Corte costituzionale

Sentenza n. 37/1962

Altra decisione · depositata il 19/04/1962 · relatore Gaspare Ambrosini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione Trentino-Alto

Adige con ricorso notificato il 14 ottobre 1961, depositato nella

cancelleria della Corte costituzionale il 26 successivo ed iscritto al

n. 16 del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la

Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato, sorto a seguito degli atti di

approvazione del progetto e di appalto della costruzione di una strada

militare sull'Alpe di Siusi.

Udita nell'udienza pubblica del 7 marzo 1962 la relazione del

Presidente Gaspare Ambrosini;

uditi l'avv. Arturo Piechele, per il Presidente della Regione

Trentino-Alto Adige, e il sostituto avvocato generale dello Stato

Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Col ricorso notificato il 14 ottobre 1961 al Presidente del

Consiglio dei Ministri ed al Ministro della difesa contro gli atti

relativi alla costruzione di una strada militare sull'Alpe di Siusi, la

Regione Trentino-Alto Adige lamenta la inosservanza - nonostante i

ripetuti richiami - da parte dello Stato degli artt. 11 e 17 della

legge 24 luglio 1957, n. 8, emanata dalla Provincia di Bolzano

nell'ambito della competenza riguardante la tutela del paesaggio

attribuitale dall'art. 11, n. 7, dello Statuto speciale per la Regione,

approvato con legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5.

L'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale suddetta, che

esclude l'applicazione delle disposizioni precedenti dello stesso

articolo per "le opere destinate alla difesa nazionale", non sarebbe

applicabile alla costruzione della strada in questione in quanto questa

non potrebbe considerarsi opera destinata alla difesa nazionale.

Distinguendo tra "demanio militare" ed "opere destinate alla difesa

nazionale", e stabilendo un raffronto fra le norme dell'art. 427 del

Codice civile del 1865 e dell'art. 822 del Codice civile vigente, la

difesa regionale sostiene che quest'ultimo articolo dovrebbe essere

interpretato restrittivamente, cosicché tra le opere destinate alla

difesa nazionale potrebbero comprendersi soltanto quelle che sono

destinate a tale scopo direttamente ed immediatamente.

Comunque, la strada in questione mancherebbe dei requisiti che

caratterizzano le strade militari; per il che l'ultimo comma dell'art.

11 della legge provinciale non potrebbe in alcun caso trovare

applicazione. L'autorità militare avrebbe perciò dovuto conformarsi

al disposto dell'art. 17 della stessa legge e procedere perciò "di

concerto" con l'Amministrazione interessata, cioè con la Giunta

provinciale di Bolzano.

Con deduzioni presentate alla cancelleria della Corte in data 2

novembre 1961 si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

Secondo la difesa dello Stato - a parte la questione generale, non

rilevante ai fini della decisione, se una legge regionale o provinciale

possa imporre determinati oneri o limitazioni allo Stato nella

esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza e, conseguentemente,

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge

della Provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, che tali oneri impone

- è sufficiente considerare che lo stesso art. 11 della citata legge

provinciale esclude dall'ambito della sua applicazione "le opere

destinate alla difesa nazionale".

È principio generale dell'ordinamento - così ancora l'Avvocato

dello Stato - che i provvedimenti interessanti materie attribuite ad

autorità diverse siano emanati di concerto, in modo da attuare il

contemperamento di opposti interessi pubblici. Ma altrettanto generale

è il principio della segretezza delle opere militari, le quali,

soddisfacendo l'interesse pubblico primario alla difesa dello Stato,

prevalente su ogni altro pubblico interesse, si sottraggono al

principio dinanzi esposto e non tollerano né la pubblicità del

procedimento, né il concerto con altre autorità amministrative.

Di questo principio, peraltro, è fatta applicazione dalla citata

legge provinciale all'art. 11 succitato.

Né può seriamente contestarsi che una strada militare rientri fra

le opere destinate alla difesa nazionale.

L'Avvocato dello Stato conclude, quindi, chiedendo alla Corte di

respingere il ricorso, con ogni conseguenziale pronuncia di competenza.

Con successiva memoria depositata in cancelleria il 15 febbraio

1962 l'Avvocato dello Stato insiste nelle precedenti considerazioni per

confutare le tesi della difesa regionale e sostenere che nella stessa

legge provinciale n. 8 del 1957 trova applicazione il principio della

preminenza dell'interesse alla difesa nazionale, laddove nell'ultimo

comma dell'art. 11 si dichiara che le norme dei commi precedenti sono

inapplicabili quando si tratta di "opere destinate alla difesa

nazionale".

Inapplicabile sarebbe, quindi, l'art. 17 della detta legge, che

riguardo alle opere pubbliche e alle opere dichiarate di pubblica

utilità, dello Stato e della Regione, dispone che i relativi

provvedimenti saranno adottati di concerto con le Amministrazioni

interessate (nel caso in esame con la Giunta provinciale).

La difesa dello Stato insiste per il rigetto del ricorso.

La difesa della Regione, con memoria depositata in cancelleria il

17 febbraio 1962, insiste nelle tesi svolte nel ricorso.

Richiamandosi alle norme degli artt. 822 e 826 del Codice civile

adduce che vi ha differenza tra "demanio militare" ed "opere destinate

alla difesa nazionale".

Con richiamo a dati di fatto sostiene che la strada in questione

non potrebbe, comunque, considerarsi di carattere militare. Ma in ogni

caso, anche se si trattasse di strada militare, non potrebbe mai

considerarsi "opera destinata alla difesa nazionale"; onde sarebbe

stato necessario che per la sua costruzione l'autorità militare

provvedesse di concerto con la Giunta provinciale secondo la

prescrizione dell'art. 17 della legge provinciale.

La difesa della Regione insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :

Sostiene la Regione che, spettando in virtù dell'art. 11, n. 7,

dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige alla Provincia di

Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di tutela

del paesaggio, e che avendo la Provincia legiferato in materia con la

legge del 24 luglio 1957, n. 8, l'autorità militare non avrebbe potuto

procedere alla costruzione della strada in questione sull'Alpe di Siusi

senza "il concerto" con la Giunta provinciale richiesto dall'art. 17

della citata legge provinciale che dispone: "I provvedimenti relativi

ad opere pubbliche e ad opere dichiarate di pubblica utilità, dello

Stato e della Regione, saranno adottati di concerto con le

Amministrazioni interessate".

L'assunto della Regione è infondato.

L'art. 11, n. 7, dello Statuto attribuisce bensì alla Provincia di

Bolzano, come a quella di Trento, la potestà di emanare norme

legislative in materia di tutela del paesaggio; senonché tale potestà

non è illimitata, essendo sottoposta ai limiti prescritti in generale

dal disposto del precedente art. 4, per il quale la legislazione

regionale ed anche, in virtù del richiamo fattone dall'art. 11. quella

provinciale devono essere "in armonia con la Costituzione ed i principi

dell'ordinamento giuridico dello Stato".

Orbene tra tali limiti è qui da ricordare quello discendente dal

sistema dell'unità e indivisibilità della Repubblica affermato dallo

art. 5 della Costituzione, e dalla necessità fondamentale e suprema

attinente all'esistenza e difesa dello Stato, che sta a base della

solenne proclamazione dell'art. 52: "La difesa della Patria è sacro

dovere del cittadino".

È evidente che l'interesse alla tutela del paesaggio deve essere

subordinato all'esigenza ben maggiore della difesa nazionale.

Si tratta di una esigenza primordiale che lo stesso Consiglio della

Provincia di Bolzano esplicitamente ha riconosciuto disponendo

nell'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale del 24 luglio

1957, n. 8: "'Le disposizioni del presente articolo non si applicano

alle aree dei Comuni disciplinate da un piano regolatore approvato con

legge provinciale, 'né alle opere destinate alla difesa nazionale'".

La Regione però sostiene che questa norma non è applicabile al

caso in esame, perché le strade militari in generale, anche se

considerate come facenti parte del demanio militare, non costituiscono

opere destinate alla difesa nazionale, salvo quelle che a tale scopo

sono destinate direttamente ed immediatamente, come nel caso che

conducano ad opere fortificate.

Ma è da osservare in contrario che le strade che l'autorità

militare competente costruisce, con potere di sua natura discrezionale,

a scopo militare e che qualifica militari, debbono considerarsi

rientranti nella categoria delle "opere destinate alla difesa

nazionale", per le quali l'ultimo comma dell'art. 11 della succitata

legge provinciale esclude l'applicazione delle norme dei precedenti

comma.

Per ciò stesso è da escludere che possa trovare applicazione il

disposto dell'art. 17 della legge provinciale n. 8 del 1957, che la

Regione invoca per sostenere che per la costruzione della strada

militare sull'Alpe di Siusi l'autorità militare doveva procedere "di

concerto" con la Giunta provinciale di Bolzano.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la competenza dello Stato alla costruzione della strada

militare sull'Alpe di Siusi;

respinge, pertanto, il ricorso presentato dalla Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari