Corte costituzionale

Sentenza n. 368/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1990 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Molise, riapprovata il 6 marzo 1990 dal Consiglio regionale, avente

per oggetto: "Norme per l'applicazione della legge 22 dicembre 1984,

n. 894, inerente all'immissione in ruolo dei giovani di cui alla

legge 1 giugno 1977, n. 285", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato l'11 aprile 1990, depositato in

cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 35 del registro

ricorsi 1990.

Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato il

Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Molise (Norme

per l'applicazione della legge 22 dicembre 1984, n. 894, inerente

all'immissione in ruolo dei giovani di cui alla legge 1° giugno 1977,

n. 285), riapprovata dal Consiglio regionale il 6 marzo 1990, per

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio fa presente che la legge impugnata,

approvata in prima lettura allo scadere della terza legislatura (22

marzo 1985) e riapprovata una prima volta (senza modifiche e a

maggioranza assoluta) il 27 dicembre 1989, è stata di nuovo rinviata

sul presupposto che si trattasse di una legge "nuova" rispetto a

quella approvata nella precedente legislatura, in quanto ritenuta

espressione di un'assemblea legislativa diversa da quella che l'aveva

approvata la prima volta.

La legge impugnata consente ai giovani, che sono stati assunti

dalla regione e dagli enti locali ai sensi della legge 1° giugno

1977, n. 285 (Provvedimenti sull'occupazione giovanile), di

partecipare ad un ulteriore giudizio di idoneità per ottenere

l'immissione nei ruoli delle rispettive amministrazioni. Ma, osserva

il ricorrente, mentre la legislazione statale (v. legge 22 dicembre

1984, n. 894, intitolata "Norme integrative della legge 16 maggio

1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge n. 285 del 1977")

subordina tale ulteriore possibilità di inquadramento alla

condizione della costanza nel rapporto alla data del 31 maggio 1984,

tale condizione non sussiste nella legge impugnata. Di qui deriva,

sempre secondo il ricorrente, il dubbio di costituzionalità riguardo

alla legge della Regione Molise, perché questa, omettendo di

condizionare l'accesso ai giudizi di idoneità alla permanenza dei

candidati nel rapporto di servizio con l'ente pubblico alla data del

31 maggio 1984, darebbe vita ad una disparità di trattamento

rispetto ai giovani destinatari della legge n. 894 del 1984 e delle

leggi regionali a questa conformi, disparità che, per non essere

razionalmente giustificata, si porrebbe in contrasto con l'art. 3

della Costituzione.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Molise per chiedere

che sia dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso.

Nel suo atto di costituzione la resistente si limita a preannunziare

che svolgerà i suoi argomenti in un successivo scritto difensivo.

3. - Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la

Regione Molise, a sostegno della pretesa inammissibilità del

ricorso, afferma che la legge riapprovata il 27 dicembre 1989 non

avrebbe dovuto essere considerata come "nuova", sicché si dovrebbe

ritenere inesistente il potere del Governo di effettuare un secondo

rinvio, a nulla rilevando che tra il momento del rinvio e quello

della successiva riapprovazione a maggioranza assoluta siano

intervenuti la fine della legislatura e il rinnovo della composizione

del Consiglio regionale. In altri termini, il ricorso sarebbe viziato

in quanto proposto a seguito di un rinvio inesistente, il quale

renderebbe illegittimo l'intero procedimento d'impugnazione.

Nel merito, la Regione sostiene che la legge impugnata sarebbe

immune dal rilevato vizio di costituzionalità, per il fatto che essa

conterrebbe un trattamento di maggior favore nei confronti dei

destinatari della legislazione sull'occupazione giovanile,

trattamento che sarebbe perfettamente conforme alla ispirazione e

alla finalità complessiva della legislazione statale in materia, il

cui significato consisterebbe proprio nel favorire i giovani da

inserire nel mondo del lavoro. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del

Consiglio dei ministri solleva questione di legittimità

costituzionale nei confronti della legge della Regione Molise (Norme

per l'applicazione della legge 22 dicembre 1984, n. 894, inerente

all'immissione in ruolo dei giovani di cui alla legge 1 giugno 1977,

n. 285), riapprovata a maggioranza assoluta il 6 marzo 1990,

ritenendo che essa, nell'omettere ai fini dell'ammissione al giudizio

di idoneità per l'ammissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi

della legge n. 285 del 1977 la condizione della costanza nel rapporto

alla data del 31 maggio 1984, produrrebbe un'irragionevole disparità

di trattamento rispetto ai giovani per i quali quella condizione è

applicabile a norma della legge n. 894 del 1984 e delle leggi

regionali conformi a quest'ultima prescrizione.

2. - La questione è fondata.

Posto che eventuali vizi connessi al procedimento di formazione

della legge regionale impugnata e alla relativa fase di controllo

svolta in sede di rinvio governativo risultano sanati dalla avvenuta

riapprovazione consiliare del 6 marzo 1990 (v. sentt. nn. 8 del 1967;

158 e 973 del 1988; 80 del 1989 e 122 del 1990), non vi può esser

dubbio alcuno che la lamentata difformità della legge regionale

impugnata rispetto all'articolo unico della legge statale 22 dicembre

1984, n. 894, costituisce fondato motivo d'illegittimità

costituzionale dell'atto sottoposto a questo giudizio.

Questa Corte ha più volte affermato (v. sentt. nn. 998 e 1012 del

1988, 20 del 1989) che l'interesse nazionale sottostante alla

disciplina dell'occupazione giovanile, tenuto conto dei valori

costituzionali che su di esso gravitano, "si presenta così

imperativo e stringente in ogni parte del territorio nazionale da

esigere un'urgente e uniforme soddisfazione, tale da non poter essere

adeguatamente perseguita dal semplice intervento legislativo delle

singole regioni". Su questa base, la stessa Corte, nelle sentenze da

ultimo citate, ha precisato che nella ricordata materia si deve

riconoscere alle regioni una potestà legislativa di tipo meramente

attuativo.

Appare allora evidente che il legislatore regionale, nel

disciplinare l'ammissione ai giudizi di idoneità dei giovani assunti

nelle amministrazioni pubbliche ai fini del loro passaggio nei

relativi ruoli, non può discostarsi dalle norme legislative all'uopo

predisposte dallo Stato, salva la sussistenza di giustificati motivi

che inducano a introdurre localmente norme differenziate, che in ogni

caso non possono essere tali da porsi in contraddizione con le norme

statali più generali. Poiché nel caso non ricorre alcuna ragione

particolare che possa giustificare l'omissione del requisito della

costanza in servizio alla data prevista dalla legge n. 894 del 1984 e

poiché tale requisito costituisce una norma fondamentale di una

disciplina vòlta a tramutare eccezionalmente in posti di ruolo

posizioni ricoperte a titolo precario, l'omissione censurata dal

ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri configura una

scelta arbitraria del legislatore regionale in violazione dei limiti

propri della potestà attuativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Molise (Norme per l'applicazione della legge 22 dicembre 1984, n.

894, inerente all'immissione in ruolo dei giovani di cui alla legge 1

giugno 1977, n. 285), riapprovata il 6 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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