Corte costituzionale

Sentenza n. 372/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/2002 · relatore Ugo De Siervo

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 38d.P.R. 752/1976
  • art. 3d.P.R. 84/1980
  • art. 1d.P.R. 84/1980

usata come parametro

citata

  • art. 35d.P.R. 752/1976
  • art. 39d.P.R. 752/1976
  • art. 47d.P.R. 752/1976

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo

comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello

statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di

proporzione degli uffici statali siti nella Provincia autonoma di

Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), quale

modificato dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84

(Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del d.P.R. 26 luglio

1976, n. 752, relativi a disposizioni per la magistratura in

provincia di Bolzano), promosso con ordinanza emessail 28 novembre

2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso

proposto da Colombo Cristina contro Ministero della giustizia ed

altro, iscritta al n. 68 del registro ordinanze 2002 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale,

dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione di Colombo Cristina nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della

Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2002 il Giudice relatore

Ugo De Siervo;

Uditi l'avvocato Andrea Guarino per Colombo Cristina, gli

avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di

Bolzano e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso dalla dottoressa Cristina

Colombo, vincitrice del concorso per dieci posti di uditore

giudiziario riservato alla Provincia autonoma di Bolzano, avverso il

diniego opposto dal Consiglio superiore della magistratura alla

richiesta della ricorrente di ottenere l'assegnazione della sede di

servizio in Genova o sede limitrofa, in forza dell'articolo 33, comma

5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate), al fine di potere assistere alcuni parenti affetti da

handicap grave ai sensi della stessa legge e con lei conviventi, il

Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I con

ordinanza del 28 novembre 2001, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 38, terzo comma, del d.P.R.

26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale

della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione degli

uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle

due lingue nel pubblico impiego), quale modificato dall'art. 3 del

d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84 (Modificazioni agli articoli 1, 35, 38,

39 e 47 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, relativi a disposizioni

per la magistratura in provincia di Bolzano), assumendo che tale

norma, nella parte in cui prevede che i magistrati reclutati mediante

concorso speciale nella provincia di Bolzano possono proporre domanda

di trasferimento solo dopo dieci anni dalla loro nomina, violi

l'art. 3 della Costituzione.

1.1. - Il tribunale rimettente evidenzia come sia pacifica tra le

parti non solo l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 33,

comma 5, della legge n. 104 del 1992, ma anche l'applicabilità di

tale normativa ai magistrati, compresi quelli che prestano servizio

nella Provincia autonoma di Bolzano, nonché il fatto che anche tali

magistrati facciano parte del ruolo nazionale del personale della

magistratura.

Non vi sarebbero, dunque, preclusioni di principio ad ammettere

che il vincitore di un concorso speciale - avente tuttavia i

caratteri di concorso nazionale, come quello per uditore giudiziario

nella Provincia autonoma di Bolzano - benefici dei meccanismi

previsti dal quinto comma dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992

concernenti la assegnazione di sede.

1.2. - Alla piena esplicazione della operatività dell'art. 33,

comma 5, della legge n. 104 del 1992 anche rispetto al caso in

questione è, però, di ostacolo l'art.38, terzo comma, del d.P.R.

n. 752 del 1976, in base al quale è possibile "proporre domande di

trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo" limite da

ritenere a fortiori riferibile anche alle domande di prima

assegnazione.

L'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992,

conseguentemente, sarebbe applicabile ai magistrati vincitori del

concorso per uditore giudiziario della Provincia autonoma di Bolzano

unicamente ai fini dell'assistenza di congiunti handicappati

residenti della stessa provincia.

L'assetto normativo così delineato, ad avviso del giudice a quo,

limitando la tutela dei diritti dell'handicappato in relazione al

territorio della Provincia autonoma di Bolzano, appare "illogicamente

ed iniquamente discriminatorio", dal momento che la norma impugnata

verrebbe a determinare un assetto nel cui contesto "i diritti

costituzionali [...] (possono) trovare diversa tutela a seconda che

il malato assistito abbia, o non abbia, la ventura di risiedere in un

determinato ambito territoriale".

In punto di rilevanza il rimettente, dopo aver evidenziato di

ritenere infondata l'eccezione di tardività opposta dalla Avvocatura

dello Stato nel giudizio a quo, sottolinea come "la norma della cui

costituzionalità si dubita imporrebbe la reiezione del ricorso,

laddove la sua caducazione [...] condurrebbe a un esito opposto".

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo,

innanzitutto per l'inammissibilità della questione, dal momento che

il ricorso della dottoressa Colombo dinanzi al Tribunale

amministrativo del Lazio sarebbe tardivo a causa della natura

meramente ricognitiva della delibera effettivamente impugnata,

rispetto a precedente delibera del Consiglio superiore della

magistratura, non impugnata tempestivamente; vi sarebbe, dunque,

difetto di rilevanza.

2.1. - La questione di legittimità costituzionale sarebbe

inoltre infondata.

A sostegno di tale assunto, la difesa erariale ricorda le

peculiarità che contraddistinguono la disciplina dettata per il

personale della magistratura addetto agli uffici giudiziari di

Bolzano. Tali peculiarità trovano il proprio fondamento

nell'articolo 116 della Costituzione, nell'articolo 89 del d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali

concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché

nelle corrispondenti norme di attuazione dello statuto dettate dal

d.P.R. n. 752 del 1976, che, al Titolo III, detta norme speciali per

la magistratura nella Provincia autonoma di Bolzano. Da tale assetto

normativo risulterebbe che il conferimento delle funzioni giudiziarie

presso gli uffici giudiziari di Bolzano sarebbe condizionato al

superamento di un concorso speciale bandito dal Ministro della

giustizia, finalizzato esclusivamente alla copertura di quelle sedi

specifiche preventivamente individuate.

In connessione con le argomentazioni appena richiamate,

l'Avvocatura menziona l'indirizzo giurisprudenziale concernente

l'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, secondo il quale

l'inciso "ove possibile" contenuto in tale disposizione, deve essere

interpretato nel senso di ritenere limitata la possibilità del

familiare del disabile di scegliere la sede di servizio più vicina

al familiare medesimo allorquando l'esercizio di tale diritto venga a

ledere in misura consistente le esigenze economiche e organizzative

del datore di lavoro.

3. - Si è costituita la dottoressa Cristina Colombo, chiedendo

di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata,

ovvero, in subordine, di risolvere in via interpretativa la proposta

questione di legittimità costituzionale.

La ricorrente aderisce alle argomentazioni dell'ordinanza di

remissione, evidenziando peraltro come la capacità espansiva delle

norme di attuazione trovi un limite nello stesso statuto e nella

specifica funzione cui le norme di attuazione sono preposte. Ove tali

limiti vengano superati, infatti, le norme di attuazione dovrebbero

essere considerate viziate.

La norma impugnata, d'altra parte, avrebbe l'effetto di sancire

la prevalenza dell'organizzazione giurisdizionale sui diritti

costituzionali del singolo: ciò che proverebbe, senza ombra di

dubbio, la sua illegittimità costituzionale.

La parte privata invita da ultimo la Corte a tener conto della

possibilità di risolvere il prospettato dubbio di costituzionalità

in via interpretativa: ciò, in quanto l'art. 38, terzo comma, del

d.P.R n. 752 del 1976 riguarderebbe soltanto il trasferimento in via

ordinaria dei magistrati, e non invece il "diritto a scegliere la

sede" nel caso di straordinario bisogno, contemplato dall'art. 33,

comma 5, della legge n. 104 del 1992. Una interpretazione

costituzionalmente orientata della disposizione in questione, dunque,

porterebbe a ritenere quest'ultima non applicabile nella vicenda de

qua.

4. - È intervenuta, altresì, la Provincia autonoma di Bolzano

nel giudizio incidentale, preliminarmente richiamando l'ormai

consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale che ritiene

ammissibile tale atto allorquando si controverta di aspetti normativi

direttamente concernenti l'autonomia provinciale.

4.1. - Sulla rilevanza della questione, la difesa della Provincia

osserva che la norma di cui si chiede l'applicazione presupporrebbe

l'attuale convivenza tra il disabile ed il familiare che invoca il

beneficio previsto dalla suddetta legge: tale requisito sarebbe stato

in concreto mancante, e ciò determinerebbe l'irrilevanza del

prospettato dubbio di costituzionalità.

4.2. - Nel merito, la Provincia, a differenza del tribunale

rimettente ed in adesione agli argomenti dell'Avvocatura, sostiene

che la norma impugnata troverebbe la sua "giustificazione negli

articoli 89, 99 e 100 dello statuto speciale di autonomia approvato

con il d.P.R. n. 670/1972, che detta misure di tutela per la

minoranza linguistica in provincia".

Proprio "per garantire la tutela di tali diritti costituzionali

direttamente espressivi del principio generale di tutela delle

minoranze linguistiche vengono indetti i concorsi speciali ai sensi

dell'art. 35 del d.P.R. 752/1976".

5. - In prossimità dell'udienza, la difesa della dottoressa

Colombo ha presentato un'ulteriore memoria in cui ha replicato sia

alle eccezioni di irrilevanza sia alle argomentazioni nel merito

prospettate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Avvocatura

generale dello Stato.

5.1. - In particolare, in relazione ai rilievi formulati nel

merito dagli intervenienti, la difesa della parte privata ribadisce

che essi muovono dall'erroneo presupposto della specialità del ruolo

dei magistrati di Bolzano: circostanza questa pacificamente esclusa

dal Consiglio superiore della magistratura, nonché dalla

giurisprudenza amministrativa sul punto. Si insiste, inoltre, sulla

possibilità di risolvere la questione in via interpretativa,

potendosi ritenere, coerentemente con il sistema e con esigenze di

razionalità ed equità costituzionale, che le norme dell'art. 38,

terzo comma, "non si applichino ai casi in cui il trasferimento è

chiesto volontariamente dal magistrato [...] nell'esercizio di un

altro diritto costituzionale".

Dopo aver ribadito tali rilievi generali, la memoria si impegna

in una analitica disamina dei singoli argomenti prospettati ex

adverso.

6. - Infine, ha depositato una ulteriore memoria anche la

Provincia autonoma di Bolzano, nella quale si sostiene, in completo

disaccordo con quanto sostenuto dalla ricorrente nel giudizio a quo e

nella stessa ordinanza di rimessione, che "per il personale della

magistratura di Bolzano è stato creato un ruolo locale, che

l'art. 89 dello statuto sottrae alla disciplina relativa ad altri

ruoli locali istituiti per il personale civile dello Stato". In

conseguenza di ciò, aderendo alla ricostruzione dell'Avvocatura di

Stato, "il bando, lex specialis, ha delimitato l'ambito delle sedi di

lavoro nel cui contesto soltanto può trovare applicazione l'art. 33,

comma 5, della legge n.104/1992".

Sulla base di tale presupposto, la memoria della Provincia

ribadisce le proprie considerazioni anche a riguardo delle ulteriori

osservazioni contenute nella memoria di costituzione della dottoressa

Colombo. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione I

- dubita della legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma,

del d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 (Norme di attuazione dello statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli

uffici statali siti nella Provincia autonoma di Bolzano e di

conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), quale modificato

dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84 (Modificazioni agli

articoli 1, 35, 38, 39 e 47 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752,

relativi a disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano).

Il rimettente muove dal rilievo che questa disposizione limita la

piena applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio

1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale

ed i diritti delle persone handicappate) alla sola sfera territoriale

della Provincia autonoma di Bolzano e quindi sarebbe censurabile ai

sensi dell'articolo 3 della Costituzione, poiché determinerebbe una

disparità di trattamento né ragionevole né giustificabile in sede

di bilanciamento degli interessi.

Infatti, il mancato riconoscimento ai vincitori del concorso per

uditore giudiziario riservato alla Provincia autonoma di Bolzano del

"diritto a scegliere, ove possibile la sede di lavoro più vicina al

proprio domicilio", ove assistano con continuità "un parente od un

affine entro il terzo grado handicappato" (articolo 33, comma 5,

della legge n. 104 del 1992), sull'intero territorio nazionale,

sarebbe in contrasto con la comunanza di ruolo e di status tra i

vincitori dei diversi concorsi per uditore giudiziario.

Dal momento che il conflitto tra il terzo comma dell'art. 33 del

d.P.R. n. 752 del 1976 e il comma 5 della legge n. 104 del 1992 non

può essere risolto in via interpretativa tramite il criterio della

successione delle leggi nel tempo, poiché il d.P.R. n. 752 del 1976

è una norma di attuazione di uno statuto speciale e possiede quindi

una particolare forza di resistenza dinanzi a leggi o atti con forza

di legge, l'unica via disponibile resterebbe l'istanza di

dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo comma

dell'art. 33 del d.P.R. n. 752 del 1976.

2. - È intervenuta nel presente giudizio, presentando due

memorie, la Provincia autonoma di Bolzano. Questo intervento appare

giustificato in relazione all'oggetto del giudizio di

costituzionalità, relativo ad una norma di attuazione dello statuto

regionale, adottata secondo la speciale procedura di cui all'articolo

107 dello statuto e relativa ad una disposizione finalizzata alla

stabilità degli uffici giudiziari della Provincia autonoma di

Bolzano, composti in modo da tutelare la presenza di tutti i gruppi

linguistici presenti nella provincia e da garantire il bilinguismo

nell'attività giudiziaria (conformemente si vedano l'ordinanza

n. 277 del 1997, con allegata ordinanza letta nell'udienza pubblica

del 20 maggio 1997, e la sentenza n. 353 del 2001).

3. - L'Avvocatura dello Stato e la Provincia autonoma di Bolzano

hanno sollevato quattro diverse eccezioni di inammissibilità: la

prima riferita alla affermata tardività del ricorso al Tribunale

amministrativo regionale presentato dall'interessata, poiché non

avrebbe impugnato la prima, ma solo la seconda delibera del Consiglio

superiore della magistratura, che sarebbe meramente ricognitiva della

prima; la seconda, riferita alla asserita mancata convivenza

dell'interessata con la madre, condizione che renderebbe

inapplicabile il comma 5 dell'articolo 38 della legge 104 del 1992;

la terza, riferita al fatto che la norma da impugnare da parte di un

vincitore del concorso per uditore giudiziario avrebbe dovuto essere

non l'art. 38 del d.P.R. n. 752, ma l'art. 37 che si riferisce alla

destinazione agli uffici giudiziari della Provincia autonoma di

Bolzano dei vincitori dei concorsi per uditore; la quarta, riferita

al fatto che il Tribunale amministrativo regionale avrebbe potuto

risolvere la questione in via interpretativa.

Le eccezioni di inammissibilità non possono essere accolte.

La prima, in quanto l'eccezione di tardività del ricorso è

stata esaminata dal tribunale rimettente e risolta nel senso

dell'infondatezza.

La seconda, perché, a prescindere dalle diverse ricostruzioni

della situazione di fatto, il comma 5 dell'articolo 33 della legge

n. 104 del 1992 non impone più, per la sua applicabilità, la

convivenza dell'interessato con la "persona handicappata", dal

momento che l'art. 19 della legge 8 marzo 2000 n. 53 (Disposizioni

per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla

cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della citta)

ha esplicitamente soppresso questa condizione per l'applicabilità

del comma 5 dell'articolo 33.

La terza, perché l'articolo 37 del d.P.R. n. 752 del 1976 si

riferisce alle varie modalità di copertura dei posti vacanti negli

uffici giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano, mentre è

l'articolo 38 che determina alcune regole speciali relative allo

stato giuridico di questi giudici.

La quarta, perché il Tribunale amministrativo regionale

rimettente appare pienamente convinto dell'interpretazione da dare

all'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, salva

l'insuperabile preclusione derivante appunto dalla disposizione

dell'articolo 38, quinto comma, del d.P.R. n. 752 del 1976,

riferibile anche alle prime assegnazioni dei vincitori del concorso,

norma rispetto alla quale, non a caso, il Tribunale amministrativo

regionale solleva questione di legittimità costituzionale.

4. La questione non è fondata.

La legge n. 104 del 1992 ha sicuramente un particolare valore,

essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali, come ha

più volte avuto occasione di affermare questa Corte anche con

specifico riferimento all'art. 33, comma 5 (cfr. sentenza n. 406 del

1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997).

Peraltro né l'istituto di cui all'articolo 33, comma 5, è

l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della "persona

handicappata", né la stessa posizione giuridica di vantaggio

prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che,

anzi, la pretesa del parente della persona handicappata a scegliere

la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso "ove

possibile".

Nel caso di specie, la possibilità di applicare questa

disposizione sull'intero territorio nazionale e non limitatamente al

territorio della Provincia autonoma di Bolzano è preclusa dalla

particolare normativa relativa ai vincitori del concorso per uditore

giudiziario previsto dall'art. 35 della stessa norma di attuazione

(d.P.R. n. 752 del 1976), ma anche dall'art. 20 del decreto

legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del

concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di

specializzazione per le professioni legali a norma dell'art. 17,

commi 113 e 114 della legge 15 maggio 1997 numero 127), quale

modificato dall'articolo 11, comma 2a) della legge 13 febbraio 2001,

n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in

magistratura).

Tale insieme di disposizioni configura una disciplina legislativa

speciale per questo tipo di concorso, ma anche uno stato giuridico in

parte differenziato per coloro che lo vincano, pur all'interno di un

unico ruolo nazionale dei magistrati (l'unicità del ruolo è resa

palese da quanto previsto dal secondo comma dell'art. 38 del d.P.R.

n. 752 del 1976, oltre che dalla trasferibilità dei magistrati

vincitori del concorso a sedi giudiziarie estranee al territorio

della Provincia di Bolzano, seppure dopo almeno 10 anni).

Pur in presenza di un ruolo unico a livello nazionale possono,

infatti, esservi normative specifiche per la tutela di rilevanti

interessi collettivi, che in varia misura limitano l'espletamento

dell'attività lavorativa a determinate sfere territoriali.

Ciò è appunto quanto si verifica con la normativa relativa al

concorso "per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella

Provincia autonoma di Bolzano" (articolo 35, primo comma, del d.P.R.

n. 752 del 1976), in attuazione delle disposizioni dello statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige.

La normativa contenuta nel Titolo III del d.P.R. n. 752 del 1976

sviluppa ed articola quanto disciplinato non solo nell'articolo 89

dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670), ma anche nell'articolo 100 del medesimo statuto,

relativo al bilinguismo da garantire nei pubblici uffici.

In particolare, l'articolo 38 del d.P.R. n. 752 del 1976

introduce una serie di istituti finalizzati ad assicurare una

significativa stabilità di sede per i magistrati operanti presso gli

uffici giudiziari di Bolzano, al fine evidente di garantire una

migliore funzionalità di questi uffici, i cui componenti "a

qualsiasi gruppo linguistico appartengano" assicurano lo svolgimento

dell'attività giurisdizionale nel rispetto di un effettivo

bilinguismo. Mentre, infatti, la seconda parte del settimo comma

dell'articolo 89 dello statuto regionale garantisce ai singoli

magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco "la stabilità

di sede nella Provincia stessa [...] ferme le norme dell'ordinamento

giudiziario sulle incompatibilità" l'articolo 38 della norma di

attuazione stabilisce che tutti i magistrati assegnati agli uffici

giudiziari della Provincia autonoma di Bolzano non possono essere

trasferiti fuori dal territorio provinciale, se non a domanda,

facendo salvi i soli casi elencati al secondo comma dello stesso

art. 38 ("Restano ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in

materia di incompatibilità e di trasferimento d'ufficio quale

sanzione disciplinare accessoria, nonché le norme in materia di

trasferimento d'ufficio per incompatibilità funzionale o ambientale

di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,

n. 511 e successive modificazioni e integrazioni").

In questo contesto il terzo comma - oggetto del presente giudizio

- stabilisce appunto che i magistrati assunti tramite gli speciali

concorsi disciplinati dall'art. 35 della medesima norma di attuazione

non possano proporre domande di trasferimento se non "dopo dieci anni

dalla nomina in ruolo", ponendo quindi un limite al mutamento

volontario della sede di servizio fuori dal territorio della

Provincia autonoma di Bolzano, limite non irragionevole ove si

consideri l'esigenza di una particolare stabilità di questi uffici

giudiziari.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 38, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752

(Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione

Trentino-Alto Adige in materia di proporzione degli uffici statali

siti nella Provincia autonoma di Bolzano e di conoscenza delle due

lingue nel pubblico impiego), quale modificato dall'art. 3 del d.P.R.

26 gennaio 1980, n. 84 (Modificazioni agli articoli 1, 35, 38, 39 e

47 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, relativi a disposizioni per la

magistratura in provincia di Bolzano), sollevata, in riferimento

all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, prima sezione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: De siervo

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2002:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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