Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1977

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/01/1977 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e

norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa

l'11 giugno 1974 dalla Corte di appello di Bologna, nel procedimento

civile vertente tra Bertolini Giovanni e l'Istituto nazionale della

previdenza sociale, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27

novembre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Bertolini Giovanni e dell'INPS;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1976 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Franco Agostini, per Bertolini, e l'avv. Pasquale

Vario, per l'INPS.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile vertente tra il signor Giovanni

Bertolini e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Corte

d'appello di Bologna, con ordinanza emessa l'11 giugno 1974, ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata una questione di

legittimità costituzionale concernente l'art. 9 della legge 30 aprile

1969, n. 153.

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata, che statuisce

l'aumento del dieci per cento del loro ammontare per le pensioni aventi

decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, sarebbe costituzionalmente

illegittima nella parte in cui non dispone che lo stesso aumento spetti

anche alle pensioni con decorrenza posteriore se liquidate, (a seguito

della opzione consentita dalla legge ed esercitata dall'interessato)

col così detto sistema contributivo, e cioè con quello vigente

anteriormente al 1 maggio 1968, anziché con quello retributivo in

vigore da tale data (art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488).

L'illegittimità della norma è stata prospettata sia con

riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la diversità di

trattamento fra situazioni obbiettivamente uguali, sia in relazione

all'art. 38 Cost., sotto il profilo che la norma non avrebbe assicurato

l'esigenza, avvertita dal legislatore, di apportare un aumento alle

pensioni contributive per ovviare all'aumento del costo della vita.

Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti sia l'Istituto

nazionale della previdenza sociale che il signor Giovanni Bertolini.

La difesa dell'Ente di previdenza contesta la fondatezza delle

censure prospettate nella ordinanza di rinvio, rilevando, innanzi

tutto, che la diversità di trattamento non consegue direttamente dalla

norma, ma dalla volontà dell'interessato, che ha esercitato l'opzione

per ottenere la pensione di importo maggiore.

Comunque, secondo l'Istituto, non sussisterebbe alcuna violazione

della norma impugnata, perché la dedotta disparità troverebbe la sua

giustificazione nella diversa situazione dei pensionati a seconda del

momento in cui fu liquidato il trattamento pensionistico e nel criterio

di gradualità cui si è ispirato il legislatore nel disporre

l'adeguamento delle pensioni all'aumento del costo della vita.

Invece, per il Bertolini, la esclusione dall'aumento del dieci per

cento per i pensionati che, con trattamento decorrente successivamente

al 1 gennaio 1969, abbiano optato per la così detta pensione

contributiva, costituisce una lacuna dovuta al mancato completo

coordinamento delle varie norme che hanno disciplinato la

corresponsione della pensione al momento del passaggio dal sistema

contributivo a quello retributivo; risulterebbe, infatti, dalla

interpretazione degli artt. 9 e 11 della legge n. 153 del 1969 che il

legislatore ha disposto un sistema di aumento abbinato per i due tipi

di trattamento, lasciando però prive di ogni incremento le sole

pensioni contributive con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968.

All'udienza di discussione le parti costituite hanno ulteriormente

illustrato le proprie deduzioni. Considerato in diritto :

1. - Viene posto alla Corte il dubbio che l'art. 9 della legge 30

aprile 1969, n. 153, nella parte in cui limita l'aumento del dieci per

cento alle pensioni della previdenza sociale con decorrenza anteriore

al 1 gennaio 1969, violi gli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto

non estende tale aumento anche alle pensioni liquidate, col sistema

contributivo, in epoca successiva a quella data.

2. - La questione è fondata.

Va innanzi tutto ricordato che, con il d.P.R.27 aprile 1968, n.

488, venne, a far tempo dalla sua entrata in vigore, e cioè dal 1

maggio stesso, mutato il metodo di calcolo delle pensioni, col

passaggio dal sistema contributivo (riferito all'ammontare dei

contributi versati), a quello retributivo (riferito alle ultime

retribuzioni percepite).

Il secondo sistema, in una visione prospettica certamente più

favorevole agli interessati, poteva tuttavia riuscire, nei casi

concreti, meno favorevole, specie a coloro che, al momento del

pensionamento, fruivano di basse retribuzioni.

A tale scopo, con l'art. 14 dello stesso provvedimento innovativo

del metodo di calcolo, veniva concessa agli interessati la facoltà di

opzione fra i due sistemi, facoltà da esercitarsi entro il termine del

31 dicembre 1970, poi prorogato, con norme successivamente emanate,

prima al 31 dicembre 1971 e poi al 31 luglio 1976.

3. - Frattanto, con la legge 30 aprile 1969, n. 153, entrata in

vigore il 1 maggio stesso, veniva disposto:

- che, a far tempo dal 1 gennaio del detto anno, la misura massima

della percentuale di commisurazione della pensione (liquidata col

sistema retributivo) veniva aumentata dal 65 al 74% (art. 11, primo

comma);

- che le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1 gennaio

1969 venivano aumentate del 10%;

- che, infine, coloro che avevano esercitato l'opzione tra i due

sistemi di calcolo fra il 1 gennaio e il 1 maggio del 1969, potevano

rinnovare l'opzione (art. 53), essendo mutato uno dei valori in

riferimento ai quali la scelta era stata operata.

4. - Con tali disposizioni il legislatore si proponeva di risolvere

con equità le varie ipotesi che sembravano esaurire la casistica e

cioè l'ipotesi di coloro che, pensionati in fra il 1 maggio e il 31

dicembre 1968, avevano scelto fra la pensione contributiva e una

retributiva con base massima 65%, e che venivano a fruire dell'aumento

del 10%; e l'altra di coloro che, pensionati con decorrenza posteriore,

potevano operare la scelta con riferimento a una pensione retributiva

riferita alla base massima aumentata al 74%, e che perciò non venivano

beneficiati con l'aumento del 10%.

In realtà, però, in quelle disposizioni non veniva adeguatamente

valutato il caso di coloro che, pur collocandosi in pensione con

decorrenza successiva al 31 dicembre 1968, non potevano, nell'esercizio

della facoltà di opzione loro concessa, che seguitare a scegliere il

sistema contributivo, perché la pensione con esso liquidata seguitava

ad essere maggiore, pur dopo l'elevazione del massimale di base, a

quella risultante dal sistema retributivo.

Rispetto a costoro, non risultando produttivo il temperamento

introdotto con la facoltà di opzione, la mancata concessione

dell'aumento del 10% non trova alcuna valida giustificazione.

Nei loro confronti la norma limitativa, contenuta nell'art. 9 della

legge del 1969, veniva infatti a determinare una duplice differenza di

trattamento, rispetto ai pensionati con decorrenza anteriore al 1

gennaio 1969, cui era elargito l'aumento del 10%, e rispetto ai

pensionati col sistema retributivo, con decorrenza posteriore al 31

dicembre 1968, che fruivano dell'aumento al 74% della base imponibile.

Di fronte alle due anzidette categorie, solo coloro che

appartenevano alla terza, costituita dai pensionati con decorrenza

successiva al 31 dicembre 1968, e che avevano optato per il sistema

contributivo, venivano completamente negletti, in quanto non

beneficiavano di nessun aumento.

5. - Ora una tale differenza di trattamento non può non importare,

rispetto a soggetti che si trovavano nelle identiche condizioni, una

violazione del principio di eguaglianza.

Né una appagante giustificazione della loro discriminazione

potrebbe rinvenirsi, come altre volte è stato dalla Corte ritenuto

(sentenza n. 128 del 1973), nel fattore temporale, in quanto qui non

può parlarsi di una necessaria gradualità da attuarsi nella

concessione di benefici importanti oneri finanziari.

Se può ammettersi, infatti, che un trattamento migliorativo possa

non essere esteso a soggetti che hanno anteriormente già definito la

propria posizione di quiescenza, non può certamente ammettersi che

soggetti i quali maturano il diritto relativo in data posteriore

possano ricevere un trattamento deteriore rispetto a quelli che quel

diritto hanno anteriormente maturato.

La violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione risulta

perciò, nel caso, evidente, mentre nulla è a dire della pur dedotta

violazione dell'art. 38, la cui questione resta assorbita.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge

30 aprile 1969, n. 153 (sulla revisione degli ordinamenti pensionistici

della previdenza sociale), nella parte in cui esclude dall'aumento del

dieci per cento le pensioni aventi decorrenza posteriore al 31 dicembre

1968 e che sono state liquidate secondo le disposizioni vigenti

anteriormente al 1 maggio 1968.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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