Corte costituzionale

Sentenza n. 374/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1992 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 413/1989

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,

(Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei

dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché

in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella

legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 3

giugno 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sui

ricorsi riuniti proposti da Scartozzi Franco contro il Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale ed altri, iscritta al n. 158 del

registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Scartozzi Franco e

dell'E.N.P.A.I.A. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avvocato Alessandro Pace per Scartozzi Franco e

l'E.N.P.A.I.A. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il T.A.R. del Lazio, sui ricorsi riuniti proposti dal dott.

Franco Scartozzi avverso due successive note con le quali il

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale non approvava le

delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale

Previdenza e Assistenza Impiegati dell'Agricoltura - E.N.P.A.I.A.,

che confermavano il ricorrente nella carica di direttore generale

dell'Ente per il quinquennio 1990-1995, successivamente al compimento

del 65° anno di età, con ordinanza del 3 giugno 1991, pervenuta alla

Corte Costituzionale il 17 marzo 1992 (R.O. n. 158 del 1992), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma

quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,

convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37,

nella parte in cui non estende anche ai dirigenti degli enti di cui

alla legge 20 marzo 1975, n. 70, le disposizioni di cui all'art. 15,

secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e all'art.

10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,

convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Tale disposizione contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione

operando una irragionevole discriminazione, ai soli fini del

collocamento a riposo, tra i dirigenti dello Stato e quelli degli

enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, tra cui rientra

l'E.N.P.A.I.A., ad essi equiparati in via generale in base all'art. 2

della legge 8 marzo 1985, n. 72, per il trattamento giuridico ed

economico.

Il giudice a quo ha osservato che la questione è ugualmente

rilevante anche se si segue la tesi del Ministero secondo cui la

suddetta equiparazione sarebbe stata stabilita solo per i dirigenti

di cui all'art. 18 della legge n. 70 del 1975, mentre sarebbe escluso

il direttore generale, il cui stato giuridico ed economico è

disciplinato da altre norme della legge stessa (artt. 5 e 20),

perché l'art. 5 del regolamento approvato dal Consiglio di

Amministrazione dell'E.N.P.A.I.A. in data 28 settembre 1978, prevede

che per tutti i casi non contemplati dalla legge n. 70 del 1975 si

applicano al direttore generale le norme vigenti per il restante

personale, ivi comprese quelle sul limite massimo di età per la

permanenza in servizio.

2. - Nel giudizio si sono costituiti il dott. Scartozzi e

l'E.N.P.A.I.A. Hanno osservato che non è accoglibile la tesi

eseguita dal T.A.R. secondo cui la disposizione impugnata è

applicabile solo ai dirigenti civili dello Stato, perché il

legislatore quando ha voluto la estensione lo ha detto espressamente,

in quanto detta volontà non risulta in alcun modo e, comunque,

l'interprete deve preferire la interpretazione sistematica la quale

rende possibile la estensione ai dirigenti del parastato ed in

particolare al dirigente generale dell'E.N.P.A.I.A.

In tal modo risulterebbe sanata la violazione dell'art. 3 e

valorizzato l'intento di attuare nell'ambito del pubblico impiego la

estensione maggiormente possibile del diritto a raggiungere il

massimo della pensione. Anche se l'espressione "dirigenti civili

dello Stato" contenuta nella norma impugnata si intendesse in senso

ristretto, si potrebbe ugualmente ritenere l'applicabilità del

beneficio di cui trattasi ai dirigenti del parastato e al direttore

generale dell'E.N.P.A.I.A. per effetto dell'equiparazione operata

dall'art. 20 della legge n. 70 del 1975.

In subordine hanno concluso per la declaratoria di illegittimità

costituzionale della norma denunciata, perché si sarebbe discostata

in modo contraddittorio ed immotivato dall'intento già perseguito ed

esplicitato di equiparare le due categorie dei dirigenti dello Stato

e dei dirigenti degli enti di cui alla legge n. 70 del 1975.

3. - Nel giudizio è, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale

dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione

richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la

quale il collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età è

la regola, e il prolungamento di detta età a 70 anni è una deroga e

come tale non può essere invocata come tertium comparationis nel

giudizio di legittimità costituzionale.

4. - Nella imminenza dell'udienza la difesa dello Scartozzi e

dell'E.N.P.A.I.A. ha presentato memoria illustrativa.

Ha insistito anzitutto sull'applicabilità della disposizione

denunciata anche ai dirigenti del parastato e al direttore generale

dell'E.N.P.A.I.A., per la sussistenza dell'equiparazione con i

dirigenti civili dello Stato sia in via diretta (art. 20 della legge

n. 70 del 1975), che in via indiretta (regolamento organico dell'ente

di appartenenza ai sensi dell'art. 2 della legge n. 72 del 1985).

Ha poi rilevato che la conferma della identificazione delle due

categorie si trae anche dalla espressa previsione legislativa (art. 2

della legge 8 marzo 1985, n. 72, che ha disposto che dal 1° luglio

1985 e fino alla riforma della dirigenza statale e degli altri enti

pubblici istituzionali e territoriali, si applicano ai dirigenti del

parastato le misure e la disciplina del trattamento economico dei

dirigenti statali; l'art. 9 della legge 17 aprile 1984, n. 79,

secondo cui, con decorrenza 1° gennaio 1985, lo stato giuridico e il

trattamento economico dei dirigenti degli enti disciplinati dalla

legge 20 marzo 1975, n. 70 sono stati resi omogenei a quelli dei

dirigenti statali); che la volontà del legislatore di effettuare la

detta equiparazione si evince anche dai lavori preparatori.

È stata confutata la tesi del Ministero del lavoro e si è anche

rilevato che è possibile il sindacato della scelta discrezionale del

legislatore a favore dei dirigenti civili dello Stato in base ai

principi della razionalità, della ragionevolezza e della coerenza

dell'ordinamento; che non sono chiare le ragioni per le quali solo

per il collocamento a riposo si sia voluta effettuare una

discriminazione tra le due categorie di dirigenti; che sussiste la

esigenza di ripristinare la coerenza dell'ordinamento con una scelta

univoca ed obbligata a favore di una categoria persistentemente

equiparata a quella statale; che le precedenti sentenze della Corte

(sentt. nn. 490 del 1991 e 461 del 1989) non trovano applicazione per

la peculiarità della fattispecie; che, infine, la pronuncia

richiesta non comporterebbe alcun pregiudizio per il bilancio dello

Stato, ma, al contrario, una riduzione degli impegni di spesa

relativi agli aspetti pensionistici, oltre al vantaggio, in termini

di efficienza della pubblica amministrazione, derivante dalla

permanenza in servizio di personale di elevata qualificazione ed

esperienza. Considerato in diritto

1. - La Corte deve verificare se l'art. 1, comma quarto-quinquies,

del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con

modificazioni, in legge n. 37 del 1990, nella parte in cui limita ai

soli dirigenti civili dello Stato, con esclusione dei dirigenti degli

enti di cui alla legge n. 70 del 1975, la facoltà di essere

trattenuti in servizio oltre il compimento del sessantacinquesimo

anno di età e fino al settantesimo, allo scopo di conseguire il

diritto al massimo trattamento pensionistico, violi l'art. 3 della

Costituzione, perché creerebbe una irragionevole discriminazione tra

due categorie di dirigenti, equiparate in via generale in base

all'art. 2 della legge n. 72 del 1985 per il trattamento giuridico ed

economico, ed, in particolare, con il direttore generale

dell'E.N.P.A.I.A. per il quale trovano applicazione le norme vigenti

per i dirigenti, tra cui quelle che prevedono il limite massimo di

sessantacinque anni per la permanenza in servizio.

2. - La questione non è fondata.

La legge 20 marzo 1975, n. 70, contiene una particolare disciplina

per la dirigenza generale degli enti pubblici (art. 20) rispetto a

quella dei dirigenti (art. 18) per quanto riguarda la nomina, il

trattamento economico ed il rapporto di impiego. Per il direttore

generale il rapporto è a tempo determinato; la sua durata è

prevista in anni cinque con possibilità di rinnovo. L'art. 5, ultima

parte, della detta legge stabilisce che la scelta del direttore

generale può avvenire tra i funzionari dell'ente e che l'assunzione

è fatta con contratto a tempo determinato. La stessa disciplina è

prevista per il direttore generale dell'E.N.P.A.I.A dall'art. 1 del

regolamento dell'Ente approvato nella seduta del 28 settembre 1978.

La rinnovazione dell'incarico ovviamente è affidata alla

discrezionalità dell'Ente.

2.1 - Dalla richiamata disciplina normativa e regolamentare si deduce che quello di direttore generale è piuttosto un incarico di

durata limitata nel tempo (cinque anni), con facoltà dell'ente di

non rinnovarlo fin dalla scadenza del primo quinquennio.

La invocata estensione della disciplina legislativa del rapporto

dei dirigenti sia se appartenenti al cosiddetto parastato che

all'amministrazione statale e che riguarda rapporti a tempo

indeterminato, trova un serio ostacolo nella temporaneità

dell'incarico del direttore generale degli enti suddetti, limitato a

cinque anni con rinnovo affidato alla discrezionalità dell'Ente.

2.2 - Né ai fini dell'assimilazione integrale tra le due

categorie rileva la situazione del ricorrente, il cui incarico di

direttore generale sembra essere stato più volte rinnovato in modo

tale che l'ultimo rinnovo importa il superamento del limite di età

dei sessantacinque anni. La situazione peculiare del ricorrente non

può essere assunta a regola generale valida per tutti i direttori

generali degli enti del parastato.

3. - Ma anche a considerare i direttori generali come appartenenti

alla più vasta categoria dei dirigenti del parastato, non si può

estendere ad essi la disciplina dettata dalla disposizione censurata

per i soli dirigenti civili dello Stato.

Come più volte affermato da questa Corte (sent. n. 440 del 1991;

ordd. nn. 96, 170, 193 del 1992), la regola generale per tutti i

pubblici dipendenti rimane quella del collocamento a riposo a

sessantacinque anni di età nonostante le varie deroghe apportate per

singole categorie. La loro previsione è affidata alla

discrezionalità del legislatore a seguito e per effetto

dell'apprezzamento delle ragioni che la legittimano e la fondano e

che si concretizzano in esigenze differenti per le varie categorie di

pubblici dipendenti. Tra esse la necessità di non privarsi di

particolari esperienze e capacità che assicurano il buon andamento

dell'amministrazione statale. L'esercizio del relativo potere del

legislatore, siccome sorretto da ragionevoli motivi, non costituisce

un mero arbitrio e si sottrae, quindi, al sindacato di legittimità

costituzionale.

3.1 - Né la deroga può essere estesa ad altre categorie di

dirigenti con sentenza cosiddetta additiva. La norma invocata non è

dotata di una forza espansiva tale da rendere logicamente possibile e

necessitata una sua automatica applicazione anche ad altre categorie

di dirigenti oltre quelli dello Stato, proprio perché concreta

l'esercizio di un potere discrezionale del legislatore (sent. n. 491

del 1991). Al suddetto fine non è rilevante la dedotta equiparazione

dei dirigenti del parastato ai dirigenti dello Stato per il

trattamento giuridico ed economico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre

1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. del Lazio con la

ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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