Corte costituzionale

Sentenza n. 373/2002

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio

1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione

regionale), e dell'art. 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio

1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed

economico del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo

nazionale del 29 aprile 1983), promossi con ordinanze emesse il

5 luglio (n. cinque ordinanze), e il 6 dicembre 2001 (n. due

ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia,

rispettivamente iscritte ai numeri 39, 40, 41, 42, 43, 62 e 69 del

registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica numeri 6, 7 e 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di costituzione di Arnaldo Caiazzo e di Maurizio

Catamero', nonché gli atti di intervento della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il Giudice

relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Luigi Paccione per Arnaldo Caiazzo, Francesco

Cipriani per Maurizio Catamero' e gli avvocati Antonio De Feo e

Nicolò Zanon per la Regione Puglia.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con l'ordinanza iscritta al n. 39 del registro ordinanze del

2002, emessa il 24 novembre 2001, il Tribunale amministrativo

regionale della Puglia, sede di Bari, ha sollevato, in riferimento

agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale "del combinato disposto" dell'articolo 32, comma 1,

della legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in

materia di organizzazione dell'amministrazione regionale), e

dell'articolo 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984,

n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico

del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale

del 29 aprile 1983), "nella parte in cui riserva la copertura del

100 dei posti messi a concorso al personale interno".

L'ordinanza è stata resa nel corso del giudizio proposto contro

la Regione Puglia da un suo dipendente, formalmente inquadrato nel

ruolo unico regionale nella sesta qualifica funzionale, munito del

titolo di studio (laurea) richiesto per accedere alla ottava

qualifica, per l'annullamento del provvedimento con cui era stato

escluso, per mancanza dei requisiti richiesti, dal "concorso interno

per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica - funzionario",

bandito con delibera della Giunta regionale del 30 dicembre 1997,

nonché degli atti connessi e conseguenti.

Il giudice rimettente rileva che il comma 1 dell'art. 32 della

legge regionale n. 7 del 1997 aveva disposto che, entro due anni

dalla sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima del

processo di trasferimento delle funzioni al sistema delle autonomie

locali, si sarebbe provveduto alla copertura dei posti vacanti del

ruolo organico regionale di ciascuna qualifica secondo le modalità

di cui allo stesso articolo, ai sensi dell'art. 39 della legge

regionale n. 26 del 1984, confermato dall'art. 61 della legge

regionale 13 aprile 1988, n. 13 (Norme per la disciplina del

trattamento giuridico ed economico del personale regionale per il

triennio 1985-1987. Accordo Nazionale per il periodo 1985-1987), e

dall'art. 46, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1990, n. 22

(Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del

personale della regione e degli Enti pubblici non economici da essa

dipendenti in attuazione dell'Accordo Nazionale per il triennio

1988/1990); che a sua volta il citato art. 39 della legge regionale

n. 26 del 1984 aveva disposto che "in occasione delle operazioni di

ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla

base della legge regionale di organizzazione, e anche per un

definitivo riequilibrio della applicazione degli istituti normativi

dei precedenti contratti, il 100 dei posti vacanti in ciascuna

qualifica funzionale, dalla seconda all'ottava, è coperto mediante

concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale

inquadrato nel livello immediatamente inferiore con un'anzianità di

servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del

titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza"; che con

l'impugnata deliberazione l'Amministrazione regionale aveva bandito i

concorsi interni riservati al personale regionale ed in particolare

il concorso interno per 482 posti di ottava qualifica funzionale,

prescrivendo come requisiti di partecipazione quelli indicati dal

predetto art. 39; che il ricorrente - escluso dal concorso non avendo

i requisiti per partecipare ad esso, in particolare non possedendo la

qualifica immediatamente inferiore all'ottava - aveva dedotto in

primo luogo che la normativa regionale andava intesa nel senso di non

imporre congiuntamente per il concorso interno il requisito del

titolo di studio e la qualifica immediatamente inferiore, ed in

secondo luogo di possedere il requisito del titolo di studio

necessario per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso

(cioè la laurea), onde "la illegittimità derivata" del bando, in

quanto gli precludeva la possibilità di concorrere indipendentemente

dalla qualifica di appartenenza.

Il giudice rimettente ritiene, quindi, la questione di

legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata,

ed all'uopo richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale

secondo cui:

a) "modalità prevalente di selezione del personale delle

pubbliche amministrazioni [e] quella del pubblico concorso, in

ossequio al disposto dell'art. 97 Cost. che impone il buon andamento

degli uffici attraverso la migliore selezione del personale garantita

appunto dalla maggior partecipazione alle procedure selettive

assicurate dal concorso esterno";

b) l'art. 97 si correla agli articoli 51 e 98 della

Costituzione, nel senso che nell'ordinamento democratico, essendo

affidato all'amministrazione, "separata nettamente da quella di

governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità

pubbliche obiettive" il concorso pubblico, quale meccanismo di

selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo

migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie

funzioni in condizione di imparzialità, valore che imporrebbe "che

l'esame sia indipendente da ogni considerazione connessa alle

condizioni personali dei vari concorrenti";

c) la possibilità di selezionare diversamente il personale

presuppone esigenze del tutto peculiari ed eccezionali, idonee a

giustificare la deroga per garantire il buon andamento;

d) analoghe conclusioni valgono con riferimento al passaggio

di impiegati alla categoria superiore;

e) la diffusione della pratica del concorso interno nel

passaggio da un livello ad un altro produce una distorsione, in

quanto, oltre a tradursi in una surrettizia reintroduzione del

sistema delle carriere in un sistema che ne presuppone invece il

superamento, incide sul principio del buon andamento;

f) l'accesso al concorso può essere condizionato al possesso

dei requisiti fissati in base alla legge, in modo da non escludersi a

priori che possa richiedersi il possesso di una precedente esperienza

nell'ambito dell'amministrazione, ove si configuri come requisito

professionale secondo ragionevolezza, mentre, quando ciò non

ricorra, la sostituzione di meccanismi selettivi esclusivamente

interni ad un apparato amministrativo non sarebbe giustificata sul

piano costituzionale.

Nel caso di specie, ad avviso del giudice rimettente, non sarebbe

ragionevole che la selezione riservata agli interni costituisca

l'unica forma di selezione, in quanto prevista per il 100 dei posti

messi a concorso, "con gli effetti paradossali e ingiustificati

indicati dal ricorrente, al quale, pur essendo in possesso del titolo

richiesto per l'accesso dall'esterno ed in astratto idoneo, è

inibita la partecipazione al concorso giacché riservata ai titolari

di mera "rendita di posizione" costituita dal possesso della

qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso in

ossequio ad una anacronistica scelta di cooptazione generalizzata che

si traduce in una sorta di globale scivolamento verso l'alto del

personale di servizio".

1.2. - Si è costituita in giudizio la Regione Puglia,

depositando memoria, nella quale sostiene la inammissibilità e

comunque l'infondatezza della questione.

L'inammissibilità deriverebbe dall'errore in cui il rimettente

sarebbe incorso sia censurando il comma 1 anziché il comma 2

dell'art. 32 della legge regionale n. 7 del 1997, che sarebbe la

disposizione contenente la riserva dei posti, sia non censurando

anche gli artt. 61 della legge regionale n. 13 del 1988 e 46, comma

2, della legge regionale n. 22 del 1990, che il primo comma

dell'art. 32 richiama al pari dell'art. 39 della legge regionale

n. 26 del 1984.

La questione sarebbe poi inammissibile anche perché il

rimettente non avrebbe specificato sotto quali profili i principi

costituzionali evocati risulterebbero violati dalle disposizioni

denunciate, onde la motivazione in punto di non manifesta

infondatezza sarebbe assolutamente generica.

Quanto all'infondatezza della questione, la Regione rileva

anzitutto che la sentenza n. 1 del 1999 aveva ritenuto

incostituzionale la normativa allora censurata in quanto la riserva

dei posti era consentita anche ai dipendenti non appartenenti alla

qualifica immediatamente inferiore, in tal modo attribuendosi

all'anzianità di servizio una funzione del tutto abnorme anche in

mancanza del titolo di studio prescritto ed a prescindere

dall'esercizio di fatto delle mansioni superiori, nonché

prevedendosi il superamento di una prova scritta di contenuto più

che mai generico e di un corso ed un esame di contenuto altrettanto

generico ed anche la possibilità di esercitare in via provvisoria le

funzioni connesse alla qualifica superiore prima dell'esaurimento del

corso e dell'esame finale. Viceversa, nel caso in esame l'accesso

alla qualifica superiore è strettamente legato all'appartenenza alla

qualifica immediatamente inferiore, al possesso del titolo di studio

prescritto e, circostanza ancor più rilevante, al necessario

superamento di due prove scritte e di una prova orale "idonee a

consentire una seria verifica della professionalità richiesta per la

qualifica da ricoprire".

La Regione illustra poi le motivazioni delle proprie scelte

legislative. Rileva innanzi tutto che la Corte avrebbe più volte

ritenuto legittime procedure di concorso interno motivate da

peculiari esigenze o valutazioni non lesive del principio di buon

andamento della amministrazione. Sottolinea, quindi, che la copertura

dei posti vacanti mediante l'esclusivo ricorso ai concorsi interni è

stata assoggettata a condizioni, rappresentate dal periodo di tempo

limitato per l'espletamento e dalla loro utilizzabilità per una sola

volta, ed è giustificata dalla stessa legge n. 7 del 1997 con

l'esigenza specifica e contingente, da essa stessa derivante, di

riorganizzazione della copertura dei posti rimasti vacanti nel ruolo

di ciascuna qualifica. La temporaneità della deroga al principio del

concorso aperto consentirebbe "di comprendere la motivazione della

scelta legislativa e di collegarla in concreto alle peculiari

situazioni che la Amministrazione si è trovata ad affrontare".

Inoltre il concorso interno, rispondendo alla aspirazione del

dipendente a migliorare la propria posizione al fine di fornire una

prestazione di più elevato livello, costituirebbe un incentivo per

stimolare gli elementi più capaci ed intraprendenti e valorizzerebbe

le esperienze acquisite all'interno dell'Amministrazione, consentendo

di coprire le vacanze rapidamente, così direttamente ricollegandosi

all'art. 97 della Costituzione.

2. - Con l'ordinanza iscritta al n. 40 del registro ordinanze del

2002, pronunciata il 23 novembre 2001, il Tribunale amministrativo

regionale della Puglia, sede di Bari, ha proposto la stessa questione

nel corso di un giudizio introdotto da quattro dipendenti di ruolo

laureate, per ottenere l'annullamento del provvedimento con cui erano

state escluse dal concorso bandito dalla Regione, "perché prive

dell'inquadramento nella qualifica immediatamente inferiore o

dell'anzianità di tre anni nella qualifica".

Con l'ordinanza iscritta al n. 41 del registro ordinanze del

2002, pronunciata il 23 novembre 2001, il Tribunale amministrativo

regionale della Puglia, sede di Bari, ha proposto identica questione

nel corso di un giudizio introdotto da un dipendente regionale di

ruolo laureato inquadrato nella quarta qualifica funzionale, avente

lo stesso oggetto di quello di cui all'ordinanza n. 40.

Con l'ordinanza iscritta al n. 42 del registro ordinanze del

2002, pronunciata il 23 novembre 2001, il Tribunale amministrativo

regionale della Puglia, sede di Bari, ha proposto la stessa questione

nel corso di due giudizi riuniti introdotti da due dipendenti

regionali di ruolo laureati inquadrati nella quarta qualifica, del

pari esclusi dal concorso in esame per difetto dei requisiti

richiesti dal bando.

Con l'ordinanza iscritta al n. 43 del registro ordinanze del

2002, pronunciata il 23 novembre 2001, il Tribunale amministrativo

regionale della Puglia, sede di Bari, ha proposto la stessa questione

nel corso di due giudizi riuniti introdotti da dipendenti regionali

di ruolo laureate inquadrate nella sesta qualifica, del pari escluse

dal concorso in esame per difetto dei requisiti richiesti dal bando.

Con l'ordinanza iscritta al n. 62 del registro ordinanze del

2002, pronunciata il 6 dicembre 2001, il Tribunale amministrativo

regionale della Puglia, sede di Bari, ha proposto la stessa questione

nel corso del giudizio introdotto da una dipendente regionale di

ruolo laureata inquadrata nella sesta qualifica funzionale, per

ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dal sopra

citato concorso, motivato dal mancato possesso dei requisiti per

parteciparvi.

Con l'ordinanza iscritta al n. 69 del registro ordinanze del

2002, pronunciata il 6 dicembre 2001, il Tribunale amministrativo

regionale della Puglia, sede di Bari, ha proposto la stessa questione

nel corso del giudizio introdotto da tre dipendenti regionali di

ruolo laureate inquadrate nella sesta qualifica funzionale, per

ottenere l'annullamento del provvedimento di esclusione dal citato

concorso, motivato dal mancato possesso dei requisiti per

parteciparvi.

Le motivazioni di queste ordinanze sono di tenore assolutamente

identico a quella dell'ordinanza n. 39 del 2002 ed in ciascun

giudizio la Regione Puglia ha depositato una memoria, di contenuto

identico a quella depositata nel giudizio di cui alla ricordata

ordinanza.

3. - Nel giudizio di cui all'ordinanza n. 41 si è costituita la

parte privata, depositando memoria nella quale sostiene la fondatezza

della questione, adducendo il proprio diritto, in quanto munito del

diploma di laurea, "a partecipare a tutti i concorsi pubblici per

l'accesso alla VIII qualifica funzionale come da vigente contratto

collettivo di lavoro e come da previsione dell'art. 97 della

Costituzione". L'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7 del

1997, restringendo ai soli dipendenti già inquadrati nella VII

qualifica funzionale il diritto di partecipare al concorso per

l'accesso alla VIII qualifica, opererebbe un'ingiustificata

disparità di trattamento tra soggetti meritevoli di pari tutela,

travolgendo ogni principio di logicità e di razionalità delle leggi

e vulnerando la prescrizione costituzionale del pubblico concorso

come mezzo esclusivo di accesso nel pubblico impiego e "di ascesa

nelle superiori qualifiche". D'altro canto, la procedura derogatoria

e speciale di cui all'art. 39 della legge regionale n. 26 del 1984,

illegittimamente "recuperata" ad onta della sua natura eccezionale,

sarebbe finalizzata alla valorizzazione delle professionalità

formatesi all'interno dell'ente. L'eccezionalità della previsione

sarebbe provata dal fatto che i concorsi riservati avrebbero dovuto

essere indetti entro il 21 dicembre 1984, al fine di impedire ai

dipendenti privi di titolo alla data di entrata in vigore della legge

di maturare i requisiti soggettivi per parteciparvi dopo di essa. La

Regione Puglia, avvalendosi della norma eccezionale a distanza di

quattordici anni, avrebbe consentito illegittimamente a dipendenti di

VII qualifica medio tempore laureatisi di ricoprire il 100 di posti

vacanti della qualifica apicale della carriera di concetto senza il

confronto del concorso pubblico con altri candidati. La violazione

della Costituzione sarebbe manifesta.

4. - Nel giudizio di cui all'ordinanza n. 42 si è costituita la

parte privata, depositando memoria nella quale sostiene la fondatezza

della questione, sulla base di principi ricavati dalla giurisprudenza

della Corte. Del tutto irragionevolmente la norma impugnata

precluderebbe la partecipazione al concorso a chi è in possesso

della laurea, richiesta per l'accesso al posto dall'esterno, e la

consente a chi, pur in servizio con la qualifica immediatamente

inferiore, ne sia sprovvisto, restando incomprensibile perché tre

anni di servizio nella qualifica inferiore debbano valere più della

laurea.

Inoltre il concorso in esame avrebbe determinato lo

"scivolamento" verso l'alto di circa 2.500 unità di personale

interno, cioè della totalità dei partecipanti.

5. - Nell'imminenza della pubblica udienza la Regione ha

depositato memorie illustrative di identico contenuto.

Ribadite le eccezioni di inammissibilità già formulate, la

Regione afferma che il richiamo alle sentenze di questa Corte n. 1

del 1999 e n. 194 del 2002 non sarebbe pertinente per la

particolarità delle fattispecie da esse esaminate. Ed anche

l'ulteriore giurisprudenza della Corte sui concorsi interni

risulterebbe relativa a profili del tutto diversi da quelli presenti

in questo giudizio.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, la violazione del

principio del buon andamento della pubblica amministrazione si

configurerebbe solo nei casi in cui la disciplina impugnata risulti

arbitraria o irragionevole, essendo rimessa al legislatore un'ampia

discrezionalità nella scelta dei sistemi e delle procedure di

progressione in carriera dei pubblici dipendenti, riconosciuta anche

a proposito dell'ammissione di particolari categorie di pubblici

dipendenti a concorsi riservati.

I principi sulla derogabilità della regola del concorso

sarebbero stati del resto applicati dalla Corte in un caso simile a

quello in oggetto, deciso dalla sentenza n. 331 del 1988.

Infine la legge regionale n. 7 del 1997, nella parte relativa al

concorso di cui trattasi, avrebbe recepito ed applicato l'accordo

nazionale 1982-1984 e sarebbe applicativa di norma di diretta

derivazione pattizia, per cui il sindacato sulle scelte sindacali e

sugli esiti contrattuali delle stesse sarebbe possibile solo in caso

di previsioni palesemente arbitrarie e contraddittorie.

Nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 41 e 42, le memorie della

Regione replicano alle memorie di costituzione delle parti private.

In particolare la Regione ritiene che, al contrario di quanto

sostenuto dalle parti private, la scelta del concorso riservato non

sarebbe lesiva dei principi costituzionali invocati, ed in

particolare assume che la deroga al concorso pubblico sarebbe

giustificata da esigenze specifiche ed eccezionali, legate alla

riorganizzazione dell'ordinamento regionale, rigorosamente indicate

nel provvedimento impugnato.

Inoltre, con riferimento alla deduzione secondo cui non sarebbe

stato possibile "recuperare" la procedura concorsuale della risalente

legge del 1984, la Regione sostiene che, essendo tale procedura

ancorata alla riorganizzazione realizzata con la legge n. 7 del 1997,

ne risulterebbe la contestualità fra la riforma e l'indizione del

concorso, onde la deroga alla regola generale del concorso pubblico

sarebbe legittima.

6. - Nell'imminenza della pubblica udienza la parte privata del

giudizio di cui all'ordinanza n. 42 ha depositato una memoria

illustrativa, in primo luogo contestando le eccezioni di

inammissibilità sollevate dalla Regione Puglia.

Esattamente il rimettente avrebbe impugnato il comma 1

dell'art. 32 della legge regionale n. 7 del 1997, e non anche il

comma 2, perché è il primo che prevede la copertura dei posti

mediante il concorso di cui all'art. 39 della legge regionale n. 26

del 1984, onde l'oggetto del giudizio di costituzionalità è ben

individuato. La mancata censura delle norme delle leggi regionali

n. 13 del 1988 e n. 22 del 1990 è priva di rilievo, essendo esse

confermative della legge regionale n. 26 del 1984.

Quanto all'altra eccezione di inammissibilità, la parte rileva

che il rimettente, dopo aver richiamato i principi della

giurisprudenza costituzionale, li ha puntualmente applicati al caso

di specie e non ha affatto motivato per relationem.

La memoria si sofferma, quindi, sulla tesi della Regione -

secondo cui la deroga alla regola del concorso pubblico discenderebbe

nella specie da specifiche e contingenti esigenze - rilevando che

nessuna delle leggi regionali che hanno previsto la copertura dei

posti con concorsi riservati ne reca l'indicazione.

E contesta, infine, le altre argomentazioni della Regione,

relative sia alla derivazione pattizia della norma censurata, che non

potrebbe sottrarre la norma al vaglio della Corte, sia alla lesione

dell'interesse dei candidati esterni. Considerato in diritto

1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale

amministrativo regionale della Puglia, sede di Bari, ha sollevato,

con identica motivazione, in riferimento agli articoli 3 e 97 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale "del

combinato disposto" dell'articolo 32, comma 1, della legge della

Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di

organizzazione dell'amministrazione regionale) e dell'articolo 39

della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26 (Norme per la

disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale

regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale del 29 aprile

1983), "nella parte in cui riserva la copertura del 100 dei posti

messi a concorso al personale interno".

L'art. 32, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1997 dispone

che entro due anni dalla sua entrata in vigore, e comunque per una

sola volta, i posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna

qualifica sono coperti secondo le modalità di cui allo stesso

articolo, "ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984,

n. 26, confermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988,

n. 13, art. 61, e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2".

A sua volta l'art. 39 della legge regionale n. 26 del 1984

prevedeva al primo comma che "in occasione delle operazioni di

ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla

base della legge regionale di organizzazione, e anche per un

definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi

dei precedenti contratti, il 100 dei posti vacanti in ciascuna

qualifica funzionale, dalla seconda all'ottava, è coperto mediante

concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale

inquadrato nel livello immediatamente inferiore con un'anzianità di

servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del

titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza". Il

secondo comma precisava che "i concorsi devono essere indetti entro

il 21 dicembre 1984".

Pertanto il combinato disposto delle due norme comporta che la

copertura dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna

qualifica, prevista dall'art. 32, comma 1, della legge n. 7 del 1997,

avvenga, per effetto del rinvio all'art. 39 della legge 9 maggio

1984, n. 26, mediante concorso riservato, per la totalità dei posti,

al personale dell'amministrazione regionale in possesso dei requisiti

prima ricordati.

Le ordinanze sono state rese in giudizi promossi da dipendenti

regionali - inquadrati in qualifiche funzionali inferiori alla

settima, ma muniti della laurea richiesta per accedere alla ottava -

per l'annullamento dei provvedimenti che li avevano esclusi dal

concorso interno per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica,

per difetto del requisito dell'inquadramento nel livello

immediatamente inferiore, richiesto dal bando ai sensi della

normativa impugnata.

2. - Poiché le ordinanze propongono identica questione, i sette

giudizi devono essere riuniti.

3. - Le eccezioni di inammissibilità proposte dalla Regione

Puglia sono infondate.

Per quanto concerne l'art. 32 della legge n. 7 del 1997,

l'impugnazione del solo comma 1 - e non anche del comma 2 - non

comporta inammissibilità per erronea indicazione delle norme

applicabili: il giudice rimettente ha correttamente individuato la

norma disciplinatrice delle fattispecie nel comma 1, contenente in

ragione del rinvio all'art. 39 della legge n. 26 del 1984 la riserva

di tutti i posti a concorso ai dipendenti regionali, mentre il comma

2 si limita a ribadire tale riserva, applicandola anche ai

corsi-concorso da esso previsti.

Quanto poi alla mancata impugnazione degli art. 61 della legge

n. 13 del 1988 e 46, comma 2, della legge n. 22 del 1990 (pure

richiamati dal censurato comma 1 dell'art. 32 della legge n. 7 del

1997), essa è spiegata dal rilievo che tali norme - recanti, ad

altri fini, limitate proroghe dei tempi di applicabilità

dell'art. 39 della legge n. 26 del 1984 - non incidono direttamente

sulle fattispecie all'esame del rimettente.

4. - Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità della

questione, per difetto di motivazione sulla non manifesta

infondatezza. Il rimettente ha infatti motivato sufficientemente,

richiamando molte decisioni di questa Corte e formulando ulteriori

analitiche considerazioni.

5. - Nel merito la questione è fondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che anche il passaggio

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ad una fascia

funzionale superiore - comportando l'accesso ad un nuovo posto di

lavoro corrispondente a funzioni più elevate - è soggetto alla

regola del pubblico concorso enunciata dal terzo comma dell'art. 97

della Costituzione (fra le altre, sentenze n. 320 del 1997, n. 1 del

1999, n. 194 e n. 218 del 2002).

In realtà "il pubblico concorso in quanto metodo che offre le

migliori garanzie di selezione dei più capaci" è "un meccanismo

strumentale rispetto al canone di efficienza dell'amministrazione, il

quale può dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano

caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti

legittimati a parteciparvi; forme che possono considerarsi

ragionevoli solo in presenza di particolari situazioni, che possano

giustificarle per una migliore garanzia del buon andamento

dell'amministrazione" (sentenza n. 194 del 2002).

L'accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al

possesso di requisiti fissati in base alla legge, e non è da

escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una

precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove

ragionevolmente configurabile quale requisito professionale. Ma

quando ciò non si verifichi, la sostituzione al concorso di

meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato

amministrativo non si giustifica rispetto ai citati parametri

costituzionali (sentenza n. 1 del 1999).

In particolare questi principi sono stati ritenuti violati nel

caso di riserva di tutti i posti disponibili di una data qualifica ai

dipendenti in servizio ad una certa data, pur se non appartenenti

alla qualifica immediatamente inferiore (sentenza n. 1 del 1999);

mentre la riserva limitata al 50 dei posti messi a concorso, in

favore del personale della qualifica immediatamente inferiore con

almeno cinque anni di servizio, è stata ritenuta non irragionevole e

non lesiva del ricordato precetto costituzionale (sentenza n. 234 del

1994).

6. - L'art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 7

del 1997 non rispetta i principi appena richiamati.

Il concorso da esso previsto infatti - in ragione della riserva

integrale dei posti disponibili a favore del personale dipendente -

si pone sullo stesso piano di quello di cui alla norma dichiarata

incostituzionale dalla sentenza n. 1 del 1999, ed è invece

significativamente diverso da quello regolato dalla norma ritenuta

conforme a Costituzione dalla sentenza n. 234 del 1994. Infatti

rispetto a quest'ultimo le differenze non si limitano alle dimensioni

quantitative della riserva, ma riguardano anche i requisiti di

anzianità richiesti ai dipendenti intenzionati a fruirne.

7. - La Regione ritiene apoditticamente che il concorso riservato

sia funzionale alla riorganizzazione dell'amministrazione regionale

attuata con la legge in esame. Pertanto non può dirsi che la scelta

di riservare totalmente il concorso ai dipendenti regionali risulti

determinata da ragioni atte ad escludere la lesione del principio del

buon andamento dell'amministrazione, cui la garanzia del concorso

pubblico è correlata.

Ne discende l'ininfluenza del richiamo, fatto dalla Regione, alla

sentenza n. 331 del 1988, che ha ritenuto non irragionevole una norma

legislativa della Regione Lombardia che riservava l'ammissione ad un

corso-concorso, per il conseguimento della prima qualifica

dirigenziale, ai dipendenti investiti ad una certa data dell'incarico

di responsabile di un ufficio. A questa decisione la sentenza è

infatti pervenuta considerando che tale riserva nella fase di

passaggio dell'ordinamento del personale regionale da un regime ad un

altro - mirava ad offrire ai responsabili di uffici già inquadrati

al settimo livello, automaticamente trasferiti all'ottava qualifica

funzionale nella quale non avrebbero conservato la posizione di

responsabilità, la possibilità di sottrarsi a siffatto sbarramento

partecipando ad un corso-concorso ad essi riservato, il cui

superamento avrebbe comportato l'accesso alla prima qualifica

dirigenziale e il mantenimento della responsabilità dell'ufficio: è

con specifico riferimento a questa peculiare situazione che la Corte

ha escluso l'arbitrarietà e l'irragionevolezza della riserva.

La Regione valorizza anche la circostanza che la legge preveda un

concorso per titoli e per esami. Ma l'astratta serietà del

meccanismo di selezione del personale interno non toglie che

l'esclusione dei candidati esterni, muniti dei titoli richiesti per

l'accesso alla qualifica posta a concorso, si risolva pur sempre -

per le ragioni prima indicate - in lesione dell'art. 97 della

Costituzione.

8. - Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, della

legge della Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, e dell'art. 39

della legge della Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, nella parte in

cui riserva la copertura del 100 dei posti messi a concorso al

personale interno, per violazione dell'art. 97 della Costituzione.

Resta assorbito ogni altro profilo di censura.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 32, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 febbraio

1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione

regionale) e dell'art. 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio

1984, n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed

economico del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo

nazionale del 29 aprile 1983), nella parte in cui riserva la

copertura del 100 dei posti messi a concorso al personale interno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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