Corte costituzionale

Sentenza n. 368/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/03/1988 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e del combinato disposto degli

artt. 2, primo comma, e 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773

("Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore

dei geometri"), ordinanza emessa l'11 novembre 1983 dal Pretore di

Ancona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Locarni Mario ed

altri e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei

geometri, iscritta al n. 812 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento iniziato dai geometri Mario

Locarni, Gino Passalacqua, Lido Pierandrei, Dino Baiocchi, Raffaele

Libanori e Fernando Carlucci, che avevano convenuto in giudizio la

Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

chiedendo l'accertamento del loro diritto alla pensione di vecchiaia

dopo il versamento di venti anni di contributi alla Cassa, il Pretore

di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, sollevava, su istanza

dei ricorrenti, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2,

primo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 ("Riforma della

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri"),

in riferimento all'art. 3 Cost., e del combinato disposto dello

stesso art. 2 e dell'art. 23 della medesima legge in riferimento

all'art. 38 Cost.

Osserva, in primo luogo, il Pretore che l'art. 2, primo comma,

della citata legge ha elevato il limite minimo per conseguire il

diritto alla pensione dai venti anni previsti dall'art. 13 della

legge 4 febbraio 1967, n. 37 a trenta anni di contribuzione alla

Cassa, senza far salvi in alcun modo i diritti quesiti. Ciò preclude

la possibilità di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia a

quei geometri, come i ricorrenti, che, iscrittisi tardivamente alla

Cassa, sono prossimi al limite di età di 65 anni senza aver maturato

il periodo di trenta anni di contribuzione - in luogo dei venti prima

sufficienti - e che si erano iscritti con la convinzione che dopo

venti anni avrebbero maturato il diritto alla pensione.

Risulta palese ed ingiustificata al riguardo, rileva il giudice a

quo, la disparità di trattamento rispetto agli appartenenti

all'Ordine degli ingegneri e degli architetti, per i quali, pur

essendo stato egualmente innalzato a trenta anni il periodo minimo di

contribuzione con l'art. 3, primo comma, della legge 3 gennaio 1981,

n. 6, è stato previsto che "gli iscritti alla Cassa in data

anteriore all'entrata in vigore della presente legge conservano il

diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti

anni" (art. 25, settimo comma, della legge citata). La denunciata

disparità di trattamento non è, ad avviso del giudice remittente,

giustificata da alcuna considerazione giuridica, logica od economica,

stante la perfetta identità di situazione.

In secondo luogo, il divieto espresso di riscatto di dieci

annualità di contribuzione per coloro che siano stati iscritti ad

altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di altra

attività svolta dopo il 35° anno di età (art. 23, primo comma),

unitamente all'innalzamento del limite minimo per la pensione da

venti a trenta anni di contribuzione (art. 2, primo comma) e alla

mancata salvaguardia dei diritti quesiti, determina per i geometri

che, come i ricorrenti, si siano iscritti alla Cassa dopo il 35° anno

di età e siano stati iscritti anche ad altra forma di previdenza

obbligatoria, l'impossibilità matematica di conseguire il diritto

alla pensione, in contrasto con l'art. 38, secondo comma, Cost.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in

giudizio, conclude per l'inammissibilità, o l'infondatezza delle

questioni.

Rileva innanzitutto l'Avvocatura, quanto alla denunciata

disparità di trattamento, che le situazioni poste a raffronto non

sono omogenee in quanto trattasi di due distinte Casse di previdenza,

in un sistema previdenziale pluralistico con autonomia dei singoli

fondi. Anche per quanto concerne il raffronto con la disciplina

precedente - nel che si risolve, ad avviso dell'Avvocatura, la

lamentata lesione dei diritti quesiti - le situazioni non sono

paragonabili, in quanto la nuova normativa ha radicalmente innovato

nel sistema di liquidazione delle pensioni, sganciandolo da una

modesta misura fissa (art. 16 legge n. 37 del 1967) ed ancorandolo

invece al reddito professionale denunciato nel decennio antecedente

il pensionamento.

Inoltre, quanto all'impossibilità per alcuni di conseguire il

diritto alla pensione, osserva ancora l'Avvocatura che la nuova

normativa prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi (art.

21, ult. comma) o, nei casi limite, la restituzione dei contributi

versati maggiorati degli interessi.

Infine, l'Avvocatura rileva che l'attuazione dell'art. 38, secondo

comma, Cost. è rimessa alla discrezionalità del legislatore, anche

in relazione ai mezzi finanziari disponibili. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Ancona solleva questione di legittimità

costituzionale della legge 20 ottobre 1982 n. 773 (Riforma della

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) e

precisamente dell'art. 2, primo comma, in riferimento all'art. 3

della Costituzione e del combinato disposto degli artt. 2, primo

comma, e 23, in riferimento all'art. 38 della Costituzione.

Va premesso che la predetta legge n. 773 del 1982 sancisce

radicali cambiamenti nel sistema previdenziale previsto per questa

categoria di professionisti, vuoi per quanto concerne la

regolamentazione delle contribuzioni e conseguentemente l'ammontare

della pensione, vuoi per quanto riguarda il periodo minimo di

iscrizione alla Cassa richiesto per il conseguimento del diritto alla

pensione di vecchiaia. Ed è sostanzialmemte su quest'ultimo punto

che si incentra la censura del giudice remittente.

Infatti la disciplina precedente contenuta nell'art. 13 della

legge 4 febbraio 1967 n. 37 prevedeva il conseguimento della pensione

di vecchiaia per l'iscritto "che abbia compiuto il sessantacinquesimo

anno d'età e versato per almeno venti anni il contributo

personale..."; l'art. 2 della legge n. 773 del 1982 dispone invece

che "la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano

compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trent'anni

di effettiva regolamentare iscrizione all'albo e di contribuzione

alla Cassa".

Il Pretore di Ancona si duole che "la mancata previsione di

salvaguardia dei diritti quesiti preclude la possibilità di maturare

il diritto alla pensione di vecchiaia a quei geometri, come i

ricorrenti, che, iscritti tardivamente alla Cassa, sono prossimi al

limite di età di 65 anni senza tuttavia avere maturato il periodo di

almeno trenta anni di contribuzione alla Cassa in luogo dei venti

anni prima sufficienti...".

2. - Muovendo da questa constatazione, il giudice remittente

osserva che in una analoga operazione di riforma - vale a dire quella

della Cassa di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

intervenuta con la legge 3 gennaio 1981 n. 6 - venendo anche in

questo caso elevato il periodo minimo di iscrizione alla Cassa

richiesto per conseguire la pensione da venti a trent'anni, il

legislatore si è dato carico, con l'art. 25 della legge, di

conservare il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità

minima di venti anni per gli iscritti alla Cassa in data anteriore

alla data di entrata in vigore della legge innovatrice.

Da qui la prima questione di legittimità costituzionale sollevata

dal Pretore di Ancona in ordine all'art. 2, primo comma, della legge

n. 773 del 1982, perché, non essendo stata prevista una norma

transitoria che faccia salvo il diritto a conseguire la pensione di

vecchiaia con venti anni di iscrizione alla Cassa per i geometri che

si erano iscritti sotto il precedente regime, a differenza di quanto

era stato disposto poco più di un anno prima per gli ingegneri e gli

architetti, il legislatore sarebbe incorso in una violazione

dell'art. 3 della Costituzione, per aver trattato con una disciplina

radicalmente diversa situazioni sostanzialmente identiche. Tali

dovrebbero essere considerate le posizioni dei geometri, da una

parte, e degli ingegneri e degli architetti dall'altra, di fronte al

cambiamento di regime attuato nelle rispettive Casse di previdenza in

ordine al periodo minimo di iscrizione richiesto per ottenere la

pensione di vecchiaia.

La questione non è fondata. Non occorre soffermarsi ad esaminare

la problematica concernente i "diritti quesiti", né quella relativa

ai casi di successione di leggi nel tempo (sulla quale la

giurisprudenza della Corte è univoca nel senso di riconoscere la

discrezionalità del legislatore: v. da ultimo sentenze nn. 199 del

1986, 618 del 1987 e ord. n. 131 del 1988). Ma nemmeno appare

convincente l'asserito vulnus che sarebbe stato inflitto al principio

di eguaglianza, per avere il legislatore adottato due soluzioni

diverse nella normativa transitoria nel caso delle pensioni dei

geometri da un lato e delle pensioni degli ingegneri e degli

architetti dall'altro. Esattamente ha osservato l'Avvocatura generale

che il raffronto non è pertinente, poiché le Casse di previdenza

delle diverse categorie professionali sono entità distinte, ciascuna

con una propria autonomia e con un proprio equilibrio finanziario. La

diversità di regolamentazione, sia per quanto riguarda la normativa

organica, sia per quanto riguarda le eventuali disposizioni

transitorie, non può essere assunta a sostegno di una presunta

violazione dell'art. 3 Cost. La Corte non ha dunque motivo di

discostarsi dal proprio costante orientamento in materia (da ult.

sentt. nn. 133 del 1984 e 284 del 1986).

3. - Alla stregua delle precedenti pronunce della Corte, appare

invece fondata la seconda questione di costituzionalità sollevata

dal Pretore di Ancona, vale a dire quella che censura gli artt. 2,

comma primo, e 23 della legge 20 ottobre 1982 n. 773 in riferimento

all'art. 38 della Costituzione.

In effetti la legge n. 773 non ha del tutto ignorato le posizioni

di coloro che, iscritti alla Cassa precedentemente alla entrata in

vigore della stessa legge, potevano trovarsi danneggiati

dall'introduzione della nuova disciplina. Ma non è con l'art. 21,

secondo quanto argomenta l'Avvocatura generale - norma che si limita

a prevedere la restituzione dei contributi non utili e la

possibilità del trasferimento degli stessi ad altri istituti,

previsioni ambedue sostanzialmente obbligate - che il legislatore ha

cercato di rimediare agli inconvenienti che caratterizzano la fase

iniziale di ogni riforma, per ovviare ai quali generalmente si

adottano norme transitorie.

Il giudice a quo ha, invece, correttamente ravvisato nell'art. 23

il rimedio adottato dal legislatore per rendere possibile il

conseguimento della pensione di vecchiaia ai geometri già iscritti,

ma che tuttavia si trovavano nella condizione di non poter

raggiungere i trenta anni richiesti dalla nuova legge in luogo dei

venti previsti in precedenza.

Il rimedio cui il legislatore è ricorso, con una scelta

discrezionale e certamente non viziata di irrazionalità, è quello

di consentire, mediante versamento diretto, il riscatto degli anni

necessari per arrivare al previsto periodo minimo di trent'anni di

contribuzione al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Senonché il legislatore ha concesso tale facoltà "purché per il

periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati

iscritti all'albo e non alla Cassa o, comunque, non siano stati

iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di

diversa attività da loro svolta successivamente al compimento del

35° anno di età".

Tale ultima condizione (scilicet quella di non essere stati

iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) rischia però di

vanificare in molti casi, - e tale è quello del giudizio a quo - il

raggiungimento della finalità prefissasi dallo stesso legislatore,

facendo sì che una parte dei professionisti per i quali opera la

Cassa nazionale di previdenza dei geometri non possa conseguire il

trattamento previdenziale di vecchiaia. Né ha pregio

l'argomentazione dell'Avvocatura generale che si richiama alla

discrezionalità del legislatore nella scelta dei termini e dei modi

con cui garantire il principio costituzionale enunciato nell'art. 38,

secondo comma. Nel caso in esame si tratta di consentire il

mantenimento di un trattamento previdenziale già garantito da una

legge precedente, per di più mediante versamenti a totale carico

degli interessati, così che non possono nemmeno essere invocate

esigenze di equilibri finanziari.

Va inoltre rilevato che la condizione ostativa censurata si pone

in contrasto con uno dei criteri generali che ispirano l'ordinamento

della Cassa di previdenza dei geometri così com'è regolato dalla

legge de qua, in quanto l'art. 22 prevede l'iscrizione facoltativa

alla Cassa "per i geometri iscritti a forme di previdenza

obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di

diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla

iscrizione all'albo professionale".

Nei limiti suindicati la norma è dunque irrazionale ed in

contrasto con il principio indicato dall'art. 38, secondo comma,

della Costituzione e ne deve essere dichiarata la illegittimità

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, primo comma, della legge 20 ottobre 1982 n. 773 (Riforma

della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei

geometri) sollevata dal Pretore di Ancona con l'ordinanza indicata in

epigrafe, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, primo

comma, della legge 20 ottobre 1982 n.773 limitatamente alle parole

"o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza

obbligatoria in conseguenza di diversa attività da loro svolta

successivamente al compimento del 35° anno di età".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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