Corte costituzionale

Sentenza n. 37/2000

Altra decisione · depositata il 07/02/2000 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio

1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", e successive

modificazioni ed in particolare di quelle recate dall'art. 29 del

d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, limitatamente a:

articolo 190, comma 2: "Il passaggio dei magistrati dalle

funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere

disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio

superiore della magistratura, previo parere del consiglio

giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova

funzione.";

articolo 191;

articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che

per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio

superiore della magistratura";

articolo 198, limitatamente alle parole: "Tali destinazioni

possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni

giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla

qualifica posseduta dal magistrato.";

giudizio iscritto al n. 119 del registro referendum.

Viste l'ordinanza del 7 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato conforme a legge la richiesta, e la successiva ordinanza

di correzione di errore materiale del 21 dicembre 1999;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice

relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Federico Sorrentino e Giuseppe Frigo per i

presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e

per i promotori Cappato Marco e Della Vedova Benedetto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999 l'Ufficio centrale per

il referendum costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato

legittima la richiesta di referendum presentata da oltre 500.000

elettori, sul seguente quesito:

"Volete voi che sia abrogato il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12,

recante "Ordinamento giudiziario" , e successive modificazioni, ed

in particolare l'art. 29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449,

limitatamente a:

articolo 190, comma 2: "Il passaggio dei magistrati dalle

funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere

disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio

superiore della magistratura, previo parere del consiglio

giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova

funzione." ;

articolo 191;

articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: ", salvo che

per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio

superiore della magistratura" ;

articolo 198, limitatamente alle parole: "Tali destinazioni

possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni

giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla

qualifica posseduta dal magistrato." ?".

Al quesito l'Ufficio centrale ha attribuito il seguente titolo:

"Ordinamento giudiziario: separazione delle carriere dei magistrati

giudicanti e requirenti".

2. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,

il Presidente di questa Corte ha fissato per la conseguente

deliberazione la camera di consiglio del 13 gennaio 2000, disponendo

che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta e al

Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo

comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Si sono avvalsi della facoltà di presentare memorie, ai sensi

dell'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, solo i

presentatori della richiesta, chiedendo che il quesito sia dichiarato

ammissibile.

Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 i difensori dei

presentatori hanno illustrato la loro memoria, insistendo per la

dichiarazione di ammissibilità della richiesta. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum investe quattro disposizioni

dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. n. 12 del 1941, e

precisamente:

a) il comma 2 dell'art. 190 (Passaggio dalle funzioni requirenti

alle giudicanti e viceversa), che, nel testo sostituito dall'art. 29

del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per

l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale

ed a quello a carico degli imputati minorenni), facendo seguito

all'affermazione del comma 1 secondo cui "la magistratura, unificata

nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianità,

è distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti",

stabilisce che il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti

o viceversa "può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo

quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del

consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini

alla nuova funzione". Può ricordarsi che il testo originario

dell'art. 190 disciplinava a sua volta il passaggio dei magistrati

dalle funzioni requirenti alle giudicanti o da queste a quelle, a

domanda dell'interessato o per esigenze di servizio, sottoponendo

tale passaggio, durante la permanenza del magistrato nel medesimo

grado, ad alcune condizioni procedurali, in particolare al parere

conforme del Consiglio superiore della magistratura (allora organo

consultivo), e ad alcuni limiti sostanziali, fra cui, nel caso di

passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti, la sussistenza

di "speciali attitudini alle funzioni del pubblico ministero" (quinto

comma);

b) l'intero articolo 191 (Anzianità in caso di cambio di

funzioni), il quale dispone che "i magistrati che, per la speciale

loro idoneità alle funzioni requirenti, ottengono la promozione nel

pubblico ministero con anticipazione sui loro colleghi parimenti

classificati promossi nella magistratura giudicante, se

successivamente fanno passaggio alle funzioni giudicanti, perdono

l'anzianità derivante dalla promozione anticipata ed è ad essi

attribuita quella che sarebbe loro spettata se fossero stati promossi

nella magistratura giudicante. Se non è giunto il loro turno per

tale promozione, essi non possono ottenere che il richiamo alle

funzioni e al grado anteriore alla promozione, ferma in ogni caso la

classifica per effetto della quale conseguirono l'anticipata

promozione";

c) un inciso contenuto nel sesto comma dell'articolo 192

(Assegnazione delle sedi per tramutamento), il cui testo recita: "Non

sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni

giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio

esista il parere favorevole del consiglio superiore della

magistratura". Il quesito propone l'abrogazione del solo inciso

"salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del

consiglio superiore della magistratura", tendendo dunque a lasciare

in vita un disposto che si limiti a sancire la non ammissione di

domande di tramutamento con passaggio dalle une alle altre funzioni;

d) il secondo periodo dell'art. 198 (Ricollocamento in ruolo di

magistrati già destinati al Ministero): l'articolo prevede che "i

magistrati addetti con funzioni amministrative al Ministero di grazia

e giustizia possono, anche di ufficio, essere ricollocati nel ruolo

organico della magistratura e destinati agli uffici giudiziari per

esercitarvi le funzioni del loro grado"; il secondo periodo, del

quale si chiede l'abrogazione, prosegue stabilendo che "tali

destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le

funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente

dalla qualifica posseduta dal magistrato".

2. - Le disposizioni oggetto del quesito sono del tutto estranee

alle categorie di leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della

Costituzione preclude il ricorso all'abrogazione referendaria: onde,

sotto questo profilo, non sussistono ostacoli all'ammissibilità del

quesito.

3. - La proposta di abrogazione concerne, come si è visto, alcune

disposizioni o parti di disposizioni, in tema di passaggio dei

magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti o da queste a

quelle, che disciplinano tale passaggio, in particolare in sede di

"tramutamento" a domanda, stabilendone modalità e condizioni; l'art.

191 dell'ordinamento giudiziario, di cui si chiede l'abrogazione

totale, a sua volta disciplina un aspetto particolare, concernente

l'ordine di anzianità dei magistrati nel ruolo, nei casi di

passaggio alle funzioni giudicanti di magistrato già promosso

anticipatamente nella magistratura requirente. Si può pertanto

riconoscere nel quesito - in base ai criteri adottati nella pregressa

giurisprudenza di questa Corte (ad esempio, sentenze n. 41 del 1997,

n. 13 del 1999) - un carattere effettivamente abrogativo e non

"introduttivo". Parimenti si può convenire sulla sussistenza di una

"matrice razionalmente unitaria" che caratterizza il quesito,

consentendo di ritenerlo conforme, sotto questo aspetto, alla logica

del referendum abrogativo come "strumento di genuina manifestazione

della sovranità popolare" (cfr. sentenza n. 16 del 1978).

4. - Ciò non significa, peraltro, che l'eventuale abrogazione, che

discenderebbe dalla approvazione del quesito referendario, appaia in

grado di realizzare, tanto meno in modo esaustivo, un ordinamento

caratterizzato da una vera e propria "separazione delle carriere" dei

magistrati addetti alle funzioni giudicanti e rispettivamente a

quelle requirenti, obiettivo, questo, che richiederebbe una nuova

organica disciplina, suscettibile di essere introdotta solo

attraverso una complessa operazione legislativa, e non attraverso la

semplice abrogazione di alcune disposizioni vigenti. A questo

riguardo, la Corte non può non rilevare che il titolo attribuito al

quesito dall'Ufficio centrale per il referendum "Ordinamento

giudiziario: separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e

requirenti" appare non del tutto adeguato, e in sostanza eccedente,

rispetto alla oggettiva portata delle abrogazioni proposte,

concernenti piuttosto, come si è detto, l'attuale disciplina

sostanziale e procedimentale dei passaggi dall'una all'altra funzione

in occasione dei trasferimenti dei magistrati a domanda.

Restano, in particolare, di per sé estranei al quesito il tema dei

criteri per la iniziale assegnazione del magistrato, vincitore

dell'unico concorso, e a seguito dell'unico tirocinio, alle une o

alle altre funzioni, nonché quello delle assegnazioni di funzioni

che avvengano, nei casi in cui ciò è consentito, d'ufficio (cfr.,

ad esempio, artt. 4 e 5 della legge 25 luglio 1966, n. 570, sulla

destinazione dei magistrati di Corte d'appello e rispettivamente sul

conferimento a detti magistrati di uffici direttivi; art. 10 della

legge 20 dicembre 1973, n. 831, sul conferimento delle funzioni di

magistrato di Cassazione; art. 19 della stessa legge, sul

conferimento degli uffici direttivi superiori; art. 37, comma 4, del

decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sulla destinazione

d'ufficio dei magistrati già titolari dei posti soppressi a seguito

della istituzione del giudice unico di primo grado: ancorché poi il

comma 5 stabilisca che le eventuali nuove destinazioni "sono

considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti"; artt.

2 e 21, sesto comma, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sui

trasferimenti d'ufficio disposti, rispettivamente, per

incompatibilità o per soppressione di posti, e con provvedimento

disciplinare).

Tuttavia è la descritta portata oggettiva del quesito, e non già

la corrispondenza ad essa del titolo attribuito, che costituisce

elemento decisivo per ritenere, da tale punto di vista, la

ammissibilità della richiesta di referendum: ancorché debba

auspicarsi - nell'ambito della tante volte invocata revisione della

legge di attuazione del referendum - un'attenta considerazione anche

di siffatti aspetti.

5. - Non può dirsi che il quesito investa disposizioni il cui

contenuto normativo essenziale sia costituzionalmente vincolato,

così da violare sostanzialmente il divieto di sottoporre a

referendum abrogativo norme della Costituzione o di altre leggi

costituzionali (cfr. ancora sentenza n. 16 del 1978, nonché, da

ultimo, ad esempio, sentenze n. 18 e n. 19 del 1997). La

Costituzione, infatti, pur considerando la magistratura come un unico

"ordine", soggetto ai poteri dell'unico Consiglio superiore (art.

104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario

precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere

separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni

giudicanti e a quelle requirenti, o che impedisca di limitare o di

condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso

magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre

funzioni. Mentre ogni altra considerazione, pur attendibile,

sull'esigenza che, a seguito dell'eventuale abrogazione referendaria,

si pongano in essere gli interventi legislativi necessari per

rivedere organicamente la normativa "di risulta", eliminandone

disarmonie o incongruità eventualmente discendenti dalla parzialità

dell'intervento abrogativo o dall'assenza di discipline transitorie e

conseguenziali, non è tale da pregiudicare l'ammissibilità del

referendum.

6. - Non ostandovi alcuna ragione di ordine costituzionale, la

richiesta di referendum deve dunque essere giudicata ammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione delle seguenti disposizioni o parti di disposizioni del

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e

successive modificazioni: articolo 190, comma 2: "Il passaggio dei

magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a

quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando

il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del

consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini

alla nuova funzione"; articolo 191; articolo 192, sesto comma,

limitatamente alle parole ", salvo che per tale passaggio esista il

parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura";

articolo 198, limitatamente alle parole "Tali destinazioni possono

avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti,

quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica

posseduta dal magistrato."; richiesta dichiarata legittima

dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di

cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari