Corte costituzionale

Sentenza n. 376/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 36d.P.R. 382/1980
  • art. 119d.P.R. 382/1980

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 119 del

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), promossi con le seguenti ordinanze: 1)

ordinanza emessa il 15 ottobre 1986 dal T.A.R. per il Piemonte sul

ricorso proposto da Romano Silvio ed altri contro l'Università degli

studi di Torino ed altri, iscritta al n. 225 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25,

prima serie speciale dell'anno 1987; 2) ordinanza emessa il 24 giugno

1986 dal T.A.R. per la Calabria - Catanzaro sul ricorso proposto da

Bellinello Pier Francesco contro l'Università degli studi della

Calabria ed altri, iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Romano Silvio ed altri e di

Bellinello Pier Francesco nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Uditi l'avvocato Alessandro Nigro per Romano Silvio ed altri,

l'avvocato Carlo Rienzi per Bellinello Pier Francesco e l'Avvocato

dello Stato Mario Imponente per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa i l 15 ottobre 1986 (reg.ord. n.

225/1987) sul ricorso proposto dal prof. Silvio Romano ed altri

contro l'Università degli studi di Torino ed altri, il T.A.R. del

Piemonte sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art.

36 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza

universitaria"), nella parte in cui prevede a favore dei professori

universitari a tempo pieno la maggiorazione del 40% della

retribuzione spettante ai professori a tempo definito, senza

comprendervi anche l'indennità integrativa speciale. Così

omettendo, secondo il giudice a quo, di attuare compiutamente, in

riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., il precetto della norma

delegante (art. 4, primo comma, lett. c, legge 21 febbraio 1980, n.

28).

Secondo il giudice rimettente il dubbio di costituzionalità

risiedeva nel fatto che, mentre il Governo era stato delegato a

rivedere lo stato giuridico dei professori a tempo pieno mediante la

previsione di un trattamento economico superiore di almeno il 40% del

trattamento economico complessivo del personale a tempo definito, la

norma impugnata non attuava integralmente la delega, in quanto

trovava applicazione solo con riguardo allo stipendio base, non

contemplando l'ipotesi di eventuali indennità aggiuntive, come

l'indennità integrativa speciale.

2. - Si costituivano in giudizio davanti alla Corte il prof.

Silvio Romano e gli altri ricorrenti chiedendo l'accoglimento della

questione e osservando al riguardo, tra l'altro, che la necessità di

calcolare la maggiorazione sulla base dello stipendio e

dell'indennità integrativa speciale discendeva dalla natura di

quest'ultima, che costituiva un emolumento diretto a preservare lo

stipendio dal rischio della svalutazione, e che come tale era parte

integrante dello stipendio stesso seguendone, salva espressa

disposizione contraria, la sorte.

3. - Interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata.

Osservava, in proposito, l'Avvocatura generale dello Stato come la

mancata previsione dell'indennità integrativa speciale nella

maggiorazione della retribuzione spettante ai professori a tempo

pieno si giustificasse con la particolare natura di essa, che entrava

a far parte della retribuzione solo per effetto di distinta

regolamentazione legislativa.

4. - Con ordinanza emessa il 24 giugno 1986 (reg.ord. n. 394/1987)

sul ricorso proposto da Bellinello Pier Francesco contro

l'Università degli studi della Calabria ed altri, il T.A.R. per la

Calabria - Catanzaro sollevava questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 36, 76 e 77 Cost., degli

artt. 36 e 119 del d.P.R. 11 febbraio 1980, n. 382 cit., nella parte

in cui svincolano il trattamento economico degli assistenti

universitari da quello dei professori, per i quali è stato disposto

l'aggancio al trattamento dei dirigenti statali.

Secondo il giudice a quo, ne deriverebbe la violazione dell'art.

5, sesto comma, della citata legge delega 21 febbraio 1980, n. 28,

che vieta una modifica in peius della posizione degli assistenti,

nonché il mancato rispetto del principio costituzionale di

proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro (art. 36

Cost.).

5. - Si costituiva in giudizio davanti alla Corte Bellinello Pier

Francesco, chiedendo la dichiarazione di fondatezza della questione.

6. - Interveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione fosse dichiarata infondata.

Osservava l'Avvocatura come, da un lato, non sussistesse alcuna

violazione della delega, attesa l'identica formulazione dell'art. 119

d.P.R. n. 382 del 1980 e dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 28

del 1980 e, dall'altro lato, come in nessun caso potesse dedursi la

inadeguatezza della retribuzione degli assistenti dal mancato

aggancio allo stipendio dei professori di ruolo, rientrando nella

discrezionalità del legislatore differenziare il trattamento

economico di categorie prima egualmente retribuite, senza per questo

incorrere nella violazione degli artt. 3 e 36 Cost. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe sollevano due questioni concernenti

la medesima normativa; pertanto i relativi giudizi possono essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Con la prima di dette questioni il T.A.R. del Piemonte ha

impugnato l'art. 36 d.P.R. 11 luglio 1980, n.382 ("Riordinamento

della docenza universitaria") nella parte in cui prevede a favore dei

professori universitari a tempo pieno la maggiorazione del 40% della

retribuzione spettante ai professori a tempo definito, senza

comprendervi anche l'indennità integrativa speciale, e così

omettendo - sempre ad avviso del giudice a quo - di attuare

compiutamente, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., il precetto

della norma delegante (art.4, primo comma, lett. c, legge 21 febbraio

1980 n. 28).

La questione non è fondata.

È vero che la legge delega, nel citato art. 4, dispone che al

docente universitario a tempo pieno deve essere assicurato un

trattamento economico superiore di almeno il quaranta per cento del

"trattamento economico complessivo" del corrispondente personale a

tempo definito; mentre la norma delegata, oggetto dell'impugnazione,

non comprende nel calcolo della maggiorazione anche l'indennità

integrativa speciale.

Tuttavia non è possibile ritenere che sussista la lamentata

violazione della delega, in quanto deve escludersi che

nell'espressione "trattamento economico complessivo" possa rientrare

la detta indennità.

Questa Corte con la recente sentenza n. 220 del 1988 ha, con ampia

ed analitica motivazione, escluso che, allo stato della legislazione

vigente, l'indennità integrativa speciale possa costituire un

elemento della retribuzione spettante all'impiegato statale, avendo

invece di regola, per la sua natura e funzione, una propria

autonomia.

Né in contrario vale l'unico argomento addotto, che fa perno

sull'espressione "complessivo", usata, come s'è detto, dalla legge

delega.

Il rilievo, invero, si ancora ad un elemento puramente letterale,

trascurando quello logico, che per converso non può essere omesso in

un corretto procedimento ermeneutico.

Al riguardo è decisiva l'osservazione che, a seguire la tesi del

giudice a quo, il docente universitario a tempo pieno percepirebbe

due volte (una volta parzialmente, e cioè per il 40%, e, l'altra,

completamente per la sua qualità di pubblico dipendente)

l'indennità integrativa speciale. Per contro, quest'ultima, in

quanto strettamente e specificamente correlata all'esigenza di

compensare l'aumentato costo della vita, non può essere, per

definizione, percepita che una sola volta. Trattasi di una regola

generale che consegue di necessità alla funzione di detta indennità

e che peraltro è ribadita anche legislativamente (arg. ex art. 1,

quarto comma, e 2, sesto comma, legge 27 maggio 1959, n. 324).

Deve quindi concludersi che nell'espressione "trattamento

economico complessivo", usata dal citato art. 4, non rientra

l'indennità integrativa speciale e che la norma impugnata non si

discosta affatto dall'ambito della delega.

3. - Per quanto possa sembrare ultroneo, ritiene la Corte di

dover rilevare come la differenza del trattamento economico, che

forma oggetto di questo giudizio, abbia una consistenza minima, se

non addirittura irrisoria. Pertanto la sua esclusione non è affatto

idonea ad incidere negativamente su uno degli scopi essenziali della

riforma universitaria, ossia quello, autorevolemte posto in rilievo,

di ricondurre gli studiosi ai doveri primari della ricerca e

dell'insegnamento sulla base di una libera scelta, sostenendone anche

con un'adeguata retribuzione la vocazione esclusiva agli studi. La

mancata realizzazione di tale finalità, suscettibile di

compromettere l'effettivo progresso culturale e quindi l'evoluzione

socio-economica del Paese, si ricollega ad un complesso di cause, tra

cui rientra sicuramente anche la mancata previsione di una congrua

retribuzione, tale da compensare i mancati guadagni della libera

professione.

Perciò la Corte, pur non potendo riconoscere, per insuperabili

ragioni tecnico-giuridiche, la fondatezza della questione, relativa

ad un emolumento economicamente insignificante, non può non

auspicare che la riforma universitaria possa avere, nell'ulteriore

fase di attuazione, i necessari ed opportuni miglioramenti anche

sotto l'aspetto retributivo.

4. - Pure infondata è l'altra questione con cui il T.A.R. della

Calabria-Catanzaro, ha dedotto, in riferimento agli artt.36, 76 e 77

Cost., l'illegittimità costituzionale degli artt. 36 e 119 d.P.R. 11

febbraio 1980, n. 382 cit., nella parte in cui svincolano il

trattamento economico degli assistenti universitari da quello dei

professori, per i quali è stato disposto l'aggancio al trattamento

dei dirigenti statali; risulterebbe così violato l'art.5, sesto

comma, della citata legge delega 21 febbraio 1980, n.28, che vieta

una modifica in peius della posizione degli assistenti e non sarebbe

altresì osservato il principio di proporzionalità della

retribuzione alla qualità del lavoro, sancito dall'art. 36 Cost.

Per quanto concerne il primo profilo, è sufficiente notare come

la formula della legge delega ("gli assistenti dell'attuale ruolo ad

esaurimento... conservano il loro stato giuridico ed economico")

coincide esattamente con quella accolta dal cit. art. 119 del

provvedimento delegato ("gli assistenti del ruolo ad esaurimento...

conservano il loro stato giuridico ed economico").

Pertanto, data la corrispondenza addirittura letterale dei due

precetti, non si vede come possa adombrarsi una violazione della

delega.

In effetti, quel che viene in discussione non è un contrasto tra

la norma delegante e quella delegata, bensì il coordinamento della

intera normativa in dipendenza del sopravvenuto aggancio dei docenti

universitari ai dirigenti statali. In una tale ottica, si tratta

quindi di stabilire se l'indicata equiparazione debba avere

automaticamente effetto anche sugli assistenti ovvero se possa

rimanere circoscritta soltanto ai docenti. La scelta in questo

secondo senso rientra nei compiti del legislatore e non può certo

ritenersi viziata di illegittimità costituzionale, data la notevole

differenza esistente tra le due categorie, certamente non

equiparabili. Né regge l'altra censura, relativa all'art. 36 Cost.,

in quanto non può ritenersi che venga violato il principio della

proporzionalità della retribuzione per il solo fatto che non sia

esteso ad una categoria, ben differenziata e con funzioni certamente

di minor rilievo (quella degli assistenti universitari), un vantaggio

accordato ad altra categoria (dei professori), a cui è affidata la

funzione fondamentale nell'ambito del sistema universitario, ossia

quella della direzione della ricerca e della didattica.

Invero, non è sufficiente addurre un mutamento favorevole della

disciplina giuridica relativa a determinati soggetti (docenti)

perché ciò, di per sé, implichi necessariamente, nei confronti di

una altra e diversa categoria, la violazione del principio sancito

dall'art.36 Cost. Ed, in particolare, può aggiungersi che non è

affatto escluso che la retribuzione degli assistenti possa risultare

ancora proporzionata alla qualità e quantità del lavoro (peraltro

sul punto manca qualsiasi specifica contestazione).

Ne consegue che anche tale censura non può trovare accoglimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 36 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"),

sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dal T.A.R. per il

Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 36 e 119 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,

sollevata, in riferimento agli artt. 36, 76 e 77 Cost., dal T.A.R.

per la Calabria-Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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