Corte costituzionale

Sentenza n. 372/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1992 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale

forense), come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n.

175 (Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e

modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576 concernente

la riforma della previdenza forense), promosso con ordinanza emessa

il 3 gennaio 1992 dal Pretore di Genova nel procedimento civile

vertente tra De Benedictis Pasquale e la Cassa nazionale di

previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori,

iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visti l'atto di costituzione di De Benedictis Pasquale nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Genova, con ordinanza emessa il 3 gennaio 1992

nel corso del giudizio promosso dall'avv. Pasquale De Benedictis

contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli

avvocati e procuratori, ha sollevato d'ufficio, in riferimento agli

artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576

(Riforma del sistema previdenziale forense), come modificato

dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione

autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della

legge 20 settembre 1980, n. 576 concernente la riforma della

previdenza forense), "nella parte in cui limita la base di computo

per il calcolo della pensione di vecchiaia ai soli redditi dichiarati

escludendo da tale base l'ammontare dei redditi risultanti dai

successivi accertamenti svolti dagli organi fiscali e dalle successive definizioni con gli stessi".

Il giudice rimettente premette che la misura della pensione a

carico della Cassa è determinata, per quanto riguarda il reddito

professionale, con riferimento alla media decennale dei redditi

risultanti dalle dichiarazioni a suo tempo presentate dall'iscritto

ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nei

quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto alla

pensione. Osserva quindi che il sistema previdenziale forense fissa

secondo criteri irragionevolmente diversi la base di computo della

pensione e quella relativa al contributo soggettivo obbligatorio, che

è invece dovuto in una percentuale "del reddito professionale netto

prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai

fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni".

Il Pretore di Genova ricorda che altre volte la Corte

costituzionale ha ravvisato un contrasto tra l'art. 36 della

Costituzione e le disposizioni che sancivano la perdita o la

riduzione della pensione quale sanzione conseguente ad un reato

(sentenze n. 3 del 1966, n. 78 del 1967, n. 112 del 1968, n. 144 del

1971, n. 25 del 1972). Nel caso prospettato il calcolo dell'ammontare

della pensione sulla base del reddito dichiarato, e non anche di

quello successivamente definito, verrebbe ad assumere carattere

sanzionatorio.

L'art. 3 della Costituzione sarebbe violato in quanto la norma

denunciata stabilirebbe una irragionevole disparità di trattamento

fra gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per

gli avvocati e procuratori e gli altri titolari di pensione che, a

seguito della legge 8 giugno 1966, n. 424, non vedono limitato il

loro diritto alla pensione per effetto di sanzioni. La legge n. 424

del 1966, che ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito

di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la riduzione o la

sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente

pubblico al conseguimento e al godimento della pensione, trova

applicazione, in forza dell'art. 3, "anche nei riguardi delle persone

diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a

norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano comunque titolo

alla pensione ( ..)".

2. - Si è costituito l'avv. Pasquale De Benedictis, unendosi ai

dubbi di legittimità costituzionale sollevati dal Pretore di Genova

e rilevando che, al fine di garantire al cittadino i mezzi adeguati

alle esigenze di vita, l'ammontare della pensione deve essere

determinato in proporzione all'effettivo reddito percepito in

costanza di attività lavorativa.

La difesa della parte privata segnala che la legge 11 febbraio

1992, n. 141, recante modifiche alla legge n. 576 del 1980, non ha

mutato la norma oggetto del sindacato di costituzionalità,

continuando a prevedere che la pensione sia calcolata in base ai

redditi dichiarati dall'iscritto alla Cassa e senza alcun riferimento

agli eventuali redditi successivamente accertati.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto

che la questione sia dichiarata non fondata.

4. - In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato

una memoria, argomentando ulteriormente in ordine alle tesi già

prospettate. In particolare si riafferma che l'art. 36 della

Costituzione risulterebbe violato dal criterio di determinazione

della base di computo della pensione erogata dalla Cassa, criterio

che si risolve in una sanzione inflitta al professionista che abbia

reso, ai fini dell'IRPEF, una dichiarazione non veritiera. La

diversità dei criteri dettati dal legislatore per determinare la

base di calcolo della pensione e quella della contribuzione

previdenziale si tradurrebbe in una riduzione della prima rispetto

non soltanto ai redditi effettivamente percepiti dall'iscritto, ma

anche alla base di calcolo dell'obbligazione contributiva, che è

fissata in relazione ai redditi successivamente accertati.

5. - Ha depositato una memoria anche l'Avvocatura dello Stato,

ribadendo la richiesta di dichiarazione di infondatezza della

questione ed ipotizzando una eventuale interpretazione che non

escluda dal calcolo della pensione i redditi accertati dagli organi

fiscali ed assoggettati a contribuzione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Genova dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del

sistema previdenziale forense), modificato dall'art. 2 della legge 2

maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'art. 24 e

integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n.

576 concernente la riforma della previdenza forense), "nella parte in

cui limita la base di computo della pensione di vecchiaia ai soli

redditi dichiarati escludendo da tale base l'ammontare dei redditi

risultanti dai successivi accertamenti svolti dagli organi fiscali e

dalle successive definizioni con gli stessi".

La questione è stata sollevata esclusivamente in riferimento agli

artt. 3 e 36 della Costituzione. Quanto al primo profilo, la

disposizione denunciata determinerebbe, ad avviso del Pretore di

Genova, una irragionevole disparità di trattamento fra gli iscritti

alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e

procuratori ed i titolari di pensione a carico dello Stato o di altro

ente pubblico, per i quali la legge 8 giugno 1966, n. 424, esclude la

riduzione del diritto al godimento della pensione a seguito di

condanna penale o di provvedimento disciplinare.

Il contrasto con l'art. 36 della Costituzione è prospettato su un

duplice presupposto: che si sia in presenza di una sanzione per la

non veritiera denuncia resa ai fini della liquidazione e del

pagamento della imposta sui redditi delle persone fisiche; che

ancorare al reddito denunciato, e non a quello successivamente

definito, il calcolo dell'ammontare della pensione inciderebbe sulla

equiparazione della stessa ad una retribuzione differita.

2. - La questione, nei termini in cui è stata sollevata, non è

fondata.

L'art. 3 della Costituzione è richiamato dal giudice a quo

esclusivamente per valutare una asserita disparità di trattamento in

danno degli avvocati e procuratori. A tal fine viene indicato un

elemento di comparazione non utile, non tanto per la non

assimilabilità, ai fini della generale disciplina pensionistica, tra

le categorie dei lavoratori dipendenti (dallo Stato e dagli altri

enti pubblici) e dei liberi professionisti, quanto piuttosto sotto il

profilo oggettivo. Non vi è difatti utile comparabilità di

situazioni: nel caso in esame si versa non già in una riduzione del

trattamento pensionistico per effetto di sanzioni penali o

disciplinari (situazione presa in considerazione dalla legge n. 424

del 1966), ma nel calcolo dell'ammontare della pensione sulla base

dei redditi dichiarati dall'interessato e dei contributi per essi

corrisposti nell'anno di riferimento. La irrilevanza dei redditi

successivamente ed eventualmente accertati esula dal meccanismo della

"riduzione" della pensione per sanzione penale o disciplinare.

Il riferimento all'art. 36 della Costituzione (e non ad altre

norme volte a fissare i principi del sistema di previdenza per la

generalità dei cittadini che vivono con il proprio lavoro) non può

egualmente portare ad una pronuncia di accoglimento, trattandosi di

una disposizione che ha trovato applicazione anche in materia

pensionistica, con la equiparazione della pensione alla retribuzione

differita, ma esclusivamente per i rapporti di lavoro dipendente.

La questione di legittimità costituzionale proposta dal Pretore

di Genova non può quindi essere accolta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del

sistema previdenziale forense), come modificato dall'art. 2 della

legge 2 maggio 1983, n. 175 (Interpretazione autentica dell'art. 24 e

integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n.

576 concernente la riforma della previdenza forense), sollevata, in

riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di

Genova con ordinanza emessa il 3 gennaio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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