Corte costituzionale

Sentenza n. 375/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/10/1993 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione

delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e

sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria),

promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dalla Corte di

cassazione sul ricorso proposto dal Comune di La Spezia contro la

s.n.c. Pastificio Frediani Montecatini, iscritta al n. 124 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto La Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, nel giudizio

sul ricorso promosso dal Comune di La Spezia avverso la sentenza n.

248 del 1988 pronunciata dal Pretore di La Spezia in una causa di

opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione

amministrativa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11

(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in

materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e

polizia veterinaria).

La Corte rimettente ricorda, in via preliminare, che fra le

funzioni amministrative in materia di igiene e sanità, trasferite

alle regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vi sono quelle

concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio

e lavorazione delle sostanze alimentari (art. 27, lett. e del decreto

citato) e riconosce la competenza regionale per l'applicazione delle

sanzioni amministrative nei casi di violazione delle leggi

disciplinatrici della materia.

La Regione Liguria - ricorda la Corte di Cassazione - ha adottato

una legge generale per l'applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie (legge 2 dicembre 1982, n. 45) che, all'art. 7, ultimo

comma, individua quale organo competente a comminare la sanzione

quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Con la legge

14 aprile 1983, n. 11, la Regione ha poi introdotto ulteriori norme

per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella specifica materia

dell'igiene e della sanità pubblica. L'art. 4 di tale legge introduce un criterio diverso rispetto a quello del luogo della commessa

violazione, attribuendo le funzioni di cui alla legge regionale al

sindaco del comune nel cui territorio la violazione viene accertata.

Tale disposizione appare al giudice a quo sfornita di

giustificazione razionale, anche alla luce di quanto disposto dalla

legge regionale generale (la n. 45 del 1982), e viene dunque

censurata in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Vi sarebbe altresì violazione dell'art. 117 della Costituzione.

La normativa regionale, nella materia in esame, non può infatti

ledere i principi generali fissati dalla legislazione statale: e ora,

in tema di sanzioni amministrative l'art. 17, quinto comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede come ufficio territorialmente

competente quello del luogo dove è stata commessa la violazione.

La norma impugnata, prosegue la Corte rimettente, contrasta anche

con il principio di buon andamento dell'amministrazione posto

dall'art. 97 della Costituzione, considerata la mera casualità con

cui si accerta la presenza della sostanza alimentare in un

determinato luogo - che può non coincidere con quello di produzione

ed essere dislocato nel territorio di altra regione - con il rischio,

in tali ipotesi, che il produttore sia assoggettato, per il medesimo

fatto, alla potestà sanzionatoria di due diverse regioni. Considerato in diritto Dubita la Corte di Cassazione, prima sezione civile, in

riferimento agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, della

legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione

Liguria 14 aprile 1983, n. 11, nella parte in cui individua quale

organo competente ad applicare la sanzione amministrativa quello del

luogo di accertamento della violazione, anziché quello in cui è

stata commessa la violazione della vigente normativa in materia di

igiene e sanità pubblica.

La questione è fondata.

Fra le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità,

trasferite alle regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vi sono,

come ricorda anche il giudice a quo, quelle concernenti la tutela

igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle

sostanze alimentari: è dunque fuori discussione la competenza

regionale per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative

(si veda, nella giurisprudenza più recente di questa Corte, la sent.

n. 1034 del 1988).

Non per questo, il legislatore regionale può sottrarsi

all'osservanza dei principi fondamentali posti dal legislatore

statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, secondo quanto

già precisato da questa Corte (v., ad es., la sent. n. 350 del

1991). Nella materia in esame, l'art. 17 della legge 24 novembre

1981, n. 689, introduce un principio sugli uffici territorialmente

competenti che vincola il legislatore regionale, anche a salvaguardia

del buon andamento dell'attività amministrativa.

Va infine considerato che la disposizione di cui all'art. 4 della

legge regionale n. 11 del 1983, incongruamente derogando alla legge

generale sull'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 7,

ultimo comma, legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45), introduce un

elemento di contraddittorietà nella stessa legislazione della

Regione, e va dunque censurato anche alla luce del canone di

razionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge

della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione

delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e

sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria),

nella parte in cui individua quale organo competente all'esercizio

delle funzioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45

(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di

competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o

sub delegati), il Sindaco del comune nel cui territorio la violazione

è stata accertata, anziché il Sindaco del comune in cui la

violazione è stata commessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:375 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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