Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1982

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1982 · relatore Antonino de Stefano

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 9d.P.R. 1432/1971
  • art. 14d.P.R. 1432/1971

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9

della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e degli articoli

9 e 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della

prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi)

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 aprile 1975 dal pretore di Padova nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Scarin Umberto ed altri e

l'INPS, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1975 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975;

2) ordinanza emessa il 2 gennaio 1976 dal pretore di Brescia, nel

procedimento civile vertente tra Golfetto Maria e l'INPS, iscritta al

n. 101 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;

3) ordinanza emessa il 14 giugno 1977 dal pretore di Biella nel

procedimento civile vertente tra Gremmo Stefanina e l'INPS, iscritta al

n. 369 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 272 del 5 ottobre 1977;

4) ordinanza emessa il 25 giugno 1980 dal tribunale di Parma, nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Poli Emore ed altri e l'INPS,

iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 24 settembre 1980.

Visti gli atti di costituzione di Scarin Umberto ed altri, di

Golfetto Maria e dell'INPS, e l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 ottobre 1981 il Giudice relatore

Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Pasquale Vario, delegato dagli avvocati Giulio Abati e

Giovanni Belloni, per l'INPS, e l'avvocato dello Stato Vito Cavalli per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorsi prodotti al pretore di Padova, in qualità di

giudice del lavoro, quattro pensionati (Scarin Umberto, Perrero Gemma,

Saggia Carlotta, Caporello Gino) esponevano di aver inoltrato all'INPS

domande intese ad ottenere la riliquidazione della pensione in base

all'art. 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, ma che le domande

erano state respinte con la motivazione che, non avendo essi fruito

della integrazione prevista dall'art. 11 del d.P.R. 27 aprile 1968, n.

488, per aver optato per la pensione liquidata con il sistema

contributivo, non avevano diritto alla riliquidazione. Affermavano,

pertanto, che la riliquidazione in parola doveva intendersi estesa

anche ai pensionati che avessero ottenuto la pensione nella forma

contributiva, e non limitata - come sostenuto dal convenuto INPS - ai

pensionati con la forma retributiva. In quest'ultima ipotesi, infatti,

la menzionata normativa, così interpretata, sarebbe stata in contrasto

con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Dopo aver disposto la riunione dei giudizi, il pretore pronunciava,

in data 24 aprile 1975, un'ordinanza, con la quale dichiarava, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9,

primo comma, e 14, primo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432,

nella parte in cui "viene escluso" (come testualmente è scritto nel

dispositivo del provvedimento) che la riliquidazione della pensione -

mediante parificazione dei contributi volontari a quelli obbligatori -

venga effettuata per le sole pensioni che siano state liquidate in

forma retributiva e per le quali i contributi volontari abbiano dato

luogo alla integrazione di cui all'art. 11 del d.P.R. 27 aprile 1968,

n. 488.

Nella motivazione del provvedimento di rimessione, il pretore

osserva che, con l'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971, la facoltà di

chiedere la riliquidazione della pensione con il diverso computo dei

contributi volontari previsto dall'art. 9 dello stesso provvedimento,

deve ritenersi accordata dalla legge ai soli titolari di pensioni

liquidate in forma retributiva. A suo avviso, infatti, il termine

"fruito", contenuto nel primo comma dell'art. 14, va riferito solo a

coloro che, avendo effettivamente percepito la pensione retributiva

senza avvalersi della potestà di opzione (per la liquidazione in forma

contributiva) prevista dall'art. 14 del d.P.R. n. 488 del 1968, abbiano

goduto in concreto, e cioè materialmente, della "integrazione" (pari a

18,72 volte l'importo dei contributi base) prevista, in relazione ai

contributi volontari, dall'art. 11 dello stesso decreto legislativo. Il

richiamo che questa disposizione fa al precedente art. 5 (che istituì

la pensione retributiva) avrebbe infatti un valore chiaramente

limitativo.

Così disponendo, però, le norme denunciate, secondo il giudice a

quo, determinano una discriminazione tra coloro che prima del 1 luglio

1972 - data di entrata in vigore del d.P.R. n. 1432 del 1971 - abbiano

fruito della pensione retributiva integrata ai sensi del citato art. 11

del decreto n. 488, e coloro che fino a tale data abbiano goduto della

pensione contributiva. Discriminazione che, in concreto, si traduce in

un diverso trattamento per le due categorie di pensionati, potendo

accadere che, ripetendo - dall'inizio del periodo contributivo

giuridicamente rilevante e per effetto della ammessa riliquidazione -

il conteggio delle due forme di pensione, contributiva e retributiva,

quest'ultima possa essere determinata in misura più vantaggiosa di

quella contributiva già assegnata e percepita, determinando un

risultato opposto a quello raggiunto prima dell'entrata in vigore delle

norme in esame. A giudizio del pretore tale discriminazione sarebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto il diverso

trattamento non avrebbe fondamento in situazioni di fatto

obiettivamente diverse.

Quanto al contrasto delle norme impugnate con l'art. 38 della

Costituzione, il giudice a quo osserva che tale norma conferisce al

legislatore ordinario il compito di promuovere le condizioni per una

piena tutela assicurativa e previdenziale, e che a questo precetto

hanno dato attuazione sia l'art. 9 (per coloro che avendo versato

contributi volontari abbiano ottenuto la pensione retributiva in data 1

luglio 1972), sia l'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971, parificando al

trattamento da pensione retributiva successivo al 1 luglio 1972 quello

spettante per lo stesso titolo dal 1 maggio 1968 al 1 luglio 1972.

Restano per contro esclusi dalla parificazione - in ciò, appunto, il

limite che secondo il pretore "si prospetta incostituzionale" - coloro

che abbiano fruito della pensione contributiva, più favorevole fino al

1 luglio 1972, ma più sfavorevole da tale data rispetto al trattamento

da pensione retributiva.

2. - Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, si

sono costituiti innanzi a questa Corte lo Scarin, con gli altri

ricorrenti, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Benedetto Bussi, e

l'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati G. Battista Rossi Doria e

Giulio Abati. È anche intervenuta, per il Presidente del Consiglio,

l'Avvocatura dello Stato.

I ricorrenti, nell'atto di deduzioni in data 28 ottobre 1975, hanno

preliminarmente ricordato che, accanto al principio della c.d. pensione

retributiva, introdotto dal d.P.R. n. 488 del 1968, veniva stabilito,

dallo stesso decreto e dalle norme successivamente emanate in materia,

il principio che fra i trattamenti pensionistici che avrebbero potuto

derivare per il lavoratore dal vecchio o dal nuovo sistema, il

lavoratore aveva diritto a quello più favorevole. Sostengono, poi, che

la disposizione dell'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971 sulla facoltà

di chiedere la riliquidazione della pensione attraverso il diverso

sistema di utilizzazione dei contributi volontari previsto dall'art. 9

dello stesso decreto, avrebbe dovuto ritenersi applicabile anche ai

titolari di pensioni liquidate in forma contributiva. La "integrazione"

della pensione (contributi volontari - base per 18,72) che essi avevano

chiesto a suo tempo avvalendosi del disposto dell'art. 11 del d.P.R. 27

aprile 1968, n. 488, non aveva invero comportato alcun aumento della

pensione sol perché questa - liquidata secondo le norme anteriori al 1

maggio 1968 (e cioè in forma contributiva) - era risultata di importo

superiore a - quella calcolata (in forma retributiva) ex art. 5 del

d.P.R. n. 488 del 1968. Tuttavia, pur non dando luogo a vantaggi

economici, la "variazione", quanto ai dati costitutivi della pensione,

c'era stata, dovendosi quindi ritenere acquisito il presupposto, in

base al quale, a norma dell'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971

(attraverso il richiamo da esso fatto all'art. 11 del d.P.R. n. 488 del

1968), i titolari di pensione, con decorrenza successiva al 30 aprile

1968, potevano ottenerne la riliquidazione secondo le norme dell'art. 9

dello stesso decreto (equiparazione dei contributi volontari ai

contributi obbligatori), riliquidazione che, se effettuata, avrebbe

portato la pensione, per tutti i ricorrenti, a un livello sicuramente

maggiore di quella in pagamento.

Le obiezioni formulate al riguardo, nel giudizio a quo, dall'INPS -

osserva ancora la difesa dei ricorrenti - col dare all'art. 11 del

d.P.R. n. 488 del 1968 una interpretazione fondata su una inaccettabile

distinzione tra il "fruire" e "l'aver tratto beneficio", e col

sostenere che i ricorrenti, avendo ottenuto la liquidazione della

pensione in forma contributiva con unica disciplina dei contributi

obbligatori e volontari, non avrebbero "tratto beneficio" dalla

"integrazione" prevista dal suddetto art. 11, cadono se si tenga

presente che proprio in forza della nuova disciplina cui vennero

assoggettati i contributi volontari dall'art. 9 del d.P.R. n. 1432 del

1971, che li ha equiparati in toto a quelli obbligatori, le loro

pensioni, se riliquidate, sarebbero sicuramente di importo più elevato

di quelle attualmente in pagamento. Le norme degli artt. 9, primo

comma, e 14, primo comma, del d.P.R. n. 1432 del 1971, sarebbero

altrimenti viziate da illegittimità costituzionale, perché

determinerebbero una discriminazione fra coloro che, prima del 1 luglio

1972 (data di entrata in vigore del d.P.R. n. 1432), hanno fruito (nel

senso dato a tale espressione dall'INPS) della pensione retributiva

integrata ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 488 del 1968, e coloro

che fino a quella data hanno goduto della pensione contributiva. La

differenza fra la disciplina delle due situazioni non troverebbe,

infatti, fondamento in una diversità obiettiva delle stesse. Se fosse

esatta la interpretazione dell'art. 14 del d.P.R. n. 1432, sostenuta

dall'INPS, d'altra parte, se ne dovrebbe altresì concludere che siano

in contrasto con il principio sancito dall'art. 38, secondo comma,

della Costituzione, le norme per effetto delle quali coloro che prima

del 1 luglio 1972 fruivano della pensione contributiva in quanto più

favorevole, debbano finire per avere un trattamento più sfavorevole

dopo questa data.

Dal canto suo, nell'atto di deduzioni, in data 27 ottobre 1975,

l'INPS chiede che la questione sollevata dal pretore di Padova sia

dichiarata non rilevante o comunque infondata. Premesso, in fatto, che

tutti gli attori della controversia di merito avevano domandato

all'Istituto "la riliquidazione nel sistema retributivo", e che

l'Istituto aveva ritenuto che l'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971,

in base al quale essi avevano preteso la riliquidazione, era

inapplicabile a loro favore poiché essi beneficiavano di pensione

contributiva, la difesa dell'Istituto osserva esser noto che nel

sistema di liquidazione c.d. contributiva i contributi di qualsiasi

specie si sommano, nel momento in cui sorge il diritto al versamento

della prestazione, indipendentemente dal loro tipo: obbligatori,

volontari, figurativi. Pertanto, mentre è certo che, per i titolari di

pensioni liquidate in forma contributiva, la contribuzione volontaria

versata è entrata a far parte degli elementi di calcolo della

prestazione, per contro, nel sistema di calcolo della pensione c.d.

"retributiva", quale configurato dagli artt. 5 e 6 del decreto n. 488

del 1968, non erano considerati i contributi versati volontariamente, i

quali davano solo luogo, in base all'art. 11 dello stesso decreto, ad

una integrazione. Si era temuto, infatti, che per le pensioni liquidate

in forma retributiva, il calcolo dei contributi volontari -

generalmente di importo inferiore a quelli obbligatori - potesse

condurre ad un abbattimento della retribuzione media del triennio

considerabile. Senonché, provvedendo al riordino della prosecuzione

volontaria il d.P.R. n. 1432 del 1971, con l'art. 9, primo comma,

parificava, anche nell'importo, la contribuzione volontaria alla

contribuzione obbligatoria. Pertanto, la riliquidazione prevista

dall'art. 14, operando e rimanendo esclusivamente nell'ambito del

sistema retributivo, non fa che utilizzare, con il rinvio all'art. 9,

in modo che si deve riconoscere corrispondente al sistema di

liquidazione contributivo, la contribuzione volontaria. Contribuzione

volontaria che, per contro, i titolari di pensioni liquidate in forma

contributiva, come i ricorrenti, non possono pretendere di utilizzare,

perché l'hanno già utilizzata, giacché fin da principio, fin dal

momento della liquidazione originaria, essa ha fatto parte della base

contributiva del calcolo della loro pensione.

Secondo la difesa dell'INPS ciò dimostrerebbe la mancanza di

rilevanza, nei giudizi di merito, della questione sollevata, ma

dimostrerebbe altresì la infondatezza della pretesa violazione degli

artt. 3 e 38 della Costituzione. Se infatti, secondo l'attuale

normativa, le liquidazioni, sia col sistema contributivo che col

sistema retributivo, tengono conto - sostanzialmente nello stesso modo

- dei contributi versati volontariamente, gli artt. 9 e 14 del d.P.R.

n. 1432 del 1971 non possono essere censurati per la diversità di

trattamento o per la mancata osservanza dell'obbligo di provvedere alla

tutela assicurativa.

Per quanto poi riguarda l'affermazione dei ricorrenti che la scelta

da essi fatta a suo tempo del sistema "contributivo" di liquidazione

della prestazione sarebbe divenuta loro dannosa per la sopravvenienza,

a favore di coloro che ebbero la liquidazione col sistema retributivo,

della computabilità, nel calcolo della pensione, della contribuzione

volontaria, la difesa dell'INPS osserva che essa presuppone accertato -

in punto di fatto - che effettivamente, nella situazione contributiva

di ciascun ricorrente, la liquidazione della pensione col sistema

retributivo, con la correzione portata dall'art. 9 del d.P.R. n. 1432

del 1971, potesse essere più favorevole. Ma poiché ciò non è stato

accertato, si manifesta, da altro punto di vista, l'attuale non

rilevanza sui giudizi di merito della questione prospettata.

Nell'atto di intervento, in data 7 ottobre 1975, l'Avvocatura dello

Stato chiede che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Secondo l'Avvocatura, infatti, la disparità di trattamento individuata

dal giudice a quo non sussiste, giacché la categoria dei titolari di

pensione contributiva non è confrontabile con quella dei titolari di

pensione retributiva, trattandosi di posizioni soggettive e oggettive

nettamente differenziate. Con particolare richiamo alla sentenza di

questa Corte n. 128 del 1973, l'Avvocatura osserva, inoltre, che con

tale sentenza non soltanto si è riconosciuto, riguardo alle pensioni

corrisposte dall'INPS, che il trattamento pensionistico può essere

diverso a seconda che le prestazioni siano state liquidate con

decorrenza anteriore o posteriore ad una determinata data, ma si è

altresì ritenuto che la legislazione previdenziale corrisponde

all'attuazione di una politica legislativa, alla quale viene data

esecuzione con necessaria gradualità, dato che la modifica del sistema

pensionistico non può essere compiuta né uno actu né in un solo

momento, e che al legislatore ordinario spetta di determinare

l'ammontare delle prestazioni con una razionale considerazione anche

delle effettive disponibilità finanziarie.

Ad avviso dell'Avvocatura le disposizioni impugnate non sono in

contrasto neppure con l'art. 38 della Costituzione. Confrontando i due

metodi di determinazione della pensione, retributiva e contributiva,

non ne risulterebbe infatti una ingiustificata disparità di

disciplina. Come fu affermato nella succitata sentenza n. 128 del 1973,

alle due categorie di pensionati sono riservati trattamenti che, pur

nella loro diversità, rispondono alla logica dell'intero sistema

previdenziale e assicurativo.

3. - Con ricorso al pretore di Brescia, in qualità di giudice del

lavoro, in data 12 aprile 1975, Golfetto Maria, titolare di pensione di

vecchiaia, liquidata in forma contributiva, premesso che la domanda da

essa rivolta all'INPS, per ottenere la riliquidazione della pensione

stessa, ai sensi dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. n. 1432 del

1971, era stata respinta, chiedeva venisse dichiarato che ella aveva

diritto alla richiesta riliquidazione, e che l'INPS era quindi tenuto a

corrisponderle le somme in più maturate a suo favore. In via

subordinata, la ricorrente chiedeva altresì che la causa fosse rimessa

a questa Corte per la dichiarazione di illegittimità, in base all'art.

3 della Costituzione, del suddetto art. 14, per la ingiustificata

disparità di trattamento, tra assicurati trovantisi in identiche

condizioni, che esso pone in essere.

Avviata la trattazione della causa, il pretore, su concorde

richiesta delle parti, disponeva la riunione del processo con altro

promosso anch'esso dalla Golfetto contro l'INPS per la mancata

applicazione in suo favore, perché titolare di pensione liquidata in

forma contributiva, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968,

dell'aumento del dieci per cento previsto (per le pensioni contributive

con decorrenza anteriore a tale data, ma non per le pensioni, se

liquidate ugualmente in forma contributiva, con decorrenza successiva)

dall'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Dopo di che il pretore

emetteva, in data 2 gennaio 1976, un'ordinanza, con la quale, in

riferimento, in entrambi i casi, agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

dichiarava non manifestamente infondata sia la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 14, comma primo, del d.P.R. 31

dicembre 1971, n. 1432, "nella parte in cui esclude che la

riliquidazione della pensione possa essere attuata a favore di chi non

abbia usufruito dell'integrazione prevista dall'art. 11 del d.P.R. 27

aprile 1968, n. 488", sia la questione di legittimità costituzionale -

anch'essa sollevata dalla ricorrente - dell'art. 9 della legge 30

aprile 1969, n. 153, "nella parte in cui esclude dall'aumento del 10

per cento le pensioni liquidate in base al sistema contributivo con

decorrenza successiva al 1 gennaio 1969". Sospeso il giudizio,

disponeva perciò la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nella motivazione del provvedimento di rimessione, il pretore, dopo

aver escluso che l'art. 14 del decreto legislativo n. 1432 del 1971

possa interpretarsi - come sostenuto in via principale dalla ricorrente

- nel senso che la facoltà di chiedere la riliquidazione della

pensione spetti anche ai titolari di pensioni liquidate in forma

contributiva, e constatato, perciò, che la questione di legittimità

costituzionale, prospettata in subordine nei confronti della medesima

norma, è rilevante ai fini della decisione, osserva che la

disposizione impugnata - che sostanzialmente è una norma di carattere

transitorio - pone in essere, tra coloro che prima dell'entrata in

vigore del decreto legislativo n. 1432 del 1971 abbiano goduto di

pensione retributiva "integrata" e coloro che abbiano goduto di

pensione contributiva., una disparità di trattamento che, dati i

vantaggi economici che la riliquidazione può comportare per chi può

ottenerla, appare ingiustificata. L'escludere i titolari di pensione

liquidata in forma contributiva da quella che sostanzialmente è una

innovazione migliorativa, maggiormente consona ad un sistema

assicurativo evoluto e proporzionato alle contribuzioni effettuate,

appare infatti arbitrario e contrario al principio generale del diritto

di scelta del sistema liquidativo più favorevole, dettato dall'art. 14

del decreto legislativo n. 488 del 1968, e ribadito dall'art. 15 del

decreto legislativo n. 1432 del 1971. L'art. 14 del decreto n. 1432,

perciò, nella parte in cui esclude dalla facoltà di ottenere la

riliquidazione della pensione i titolari di pensioni non liquidate in

forma retributiva, si dimostra in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, in quanto disciplina in modo diverso situazioni eguali.

Ed appare altresì in contrasto con l'art. 38 della Costituzione,

perché, attribuendo efficacia diversa, in situazioni eguali, ai

contributi versati, attua una imperfetta tutela assicurativa.

Notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza di rinvio, con atto

di deduzioni in data 6 aprile 1976 si è costituita innanzi a questa

Corte la Golfetto, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto

Bussi, il quale ha concluso per la fondatezza di entrambe le questioni.

Non si è costituito l'INPS, mentre è intervenuta in giudizio, per

il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che le questioni sollevate dal pretore di Brescia siano

dichiarate manifestamente infondate.

4. - Con ricorso al pretore di Biella, in qualità di giudice del

lavoro, in data 7 aprile 1977, Gremmo Stefanina, premesso che dal 1

gennaio 1972 era titolare di pensione liquidata, su sua richiesta, in

forma contributiva, in quanto, se liquidata in forma retributiva,

secondo le nuove norme introdotte dal d.P.R. n. 488 del 1968, sarebbe

risultata di importo sensibilmente inferiore, esponeva che, essendo nel

frattempo entrato in vigore il d.P.R. n. 1432 del 1971, potendo ella

far valere diversi anni di contributi volontari, calcolati i quali nel

modo previsto dall'art. 9, primo comma, dello stesso decreto, se la sua

pensione fosse stata liquidata in forma retributiva, sarebbe risultata

di importo superiore a quello ottenuto con la liquidazione effettuata

(in forma contributiva), aveva richiesto che la pensione, secondo

quanto previsto dall'art. 14 del decreto n. 1432, le fosse liquidata in

forma retributiva, con il calcolo dei contributi volontari nel modo

suddetto; che la sua istanza in tal senso era stata però respinta

dall'INPS, in base all'assunto che le invocate norme del decreto

legislativo n. 1432 del 1971, erano applicabili ai soli titolari di

pensioni già liquidate in forma retributiva. Perciò, sostenendo che

la presa di posizione dell'INPS si basava su una interpretazione

puramente formale delle norme suddette, che non poteva essere

condivisa, la ricorrente chiedeva dichiararsi che essa aveva diritto a

valersi della facoltà di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 1432, e,

conseguentemente, il diritto alla riliquidazione della pensione in

forma retributiva anche in rapporto ai contributi volontari nel senso

sopra specificato.

Costituitosi in giudizio, con una memoria difensiva, l'INPS

concludeva per il rigetto di tutte le istanze della ricorrente.

All'udienza del 14 giugno 1977, il pretore pronunciava un'ordinanza

con la quale, sospeso il giudizio, sollevava, d'ufficio, in relazione

agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n.

1432 del 1971.

Dopo aver considerato che, risultando esatta, riguardo alla

interpretazione delle suindicate disposizioni degli artt. 14 del

d.P.R. n. 1432 del 1971 e 11 del d.P.R. n. 488 del 1968, la tesi,

sostenuta dall'INPS, che esse si applicano alle sole pensioni già

liquidate in forma retributiva, alla stregua della normativa vigente il

ricorso della Gremmo dovrebbe essere rigettato, il giudice a quo

osserva nondimeno che, istituita, con il d.P.R. n. 488 del 1968, la

regola della liquidazione retributiva, la facoltà della liquidazione

in forma contributiva è stata, per le pensioni con decorrenza

successiva al 1 maggio 1968, mantenuta eccezionalmente in vigore, fino

al 31 luglio 1976, al solo scopo di non pregiudicare eventuali

trattamenti di maggior favore. Pertanto, per le pensioni con

decorrenza successiva al 1 maggio 1968, la differenziazione fra

liquidazione in forma contributiva e liquidazione in forma retributiva

non ha altra ratio che quella di assicurare il trattamento comunque

più favorevole all'avente diritto, secondo un principio ribadito

(proprio riguardo alla "riliquidazione"prevista dall'art. 14) dall'art.

15 del decreto legislativo n. 1432 del 1971. Lo stesso art. 14 prevede

una possibilità di effetto retroattivo dell'applicazione dei criteri

di liquidazione che il decreto legislativo n. 1432 introduce all'art.

9, consentendo di fruire dei medesimi (a partire dal 1 luglio 1972)

anche ai titolari di pensione già liquidata in precedenza, purché con

decorrenza posteriore al 1 maggio 1968. Tuttavia, la mancata previsione

di tale facoltà, a parità di presupposti sostanziali (nella specie

non contestati), per i titolari di pensione già liquidata

facoltativamente in forma contributiva, appare, in relazione alla

cennata ratio del mantenimento della possibilità di liquidazione in

detta forma, del tutto priva di giustificazioni basate su differenze di

situazioni reali, e contrastante con il principio dell'assicurazione in

ogni caso del trattamento più favorevole. Conseguentemente, la

discriminazione in tal modo operata dall'art. 14 del decreto

legislativo n. 1432 del 1971 risulta incompatibile con gl'invocati

precetti costituzionali.

Notificata, comunicata e pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale n.

272 del 5 ottobre 1977) l'ordinanza di rinvio, Gremmo Stefanina,

rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Agostini, ha depositato

atto di deduzioni in data 3 gennaio 1979, quindi fuori termine. Non si

è costituito l'INPS. È, invece, intervenuta, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, in data 8 ottobre

1977, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata.

5. - In cinque giudizi analoghi ai precedenti e come questi

riuniti, promossi da Poli Emore, Iori Giuseppe, Miari Celso, Pioli

Ferruccio e Valeriani Giovanni, il tribunale di Parma, con ordinanza 25

giugno 1980, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. n. 1432 del 1971, in relazione

agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione,

"nella parte in cui esclude, a parità di altri presupposti

sostanziali, per i titolari di pensione già liquidata in forma

contributiva, con decorrenza successiva al 1 maggio 1968, la

possibilità di ottenere la riliquidazione della pensione secondo le

norme del citato d.P.R. del 1971".

Notificata, comunicata e pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale n.

263 del 24 settembre 1980) l'ordinanza di rinvio, Poli Emore e gli

altri ricorrenti, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Agostini,

hanno depositato atto di deduzioni il 23 ottobre 1980, quindi fuori

termine. Si è costituito l'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati

Elvira Rainone Tripputi e Giovanni Belloni; mentre per il Presidente

del Consiglio dei ministri è intervenuta in giudizio l'Avvocatura

dello Stato.

Nell'atto di deduzioni dell'INPS si riproducono le tesi e gli

argomenti già svolti nel giudizio promosso dal pretore di Padova.

A sua volta l'Avvocatura dello Stato, dopo aver rilevato che la

questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di

Parma, investe, sotto profili sostanzialmente analoghi, la stessa norma

impugnata innanzi a questa Corte con la summenzionata ordinanza del

pretore di Padova, ribadisce, con diffusi richiami alla sentenza n. 128

del 1973, le deduzioni e gli argomenti svolti in quel giudizio,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata.

6. - Alla pubblica udienza del 21 ottobre 1981, dopo che il giudice

Antonino De Stefano ha svolto la relazione, l'avvocato Pasquale Vario

(per l'INPS) e l'avvocato dello Stato Vito Cavalli hanno ribadito i

motivi dedotti a sostegno della non fondatezza delle sollevate

questioni. Considerato in diritto :

1. - La questione sollevata dalle quattro ordinanze in epigrafe,

nei termini e con le motivazioni di cui in narrativa, può così

enunciarsi: se il combinato disposto degli artt. 9, comma primo, e 14,

comma primo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della

prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi)

contrasti con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui

consente la riliquidazione della pensione a carico dell'assicurazione

generale obbligatoria (A.G.O.), sulla base dei nuovi criteri previsti

circa il calcolo dei contributi volontari, e con effetto dal 1 luglio

1972, ai soli titolari di pensioni liquidate, con decorrenza successiva

al 30 aprile 1968, in forma retributiva, i quali abbiano fruito

dell'integrazione prevista dall'art. 11 del d.P.R. 27 aprile 1968, n.

488, escludendone i titolari di pensioni liquidate, con pari

decorrenza, in forma contributiva.

Nel dispositivo dell'ordinanza del pretore di Padova si legge che

le norme suddette vengono impugnate nella parte in cui viene "escluso"

che la riliquidazione venga effettuata per le sole pensioni liquidate

in forma retributiva: come si evince anche dalla motivazione, si tratta

di mero errore materiale, dovendosi invece intendere, secondo quanto

già puntualizzato, che le norme impugnate accordano la riliquidazione

ai soli titolari di pensioni liquidate in forma retributiva.

2. - Una delle quattro ordinanze (e precisamente quella emessa dal

pretore di Brescia) solleva anche questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli

ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale),

nella parte in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni

con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, liquidate (per opzione

degl'interessati) in base al sistema contributivo.

3. - Stante la identità o la connessione delle questioni su cui

vertono, i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica

sentenza.

4. - La questione dell'art. 9 della legge n. 153 del 1969, deferita

solo dal pretore di Brescia, è stata già decisa da questa Corte che,

con sentenza n. 37 del 1977, ha dichiarato la illegittimità

costituzionale di detta norma appunto "nella parte in cui esclude

dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi decorrenza

posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate secondo le

disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968". Venuto perciò

meno l'oggetto del presente giudizio, la questione, in conformità alla

prassi seguita da questa Corte, va dichiarata manifestamente infondata.

5. - Per quanto concerne l'altra questione, va preliminarmente

ricordato che il d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in adempimento della

delega conferita con legge 21 luglio 1965, n. 903, e rinnovata ed

integrata con legge 18 marzo 1968, n. 238, ha introdotto un nuovo

sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria. Al sistema "contributivo" (riferito all'ammontare dei

contributi versati) cui erano informate le precedenti leggi, è stato

infatti sostituito il sistema "retributivo" (riferito alle ultime

retribuzioni percepite dal lavoratore).

L'art. 14 di tale decreto aveva concesso ai lavoratori la facoltà

di chiedere - per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1

maggio 1968 e il 31 dicembre 1970 - la liquidazione secondo il

precedente sistema contributivo, qualora il trattamento così

determinato risultasse superiore a quello derivante dall'applicazione

del nuovo sistema retributivo. Successivamente l'art. 54, comma primo,

della legge 30 aprile 1969, n. 153, stabiliva che tale facoltà di

opzione potesse essere esercitata fino al 31 dicembre 1971; termine

che, come previsto dal secondo comma dello stesso art. 54, veniva

ulteriormente prorogato, con d.P.R. 31 dicembre 1971, al 31 luglio

1976.

A sua volta l'art. 11 dello stesso decreto n. 488 del 1968 aveva

stabilito (per le pensioni con decorrenza compresa tra il 1 maggio 1968

e il 31 dicembre 1970, e in virtù dell'art. 23 quinquies decies del

d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, anche per quelle con decorrenza

compresa tra il 1 gennaio 1971 e il 30 giugno 1972) che i contributi

volontari versati dagli iscritti dessero luogo ad una integrazione,

pari a 18, 72 volte l'importo dei corrispondenti contributi base, della

pensione annua, liquidata in forma retributiva.

Il successivo d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, emanato in base

alla delega conferita con l'art. 35, lett. b, della legge 30 aprile

1969, n. 153, ed avente ad oggetto il riordinamento della prosecuzione

volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti, ha stabilito, all'art. 9, che, nelle

pensioni liquidate con il sistema retributivo, i contributi volontari

siano parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle

prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della

retribuzione annua pensionabile. Ed ha concesso, con l'art. 14, ai

titolari di pensione, "i quali hanno fruito, in base ai contributi

volontari versati, dell'integrazione prevista" dal citato art. 11 del

decreto n. 488 del 1968, la possibilità di richiedere, entro il

termine di un anno dalla data di entrata in vigore (1 luglio 1972), la

riliquidazione della pensione secondo le norme dettate dal menzionato

art. 9, e cioè sulla base della parificazione dei contributi volontari

agli obbligatori.

6. - I giudizi a quibus traggono tutti origine da richieste

avanzate all'INPS, e da questo respinte, da titolari di pensioni

liquidate con il sistema contributivo, a seguito di opzione esercitata

in virtù del citato art. 14 del decreto n. 488 del 1968, e nella cui

base, formata dall'ammontare dei contributi versati, concorrono anche

contributi volontari. Richieste intese ad ottenere la riliquidazione

della pensione in applicazione dell'art. 14 del decreto n. 1432 del

1971, e cioè con il sistema retributivo, e con il concorso dei

contributi volontari, parificati ai contributi obbligatori secondo i

criteri dettati dall'art. 9 dello stesso decreto n. 1432.

Le richieste poggiavano su una interpretazione dell'art. 14, tale

da consentire la riliquidazione, non soltanto ai titolari di pensione

liquidata con il sistema retributivo ed accompagnata dalla integrazione

annua pari a 18,72 volte l'importo dei contributi volontari, secondo

quanto previsto dall'art. 11 del decreto n. 488 del 1968, ma anche ai

titolari di pensione liquidata con il sistema contributivo.

Questa interpretazione, diversa da quella propugnata dall'INPS ed

accolta dai giudici a quibus, è stata anche riproposta a questa Corte

da alcune parti costituitesi in giudizio. Ma le ordinanze di rimessione

hanno adeguatamente motivato, osservando che il termine "fruito",

adoperato dall'impugnato art. 14 con riguardo alla integrazione della

pensione, può riferirsi soltanto a coloro che, avendo effettivamente

percepito la pensione retributiva, senza esercitare l'opzione per la

pensione contributiva, consentita dall'art. 14 del decreto n. 488 del

1968, abbiano goduto in concreto della integrazione medesima, la quale

veniva corrisposta sulla base dei contributi volontari versati da

quegl'iscritti "che liquidano la pensione a norma dell'art. 5" dello

stesso decreto n. 488, e cioè in forma retributiva. La normativa

impugnata non consente, quindi, che la riliquidazione della pensione in

forma retributiva, sulla base della parificazione dei contributi

volontari a quelli obbligatori, possa venir accordata anche ai titolari

di pensione liquidata in forma contributiva.

7. - L'INPS, come riferito in narrativa, ha eccepito il difetto di

rilevanza della sollevata questione, nel riflesso: a) che i titolari di

pensioni liquidate in forma contributiva non possono pretendere di

utilizzare i contributi volontari, a tenore dell'impugnata normativa,

perché li hanno già utilizzati, in quanto, fin dal momento della

liquidazione originaria, essi hanno fatto parte della base contributiva

del calcolo della loro pensione; b) che, prima di sollevare la

questione, i giudici a quibus avrebbero dovuto accertare se, in

relazione alla posizione contributiva di ciascun ricorrente, la

liquidazione della pensione col sistema retributivo, con la correzione

portata dall'art. 9 del decreto n. 1432 del 1971, potesse riuscire più

favorevole.

L'eccezione va disattesa, sotto entrambi i profili. Per il primo,

perché esso attiene al merito della questione, in ordine alla

denunciata disparità di trattamento. Per il secondo, perché la

richiesta della riliquidazione non è subordinata dall'impugnata

normativa all'indicato accertamento, atteso che, secondo quanto dispone

l'ultimo comma dell'art. 14 del decreto n. 1432 del 1971, ove la

pensione, a seguito della effettuata riliquidazione, "risulti di

importo inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore

dell'assicurato il trattamento pensionistico in atto".

8. - Interpretate le denunciate norme nei sensi dianzi esposti, la

questione di legittimità costituzionale sollevata nei loro confronti

si rivela fondata.

Osserva la Corte che la parificazione alla contribuzione

obbligatoria in costanza di attività retribuita, di quella volontaria,

è stata sempre una caratteristica della prosecuzione volontaria, fin

da quando in tal senso disponeva l'art. 58 del r.d.l. 4 ottobre 1935,

n. 1827. La prosecuzione è stata pertanto considerata, in dottrina e

in giurisprudenza, non come un genus distinto dall'assicurazione

obbligatoria, ma piuttosto come una species di quest'ultima, della

quale costituisce un prolungamento, che si realizza in presenza di

determinati requisiti e ottemperando a taluni adempimenti.

Al principio dell'equiparazione si derogò, peraltro,

nell'introdurre il nuovo sistema di liquidazione della pensione.

Infatti, l'art. 11 del citato decreto n. 488 del 1968, in attuazione di

apposito criterio fissato nell'art. 6, lett. b, della legge di delega

n. 238 del 1968, prevedeva - come si è già accennato - che,

nell'ipotesi della consistenza, sul conto individuale dell'assicurato,

di contributi obbligatori e di contributi volontari, questi ultimi

venissero computati in modo autonomo, dando luogo soltanto ad una

"integrazione" del trattamento annuo spettante per effetto della

liquidazione della pensione in forma retributiva. Integrazione, che

veniva calcolata applicando all'importo dei corrispondenti contributi

base lo stesso parametro (18,72), adoperato nella liquidazione in forma

contributiva. A coloro, invece, che, liquidando una pensione avente la

stessa decorrenza, optavano, in virtù dell'art. 14 dello stesso

decreto, per la pensione in forma contributiva, perché più

vantaggiosa nell'ammontare, il parametro anzidetto si applicava

ovviamente tanto ai contributi obbligatori che a quelli volontari, ai

fini della liquidazione di unica pensione.

Ben presto, però, fu dal legislatore avvertita l'esigenza di

restituire al prosecutore volontario la possibilità di mantenere

costante, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto

nella sua attività lavorativa. Infatti, nell'art. 35 della legge 30

aprile 1969, n. 153, che conferiva al Governo la delega per "riordinare

le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria

dell'assicurazione obbligatoria", fu, tra i criteri direttivi,

enunciata, al n. 3 della lett. b, la finalità di "stabilire la

valutazione della prosecuzione volontaria sia ai fini dell'anzianità

contributiva, sia ai fini della determinazione della retribuzione

pensionabile, prevedendo la parificazione della contribuzione

volontaria a quella obbligatoria". In conseguenza, l'art. 9 della legge

delegata (citato decreto n. 1432 del 1971) ha, con il primo comma,

operato il ripristino della completa parificazione dei contributi

volontari a quelli obbligatori, inserendo così tale criterio nel nuovo

sistema di liquidazione in forma retributiva. Ed a proposito dei

contributi volontari versati in misura ridotta rispetto a quella

dovuta, ha dettato una norma di favore, stabilendo, nel suo ultimo

comma, che quelli versati anteriormente alla data di entrata in vigore

del decreto (1 luglio 1972), sono utili senza alcuna riduzione ai fini

del diritto alla prestazione e del computo dell'anzianità

contributiva, mentre gli stessi contributi non vengono presi in

considerazione ai fini della determinazione della retribuzione

pensionabile.

Tra le norme transitorie dello stesso decreto n. 1432 del 1971,

l'art. 14 ha inteso porre rimedio alla situazione di sperequazione che

poteva essersi creata, per effetto della ripristinata parificazione, a

danno di quegli assicurati che avevano già liquidato la pensione in

forma retributiva, a far tempo dal 1 maggio 1968, utilizzando i versati

contributi volontari soltanto per ottenere la "integrazione" calcolata

in forma contributiva, al sensi del più volte citato art. 11 del

decreto n. 488 del 1968. Tali assicurati potevano, invero, aver subito

danno a causa della mancata parificazione della contribuzione

volontaria a quella obbligatoria, soprattutto per l'eventuale

esclusione dal computo dell'anzianità contributiva (alla cui

determinazione i contributi volontari ora concorrono per effetto della

ristabilita parificazione) di lunghi periodi di prosecuzione volontaria

con versamenti effettuati in epoche remote. Si offriva, così, con la

menzionata norma, ai titolari di pensione retributiva, integrata con la

quota derivante dai versamenti volontari, la possibilità di trovar

ristoro del danno sofferto per la mancata parificazione, conseguendo,

se più vantaggioso, il trattamento calcolato sulla base delle nuove

disposizioni, con decorrenza dal 1 luglio 1972.

Pertanto, mentre con l'art. 9 del decreto n. 1432 del 1971 si

completava il nuovo sistema di liquidazione introdotto nel 1968,

disponendo per le future liquidazioni in forma retributiva

l'applicazione del principio di parificazione dei contributi volontari

a quelli obbligatori, l'art. 14 dello stesso decreto si rivolgeva alle

situazioni pregresse, al fine di sanare le eventuali sperequazioni

determinate dal confronto della normativa del 1968 con quella del 1971,

nell'ambito delle pensioni retributive liquidate ad assicurati che

avessero versato anche contributi volontari. Ma in siffatta

prospettiva, un'altra sperequazione, egualmente determinata dal

sopravvenire della normativa del 1971, meritava di venire anch'essa

sanata, come giustamente pongono in evidenza i giudici a quibus nel

deferire alla Corte la questione di legittimità costituzionale degli

stessi artt. 9 e 14. Si fa, cioè, riferimento alla situazione di

coloro che, liquidando la pensione sempre dopo il 30 aprile 1968,

avevano preso in considerazione, ai fini dell'esercizio della opzione

loro consentita dall'art. 14 del decreto n. 488 del 1968, la incidenza

dei contributi volontari sulla pensione retributiva così come

limitata, per effetto dell'art. 11 dello stesso decreto, alla sola

integrazione, e non rilevante ai fini dell'anzianità contributiva, ed

avevano perciò preferito la pensione contributiva, perché, a seguito

della effettuata comparazione, risultava più vantaggiosa nell'importo.

In proposito va ricordato che gli assicurati, i quali hanno potuto,

successivamente alla emanazione della normativa del 1971, esercitare,

fino al 31 luglio 1976, la consentita opzione tra i due sistemi, hanno

invece potuto effettuare la comparazione tra le due possibili

liquidazioni, alla stregua della diretta incidenza sulla pensione

retributiva spiegata dai contributi volontari per effetto della loro

parificazione ai contributi obbligatori.

Le denunciate norme hanno perciò operato una ingiustificata

discriminazione soprattutto nell'ambito di pensionati che,

anteriormente alla loro emanazione, si trovavano nella medesima

situazione (consistenza nei loro conti individuali di contributi

obbligatori e volontari), con riferimento al medesimo periodo di tempo

(pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968). Si

è, cioè, concesso a coloro ai quali la pensione era stata liquidata

secondo il nuovo sistema, e che perciò erano divenuti titolari di

pensione retributiva integrata, di conseguire, se più vantaggiosa, in

luogo della pensione integrata, una pensione unica, sempre retributiva,

ma con il concorso di contributi volontari parificati a quelli

obbligatori. Senonché la stessa possibilità, di conseguire, cioè, se

più vantaggiosa, la pensione retributiva con il concorso dei

contributi volontari, non è stata offerta a quegli altri pensionati

che, partendo dalla medesima situazione contributiva e sulla base della

normativa allora vigente, si erano, per lo stesso periodo di tempo,

avvalendosi della prevista facoltà di opzione, determinati in favore

della pensione contributiva.

Va, perciò, dichiarata la illegittimità costituzionale, per

violazione dell'invocato principio di eguaglianza sancito dall'art. 3

della Costituzione (restando così assorbito il riferimento fatto dai

giudici a quibus anche all'art. 38 della Costituzione), del combinato

disposto degli artt. 9 e 14 del citato decreto n. 1432 del 1971, nella

parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in forma

retributiva a carico dell'A.G.O., sulla base dei nuovi criteri dalle

stesse norme dettati per la valutazione dei contributi volontari, ai

titolari di pensioni liquidate in forma contributiva, con decorrenza

successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle

norme medesime.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 361 R.O. 1975, 101 R.O.

1976, 369 R.O. 1977 e 677 R.O. 1980,

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, con l'ordinanza emessa il 2 gennaio 1976 dal pretore di

Brescia (n. 101 R.O. 1976), dell'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n.

153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale), la cui illegittimità costituzionale, nella parte

in cui esclude dall'aumento del dieci per cento le pensioni aventi

decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968 e che sono state liquidate

secondo le disposizioni vigenti anteriormente al 1 maggio 1968, è

stata già dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 37 del

1977;

dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 9 e 14 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento

della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi),

nella parte in cui non consente la riliquidazione della pensione in

forma retributiva a carico dell'assicurazione generale obbligatoria,

sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la

valutazione dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni

liquidate in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile

1968 ed anteriore all'entrata in vigore delle norme medesime.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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