Corte costituzionale

Sentenza n. 371/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle

strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle

pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in

materia previdenziale e pensionistica), e 1 della legge 31 maggio

1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico

e di intervento della GEPI S.p.a.), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal Pretore di Genova nel

procedimento civile vertente tra Boero Marisa ed altra e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale

dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1988 dal Pretore di Taranto nel

procedimento civile vertente tra Colombo Giuseppina e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Boerio Marisa ed altra e

dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi gli avv.ti Luciano Ventura per Boerio Marisa ed altra e

Pasquale Vario per l'I.N.P.S., e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico

per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Boero Marisa e Viglione Maria, già dipendenti della S.p.A.

Nuova Italsider, avendo interrotto il rapporto di lavoro

rispettivamente in data 31/1/1986 e 31/7/1986, dopo aver raggiunto i

cinquanta anni di età previsti dalla legislazione in materia per il

pensionamento anticipato, hanno chiesto al Pretore di Genova che

fosse dichiarato il proprio diritto all'attribuzione dell'anzianità

contributiva fino alla data del compimento del sessantesimo anno di

età.

Il giudice adito, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 (R.O.

n. 62 del 1989), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37, primo

comma, della Costituzione, del combinato disposto dell'art. 1 della

legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'art. 16 della legge 23 aprile

1981, n. 155, in quanto tali norme non consentono alla lavoratrice

del settore siderurgico di conseguire la medesima anzianità

contributiva massima riconosciuta al lavoratore.

Ha osservato che l'art. 16 della legge n. 155 del 1981 prevede,

per i dipendenti di aziende industriali che abbiano compiuto l'età

di cinquanta anni, se donne, ovvero di cinquantacinque, se uomini, e

che possano far valere una determinata anzianità contributiva, di

usufruire del pensionamento anticipato con un "accredito" di tale

anzianità per un periodo pari a quello compreso fra la data del

collocamento a riposo ed il compimento del sessantesimo anno di età

per gli uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne, e cioè, in

ogni caso, per un periodo pari a non oltre cinque anni.

L'art. 1 della legge n. 193 del 1984 ha anticipato, per i

lavoratori, uomini e donne, del settore siderurgico, l'età per il

prepensionamento ai cinquanta anni, senza, peraltro, modificare la

restante disciplina di cui all'art. 16 della legge n. 155 del 1981,

con la conseguenza che, mentre per i lavoratori è previsto, ai fini

della determinazione della pensione, un aumento dell'anzianità

contributiva fino al compimento del sessantesimo anno di età, pari,

quindi, ad un massimo di dieci anni, per le lavoratrici l'aumento è

limitato al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, e

cioè, ad un periodo massimo di cinque anni.

L'evidenziata differenziazione di trattamento, basata solo sul

sesso, ad avviso del giudice a quo, violerebbe l'art. 3 della

Costituzione, oltre a porsi in contrasto con la rimanente

legislazione in materia di prepensionamento (legge 23 aprile 1981, n.

155, e decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619) la quale prevede un

aumento dell'anzianità contributiva per un uguale periodo sia per

gli uomini che per le donne.

Essendo l'età lavorativa uguale per l'uomo e per la donna, come

chiarito dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, è

irragionevole che per l'uno possa essere fittiziamente considerata

una determinata anzianità lavorativa e per l'altra una diversa

anzianità.

Inoltre, la normativa in questione si porrebbe in contrasto con

l'art. 37, primo comma, della Costituzione, inteso quale specifica

applicazione, nel campo dell'attività lavorativa, del principio di

uguaglianza fra uomo e donna, in riferimento alla possibilità per

entrambi di conseguire i medesimi benefici per effetto dell'identità

dell'età lavorativa.

2. - Nel giudizio si sono costituite le parti private, che si sono

richiamate alle conclusioni del giudice remittente, e l'I.N.P.S., che

ha sostenuto la infondatezza della questione, rilevando la

ragionevolezza della disciplina differenziata, dettata dall'art. 1

della legge n. 183 del 1984, in relazione al disomogeneo limite

anagrafico pensionabile.

Poiché, in materia di pensionamento anticipato non esiste un

principio generale assunto a tertium comparationis, è riservata al

legislatore la scelta degli strumenti normativi che meglio si

adeguino alle particolarità delle singole situazioni: la ravvisata

necessità di adozione di misure di sostegno sociale, ai fini

dell'attuazione del piano di risanamento del settore siderurgico, ha

suggerito in tale comparto l'emanazione di provvedimenti legislativi

particolari.

3. - Nel giudizio è, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale

dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione,

osservando che la differenza di trattamento tra uomo e donna

censurata dal giudice a quo altro non sarebbe che un semplice

riflesso di quella differenza della normale età pensionabile, cui ha

fatto riferimento la sentenza della Corte costituzionale n. 498 del

1988.

Ha, inoltre, rilevato che la legge n. 193 del 1984 è intesa a

favorire la ripresa del settore siderurgico, attraverso una riduzione

dei posti di lavoro in esubero soprattutto nelle attività

direttamente collegate con il ciclo produttivo, nelle quali più

difficilmente presta servizio la lavoratrice, proprio per quelle

esigenze di tutela cui si riferisce l'art. 37 della Costituzione.

4. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal

Pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 16 dicembre 1988 (R.O. n.

76 del 1989), nel corso del procedimento civile promosso nei

confronti dell'I.N.P.S. da Colombo Giuseppina, già dipendente della

Nuova Italsider S.p.A., la quale, compiuti i cinquanta anni, aveva

rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 22 luglio 1985, per

godere dei benefici di cui agli artt. 16 legge n. 155 del 1981 e 1

legge n. 193 del 1984, ed aveva chiesto di poter fruire di una

contribuzione virtuale pari alla misura massima di dieci anni, come

previsto per gli uomini.

Ad avviso del giudice a quo, il combinato disposto degli artt. 16

della legge n. 155 del 1981 e 1 della legge n. 193 del 1984, si

porrebbe in contrasto con l'art. 3, in relazione all'art. 38 della

Costituzione, secondo quanto si desume dalla motivazione della

sentenza della stessa Corte costituzionale n. 137 del 1986.

5. - Anche in tale giudizio si è costituito l'I.N.P.S., che ha

concluso per la inammissibilità della questione, con riferimento

all'art. 3 della Costituzione, perché il relativo richiamo sarebbe

stato apodittico e privo della individuazione dell'oggetto della

questione.

Quanto alla violazione dell'art. 38 della Costituzione, la

questione sarebbe manifestamente infondata, non essendo in

contestazione l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali alle

esigenza di vita dei lavoratori.

6. - Nel giudizio è, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale

dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei

ministri, che ha rassegnato le conclusioni già riferite in ordine al

precedente giudizio.

Nell'imminenza della udienza pubblica, la difesa dell'I.N.P.S. ha

prodotto una memoria, con la quale insiste nelle conclusioni già

rassegnate, osservando che il meccanismo delineato nella norma

impugnata è conseguenziale alla diversificazione - nell'ordinamento

pensionistico privato, a differenza degli ordinamenti previdenziali

del settore pubblico - dell'età pensionabile per l'uomo e per la

donna, che giustifica una differente anzianità contributiva

allorché il legislatore, nell'esercizio di insidacabile scelta di

politica socio-economica, allinei l'età lavorativa dell'uomo e della

donna al cinquantesimo anno di età. Del resto, si rileva nella

memoria, l'abbassamento dell'età lavorativa dell'uomo a 50 anni,

attestato eccezionalmente al livello ordinariamente previsto per la

donna lavoratrice nelle ipotesi di prepensionamento, rispetta il

principio costituzionale della parità lavorativa tra uomo e donna,

sul rilievo che "non si rinviene nell'ordinamento giuridico una

regola generale rispetto alla quale la normativa denunciata contenga

un regolamento arbitrariamente derogatorio". Considerato in diritto

1. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico

provvedimento siccome prospettano la stessa questione.

I Pretori di Genova e di Taranto dubitano della legittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 16 della legge 23

aprile 1981, n. 155, e dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n.

193, il quale non consente alla lavoratrice del settore siderurgico,

in caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo

anno di età, di conseguire la medesima anzianità contributiva

massima riconosciuta al lavoratore, in quanto risulterebbero violati:

gli artt. 3 e 37 della Costituzione, creandosi un differente

trattamento basato solo sul sesso e una disuguaglianza fra

lavoratrici e lavoratori, in riferimento alla possibilità per

entrambi di conseguire i medesimi benefici per effetto della

identità dell'età lavorativa; nonché, secondo il Pretore di

Taranto, l'art. 38 della Costituzione, attesa la pari età

pensionistica dell'uomo e della donna.

2. - La questione è fondata.

L'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, consente ai

lavoratori che abbiano raggiunto i cinquantacinque anni di età e

alle donne che, invece, abbiano raggiunto i cinquanta anni di

chiedere il pensionamento anticipato e conferisce loro il trattamento

di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un

periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione e quella

del compimento di sessanta anni se uomini o di cinquantacinque se

donne.

L'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, ha fissato il

requisito dell'età a cinquanta anni sia per i lavoratori che per le

lavoratrici fermo restando, secondo la interpretazione dei giudici

remittenti, il riconoscimento dell'anzianità contributiva fino a

sessanta anni per gli uni e a cinquantacinque per le altre.

Tale diversità di trattamento è fondata sull'erroneo presupposto

che la donna possa lavorare fino a cinquantacinque anni e l'uomo fino

a sessanta anni.

Invece, come questa Corte ha più volte affermato, l'età

lavorativa è uguale sia per l'uomo che per la donna (sentenze nn.

137 del 1986 e 498 del 1988).

Non rileva che la donna possa ottenere il pensionamento al

compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Trattasi di una mera

possibilità la quale trova adeguata giustificazione nelle necessità

della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa,

che non hanno riscontro nella condizione dell'uomo, senza che

sussista violazione del principio di parità che non esclude speciali

profili fondati sulla condizione propria della lavoratrice (ordinanza

n. 703 del 1988).

Del resto, non vi è dubbio che il prepensionamento sia una forma

di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per cause eccezionali

e che, quindi, esso incida sull'età lavorativa (sentenza n. 1108 del

1988). In tale situazione l'anzianità contributiva non può non

riconoscersi in misura uguale per l'uomo e per la donna avendo essi

pari diritto a lavorare fino alla stessa età.

Pertanto, delle norme censurate, siccome manifestano violazione

degli artt. 3 e 37 della Costituzione e quindi prevedono un

differente e ingiustificato trattamento della donna rispetto

all'uomo, va dichiarata la illegittimità costituzionale.

Resta assorbita la violazione dell'art. 38 della Costituzione

denunciata dal Pretore di Taranto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale del

combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155

(Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione

urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e

misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 della

legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del

settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.), nella parte

in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in

caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno

di età, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a

sessanta anni come per il lavoratore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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