Corte costituzionale

Sentenza n. 368/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/12/1985 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

27 gennaio 1968, n. 35 (Norme per il controllo della pubblicità e del

commercio dell'olio d'oliva e dell'olio di semi) promosso con ordinanza

emessa il 17 giugno 1977 dal Pretore di Oderzo nei procedimenti penali

riuniti a carico di Dal Sasso Carlo Aristide, iscritta al n. 348 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 258 del 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 maggio 1985 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale per il reato di cui agli

artt. 3 e 11 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, contestato a Dal Sasso

Carlo Aristide per aver prodotto e posto in commercio dell'olio di semi

d'uva che alle analisi di prima istanza e di revisione era risultato

ottenuto bensì dall'estrazione e pressione meccanica di semi di

vinacciolo (sottoprodotto della vinificazione), ma caratterizzato da

assorbimenti spettrofotometrici superiori ai limiti massimi consentiti

dal citato art. 3, il Pretore di Oderzo rilevava che - giusto quanto

fatto presente nella relazione di analisi dell'Istituto Superiore di

Sanità - la decolorazione prescritta da tale norma, anche se spinta al

massimo, difficilmente raggiunge, per l'olio di semi d'uva, i valori

ivi stabiliti.

Ciò premesso, il Pretore, con ordinanza del 17 giugno 1977 (r.o.

348/77) sollevava questione di legittimità costituzionale del citato

art. 3 l. 35/68, assumendone il contrasto con l'art. 41 Cost.. La

decolorazione degli oli di semi - osservava il giudice a quo - risponde

a finalità non di ordine igienico-sanitario, ma di difesa

dell'olivicoltura italiana, intendendosi con essa evitare che l'olio

d'oliva possa essere confuso con l'olio di semi. In tal modo, però,

viene impedita o comunque resa grandemente difficile e gravosa la

produzione di olio di semi di vinaccioli: e ciò al di là delle

intenzioni del legislatore, essendo stata la legge in esame emanata in

un'epoca in cui questi non erano ancora stati utilizzati a tale scopo.

Di qui la dedotta violazione dell'art. 41, primo comma, Cost.,

atteso che la libertà di iniziativa economica privata non può

legittimamente essere compressa con interventi arbitrariamente

restrittivi o che ne rendano impossibile o estremamente difficile

l'esercizio e che, ad avviso del Pretore, la norma impugnata non è

attualmente sorretta da alcuna valida ragione di utilità sociale.

2. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio, contestava

tali conclusioni osservando che il divieto di produrre un olio di semi

troppo facilmente confondibile con l'olio d'oliva né efficacemente

decolorabile trova una ragione di utilità sociale sufficiente a

giustificarla nell'esigenza di salvaguardare l'incremento della

produzione olivicola, di grande importanza economico-sociale (specie

nel Mezzogiorno) e costituente perciò un interesse preminente rispetto

alla libertà di iniziativa economica. Ma la legge n. 35 del 1968,

rilevava l'Avvocatura, persegue un'altra e più importante finalità,

quella cioè di tutelare i consumatori dalle frodi facilmente

perpetrabili qualora non si eviti ogni possibilità di confusione

dell'olio di semi con l'olio d'oliva. Ciò si evince inequivocabilmente

sia dai lavori preparatori e dalla denominazione della legge ("norme

per il controllo della pubblicità e del commercio dell'olio d'oliva e

dell'olio di semi"), sia dalle prescrizioni relative alla denominazione

del prodotto ("olio di semi", con precisazione dei semi oleosi di

provenienza: art. 1), alla chiara indicazione di essa negli annunci

pubblicitari (art. 4), al divieto di denominazioni comunque idonee ad

ingannare il consumatore (art. 2) agli obblighi di confezionamento e

vendita al minuto in recipienti ermeticamente chiusi e sigillati (artt.

7 ed 8).

La rispondenza della norma impugnata ai due anzidetti fini di

utilità sociale legittimerebbe dunque pienamente, ad avviso

dell'Avvocatura, il limite alla libertà d'iniziativa economica da essa

derivante. Considerato in diritto :

1. - Oggetto dell'incidente di costituzionalità sollevato dal

Pretore di Oderzo è l'art. 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, a

tenore del quale: "gli oli di semi, destinati al consumo alimentare,

devono essere esenti da coloranti aggiunti.

La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente

presenti deve essere tale che gli assorbimento spettrofotometrici a 420

e 453 millicron corrispondenti rispettivamente ai massimi di

assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori

di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano

in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale".

Il giudice a quo dubita che il surriportato disposto di legge

contrasti con l'art. 41 Cost. "nella parte in cui impedisce o comunque

rende estremamente difficile la produzione e commercializzazione di

determinati oli di semi, quali l'olio di vinaccioli".

La questione posta in questi termini è inammissibile.

2. - Invero, il Pretore di Oderzo chiamato a giudicare soggetto

imputato del reato di cui agli artt. 3 e 11 della legge n. 35/1968, per

aver prodotto e posto in commercio olio di semi di vinaccioli con

caratteristiche di assorbimento spettrofotometrico superiori a quelle

massime stabilite dal denunziato art. 3, argomenta muovendo da una

annotazione, contenuta nel certificato di analisi redatto dall'Istituto

Superiore di Sanità, per cui "l'olio di semi di uva, anche se la

decolorazione viene spinta al massimo, difficilmente raggiunge i valori

stabiliti dalla (suddetta) legge".

Quest'unica asserzione induce il giudice rimettente ad affermare

che "appare evidente un potenziale contrasto tra l'art. 3 citato e

l'art. 41, comma primo, Costituzione" e lo porta, nel prosieguo della

motivazione, a ritenere che il disposto di legge denunziato "renderebbe

grandemente gravosa e difficile" o, addirittura, impedirebbe la

produzione dell'olio di semi di uva. Sulla base di queste premesse

argomentative il Pretore di Oderzo chiede che la Corte dichiari

l'illegittimità costituzionale del denunziato disposto di legge nei

termini che si sono letteralmente riprodotti più sopra.

Ora, a tacer del rilievo che questo Collegio non può certo

emettere una pronunzia sul merito della proposta questione in

riferimento ad oli estraibili da "determinati" ma non identificati semi

vegetali, resta che il giudizio di costituzionalità non può

validamente radicarsi quando in esso venga dedotto il contrasto

meramente potenziale di una norma di legge con un dato parametro

costituzionale. Di più, nel caso di specie, appaiono incerti i termini

in cui la questione giudicanda viene proposta, non essendo definito con

nettezza il pregiudizio (difficoltà, straordinaria difficoltà o

impossibilità) di rispettare gli indici di assorbimento

spettrofotometrico stabiliti dal disposto di legge in esame, che

deriverebbe al privato imprenditore, assistito dalla garanzia di cui

all'art. 41 Cost., dalla normativa denunziata. Con la conseguenza che

questa Corte resta impossibilitata a valutare nel merito la questione

sottopostale, perché, specie negli incidenti che assumono come

parametri le norme costituzionali sulle libertà economiche, la

chiarezza sull'an e sul quantum dell'eventuale pregiudizio arrecato ai

privati è essenziale perché possa compiersi quell'analisi di

corrispondenza fra mezzi e fine che è imposta dalla stessa struttura

finalistica delle norme costituzionali di raffronto.

Deve, quindi, dichiararsi la inammissibilità della questione

sollevata dal Pretore di Oderzo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, sollevata, in

riferimento all'art. 41 Cost., dal Pretore di Oderzo con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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