Corte costituzionale

Sentenza n. 371/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/10/1994 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1993 dalla Corte

di Cassazione sul ricorso proposto da Leonardi Francesco contro il

Prefetto pro-tempore di Messina, iscritta al n. 186 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di cassazione, investita del ricorso di Leonardi

Francesco avverso la sentenza n. 447/91 del Pretore di Messina, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21,

terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), nella parte in cui prevede la confisca del veicolo

privo della carta di circolazione, anche nell'ipotesi in cui esso sia

già immatricolato.

L'immatricolazione viene disposta dall'ispettorato della

motorizzazione civile ( ex art. 58 del codice della strada, approvato

con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ora abrogato) quando il veicolo

risulti idoneo alla circolazione. Ora, l'art. 21, terzo comma, della

legge n. 689 prevede in ogni caso la confisca del veicolo che circoli

senza che sia stata rilasciata la carta di circolazione; ma la

confisca appare irragionevole quando il veicolo, secondo

l'accertamento effettuato dall'amministrazione competente, sia in

possesso di tutti i requisiti per esser posto in circolazione.

La questione sarebbe rilevante perché, se fondata, dovrebbe

essere accolta l'opposizione proposta dal Leonardi per l'annullamento

della confisca; nessuna incidenza ha, poi, su questo punto il nuovo

codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), che

non ha efficacia retroattiva (artt. 233-240). In tema di sanzioni

amministrative, è comunque irrilevante, in generale, il

sopravvenire, rispetto alla data della commessa violazione, di una

legge più favorevole (Cass., 14 novembre 1992, n. 12240).

Il giudice a quo riconosce che questa Corte ha ritenuto

inammissibile, con sent. n. 14 del 1986, la questione di legittimità

di detta norma, sollevata sulla base del rilievo che la confisca non

è limitata ai veicoli privi dei requisiti necessari per il rilascio

della carta di circolazione. In tale sentenza, la Corte ha affermato

che insuperabili ostacoli all'esame della questione, nel merito,

vengono dall'esigenza di una trasformazione della disciplina

legislativa, che certo è riservata alla discrezionalità del

legislatore. Mentre nel caso in esame, proprio l'applicazione della

disciplina della circolazione stradale dà la certezza che il veicolo

è idoneo alla circolazione, essendo stato immatricolato dalla

motorizzazione civile. Considerato in diritto

1. - L'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione

ripropone, con riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 21, terzo comma,

della legge n. 689 del 1981, che era stata dichiarata inammissibile

da questa Corte, in ragione della pluralità di scelte discrezionali

riservate al legislatore, con la sent. n. 14 del 1986, e poi con le

conformi ordinanze di manifesta inammissibilità nn. 242 e 142 del

1987, 290 e 148 del 1986.

Allora, i giudici a quibus lamentavano l'applicazione obbligatoria

della confisca anche ai veicoli "in possesso dei requisiti idonei al

rilascio della carta di circolazione"; e la Corte osservava che

nell'ipotesi di accoglimento sarebbe stata necessaria una nuova

normativa "preordinata a verificare anche l'idoneità del veicolo al

rilascio della carta di circolazione". Una disciplina di tal genere -

rilevava il collegio - "si presta a scelte non necessariamente

univoche né comunque prive di margini di discrezionalità". Di qui,

l'inammissibilità della questione.

La presente ordinanza sottolinea che, nel caso in esame,

l'applicazione della disciplina sulla circolazione stradale fornisce

la certezza che il veicolo è idoneo alla circolazione, secondo

l'accertamento compiuto dall'ispettorato della motorizzazione civile

al momento dell'immatricolazione. Dal che conseguirebbe

l'irragionevolezza, ex art. 3, primo comma, della Costituzione,

dell'obbligatoria confisca.

2. - La questione, nei termini ora prospettati, è fondata.

Come osserva la Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione,

la normativa introdotta dal d.P.R. n. 393 del 1959 demanda

all'ispettorato della motorizzazione civile l'accertamento

sull'idoneità del veicolo a esser posto in circolazione:

l'immatricolazione è infatti disposta dall'ispettorato anzidetto

solo quando il veicolo abbia tutti i requisiti previsti dalla

normativa vigente.

Ora, il mancato possesso della carta di circolazione, contestato

al proprietario, non appare adeguato presupposto per l'applicazione

necessaria di una sanzione grave qual è la confisca, con evidente

lesione del canone generale di ragionevolezza desumibile dall'art. 3,

primo comma, della Costituzione. Né sussiste il rischio che sia leso

l'ambito di discrezionalità riservato al legislatore ordinario,

vista la precisa formulazione della questione.

Va d'altronde ricordato, in via più generale, come questa Corte

abbia censurato la previsione dell'obbligatoria confisca in ipotesi

che si rivelavano obiettivamente ingiuste e irrazionali (sentt. nn.

259 del 1976 e 229 del 1974). E questo indirizzo va qui ribadito,

dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo

comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede la

confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già

immatricolato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, terzo comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta

di circolazione, anche se già immatricolato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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