivo.

In particolare, le disposizioni censurate violerebbero l'art. 3,

primo comma, della Costituzione, poiché "il limite dell'oggetto" del

giudizio di conto imposto dalla legge n. 142 del 1990 sembrerebbe

incoerente ed irrazionale, specie se confrontato con gli obiettivi di

integrità ed universalità del bilancio e di contenimento della

spesa pubblica, fissati dal legislatore nella stessa legge ed in

altre successive. Il sindacato sul consuntivo, attribuito al comitato

regionale di controllo (art. 46 della legge n. 142 del 1990), non

potrebbe considerarsi "sostitutivo o alternativo di quello del

giudice contabile", sia perché l'esercizio di forme di controllo

amministrativo non dovrebbe condizionare l'attività giurisdizionale,

sia perché lo stesso controllo, da effettuarsi nel termine di

quaranta giorni, rischierebbe di "divenire meramente eventuale".

Sarebbe poi violato l'art. 103, secondo comma, della Costituzione,

il quale, nella interpretazione di questa Corte, condivisa dalla

Cassazione, riserverebbe alla Corte dei conti le materie di

contabilità pubblica, comprensive sia del giudizio di

responsabilità che di quello di conto; quest'ultimo ritenuto dalla

giurisprudenza insopprimibile momento di garanzia della correttezza

della gestione degli amministratori degli enti locali. Ad avviso del

giudice remittente, infatti, le disposizioni impugnate, sottraendo

alla Corte dei conti il potere di diretta rilevazione dei fatti di

gestione dal consuntivo, trasferirebbero alla sede amministrativa e a

quella politica un potere di verifica e di iniziativa, che verrebbe a

condizionare l'attività giurisdizionale della stessa Corte in

materia di responsabilità.

La limitazione dell'oggetto del giudizio di conto al solo conto del

tesoriere, contrasterebbe, infine, con l'art. 97, primo e secondo

comma, della Costituzione, poiché pregiudicherebbe l'accertamento

della effettiva situazione di bilancio degli enti locali, renderebbe

difficoltoso il perseguimento delle responsabilità degli

amministratori e non consentirebbe di porre rimedio all'incremento

del disavanzo finanziario, che potrebbe ampliarsi fino al dissesto.

Secondo il giudice a quo, letto alla luce delle disposizioni

impugnate, l'art. 67 del d.lgs. n. 77 del 1995 avrebbe carattere

meramente esecutivo e confermerebbe l'avvenuta sottrazione del

giudizio sul conto consuntivo alla Corte dei conti; peraltro, lo

stesso art. 67 non viene indicato dal giudice remittente, nel

dispositivo dell'ordinanza, tra le norme impugnate.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, rilevando che la questione appare priva di fondamento.

Ad avviso dell'Avvocatura, le disposizioni censurate rientrerebbero

nella discrezionalità del legislatore, apparirebbero non

irragionevoli e non violerebbero i parametri indicati dal giudice

remittente.

Nel riordinare il funzionamento della pubblica amministrazione, il

legislatore avrebbe inteso razionalizzare le regole che presiedono

alla sua organizzazione (ispirandosi a criteri di efficienza ed

economicità dell'azione amministrativa ed accentuando la

responsabilità sia degli amministratori pubblici che del personale

dipendente) ed avrebbe altresì ridisegnato il sistema dei controlli,

onde evitare duplicazioni e, soprattutto, rendere questi coerenti e

funzionali al perseguimento degli scopi desiderati.

In tale quadro, sarebbe del tutto conforme a Costituzione il

riordino delle competenze concernenti il controllo sui risultati

della gestione degli enti locali; competenze che l'Avvocatura così

riassume: a) il controllo sugli atti degli enti locali (ivi compreso

il rendiconto di gestione) è esercitato da un organo della regione

di appartenenza, come stabilito dall'art. 130 della Costituzione; b)

i conti dei tesorieri e di ogni altro agente contabile che abbia

maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni

degli enti locali, nonché i conti di coloro che comunque si

ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, sono soggetti

alla giurisdizione della Corte dei conti. Ai fini del giudizio di

conto è, per altro, previsto che il legale rappresentante dell'ente

sia tenuto a depositare presso la sezione giurisdizionale della Corte

dei conti non solo il conto del tesoriere, ma anche ogni altro

documento che la Corte stessa dovesse richiedere; c) l'esame della

gestione finanziaria e il controllo sul buon andamento delle

amministrazioni locali è attribuito alla sezione enti locali della

Corte dei conti, che annualmente ne riferisce al Parlamento.

Ad avviso dell'Avvocatura, la normativa vigente, al pari di quella

preesistente, non escluderebbe l'obbligo degli enti locali di

trasmettere alla Corte dei conti tutta la documentazione necessaria

per l'espletamento delle sue funzioni: conseguentemente, nessuna

compressione dell'attività di tale organo comporterebbero le

disposizioni censurate, neppure in ordine ai giudizi di

responsabilità, che potrebbero essere sempre avviati nei confronti

degli amministratori locali e del personale dipendente, in relazione

al danno eventualmente procurato all'ente di appartenenza. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame di questa Corte la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo e

secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione, degli artt.

58, comma 2, e 64, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Ordinamento delle autonomie locali); il primo articolo è censurato

nella parte in cui, limitando il controllo contabile della Corte dei

conti al rendiconto della gestione del tesoriere e di ogni altro

agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia

incaricato della gestione di beni degli enti locali, nonché di

coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti,

escluderebbe il controllo giurisdizionale della stessa Corte

sull'intero conto consuntivo della gestione dell'ente, del quale il

conto del tesoriere sarebbe componente marginale e insufficiente a

far emergere la eventuale responsabilità degli amministratori e dei

dipendenti dell'ente stesso. L'art. 64, comma 1, abrogando

espressamente, alle lettere a) e c), gli artt. 226 del regolamento

approvato con r.d. 12 febbraio 1911, n. 297, e 310 del testo unico

della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934,

n. 383, sui quali si basava il controllo giurisdizionale della Corte

dei conti sul rendiconto di gestione degli enti locali,

confermerebbe, ad avviso del giudice a quo, la volontà del

legislatore - fatta già palese nell'anzidetto art. 58, comma 2 - di

restringere il giudizio di conto alla sola gestione di cassa,

lasciando il giudice contabile privo degli strumenti di conoscenza

indispensabili per un completo giudizio di legalità sulla gestione

dell'ente.

Il giudice remittente, nella motivazione dell'ordinanza, trae

conferme interpretative anche dall'art. 67 del d.lgs. n. 77 del 25

febbraio 1995, il quale, nel dettare il nuovo ordinamento finanziario

e contabile degli enti locali, prevede l'obbligo per il legale

rappresentante dell'ente di depositare presso la segreteria della

sezione giurisdizionale, ai fini del giudizio, il solo conto del

tesoriere e i suoi allegati, nonché ogni altro atto o documento

richiesto dalla Corte, ribadendo in tal modo il carattere

circoscritto del sindacato a questa affidato.

2. - Va in primo luogo dichiarata l'infondatezza della censura

formulata in riferimento all'art. 97, primo e secondo comma, della

Costituzione, sul preliminare rilievo che, secondo la giurisprudenza

costante di questa Corte, la giurisdizione non trova la propria

disciplina nell'art. 97, se non per gli aspetti meramente

organizzativi e strumentali al suo esercizio, sicché la questione

deve essere ulteriormente esaminata soltanto alla luce degli artt. 3,

primo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione (sentenze n.

182 del 1996, n. 313 del 1995, n. 18 del 1989 e n. 86 del 1982).

La questione è peraltro infondata anche in riferimento ai

parametri che appaiono pertinenti alla materia della quale

l'ordinanza tratta.

3. - Prima di affrontare il merito della questione, conviene

richiamare, per sommi capi e per quanto ha rilievo ai fini del

presente giudizio, il percorso legislativo che ha recentemente

segnato innovazioni profonde nella materia dell'ordinamento

finanziario e contabile degli enti locali e dei relativi controlli.

Anteriormente alla sentenza di questa Corte n. 55 del 1966, il

conto del tesoriere dei comuni e delle province veniva sottoposto al

giudizio dei consigli di prefettura, previa approvazione da parte del

consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 310, quarto

comma, del testo unico della legge comunale e provinciale n. 383 del

1934. L'ampia e non sempre lineare elaborazione giurisprudenziale che

seguì la scomparsa dei consigli di prefettura approdò finalmente

all'assunzione, da parte delle competenti sezioni del contenzioso

contabile della Corte dei conti, dell'esame del conto; in conseguenza

di tale assunzione si venne poi affermando e progressivamente

consolidando un orientamento secondo il quale il giudizio sul

rendiconto degli enti locali dovesse avere ad oggetto non soltanto la

gestione del tesoriere, ma anche il conto consuntivo dell'ente

locale, e riguardare, pertanto, sia i fatti di gestione della

tesoreria, sia i fatti di gestione degli amministratori, nei

confronti dei quali la stessa Corte avrebbe potuto far valere,

attraverso una chiamata in giudizio iussu iudicis, la eventuale

responsabilità patrimoniale.

La razionalità di quest'ultima soluzione aveva però già subito

una prima incrinatura con la istituzione di una apposita sezione

della Corte dei conti, alla quale il legislatore (art. 13 del d.-l.

22 dicembre 1981, n. 786, come modificato dalla legge di conversione

26 febbraio 1982, n. 51, Disposizioni in materia di finanza locale),

aveva affidato il compito di riscontro sulla gestione finanziaria

degli enti locali nell'intero contesto della finanza pubblica.

Ricevuti i conti consuntivi degli enti, già approvati dall'organo

regionale di controllo, la sezione enti locali della Corte dei conti

comunica alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'elenco

dei consuntivi pervenuti, il piano di rilevazione che si propone di

compiere e i criteri ai quali intende attenersi nell'esame dei conti

medesimi - essendo in ogni caso tenuta ad esaminare la gestione di

tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero

rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio - e riferisce

annualmente al Parlamento i risultati dell'esame compiuto sulla

gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa

degli enti sottoposti a controllo.

4. - Le premesse per la separazione del conto del tesoriere dal

conto consuntivo dell'ente locale e per la sottoposizione di tali

conti ad un regime di controlli differenziati erano già contenute in

nuce in questa importante riforma. Nell'esercizio di una competenza

che le era derivata dall'assunzione dei compiti attribuiti ai

soppressi consigli di prefettura, la Corte dei conti, in sede di

giudizio sul conto del tesoriere, si trovava non solo a valutare il

consuntivo dell'ente ed eventuali responsabilità degli

amministratori (art. 226 del r.d. n. 297 del 1911), ma anche a dover

porre in rilievo il risultato economico dell'esercizio (art. 289,

ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale n.

383 del 1934). Come questa Corte ha rilevato, quest'ultima

disposizione già racchiudeva in sé "l'essenza dei compiti di

riscontro sulla gestione finanziaria degli enti locali, che ora più

razionalmente e compiutamente, in una visione organica e complessiva

dell'intero contesto della finanza pubblica, il legislatore ha

affidato alla Corte dei conti, previo peraltro l'esame dei consuntivi

da parte degli organi regionali di controllo" (sentenza n. 422 del

1988).

Ed è proprio a causa di questo più compiuto inserimento del

riscontro della gestione degli enti locali in una visione complessiva

del contesto di finanza pubblica e della ragionevole esigenza di

evitare improduttive duplicazioni dell'attività di controllo che si

è venuto attenuando, con l'istituzione della sezione enti locali, il

significato del riscontro contabile in via giurisdizionale e si sono

poste le premesse perché l'ulteriore avanzamento di una linea di

razionalizzazione dei controlli sulla finanza locale producesse la

poi avvenuta separazione tra il controllo contabile del conto del

tesoriere, da un lato, e il giudizio sulla responsabilità degli

amministratori degli enti locali per fatti della loro gestione,

dall'altro, essendo comunque assicurato il controllo globale della

gestione dalla neoistituita sezione enti locali.

5. - Tale separazione si è in effetti realizzata con la legge n.

142 del 1990, che, in primo luogo, ha esteso l'ambito della

giurisdizione della Corte dei conti sugli amministratori e sul

personale degli enti, in precedenza limitata, per le gestioni locali,

alle sole ipotesi tassativamente elencate dal testo unico della legge

comunale e provinciale e devoluta per il resto, in forza dello stesso

testo unico, al giudice ordinario; e, in secondo luogo, ha

effettivamente circoscritto il giudizio di conto alla gestione di

cassa, escludendo così che all'affermazione di responsabilità per

fatti di gestione degli amministratori potesse pervenirsi attraverso

un controllo diretto e generalizzato, esercitato in forma

giurisdizionale, sui conti di gestione di tutti gli enti locali. Le

forme processuali attraverso le quali si perveniva all'accertamento

della responsabilità degli amministratori (una volta affidata alla

sezione enti locali la valutazione obbligatoria della complessiva

gestione delle amministrazioni in disavanzo o in condizioni di

dissesto), apparivano ormai inadeguate e scarsamente produttive a

causa della sostanziale episodicità dei concreti accertamenti di

responsabilità a fronte dell'enorme mole di riscontri che tali

accertamenti comportavano.

Non può dirsi che con la nuova disciplina il legislatore abbia

contravvenuto agli insegnamenti di questa Corte secondo cui nessuna

parte del conto consuntivo può essere sottratta alla giurisdizione

della Corte dei conti (sentenza n. 1007 del 1988). Il principio è

stato peraltro formulato in un contesto nel quale, in assenza di un

riscontro giurisdizionale dell'intera attività di gestione, lo

stesso giudizio di responsabilità per fatti di gestione sarebbe

risultato puramente eventuale ed aleatorio, venendo a mancare al

giudice contabile adeguati strumenti di conoscenza della gestione e

quindi degli illeciti che essa avrebbe potuto far emergere. Oggi si

può affermare che all'esigenza imposta dagli artt. 3 e 103 della

Costituzione - che il giudice remittente assume violati a causa del

venir meno del riscontro giurisdizionale della gestione -

corrispondano le leggi nn. 142 del 1990, 19 e 20 del 1994

(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei

conti) e il più recente decreto legislativo n. 77 del 1995.

6. - L'articolo 46 della legge n. 142 del 1990 sottopone a

sindacato di legittimità il bilancio preventivo e il conto

consuntivo da parte del comitato regionale di controllo, la cui

verifica comprende non solo la legittimità degli atti di gestione,

ma la loro coerenza interna e la corrispondenza dei dati contabili

con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti

giustificativi allegati alle stesse.

Il collegio dei revisori, le cui funzioni erano state dapprima

definite dall'art. 57 della stessa legge n. 142, vede puntualizzato

ed ampliato il suo ruolo dal più recente decreto legislativo n. 77

del 1995. Tale decreto, all'art. 105, oltre a disciplinare in maniera

ampia e dettagliata i compiti di vigilanza sulla regolarità

contabile, finanziaria ed economica della gestione (precisando che

essa riguarda l'acquisizione delle entrate, l'effettuazione delle

spese, l'attività contrattuale, l'amministrazione dei beni, la

completezza della documentazione, gli adempimenti fiscali e la tenuta

della contabilità), pone a carico dei revisori l'obbligo di referto

al Consiglio comunale o provinciale su gravi irregolarità di

gestione "con contestuale denuncia ai competenti organi

giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità".

Questa disposizione si inserisce in un contesto atto a rendere

effettivo e non puramente nominale il dovere di denuncia, giacché

l'art. 1, comma 3, della legge n. 20 del 1994, già stabiliva che

"qualora la prescrizione del diritto al risarcimento del danno sia

maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto,

rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato

la denuncia".

Con queste disposizioni il legislatore si è posto al riparo

dall'addebito che, avendo ampliato, con il comma 1 dell'art. 58,

l'ambito della giurisdizione della Corte dei conti sulla

responsabilità degli amministratori degli enti locali, abbia, con il

comma 2 dello stesso articolo, vanificato il significato di un tale

ampliamento, privando la Corte dei conti di adeguati strumenti

conoscitivi, e reso più difficoltoso l'esercizio della giurisdizione

per responsabilità amministrativa.

Il dovere di denuncia da parte dei revisori, positivamente sancito

e che deve essere adempiuto al configurarsi di ipotesi di

responsabilità, crea e istituzionalizza uno stretto collegamento tra

controlli interni e giurisdizione di responsabilità e fa apparire

compiuto e non irrazionale il complessivo assetto dei controlli sulla

finanza locale; e ciò anche in considerazione della prevista

possibilità di controlli in corso di esercizio, laddove, con l'esame

generalizzato del conto consuntivo da parte della Corte dei conti,

l'attività cognitiva del giudice contabile doveva necessariamente

riferirsi a fatti di gestione risalenti nel tempo. Ove poi si

considerino, da un lato, la regionalizzazione della giurisdizione di

responsabilità avvenuta con la legge n. 19 del 1994, intesa a

rendere più capillare ed efficiente l'attività del giudice

contabile e, dall'altro, l'istituzione dell'ufficio del procuratore

regionale, con poteri istruttori particolarmente penetranti (art. 5

della legge n. 19 cit.), risulta ancor più evidente l'orientamento

dell'intero sistema a mantenere integre, se non addirittura a

sviluppare, nel contesto dei due tradizionali ambiti della

giurisdizione e del controllo nei quali si svolgono le funzioni della

Corte dei conti come potere dello Stato, le opportunità di sindacato

giurisdizionale sull'attività degli amministratori e, insieme, la

volontà del legislatore di realizzare, in forme diverse, quella

indefettibilità della giurisdizione contabile sul conto consuntivo

che questa Corte ha già affermato ed il cui significato deve essere

inteso nel senso della ragionevole certezza che gli illeciti compiuti

nella gestione non vadano esenti da responsabilità.

7. - Le riforme introdotte in materia di controllo mostrano, in

definitiva, la esattezza dell'affermazione, che spesso ha ispirato la

giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "non è a priori da

escludersi che i procedimenti sulla materia contabile potrebbero

ricevere, nel loro complesso, altra pur adeguata regolamentazione. A

tanto può provvedere, peraltro, soltanto il legislatore"; a questo

soltanto spetta "stabilire, infatti, nella discrezionalità delle sue

scelte, se le configurazioni procedimentali attuali vadano rimosse e

sostituite e con quali conseguenze sull'intero sistema" (sentenza n.

65 del 1992). La scelta di rimuovere il controllo in forma

giurisdizionale sul conto consuntivo degli enti locali, bilanciata,

come è, da altri strumenti di accertamento della responsabilità

degli amministratori, appartiene, appunto, alla discrezionalità del

legislatore e non è finalizzata a produrre sull'intero sistema altra

conseguenza se non quella di avere diverse, ma non necessariamente

meno incisive, opportunità cognitive della Corte dei conti.

Con gli artt. 58, comma 2, e 64, comma 1, della legge n. 142 del

1990, il legislatore, nel contesto di un rinnovato sistema dei

controlli, mostra peraltro di voler soddisfare un'altra esigenza,

pure sottolineata da questa Corte: quella che nei giudizi di

responsabilità amministrativa l'azione pubblica può essere

intrapresa solo quando sia suffragata da elementi concreti e

specifici e non deve mai fondarsi su mere ipotesi o su astratte

supposizioni, né dirigersi, in modo del tutto generico, ad un intero

settore di attività amministrativa (sentenza n. 104 del 1989). Una

azione di responsabilità amministrativa scaturente da un esame

generalizzato e sistematico sull'intera gestione finanziaria

dell'ente locale, con un intervento iussu iudicis nell'ambito del

giudizio di conto che non poteva non avere un rilevante fondamento di

discrezionalità - ritenendosi generalmente esclusa la

configurabilità di un litisconsorzio necessario tra tesoriere e

amministratori - rischiava di essere infatti non del tutto

rispondente ai criteri di obiettività, imparzialità e neutralità

che devono contraddistinguere la funzione giurisdizionale.

8. - Appare in conclusione non irragionevole né arbitrario, e non

lede la posizione costituzionale della Corte dei conti, come definita

dall'art. 103 della Costituzione, la circostanza che, in un nuovo

disegno delle autonomie locali, teso a valorizzare anche il ruolo

degli organi regionali di controllo (art. 130 della Costituzione), il

legislatore abbia limitato il controllo giurisdizionale sulla

legittimità della gestione al solo conto del tesoriere e degli altri

soggetti indicati nell'art. 58, comma 2, della legge n. 142 del 1990,

poiché ha mantenuto ferma, ampliandone anzi la sfera per effetto

dell'art. 58, comma 1, della stessa legge, la giurisdizione della

Corte dei conti sulla responsabilità degli amministratori e del

personale degli enti locali per danno all'erario. Il complessivo

disegno legislativo non risulta infatti inteso a svilire l'efficienza

di tale giudizio, che, semmai, appare sotto più profili potenziato e

reso ancor più adeguato ai principi costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 58, comma 2, e 64, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.

142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, primo comma, 97, primo e secondo comma, e 103, secondo

comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la regione Puglia, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:378 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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