Corte costituzionale

Sentenza n. 376/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/11/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

della Regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17 (Nuove norme per

l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le

prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti

dell'Amministrazione regionale), promosso con ordinanza emessa il 5

ottobre 1993 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la

Regione Sicilia - sui ricorsi riuniti proposti da Drago Domenico ed

altre contro la Presidenza della Regione Sicilia, iscritta al n. 64

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 5 ottobre 1993, la Corte dei conti - Sezione

giurisdizionale per la Regione Sicilia - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge regionale

siciliana 24 luglio 1978 n. 17, recante "Nuove norme per

l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le

prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti

dell'Amministrazione regionale", che stabilisce il divieto di cumulo

di più indennità di contingenza (o analoghe maggiorazioni collegate

alle variazioni del costo della vita) sia per il titolare di più

pensioni sia per il pensionato che svolga attività lavorative alle

dipendenze di altre amministrazioni. L'ordinanza di rimessione

prospetta la violazione dell'articolo 36 della Costituzione per la

parte in cui la norma impugnata "implica la sospensione

dell'indennità di contingenza senza stabilire il limite minimo della

retribuzione di attività o del complessivo trattamento

pensionistico, in relazione al quale si giustifichi e possa divenire

operante la decurtazione dell'indennità di contingenza..". Il

giudice a quo richiama le sentenze di questa Corte n. 566 del 1989 e

n. 204 del 1992, sulle quali erano basate le domande dei ricorrenti

(tutti pensionati della Regione Sicilia e titolari di due trattamenti

pensionistici ovvero di un trattamento pensionistico e di un

trattamento retributivo), osservando che, alla fattispecie dedotte in

giudizio non era applicabile l'articolo 99, quinto comma, del d.P.R.

29 dicembre 1973 n. 1092, nel testo risultante dalla dichiarazione di

parziale illegittimità costituzionale, bensì il citato articolo 4

della legge regionale siciliana n. 17 del 1978, in ordine al quale

ricorrevano, peraltro, le stesse ragioni di incostituzionalità che

la Corte aveva riconosciuto nei confronti dell'analoga normativa

statale: l'indennità di contingenza e l'indennità integrativa

speciale assolvono al fine di adeguare i trattamenti retributivi e

pensionistici al costo della vita, sicché, il divieto di cumulo

posto in via generale ed assoluta dalla norma impugnata, senza

prevedere l'inoperatività del divieto stesso, allorquando il

trattamento retributivo concorrente con quello pensionistico ovvero

(nel caso di più pensioni) il trattamento pensionistico complessivo

si collochino al di sotto di un determinato ammontare, viola il

criterio della sufficienza di cui all'articolo 36 della Costituzione.

Entrambe le norme contenute nella disposizione impugnata (divieto

di cumulo di più indennità di contingenza per il titolare di più

pensioni e divieto di cumulo di più indennità di contingenza per il

pensionato che presti opera retribuita) sono applicabili nel giudizio

a quo, trattandosi di un procedimento in cui sono stati riuniti

ricorsi proposti da titolari di più pensioni e ricorsi proposti da

pensionati che prestano opera retribuita. Donde la rilevanza di

entrambe le questioni prospettate.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione

delle parti del giudizio a quo né intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - La legge regionale siciliana 24 luglio 1978 n. 17 (Nuove

norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per

le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti

dell'Amministrazione regionale), dopo aver disciplinato, con i suoi

primi articoli, la misura degli adeguamenti retributivi derivanti da

variazioni del costo della vita, da corrispondere, a titolo di

indennità di contingenza, ai dipendenti dell'Amministrazione

regionale (articoli 1 e 2) nonché ai titolari di pensioni ed assegni

vitalizi a carico del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza

per il personale regionale (articolo 3), stabilisce, all'articolo 4,

che "Al titolare di più pensioni o assegni vitalizi, l'indennità di

contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento

al costo della vita competono ad un solo titolo, e non sono

cumulabili con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al

costo della vita, connesse a trattamenti di attività di servizio o

di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni, salvo il

diritto di opzione per il trattamento più favorevole".

La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione

siciliana - ritiene che quest'ultima norma sia in contrasto con

l'articolo 36 della Costituzione, per i motivi e nei limiti affermati

dalle sentenze n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992, rese da questa

Corte a proposito di analoghe norme statali: l'indennità di

contingenza ha la funzione - alla pari dell'indennità integrativa

speciale - di adeguare i trattamenti retributivi e pensionistici al

costo della vita, sicché, il divieto di cumulo, posto in via

generale ed assoluta dalla norma impugnata, senza prevedere

l'inoperatività del divieto stesso, allorquando il trattamento

retributivo concorrente con quello pensionistico ovvero (nel caso di

più pensioni) il trattamento pensionistico complessivo si collochino

al di sotto di un determinato ammontare, viola il criterio della

sufficienza di cui all'articolo 36 della Costituzione.

2. - Il giudice a quo prospetta in realtà due distinte questioni

di legittimità costituzionale, entrambe peraltro rilevanti, essendo

stata disposta, nel procedimento al suo esame, la riunione di un

ricorso proposto da un pensionato che svolgeva attività retribuita

con due ricorsi proposti da titolari di due pensioni.

Le questioni stesse sono fondate.

È da ricordare che questa Corte si è pronunziata più volte su

entrambe, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale sia

di norme della legislazione statale che stabiliscono il divieto di

cumulo di più indennità integrative speciali nel caso di

titolarità di più pensioni sia di altre norme che statuiscono la

sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti del

titolare di pensione o assegno vitalizio che presti opera retribuita.

In particolare, con la sentenza n. 566 del 1989 la Corte ha

ribadito la legittimità in via di principio della riduzione della

pensione nel caso di concorso con altra prestazione retribuita, ma ha

precisato che tale riduzione può essere giustificata e compatibile

col principio stabilito dall'articolo 36, primo comma, della

Costituzione, "solo ove sia correlata ad una retribuzione della nuova

attività lavorativa che ne giustifichi la misura". Conseguentemente

la pronunzia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'articolo 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 -

che disponeva la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei

confronti dei pensionati che prestavano opera retribuita presso lo

Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici - in quanto

tale norma implicava una sostanziale decurtazione del complessivo

trattamento pensionistico, senza dare alcun rilievo alla misura

dell'emolumento ricevuto per la nuova attività e cioè senza

stabilire un limite minimo al di sotto del quale la percezione di una

retribuzione non fosse idonea a determinare la decurtazione del

trattamento pensionistico.

Con la successiva sentenza n. 204 del 1992, la Corte ha esaminato

l'articolo 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978 n. 843,

modificato dall'articolo 15 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663

(convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33), che avevano ampliato

il divieto di cumulo estendendolo alle ipotesi in cui il pensionato

percepisse una retribuzione in virtù di rapporti di lavoro

subordinato con privati, ma avevano imposto di far comunque salvo

l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto

per i lavoratori dipendenti. Le due norme furono dichiarate

costituzionalmente illegittime "nella parte in cui non determinano la

misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti

l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale".

Con sentenza n. 172 del 1991, lo stesso articolo 17 della legge

843 del 1978 è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo

nella parte in cui non prevedeva anche nei confronti del titolare di

due pensioni - così come invece disponeva per il titolare di

pensione che presta opera retribuita alle dipendenze di terzi - che,

pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali,

dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento

minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori

dipendenti. E la sentenza n. 307 del 1993 ha adottato identica

soluzione con riferimento al sistema normativo delle pensioni erogate

dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei

geometri.

Anche la sentenza n. 494 del 1993, infine, esaminando l'articolo

99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - secondo cui

"Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa

speciale compete a un solo titolo" - ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale di tale norma "nella parte in cui non prevede che, nei

confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il

cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi

salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione

previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti".

Secondo i principi affermati da questa Corte, quindi, la riduzione

del trattamento pensionistico spettante al lavoratore, mediante

l'esclusione dell'indennità integrativa speciale ad esso afferente,

in caso di titolarità di più pensioni o di prestazione di attività

retribuita da parte del pensionato, in tanto è compatibile con il

dettato costituzionale - ed in particolare con gli articoli 3 e 36

della Costituzione - in quanto la prestazione pensionistica o

retributiva concorrente sia di ammontare tale da giustificare tale

misura.

Specificando tali principi si è statuito, in primo luogo, che la

regola per cui al titolare di più pensioni l'indennità integrativa

speciale compete ad un solo titolo ed è costituzionalmente legittima

solo se e nella misura in cui sia fatto salvo l'importo di detta

indennità eventualmente occorrente a non ridurre la prestazione

pensionistica al di sotto del trattamento minimo I.N.P.S.. In secondo

luogo, questa Corte ha stabilito, con riferimento all'ipotesi del

pensionato che presti attività lavorativa retribuita, che la

sospensione o il congelamento dell'indennità integrativa speciale

relativa alla pensione non è legittima ove sia operante qualunque

sia l'ammontare della retribuzione percepita, spettando peraltro alla

discrezionalità del legislatore - che non risulta essere stata in

concreto esercitata - stabilire quale sia la soglia retributiva oltre

la quale abbia vigore tale decurtazione.

È evidente che tali rationes decidendi debbono trovare

applicazione anche con riferimento alla censura di illegittimità

costituzionale in esame, posto che le norme regionali impugnate

dettano una disciplina sostanzialmente analoga a quella prevista

dalle norme legislative statali che la Corte ha rettificato con le

pronunzie qui ricordate. Le questioni sollevate dal giudice a quo

devono quindi essere accolte nei termini e nei limiti precisati da

tali pronunzie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della

legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978 n. 17 (Nuove norme per

l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le

prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti

dell'Amministrazione regionale) nella parte in cui non prevede che,

nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma

restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di

contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento

al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo

corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il

Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché nella parte in cui,

riguardo al pensionato che presta

attività retribuita, non determina la misura della retribuzione

complessiva oltre la quale diventi operante il divieto di cumulo

dell'indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico

con le indennità dirette all'adeguamento al costo della vita del

trattamento di attività.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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