Corte costituzionale

Sentenza n. 374/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1989 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, terzo

comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U. delle norme sulle

prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari

dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dalla

Corte dei Conti sul ricorso proposto da Cappugi Giuseppe e il

Ministero dei Trasporti, iscritta al n. 11 del registro ordinanze

1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Cappugi Giuseppe nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Giulio Correale per Cappugi Giuseppe e l'Avvocato

dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte dei Conti, con ordinanza 21 ottobre 1987 (R.O. n. 11

del 1989) - emessa nel corso di un giudizio promosso da un dipendente

statale dimissionario, il quale chiedeva che gli fosse attribuito il

trattamento di pensione, previo riconoscimento del suo diritto ad

usufruire, in quanto coniugato, del beneficio previsto dall'art. 42,

terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale della norma ivi contenuta,

nella parte in cui non prevede che spetti anche al dipendente di

sesso maschile dimissionario, coniugato o con prole a carico, ai fini

del compimento dell'anzianità minima necessaria per maturare il

diritto a pensione, un aumento del servizio utile sino ad un massimo

di cinque anni.

Secondo il giudice a quo la norma impugnata, col limitare detto

beneficio alle sole dipendenti statali, contrasterebbe innanzitutto

con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, introducendo una

discriminazione ingiustificata, fondata su una concezione superata

sul ruolo dell'uomo e della donna nella famiglia e nella società.

Contrasterebbe, inoltre, con gli artt. 29, secondo comma, 31, primo

comma, e 37 della Costituzione, in quanto violerebbe il principio di

uguaglianza fra i coniugi nella famiglia e fra i sessi nel lavoro.

Discriminerebbe, infine, le famiglie in cui dipendente statale è

l'uomo rispetto a quelle in cui dipendente statale è la donna.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata, in base ai principi affermati nella sentenza n. 498 del

1988 e nell'ordinanza n. 868 del 1988.

Si è costituita pure la parte privata, prospettando la

possibilità di un'interpretazione della norma impugnata, dopo

l'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903 sulla parità

di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, nel senso che

il beneficio concesso alle dipendenti debba ritenersi esteso ai

dipendenti statali.

Ove non si ritenga di poter aderire a tale interpretazione, la

parte privata ha insistito per la declaratoria d'illegittimità

costituzionale della norma impugnata nei sensi prospettati con

l'ordinanza di rimessione. Si sottolinea l'esistenza di profili

diversi da quelli esaminati nell'ordinanza n. 868 del 1988 di questa

Corte. Nella memoria depositata si deducono, in particolare, una

"discriminazione tra i nuclei familiari nei quali il dipendente

pubblico è la donna e quelli nei quali il dipendente pubblico è

l'uomo", nonché una discriminazione nell'ambito delle famiglie in

cui entrambi i coniugi siano dipendenti pubblici, impedendosi ad

essi, "in relazione alle esigenze della famiglia ed alle scelte

personali, di decidere quale dei due debba assumersi l'onere

dell'andamento familiare e quale debba, invece, continuare a

lavorare". La normativa impugnata pregiudicherebbe non soltanto il

dipendente di sesso maschile, ma, in alcuni casi, "la stessa donna

coniugata ad altro dipendente pubblico, la quale è posta nella

condizione di operare - nell'interesse della famiglia - la scelta

forzata di dimettersi dal servizio, anche nel caso in cui tale

interesse sarebbe meglio salvaguardato, dal punto di vista economico

e da quello della disponibilità personale, dalle dimissioni del

marito". Pregiudicherebbe, inoltre, la prole, allorché questa non

possa "usufruire dell'assistenza di uno dei genitori, perché il

dipendente pubblico è il padre, anziché la madre, con l'ulteriore

conseguenza che il dipendente pubblico vedovo, ove lo impongano

imprescindibili necessità familiari, deve scegliere se sacrificare

la cura dei figli o compromettere la sicurezza economica della

famiglia, dimettendosi prima di aver maturato il diritto alla

pensione". Considerato in diritto

1. - La Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre

1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede che spetti anche al

dipendente statale di sesso maschile dimissionario, coniugato o con

prole a carico, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita dal

secondo comma dello stesso articolo per il conseguimento del diritto

a pensione, un aumento del servizio effettivo sino al massimo di

cinque anni.

Il giudice a quo ha dedotto che la norma impugnata, limitando il

beneficio alle sole dipendenti statali, introdurrebbe una

discriminazione in base al sesso, in contrasto con gli artt. 3 e 51

della Costituzione. Contrasterebbe, inoltre, con gli artt. 29,

secondo comma, e 31, primo comma, della Costituzione, violando il

principio di uguaglianza fra i coniugi nella famiglia e discriminando

le famiglie in cui dipendente statale è l'uomo, rispetto a quelle in

cui dipendente statale è la donna. Violerebbe, infine, l'art. 37

della Costituzione, ponendosi in contrasto con il principio di

uguaglianza fra i sessi in materia di lavoro.

2. - La parte privata, costituitasi, ha chiesto che la questione

sia dichiarata inammissibile, per essere stato l'art. 42, terzo

comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 modificato dalla l. 9 dicembre

1977, n. 903 (sulla parità di trattamento fra uomini e donne in

materia di lavoro), la quale avrebbe esteso il beneficio concesso

alle dipendenti anche ai dipendenti statali.

L'assunto, peraltro, è già stato disatteso dal giudice a quo e

questa Corte non ha motivo per discostarsi dal suo orientamento,

tenuto conto che la l. n. 903 del 1977 ha inteso parificare la

posizione dell'uomo e della donna nel lavoro, ma ha esplicitamente

previsto che possano sussistere normative differenziate in materia

pensionistica (cfr. art. 4), così da doversi escludere l'abrogazione

implicita di tutte le norme che - come quella oggetto del giudizio di

costituzionalità - stabiliscono un trattamento più favorevole per

la donna.

In proposito, del resto, questa Corte con la sentenza n. 498 del

1988 - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4

della l. n. 903 del 1977, nella parte in cui subordinava

all'esercizio di un'opzione il diritto delle lavoratrici, in possesso

dei requisiti per la pensione di vecchiaia, di continuare a prestare

la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini

- ha ritenuto che la norma presuppone, in materia di età

pensionistica, una disciplina differenziata tra lavoratori e

lavoratrici, non illegittima.

3. - Venendo all'esame del merito della questione, va ricordato

che, con ordinanza n. 868 del 1988, questa Corte ha già affermato

che l'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non

contrasta con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui

limita alle sole dipendenti statali coniugate, o con prole a carico,

il beneficio dell'aumento del servizio effettivo fino al massimo di

cinque anni per il compimento dell'anzianità necessaria a maturare

il diritto a pensione. Con l'anzidetta ordinanza è stato ribadito il

principio - enunciato in via generale nella sentenza n. 498 del 1988

- secondo il quale la previsione, per la donna, di un trattamento di

maggior favore rispetto all'uomo circa l'età pensionistica, non

contrasta col principio di parità in materia di lavoro:

l'attribuzione di benefici, ai fini del collocamento anticipato in

pensione della lavoratrice, rispetto al lavoratore, trova razionale

giustificazione nella particolare vocazione familiare della donna,

riconosciutale dall'art. 37 della Costituzione.

Detta giustificazione appare di significativa pertinenza anche con

riguardo al beneficio previsto dall'art. 42, terzo comma, del d.P.R.

n. 1092 del 1973, in quanto esso tende a consentire alla donna una

sua scelta, che la proietta più intensamente nell'ambito familiare,

attenuandone il conseguente disagio economico.

In relazione ai riflessi della società in evoluzione sul rapporto

di pubblico impiego ed alle relative implicazioni retributive, spetta

esclusivamente al legislatore determinarne contenuti e limiti di

incidenza e, per quanto riguarda la fattispecie, l'opportunità di

abrogare o modificare la norma impugnata. In questa linea si è

infatti già inserito l'art. 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17,

conv. nella legge 25 marzo 1983, n. 79, in materia di trattamento

pensionistico nei casi di quiescenza anticipata.

Con questa disciplina il legislatore - anziché sopprimere o

limitare la facoltà del dipendente statale, volta a conseguire il

pensionamento anticipato a domanda - l'ha confermata riducendo,

però, il trattamento di quiescenza, con l'attribuzione

dell'indennità integrativa speciale non più per intero, ma soltanto

in proporzione agli anni di servizio prestato.

Il beneficio attribuito dall'art. 42, terzo comma, del d.P.R. n.

1092 del 1973, ha subito, così, una diminuzione nella sua

consistenza economica, ma è stato conservato dalla rinnovata

valutazione normativa, confermandosi alla donna la facoltà di

scegliere tra l'attività lavorativa e il più ampio impegno

familiare.

4. - Sulla base delle su dette considerazioni, la questione va

dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3, 37 e 51 della

Costituzione.

La valutazione di non fondatezza è da riferire anche alla

deduzione del giudice a quo, relativa agli artt. 29, secondo comma, e

31, primo comma, della Costituzione.

L'art. 29, secondo comma, dispone che il matrimonio è fondato

sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti

stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Questa Corte

ha affermato che la norma attiene essenzialmente alla disciplina

dello status di coniuge, che deve avere base paritaria in relazione

ai connessi diritti e ai doveri.

L'art. 31, primo comma, a sua volta, si riferisce soltanto alle

situazioni legate da un rapporto di necessità con la formazione

della famiglia (sentenza n. 252 del 1983) e con l'adempimento dei

compiti relativi e non anche alle situazioni ad incidenza indiretta

su essi.

Spetta alla discrezionalità del legislatore, con la salvaguardia

dei valori costituzionali, apprestare le misure atte ad agevolare

l'adempimento, da parte dei coniugi, dei loro compiti nella famiglia,

e di valutare i riflessi della disciplina degli aspetti economici,

eventualmente implicati, in relazione all'osservanza del principio di

parità. In questa linea assume particolare rilievo il già ricordato

precetto posto in materia di lavoro femminile dall'art. 37 della

Costituzione, che ha affermato l'"essenziale funzione familiare"

della donna. Peraltro, tale funzione non deve impedire la piena

realizzazione della donna in correlazione ad attività da esplicare,

a parità dell'uomo, al di fuori della famiglia, sì da non

circoscrivere soltanto in quest'ambito risorse preziose.

La norma impugnata, in quanto diretta ad agevolare tale scelta,

non si pone pertanto in contrasto né con l'art. 29, secondo comma,

né con l'art. 31, primo comma, della Costituzione, giacché il

beneficio da essa attribuito alle impiegate statali (e non

agl'impiegati) non è irragionevole o discriminatorio, ma è

giustificato dal perseguimento di un valore costituzionalmente

protetto, a fronte del quale appare di mero fatto il pregiudizio

lamentato, come tale inidoneo ad avere rilievo nel giudizio di

legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (T.U.

delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti

civili e militari dello Stato), sollevata con l'ordinanza indicata in

epigrafe in riferimento agli artt. 3, 29, secondo comma, 31, primo

comma, 37 e 51 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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