Corte costituzionale

Sentenza n. 371/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo

comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 (Norme per la disciplina

dei contributi e delle prestazioni concernenti l'"Ente nazionale di

previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura"),

promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4 giugno 1986 dal Pretore di

Perugia, iscritte ai nn. 693 e 694 del registro ordinanze 1986 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, 1ª serie

speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione della Cooperativa Produttori

Tabacco Alto Tevere, della s.r.l. Azienda Agraria Biagini e

dell'I.N.A.I.L.;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto La Cooperativa Produttori Tabacchi Alto Tevere era dall'I.N.A.I.L.

convenuta in giudizio dinanzi al Pretore di Perugia per sentir

dichiarare il suo obbligo di assicurare contro gli infortuni e le

malattie professionali i suoi impiegati dipendenti, adibiti anche a

mansioni manuali.

La stessa sollevava eccezione di legittimità costituzionale delle

relative norme perché, dalla loro applicazione, derivava un doppio

onere contributivo essendo i detti impiegati contemporaneamente

iscritti anche all'E.N.P.A.I.A.

Il Pretore, in accoglimento dell'eccezione, ritenendola non

manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio, sollevava

questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 9, secondo comma, legge 29 novembre 1962 n. 1655

nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della Cassa

assistenza degli impiegati agricoli e forestali del 1° febbraio 1947,

siccome prevede un doppio obbligo assicurativo;

b) dello stesso art. 9 nella parte in cui non prevede una

riduzione dei contributi gravanti sui datori di lavoro in favore

dell'E.N.P.A.I.A., proporzionale all'area di rischio già coperta

dall'I.N.A.I.L. Considerato in diritto La Corte rileva che, in riferimento all'art. 3 Cost., risulta

censurato l'art. 9, secondo comma, della legge n. 1655 del 1962,

interpretato nel senso che resterebbe applicabile l'art. 4 del

Regolamento del 1° febbraio 1947 della Cassa assistenza degli

impiegati agricoli e forestali, con la conseguente imposizione di un

doppio obbligo assicurativo e contributivo dei dipendenti che

svolgono anche mansioni manuali, sia presso l'I.N.A.I.L. che presso

l'E.N.P.A.I.A. e della impossibilità, per i datori di lavoro, di

detrarre dai contributi da versare all'E.N.P.A.I.A. quelli versati

all'I.N.A.I.L.

La questione non è fondata.

Invero, secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di

cassazione a Sezioni Unite, le due forme di assicurazione,

E.N.P.A.I.A. ed I.N.A.I.L., operano su un piano diverso e coprono

rischi completamente differenti in quanto, recependo i patti della

contrattazione collettiva del settore, che a loro volta avevano

recepito le norme dei contratti collettivi corporativi,

l'assicurazione presso il primo ente è diretta a coprire i soli

infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici e

impiegati, sia di concetto che di ordine, che non siano assistiti

dalla garanzia dell'I.N.A.I.L., tenuto conto che questa ultima, anche

nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è

limitata agli infortuni del personale con mansioni di direzione o

sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le operazioni agricole

esponenti a rischio, con la conseguente esclusione delle attività

meramente burocratiche.

Pertanto, non sussistendo la lamentata doppia contribuzione, la

questione sollevata non è fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962 n. 1655

sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Perugia

con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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